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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2022 F-1785/2022

25 aprile 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,805 parole·~14 min·3

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 6 aprile 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte VI F-1785/2022

Sentenza d e l 2 5 aprile 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Gabriela Freihofer; cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, nata il … 1987, Turchia, patrocinata da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 6 aprile 2022 / N ….

F-1785/2022 Pagina 2 Visto che: il 12 gennaio 2022, la ricorrente, cittadina turca nata nel 1987 in Svizzera, rientrata nel 1993 in Turchia, dove si è poi sposata ed ha avuto due bambini tuttora minorenni, nel frattempo divorziata, ha depositato una domanda d’asilo in Svizzera dopo il suo arrivo dalla Francia, il 6 aprile 2022, istruito il caso e concluso che la Francia fosse competente in materia, la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo (cfr. l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, RS 142.31), pronunciando il trasferimento della ricorrente in Francia, il 7 aprile 2022, il rappresentante della ricorrente, SOS Ticino – Caritas Svizzera, ha ricevuto la decisione, il 14 aprile 2022, per il tramite del suo rappresentante, la ricorrente ha adito, in lingua tedesca, il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali come pure del corrispondente anticipo, che l’esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l’effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, facendo valere di essere minacciata dal suo ex marito, la ricorrente chiede che la decisione impugnata sia annullata e la causa rinviata alla SEM per completare l’istruttoria ed emanare una nuova decisione oppure, in via subordinata, che la competenza della Svizzera sia constatata e la domanda d’asilo esaminata, il 19 aprile 2022, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento della ricorrente, il 21 aprile 2022, in seguito ad una contusione del suo piede sinistro occorsale il 14 aprile precedente, la ricorrente ha inoltrato un breve referto medico con il resoconto della relativa presa a carico ambulatoriale ed uno scritto accompagnatorio, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo,

F-1785/2022 Pagina 3 e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA (RS 172.021), dalla LTAF (RS 173.110) e dalla LTF (RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi, nonché artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), secondo l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM non entra, di norma, nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento, in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7

F-1785/2022 Pagina 4 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. la DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), se il richiedente è titolare di un visto in corso di validità, lo Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale è quello che ha rilasciato il visto, a meno che il visto non sia stato rilasciato per conto di un altro Stato membro nel quadro di un accordo di rappresentanza ai sensi dell’art. 8 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti; in tal caso, l’esame della domanda di protezione internazionale compete allo Stato membro rappresentato (art. 12 par. 2 RD III), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete (“clausola di sovranità” – art. 17 par. 1 RD III), lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico, in ossequio alle condizioni poste agli artt. 21, 22 e 29 RD III, il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a RD III), gli obblighi dello Stato membro competente, descritti all'art. 18 par. 1 lett. c–d RD III, vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (art. 19 par. 2 RD III), in concreto, dall’incarto risulta senza ombra di dubbi, da un lato, che la ricorrente ha ottenuto un visto Schengen C, valido dal 20 dicembre 2021 al 20 marzo 2022, dalle autorità francesi ad Istanbul, e, dall’altro lato, che la medesima è entrata in Francia il 6 gennaio 2022, facendo scalo all’aeroporto parigino di Roissy Charles-de-Gaulle (cfr. incarto SEM, in

F-1785/2022 Pagina 5 particolare le pagg. 5a8e 22 [passaporto con i timbri d’uscita dalla Turchia e d’entrata in Francia, nonché Messaggio CS-VIS]), il 13 gennaio 2022, in conformità all’art. 12 par. 2 RD III, la SEM ha inoltrato una domanda di presa in carico della ricorrente alle autorità competenti francesi, che ne hanno accusato ricevimento lo stesso giorno (cfr. incarto SEM, pagg. 31 a 34), il 14 marzo 2022, con un giorno di ritardo (cfr. art. 22 par. 1 RD III), le autorità francesi hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Francia (cfr. incarto SEM, pagg. 62 a 64), di conseguenza, la competenza della Francia ad evadere la domanda d’asilo della ricorrente è accertata; in relazione al trasferimento della ricorrente verso la Francia, si tratta ora di esaminare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea/CartaUE (art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che la Francia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), come pure dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che la Francia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura], nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]; cfr. anche la sentenza TAF F- 1543/2018 del 19 marzo 2018 consid. 6.1); così, la Francia è tenuta, tra l’altro, a provvedere affinché i richiedenti l’asilo ricevano la necessaria

