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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2020 F-218/2019

10 dicembre 2020·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,555 parole·~28 min·3

Riassunto

Divieto d'entrata | Divieto d'entrata

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-218/2019

Sentenza d e l 1 0 dicembre 2020 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, …, …, …, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-218/2019 Pagina 2 Fatti: A. A._______ (il ricorrente), cittadino italiano nato il … 1965, divorziato, con figli adulti, si recava spesso nel Canton Vallese, a …, nel chalet di cui è stato proprietario dal 2000 al 2016, in seguito venduto dalla banca presso la quale aveva contratto un mutuo. B. Il 17 aprile 2018, mediante decreto d’accusa (“ordonannce pénale”), il Ministero pubblico del Canton Vallese (MPCV) ha condannato il ricorrente, su querela della “Coop Société Coopérative”, ad una pena pecuniaria di trenta aliquote giornaliere per il furto, commesso il 13 ottobre 2017 con un complice, di nove bottiglie di champagne dal costo totale di fr. 381.70. Il decreto d’accusa è cresciuto in giudicato incontestato. C. Il 12 giugno 2018, informata dell’accaduto dalle autorità vallesane, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) si è procurata un estratto del casellario giudiziale svizzero del ricorrente, facente stato, oltre a quella del 17 aprile 2018, di quattro pene pecuniarie di, rispettivamente, novanta aliquote giornaliere per tentativo di furto (8 aprile 2008), trenta aliquote giornaliere per furto e violazione grave delle norme sulla circolazione stradale (11 gennaio 2010), venticinque aliquote giornaliere per infrazione grave alle medesime norme (27 settembre 2010), e sessanta aliquote giornaliere per furto (24 febbraio 2017). In aggiunta a queste condanne, l’estratto del casellario giudiziale indicava l’esistenza di tre inchieste penali, una per diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (11 maggio 2017), una per lesioni semplici (12 maggio 2017), entrambe aperte in Vallese, e una per furto, aperta a Friborgo (17 aprile 2018). D. Il 18 giugno e il 20 luglio 2018, la SEM ha tentato senza successo di comunicare al ricorrente, in Francia e in Italia, tramite i rispettivi consolati generali svizzeri, di essere intenzionata ad emanare nei suoi confronti un divieto d’entrata per la Svizzera ed il Liechtenstein a causa delle condanne penali da lui subite, con l’invito ad esprimersi in proposito entro venti giorni dal ricevimento dei relativi scritti. E. Il 27 luglio 2018, la SEM si è procacciata un estratto del casellario giudiziale italiano del ricorrente, riportante una condanna del 4 novembre 1998, su appello, ad un anno e quattro mesi di reclusione, con la condizionale, per

