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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2023 F-1192/2023

15 marzo 2023·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,946 parole·~15 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 febbraio 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Corte VI F-1192/2023

Sentenza d e l 1 5 marzo 2023 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Dario Quirici.

Parti

1. A._______, nata il … 1991, 2. B._______, nata il … 2021, Repubblica islamica dell’Iran, CFA Chiasso, entrambe rappresentate da SOS - Caritas Svizzera, Via 1° Agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 17 febbraio 2023 / N ...

F-1192/2023 Pagina 2 Visto che: il 9 dicembre 2022, le ricorrenti (la ricorrente madre e la ricorrente figlia, minorenne), cittadine della Repubblica islamica dell’Iran, sono entrate nell’Unione europea (UE), attraverso l’Italia, prive di documenti di viaggio e senza visti, il 15 dicembre 2022, spostatesi in Svizzera, le ricorrenti hanno depositato und domanda d’asilo, il 17 febbraio 2023, una volta istruito il caso e concluso che l’Italia fosse competente in materia di protezione internazionale delle ricorrenti, la SEM non è entrata nel merito della loro domanda d’asilo (cfr. art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull’asilo [LAsi, RS 142.31]), pronunciandone il trasferimento in Italia, il 22 febbraio 2023, le ricorrenti, rappresentate da SOS Ticino – Caritas Svizzera, hanno ricevuto la decisione della SEM, il 1° marzo 2023, tramite il loro rappresentante, le ricorrenti hanno adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa esenzione dal versamento delle spese processuali e del corrispondente anticipo, che l’esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e che sia concesso l’effetto sospensivo al ricorso; sul piano sostanziale, le ricorrenti chiedono che la decisione impugnata sia annullata e che gli atti siano restituiti alla SEM per l’esame nazionale della domanda d’asilo oppure per completare l’istruzione; all’impugnativa le ricorrenti hanno annesso, oltre la procura e una copia della decisione della SEM (doc. 1 e 2), quattro fogli di trasmissione di informazioni mediche (F2) del 17, 21, 24 e 23 febbraio 2023 (doc. 3 a 6), dei quali si dirà, nella misura opportuna, in appresso, il 2 marzo 2023, questo Tribunale ha ottenuto l’incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento delle ricorrenti, gli ulteriori fatti rilevanti per il trattamento del ricorso saranno esposti in prosieguo,

F-1192/2023 Pagina 3 e considerato che: le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.110) e dalla legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d’asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto per i motivi esposti di seguito, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi); la SEM non entra nel merito di una domanda d’asilo, di norma, se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo a cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d’asilo e dell’allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), in questo senso, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d’asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (Regolamento Dublino/RD III), che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013), se, in base a questa analisi, è individuato un altro Stato responsabile per l'esame della domanda d’asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), l'art. 3 par. 1 RD III prevede che la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (artt. 7 a 15 RD III), riservati i casi descritti all’art. 3 par. 2 RD III,

F-1192/2023 Pagina 4 la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente, enumerato al capo III, è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1, quello precedente previsto dal RD non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), non viene invece effettuato, in linea di massima, un nuovo esame relativo alla determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), ciascuno Stato membro può decidere, in deroga all’art. 3 par. 1 RD III, di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete (“clausola di sovranità” – art. 17 par. 1 RD III), quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all’art. 22 par. 3 RD III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale; detta responsabilità cessa dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 RD III), in concreto, la ricorrente madre ha dichiarato di essersi trasferita nel 2020 dall’Iran verso la Turchia, dove è nata sua figlia, per poi recarsi dapprima in Grecia, dove è stata respinta, quindi in Bulgaria, dove ha subito la stessa sorte, dopodiché è riuscita, nel dicembre 2022, a raggiungere l’Italia e, in seguito, la Svizzera (cfr. incarto SEM, pagg. 43, 53 e 66 a 70), il 23 dicembre 2022, in conformità all’art. 13 par. 1 RD III, la SEM ha quindi chiesto alle autorità competenti italiane di prendere in carico le ricorrenti per l’esame della loro domanda di protezione internazionale (cfr. incarto SEM, pagg. 47 a 54), il 19 gennaio 2023, le autorità italiane hanno dato seguito alla richiesta della SEM (cfr. incarto SEM, pag. 38),

F-1192/2023 Pagina 5 di conseguenza, la competenza dell’Italia ad esaminare la domanda di protezione internazionale delle ricorrenti è accertata; in relazione al trasferimento delle ricorrenti in Italia si tratta ora di verificare se possono esserci fondati motivi di credere che esistano, in questo paese, carenze sistemiche nella procedura d’asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti l’asilo, implicanti il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE/CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III), a questo proposito è opportuno ricordare che l’Italia è vincolata dalla CartaUE, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) con il relativo Protocollo aggiuntivo (RS 0.142.301), e che ne applica le disposizioni, pertanto, si deve presumere che l’Italia rispetti la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione delle loro domande secondo una procedura giusta ed equa, che garantisce una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [direttiva accoglienza]); così, l’Italia è tenuta, tra l’altro, a provvedere affinché i richiedenti l’asilo ricevano la necessaria assistenza sanitaria, la quale comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali (art. 19 par. 1 direttiva accoglienza), nondimeno, questa presunzione non è irrefragabile e non va d’ufficio ammessa se, nello Stato del trasferimento, è prassi comune violare sistematicamente le norme minime dell’UE, o se vi sono seri indizi che, nel caso concreto, le autorità dello Stato in questione non rispetterebbero il diritto internazionale, in primis il principio di non respingimento (cfr. le DTAF 2011/19 consid. 6 e 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), in particolare, secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il trasferimento forzato di una persona con problemi di salute può contravvenire all'art. 3 CEDU, dal contenuto identico all’art. 4 CartaUE, se esistono seri motivi di