F-1785/2022 Pagina 6 assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d’ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’Unione europea, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in quest’ottica è utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 201/45 consid. 8.3 e la sentenza TAF F-3561/2020 del 17 luglio 2020 pag. 10), in concreto, la ricorrente, che si oppone al suo trasferimento in Francia, invoca, da un lato, “die Angst, dass auch die Familienangehörigen des Ex- Mannes in Frankreich eine Gefahr darstellen können […]”, evidenziando che “sie habe jahrelang schlimme Gewalt von ihrem Ex-Mann erfahren müssen […]”, e che “auch seit sie in der Schweiz sei, werde sie immer wieder bedroht. Auch wenn sie versuche, mit den Kindern zu sprechen, mische sich der Ex-Mann ein und bedrohe sie […]” (ricorso, § 6); dall’altro lato, in relazione a queste minacce, la ricorrente rimprovera alla SEM di non avere tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti del suo caso, in particolare del fatto che ha chiesto un visto alla Francia “aus einer Notlage”, perché riteneva di non poter aspettare ventiquattro giorni per il colloquio al Consolato generale di Svizzera ad Istanbul (ricorso, §§ 2 e 15), e che è nata ed ha vissuto sei anni in Svizzera, dove dispone tuttora di “zahlreiche Kontakte” (ricorso, § 15), come pure di non avere spiegato “inwiefern Frankreich überhaupt in der Lage sein soll, der Beschwerdeführerin gegen die andauernden Drohungen Schutz zu gewähren” (ricorso, § 16); la ricorrente si riferisce all’art. 2 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW, RS 0.108), e alla relativa raccomandazione n. 28 del Comitato CEDAW, per mostrare che la protezione da esso garantita concerne anche l’azione o l’inazione di privati (ricorso, § 17); in conclusione, la ricorrente sostiene che, benché finora non abbia richiesto un aiuto psicologico, “ist es absehbar, dass sie entsprechende Unterstützung benötigen wird”, ragione per la quale si è

F-1785/2022 Pagina 7 annunciata per un colloquio presso il centro di consulenza “Brava” che aiuta donne vittime di violenza (www.brava-ngo.ch), e cita un rapporto dell’Organizzazione svizzera d’aiuto ai rifugiati (OSAR), del 25 gennaio 2019, secondo cui “Asylsuchende in Frankreich zunehmend schlechte Lebensbedingungen vorfinden. Die Kapazität des französischen Aufnahmesystems erlaubt es nach wie vor nicht, alle Asylsuchenden unterzubringen”, precisando che l’assistenza psicologica in Francia “nur erschwert zugänglich ist, da die Deckung der Kosten für dolmetschende Personen nicht vorhanden ist”, ciò che corrisponderebbe ad una violazione dell’art. 12 CEDAW (ricorso, §§ 9, 18, 20 e 21), ora, pur prendendo atto della gravità e della possibile pericolosità delle minacce proferite dall’ex marito, gli argomenti della ricorrente, ancorché dettagliati, non sono sufficienti, di per sé, a far supporre che la procedura d’asilo in Francia sia caratterizzata da carenze strutturali tali da reputare che le domande d’asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità preposte, che non vi siano effettive vie di ricorso e che i richiedenti non siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. la sentenza F- 1543/2018, sopraindicata, consid. 6.2); in più, la ricorrente non fornisce elementi specifici suscettibili di rendere plausibile che, nel suo caso personale, caratterizzato essenzialmente dalle minacce del suo ex marito, le autorità francesi, per una ragione od un’altra, non si conformerebbero al diritto europeo ed internazionale, in particolare alla CEDAW (cfr., a puro titolo indicativo, il rapporto “Les femmes migrantes en France”, del maggio 2020, scaricabile all’indirizzo elettronico: https://rm.coe.int/femmesmigrantes-fr-coe-150520-/16809f1558 [consultato il 22.4.2022]), in questo modo, anche il resoconto del suo colloquio avuto presso “Brava” il 19 aprile 2022, e riassunto nel suo scritto del 21 aprile 2022, secondo cui la ricorrente “sehr wohl psychologische Hilfe bedürfen und wollen würde”, non è in grado di far apparire il suo trasferimento in Francia come impossibile ai sensi dell’art. 3 par. 2 2a frase RD III, ne consegue che l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie, così, alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. art. 106 cpv. 1 LAsi), dimodoché la richiesta di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Francia per motivi umanitari ai

F-1785/2022 Pagina 8 sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche la DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, la SEM non è entrata a giusta ragione nel merito della domanda d’asilo della ricorrente, disponendo il suo trasferimento in Francia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), la decisione è definitiva e non può, in linea di principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-1785/2022 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico della ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-1785/2022 Pagina 10 Comunicazione: – al rappresentante della ricorrente (raccomandata; allegato: bollettino di versamento); – alla SEM, Centro federale di Chiasso, con l'incarto N … (in copia); – all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino, Sezione della popolazione (in copia).

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