F-218/2019 Pagina 3 calunnia in seguito ad un fatto occorso il 15 luglio 1993, nonché un estratto dell’ECRIS (“European Criminal Register Information System”) dei Paesi membri dell’Unione europea, scevro di iscrizioni. F. Il 18 settembre 2018, la SEM ha quindi spiccato contro il ricorrente un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein valido fino al 17 settembre 2025 (sette anni), e immediatamente esecutivo (effetto sospensivo tolto), il cui tentativo di notificazione in Italia non ha avuto successo. In sostanza, la SEM, elencando le condanne subite dal ricorrente, afferma che “[…] force est d'admettre que l'intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics […] la persistance avec laquelle celui-ci contrevient à l'ordre juridique et le fait que ses actes délictueux se déroulent sur plusieurs années démontre manifestement son incapacité à respecter l'ordre et la sécurité publics et ne permet aucunement d'exclure le risque de récidive”. G. Il 18 dicembre 2018, al posto di frontiera di Thônex-Vallard (Ginevra), il ricorrente è stato controllato dalle Guardie di frontiera svizzere (GFS), le quali gli hanno notificato il divieto d’entrata e l’hanno riaccompagnato in Francia. H. L’11 gennaio 2019, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento del divieto d’entrata o una riduzione della sua durata. In compendio, egli sottolinea, da un lato, che le infrazioni alle regole della circolazione stradale sono state “commesse diversi anni fa e che hanno provocato una sanzione penale per un solo chilometro di troppo”, e, dall’altro alto, riguardo alle altre condanne, “di non essere mai stato sorpreso in flagranza a commettere qualche reato, ma di essere sempre stato accusato da altri”. A proposito delle inchieste penali a suo carico, menzionate nell’estratto del suo casellario giudiziale svizzero (cfr. consid. C), egli afferma, in relazione alla prima, di avere sempre pagato le rate del mutuo ipotecario e che il chalet è stato venduto dalla banca “ad un valore superiore al credito da essa vantato, e perciò […] non ha subito nessun pregiudizio”; rispetto alla seconda inchiesta, egli sostiene di non esserne al corrente, presupponendo che sia relativa ad una denuncia della sua ex moglie; quanto alla terza inchiesta, egli pretende di essere “stato accusato da due ladri professionisti […], ma nessuno può avere accertato la mia presenza al momento del fatto poiché io non ero presente”. Egli riferisce inoltre di “avere un rapporto sentimentale con una persona che

F-218/2019 Pagina 4 abita in Svizzera e che tale rapporto sarà sicuramente pregiudicato dal divieto d’entrata”, riservandosi di produrre eventuali mezzi di prova a sostegno degli argomenti esposti nel ricorso. I. Il 5 febbraio 2019, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a designare un recapito in Svizzera ai fini della presente procedura entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli pervenire attraverso l’Ambasciata di Svizzera in Italia, con la comminatoria che, nel caso contrario, le future ordinanze e decisioni sarebbero state notificate tramite pubblicazione sul Foglio federale (FF). Il ricorrente non ha dato seguito a questo invito. J. Il 3 aprile 2019, mediante decisione incidentale pubblicata sul FF, questo Tribunale ha richiesto al ricorrente di versare un anticipo equivalente alle presunte spese processuali di fr. 1'200.– entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione, con la comminatoria che, in caso d’inosservanza, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile e le spese processuali poste a suo carico. Il ricorrente ha versato tempestivamente l’importo richiesto. K. L’8 luglio 2019, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, producendo inoltre un nuovo estratto del casellario giudiziale svizzero del ricorrente, dal quale si evince che l’inchiesta aperta a Friborgo il 17 aprile 2018 nei suoi confronti (cfr. consid. C), è sfociata, il 26 giugno 2018, in una condanna ad una pena pecuniaria di cento ottanta aliquote giornaliere per furto. In definitiva, valutando negativamente “il pronostico sulla recidiva”, la SEM esprime la convinzione che la decisone impugnata rispetti il principio di proporzionalità, e propone di respingere il ricorso. L. Il 15 luglio 2019, tramite ordinanza pubblicata sul FF il 23 luglio seguente, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a replicare entro trenta giorni dalla pubblicazione, inviandogli nel contempo, per conoscenza, una copia della risposta della SEM al suo indirizzo italiano. Verso la fine del mese di agosto, il ricorrente ha contattato per telefono questo Tribunale, indicando di avere preso conoscenza sul FF dell’invito a replicare, ma di non avere ricevuto nessuna copia della risposta della SEM. Il 29 agosto 2019, questo Tribunale ha quindi di nuovo inoltrato al ricorrente, per conoscenza, una copia del documento in questione. Cionondimeno, il ricorrente non ha presentato alcuna replica.

