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Bundesverwaltungsgericht 07.11.2022 F-1454/2022

7 novembre 2022·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,853 parole·~9 min·1

Riassunto

Divieto d'entrata | Divieto d'entrata

Testo integrale

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Corte VI F-1454/2022

Sentenza d e l 7 novembre 2022 Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, cancelliere Dario Quirici.

Parti

A._______, …, …, patrocinato dall'avv. Carolina Lamorgese, Studio legale, Via Livio 7, Casella postale 1742, 6830 Chiasso, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

F-1454/2022 Pagina 2 Fatti: A. Il 10 gennaio 2022, le Guardie di confine svizzere (GCS) hanno eseguito un controllo d’identità di A._______ (il ricorrente), nato il … 1992, celibe, libero professionista e residente a … (Italia), constatando che egli era provvisto della “carta d’identità ITA nr. …falsificata nel contenuto tramite una raschiatura sulla dicitura – non – nella scritta – non valida per l’espatrio –”. Nel loro rapporto le GCS hanno barrato in rosso la rubrica “nazionalità: Italia”, e, dopo aver sentito il ricorrente, l’hanno denunciato e rilasciato in Italia. B. Il 9 febbraio 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha emanato un divieto d’entrata di undici anni (9.2.2022 – 8.2.2033), segnalato nel sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), contro il ricorrente, considerandolo come un cittadino di uno “Stato sconosciuto”, ed ha tolto nel contempo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Il 1° marzo 2022, per raccomandata, il Consolato generale di Svizzera a Milano ha spedito il divieto d’entrata al ricorrente. C. L’8 marzo 2022, in seguito alla denuncia delle GCS, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha condannato il ricorrente alla pena pecuniaria di venticinque aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente durante due anni, per falsità in certificati. D. Il 28 marzo 2022, tramite la sua legale, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso, che il divieto d’entrata sia annullato oppure che la sua durata sia ridotta a due anni senza segnalazione nel SIS II. Alla sua impugnativa il ricorrente, che afferma di essere un cittadino italiano (“assodata la cittadinanza italiana”: ricorso, pag. 6), ha allegato, tra gli altri documenti, una copia di cattiva qualità del passaporto italiano …, valido dal 21 novembre 2007 al 20 novembre 2017, e nel frattempo annullato. In particolare, egli pretende che “a seguito del divieto d’entrata in parola tuttavia, la Questura di … rifiuta attualmente di rilasciare il nuovo passaporto […], richiesto […] in data 23 febbraio 2022” (ricorso, pag. 7, e doc. F).

F-1454/2022 Pagina 3 E. Il 14 aprile 2022, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha invitato il ricorrente a versare, entro il 24 maggio successivo, un anticipo di fr. 1'200.– a copertura delle presunte spese processuali, ciò che è avvenuto puntualmente. F. Il 6 settembre 2022, il ricorrente si è rivolto a questo Tribunale per scritto, sollecitando una decisione. G. Il 4 novembre 2022, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale informazioni sullo stato della procedura.

Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d’entrata del 9 febbraio 2022, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale, considerato che il ricorrente potrebbe essere un cittadino italiano o avere un permesso di soggiorno italiano (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 11 §§ 1 e 3 dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 [ALC, RS 0.142.112.681], in vigore dal 1° giungo 2002, nonché l’art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. inoltre, mutatis mutandis, la sentenza del Tribunale federale 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione

F-1454/2022 Pagina 4 della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l’anticipo spese richiesto. Ne deriva che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sulla decisione del 9 febbraio 2022, pronunciante un divieto d’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di undici anni (9.2.2022 – 8.2.2033), di cui il ricorrente chiede l’annullamento o la riduzione della durata a due anni senza segnalazione nel SIS II. 4. Prima di poter occuparsi, se del caso, del merito del litigio è necessario delucidare la questione dell’identità del ricorrente. Nell’incarto vi sono in proposito due documenti, ossia il passaporto italiano … annullato (cfr.

F-1454/2022 Pagina 5 ricorso, doc. D), e la carta d’identità italiana falsificata (cfr. incarto SEM, pagg. 26 e 27), entrambi emessi a nome di A._______, nato il … 1992 ad …. Senonché le due fotografie sui due rispettivi documenti d’identità non sembrano proprio ritrarre la stessa persona, per cui non è possibile sapere, in definitiva, quale sia lo statuto legale del ricorrente in Italia. Peraltro, diversamente da quanto sostiene quest’ultimo, non è dato di capire per quale motivo le autorità italiane si rifiuterebbero di rinnovare il passaporto italiano … al suo legittimo possessore (cfr. ricorso, pag. 10). Stando così le cose, questo Tribunale deve constatare che la causa non è istruita a sufficienza per poterne trattare il merito. Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM, in conformità con l’art. 61 cpv. 1 PA (rinvio della causa all’autorità inferiore con istruzioni vincolanti), per delucidare l’identità del ricorrente, procurandosi i documenti necessari, determinare quindi il diritto applicabile (ALC o no) ed emanare una nuova decisione impugnabile. 5. Dato l’esito del litigio, che vede il ricorrente vincente, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Pertanto, al ricorrente verrà restituito l’anticipo di fr. 1’200.– una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. Rappresentato da una legale, il ricorrente ha diritto a un’indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]). In mancanza di una nota d’onorario, l’indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Alla luce dell’ampiezza e del contenuto del ricorso, senza ulteriori scambi di scritti, è appropriato attribuire al ricorrente un’indennità per spese ripetibili di fr. 300.– (onorario e spese d’avvocato). 6. Visto l’esito del litigio, la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso è divenuta priva d’oggetto.

F-1454/2022 Pagina 6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto, la decisione del 9 febbraio 2022 è annullata e la causa è rinviata alla SEM affinché proceda secondo il considerando 5, e statuisca di nuovo. 2. Non si prelevano spese processuali e al ricorrente sarà restituito l’anticipo di fr. 1’200.– una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. 3. Al ricorrente è attribuita un’indennità per spese ripetibili pari a fr. 300.–, a carico della SEM. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

F-1454/2022 Pagina 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione:

F-1454/2022 Pagina 8 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario; allegato: il formulario indirizzo per il pagamento); – alla SEM (n. di rif. …; allegati: copie degli scritti del ricorrente del 6 settembre e 4 novembre 2022, per conoscenza).

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