F-218/2019 Pagina 5 M. Il 19 maggio 2020, a questo Tribunale è pervenuto uno scritto non datato del ricorrente, in cui egli riferisce che il MPCV ha archiviato l’inchiesta penale aperta l’11 maggio 2017 (“ordonnance de non-entrée en matière”), esprimendo inoltre la convinzione che l’inchiesta per lesioni semplici “sarà anche essa archiviata, non avendo io commesso tale reato”. N. Il 7 luglio 2020, il ricorrente ha comunicato per telefono a questo Tribunale di avere saputo che il MPCV aveva archiviato la denuncia della sua ex moglie per lesioni semplici, chiedendogli nel contempo se non avrebbe potuto rivolgersi, in quanto autorità giudiziaria, direttamente al MPCV per farsi trasmettere i relativi documenti. Questo Tribunale non ha dato seguito alla richiesta del ricorrente. O. Il 3 ottobre 2020, per raccomandata dall’Italia, il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale, accompagnata da uno scritto del 30 settembre 2020, una copia dell’“ordonnance de non-entrée en matière” del MPCV, del 28 maggio 2019, relativa alla querela che sua moglie aveva deposto contro di lui il 7 novembre 2015.

F-218/2019 Pagina 6 Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’entrata del 18 settembre 2018, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 cpv. 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto. Ne deriva che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso

F-218/2019 Pagina 7 l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 18 settembre 2018, pronunciante un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di sette anni (18.9.2018 – 17.9.2025), di cui il ricorrente chiede, a titolo principale, l’annullamento oppure, a titolo sussidiario, la riduzione della durata. 4. L’ALC è applicabile alla fattispecie, nella misura in cui il ricorrente, in quanto cittadino italiano, è titolare dei diritti in esso consacrati (libertà di circolazione), i quali consistono nel diritto d’ingresso (art. 3 ALC e art. 1 § 1 allegato I ALC) nonché nel diritto di soggiorno per i lavoratori dipendenti (art. 4 ALC e artt. 6 a 11 allegato I ALC), per gli autonomi (art. 4 ALC e artt. 12 a 16 allegato I ALC), per i prestatori di servizi (art. 5 ALC e artt. 17 a 23 allegato I ALC) e per le persone che non esercitano un’attività economica (art. 6 ALC e art. 24 allegato I ALC). La presente procedura concerne principalmente il diritto d’ingresso in Svizzera, di cui la decisione impugnata restringe l’esercizio da parte del ricorrente (deroga alla libertà di circolazione). Di conseguenza, bisogna nel prosieguo verificare se la SEM, nel pronunciare il divieto d’entrata in sé e nel fissarne la durata a sette anni, si sia conformata alle esigenze poste dall’ALC, secondo il quale i diritti da esso conferiti, in particolare il diritto d’ingresso, possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (cfr. artt. 1 § 1 e 5 § 1 allegato I ALC). 5. Considerato che l’ALC non regola espressamente i divieti d’entrata in

F-218/2019 Pagina 8 quanto tali, bisogna partire dal presupposto che si applica il diritto interno svizzero anche ai divieti d’entrata nei confronti di cittadini dell’Unione europea, come si può desumere dall’art. 24 dell’ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri (OLCP, RS 142.203). In proposito, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr), che regola i divieti d’entrata all’art. 67, è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2019 1413), non soltanto parzialmente modificata, ma anche ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20). Benché gli artt. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 della legge, rilevanti per la presente procedura, non abbiano subito alcuna modifica, materiale o redazionale, dal momento dell’emanazione della decisione impugnata, avvenuta il 18 settembre 2018, si userà in seguito la nuova abbreviazione LStrI. 6. 6.1 La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell’esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e, in particolare, della situazione personale dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un divieto d’entrata si giustifica, ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI). Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d’ordine e di sicurezza pubblici, sul piano del diritto interno, nel suo Messaggio dell’8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che “la sicurezza e l’ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l’ordine pubblico comprende l’insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l’inviolabilità dell’ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato” (Messaggio LStr, pag. 3424).

F-218/2019 Pagina 9 6.2 Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento, da parte della Svizzera, dell’art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d’ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere superiore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (cfr. la nota a piè di pagina n. 109 relativa all’art. 67 LStrI; cfr. anche DTF 139 II 121 consid. 5.1 e 6.3). 6.3 Le nozioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità, secondo l’art. 5 § 1 allegato I ALC, vanno intese nel senso definito dalla direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 e dalla relativa giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE; dal 1° dicembre 2009, la Corte di giustizia dell’Unione europea [CGUE]), precedente la sottoscrizione dell’ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l’art. 16 § 2 ALC). Così, le deroghe alla libera circolazione garantita dall'ALC devono essere interpretate in modo restrittivo. Al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, il ricorso di un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico presuppone il sussistere di una minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave di un interesse fondamentale per la società. In quest’ottica, una condanna penale può essere considerata per limitare i diritti conferiti dall'ALC soltanto se, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.4, con i rinvii alla giurisprudenza della CGUE). A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende in sostanza dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva

F-218/2019 Pagina 10 (cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_903/2010 del 6 giugno 2011 consid. 4.3.2 e DTF 136 II 5 consid. 4.2). 6.4 Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall’ALC e dalla giurisprudenza della CGUE, il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d’entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall’ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d’entrata di cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall’ALC, che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d’entrata superiore a cinque anni (fino a quindici e, in caso di recidiva, anche fino a venti anni: cfr. DTAF 2014/20 consid. 7), e ciò indipendentemente dall’applicazione dell’ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un “pericolo qualificato” (“menace caractérisée”), per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6). Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l’eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [editori], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, art. 67 LStr, n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l’integrità della persona, l’integrità sessuale o la salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83 § 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nella versione consolidata di Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3). 6.5 È ancora pertinente sottolineare che, secondo una giurisprudenza consolidata, l'autorità amministrativa non è, in virtù del principio della separazione dei poteri, vincolata dalle considerazioni del giudice penale.

F-218/2019 Pagina 11 Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, in linea di principio indipendenti l’una dall’altro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia a causa della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità amministrativa, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che le condizioni per emanare un divieto d'entrata siano soddisfatte. Pertanto, l'autorità amministrativa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno, e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (cfr., tra le altre, DTF 140 I 145 consid. 4.3 e 137 II 233 consid. 5.2.2, nonché la sentenza TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4). 7. In prosieguo importa stabilire se le condizioni per emettere un divieto d’entrata in sé fossero adempiute il 18 settembre 2018 (minaccia almeno di una certa gravità); nell’affermativa, bisognerà precisare l’intensità della gravità della minaccia (minaccia solo di una certa gravità o minaccia grave). 7.1 Le cinque condanne per tentativo di furto e furto subite dal ricorrente dal 2008 al 2018 (una nel 2008, 2010 e 2017 rispettivamente, e due nel 2018), ossia, da un punto di vista statistico, una ogni due anni, riguardano dei delitti contro il patrimonio la cui lesività, alla luce del numero di aliquote giornaliere pronunciate (da trenta a cento ottanta), il massimo essendo di cento ottanta (cfr. art. 34 cpv. 1 del Codice penale [CP, RS 311.0]), non può essere considerata come particolarmente importante (in media, settant’otto aliquote giornaliere [30+90+30+60+180=390]). In questo senso, si può affermare con sufficiente certezza che, se la loro rilevanza sociale, nella prospettiva dell’ordine e della sicurezza pubblici, non è trascurabile, essa è comunque minore. Questa conclusione sulla lesività e sulla rilevanza sociale dei delitti in questione è corroborata anche dal fatto che, nel loro succedersi, essi non hanno propriamente manifestato una gravità crescente. Cionondimeno, la loro frequenza, reale e statistica, testimonia di un comportamento recidivante di una certa regolarità, il quale tende ad aggravare la loro valenza per l’ordine e la sicurezza pubblici. A queste cinque infrazioni contro il patrimonio si aggiungono due violazioni gravi delle norme sulla circolazione stradale, occorse entrambe nel 2010 (trenta e venticinque aliquote giornaliere). Commettendo queste due

F-218/2019 Pagina 12 infrazioni, il ricorrente ha causato “un serio pericolo per la sicurezza altrui” o ha assunto “il rischio di detto pericolo” (cfr. art. 90 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale [LCStr, RS 741.01]). Ciò precisato, le relative condanne risalivano già, quando la SEM ha emanato la decisione impugnata, a otto anni di distanza, una durata apprezzabile, e nel frattempo il ricorrente non ha più interessato la giustizia penale sotto questo profilo, emendando quindi la sua condotta alla guida di autoveicoli. In questo quadro, è ancora utile menzionare il fatto che il ricorrente è stato condannato una sola volta in Italia per calunnia nel lontano 1998, e che è incensurato negli altri Paesi dell’Unione europea (cfr. consid. E). 7.2 Pertanto, dati i ripetuti reati di furto, si deve concludere che, al momento del rilascio del divieto d’entrata, il ricorrente presentava un rischio di recidiva che, a prescindere dall’importanza della potenziale infrazione, lo rendeva una minaccia di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ma che né dal punto di vista quantitativo, né dal punto di vista qualitativo, questa minaccia non poteva essere classificata come grave. Ciò implica che la pronuncia di un divieto d’entrata era giustificata, ma che la sua durata non poteva oltrepassare i cinque anni in conformità al diritto interno svizzero e all’ALC (cfr. consid. 6.2, 6.3 e 6.4). 8. Si tratta ora di fissare, in accordo con il principio di proporzionalità, la durata del divieto d’entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso, nel quadro del diritto del ricorrente alla libera circolazione garantito dall’ALC (cfr. consid. 4), nonché, se del caso, del suo diritto al rispetto della propria vita privata e familiare secondo l’art. 8 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101). 8.1 In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale/Cost., RS 101). Da un punto di visto analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse

F-218/2019 Pagina 13 privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9). 8.2 A proposito dell’art. 8 par. 1 CEDU bisogna precisare che, benché non garantisca il diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), esso estende la sua protezione, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata, anche alle eventuali attività professionali e commerciali di chi se ne prevale (cfr. sentenze CorteEDU – Fernandez Martinez c. Spagna [Grande Camera], n. 56030/07, 12 giugno 2014, § 110, e Niemietz c. Germania, n. 13710/88, 16 dicembre 1992, n. 29). Secondo il Tribunale federale, dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, chi si richiama alla protezione dell’art. 8 par. 1 CEDU deve, in generale, intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia che beneficia di un diritto di presenza duraturo in Svizzera (cfr., tuttavia, la sentenza CorteEDU – Mengesha Kimfe c. Svizzera, n. 24404/05, 29 luglio 2010, § 61); in questo senso, sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Nondimeno, l’art. 8 par. 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se tale ingerenza è prevista dalla legge ed è necessaria, in particolare, alla sicurezza pubblica e alla prevenzione dei reati in una società democratica. 8.3 In concreto, conviene subito rilevare che il ricorrente non può prevalersi della protezione garantita dall’art. 8 par. 1 CEDU, nella misura in cui non dimostra di avere una vita privata e una vita familiare in Svizzera nel senso inteso da questa norma convenzionale. In proposito, si noti che il fatto di “avere un rapporto sentimentale con una persona che abita in Svizzera” (cfr. consid. H) non rientra manifestamente nella categoria di vita familiare secondo la detta norma e la relativa giurisprudenza. Ora, come già stabilito al consid. 7, il ricorrente rappresentava, al momento del rilascio della decisione impugnata, e rappresenta a tutt’oggi, se si considera la vicinanza temporale degli ultimi tre furti, una minaccia soltanto di una certa gravità per l’ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, per cui la durata massima del divieto d’entrata non può superare i cinque anni. Tuttavia, la natura dei furti e/o tentativi di furti da lui commessi, alla luce delle pene pecuniarie che li hanno sanzionati, non permette di ritenere che un divieto d’entrata di cinque anni, come misura più rigorosa proponibile,

F-218/2019 Pagina 14 sia conforme alle esigenze del principio di proporzionalità. Lo stesso deve dirsi per le infrazioni alle norme della circolazione stradale del 2010, data la loro lontananza nel tempo e in mancanza di reiterazioni da allora. Per essere proporzionato, il divieto d’entrata deve dunque essere inferiore anche a cinque anni. Tutto sommato, questo Tribunale è del parere che un divieto d’entrata di tre anni, valido quindi fino al 17 settembre 2021, sia sufficiente, nell’ottica della prevenzione dei reati, per preservare l’ordine e la sicurezza pubblici dalla minaccia, ancora attuale, che il ricorrente li sottoporrebbe con la sua presenza in Svizzera. Infatti, tenendo conto delle peculiarità del caso, come sopra esposte, si può partire dal presupposto che, a scadenza del periodo di tre anni, la minaccia, se ancora dove sussisterne una, non sarà più che potenziale. D’altra parte, questa soluzione si inserisce nel solco della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr., mutatis mutandis, le sentenze TAF F-8084/2015 del 28 novembre 2016 nonché F-5670/2016 del 14 marzo 2017). 8.4 Sulla scorta di tutto quanto precede, la ponderazione dell’interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano dal suo territorio il ricorrente e l’interesse privato di quest’ultimo ad usufruire, in particolare, della libera circolazione secondo l’ALC, essenzialmente facendo uso del suo diritto d’ingresso in Svizzera (cfr. art. 1 § 1 allegato I ALC), non permette di considerare che una durata del divieto d’entrata di sette anni sia proporzionata: una durata di tre anni appare invece più consona a garantire gli interessi d’ordine e di sicurezza pubblici svizzeri senza incidere in misura eccessiva sugli interessi privati del ricorrente. 9. In conclusione, pronunciando un divieto d’entrata di sette anni, la SEM ha violato l’art. 67 cpv. 3 LStrI, l’ALC e il principio di proporzionalità nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni sopraesposte, il ricorso deve essere parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tre anni, per cui lo stesso è valido dal 18 settembre 2018 al 17 settembre 2021. 10. 10.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del

F-218/2019 Pagina 15 regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, siccome le conclusioni del ricorrente sono state parzialmente accolte in relazione alla fissazione della durata del divieto d’entrata, è giusto porre a suo carico, a titolo di spese processuali ridotte, fr. 500.– da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Di conseguenza, fr. 700.– saranno restituiti al ricorrente una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 10.2 Benché il ricorso sia parzialmente accolto, il ricorrente, che non è rappresentato da un avvocato e che, inoltre, non fa valere eventuali spese necessarie e relativamente elevate derivanti per lui dalla causa (spese ripetibili), non ha diritto a un’indennità ridotta in proporzione (art. 64 cpv. 1 PA e artt. 7 e 8 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS- TAF).

F-218/2019 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata del 18 settembre 2018 è riformata, nel senso che la durata del divieto d’entrata è ridotta a tre anni, per cui esso è valido fino al 17 settembre 2021. 2. Per il resto, il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali ridotte di fr. 500.– sono messe a carico del ricorrente e dedotte dall’anticipo di fr. 1'200.– da lui già versato. Al ricorrente saranno restituiti fr. 700.– dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Comunicazione: – al ricorrente (tramite pubblicazione sul Foglio federale); – alla SEM (restituzione dell’incarto …; allegati: copie dello scritto del ricorrente, del 30 settembre 2020, e del documento annesso); – allo Studio legale associato, …, IT-… (allegato: formulario indirizzo per il pagamento; per conoscenza).

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

F-218/2019 Pagina 17 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

F-218/2019 — Bundesverwaltungsgericht 10.12.2020 F-218/2019 — Swissrulings