F-1192/2023 Pagina 6 credere che la medesima, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle sue condizioni di salute, comportante delle intense sofferenze o una riduzione importante della speranza di vita (cfr. la sentenza della CorteEDU Paposhvili c. Belgio del 13 dicembre 2016, n. 41738/10, §§ 180 a 193; cfr. anche, a questo proposito, la sentenza di principio del TAF D-4235/2021 del 19 aprile 2022 con gli innumerevoli riferimenti), in concreto, per opporsi al loro trasferimento in Italia, la ricorrente madre si riferisce essenzialmente, da un lato, alle proprie condizioni di salute e a quelle di sua figlia (cfr. ricorso, pagg. 4 a 7), e, dall’altro lato, agli asseriti problemi organizzativi del sistema d’accoglienza italiano, in particolare relativi all’assenza di “qualsivoglia programmazione nell’assegnazione degli alloggi” per chi richiede protezione internazionale e ai “tempi d’attesa” necessari a formalizzare le domande d’asilo, che fanno sì che “coloro che intendono chiedere asilo, non essendo ancora formalmente registrati come richiedenti asilo, non accedano al sistema d’accoglienza” (ricorso, pagg. 7 a 9), in relazione alla situazione medica delle ricorrenti si deve notare che i quattro documenti F2, da loro esibiti con il ricorso, e ai quali si rimanda (cfr. anche la decisione impugnata, pagg. 5 e 6), non rivelano diagnosi tali, né sul piano somatico né sul piano psichico, da indurre a credere che il Servizio sanitario nazionale (SSN) italiano non sia in grado, se del caso, di prendere in carico queste affezioni adeguatamente, anche nel quadro dell’assistenza sanitaria garantita ai richiedenti l’asilo dall’art. 19 par. 1 della direttiva accoglienza (cfr., a proposito dell’organizzazione del SSN, https://www.cleiss.fr/docs/systemes-de-sante/italie.html), così, alla luce di questa configurazione diagnostica e dei dati sul SSN, questo Tribunale reputa, da un lato, che i problemi di salute delle ricorrenti non rappresentino, di per sé, un ostacolo al solo trasferimento nella vicina Italia, e, dall’altro lato, che non necessitino, ai fini del solo trasferimento in Italia, di essere delucidati ulteriormente sul piano medico, ne discende che, sotto questo profilo (condizioni di salute delle ricorrenti), l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; rispetto alla situazione del sistema d’accoglienza italiano va osservato che, benché dai rapporti indipendenti citati nel ricorso traspaiano dei problemi di funzionamento sul piano organizzativo, non si può comunque parlare di

F-1192/2023 Pagina 7 carenze sistemiche, ossia di carenze che siano “generalizzate” o che colpiscano “determinati gruppi di persone”, e che “raggiungano una soglia particolarmente elevata di gravità”, ciò che è il caso “quando l’indifferenza delle autorità di uno Stato membro comporta che una persona completamente dipendente dall’assistenza pubblica si venga a trovare, […], in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana” (cfr. Corte di giustizia dell’UE [CGUE], Comunicato stampa n. 33/19 del 19 marzo 2019, relativo alle sentenze nella causa C- 163/17 Jawo [cittadino del Gambia trasferito dalla Germania in Italia in applicazione del RD III] e nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 Ibrahim, C-319/17 Sharqawi e a. nonché C-438/17 Magamadov [cfr. https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019- 03/cp190033it.pdf]); inoltre, come risulta chiaramente dall’incarto, la SEM ha indicato alle autorità competenti italiane, che ne hanno preso atto dando le necessarie garanzie scritte, che le ricorrenti costituiscono un nucleo familiare (cfr. incarto SEM, pagg. 38 e 53), riferendosi esplicitamente alla giurisprudenza di questo Tribunale, in particolare alla sentenza di principio F-6330/2020, a cinque giudici, del 18 ottobre 2021, consid. 10 e 11 (trasferimento di una cittadina somala con la sua figlia minorenne dalla Svizzera verso l’Italia in applicazione del RD III), come pure alla decisione della CorteEDU M.T. c. Paesi Bassi del 23 marzo 2021, n. 46595/19, §§ 48 a 58, in modo speciale il § 54 (trasferimento di una cittadina eritrea con le sue due figlie minorenni dai Paesi Bassi verso l’Italia in applicazione del RD III; cfr. decisione impugnata, pagg. 4 e 6); stando così le cose, pur avendo riguardo ai dubbi e alle perplessità delle ricorrenti sull’effettiva efficacia organizzativa, sotto diversi aspetti, del sistema d’accoglienza italiano, questo Tribunale non ha nessun motivo per credere che il loro trasferimento verso l’Italia, in ossequio alla procedura del RD III, possa configurare anche solo lontanamente una violazione dell’art. 3 CEDU o dell’art. 4 CartaUE, ne deriva che, anche da questa angolazione (condizioni del sistema d’accoglienza italiano), l'art. 3 par. 2 2a frase RD III non è applicabile alla fattispecie; si deve ancora notare che la SEM valuterà in modo definitivo se le ricorrenti sono suscettibili di essere trasferite in Italia in funzione del loro stato di salute poco prima del trasferimento (cfr. decisione impugnata, pag. 6),

F-1192/2023 Pagina 8 è peraltro utile ricordare che il RD III non conferisce ai richiedenti l’asilo il diritto di scegliere lo Stato membro che offre, ai loro occhi, le migliori condizioni d’accoglienza per l’esame della loro domanda d’asilo (cfr., per analogia, la sentenza della CGUE del 10 dicembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Austria, §§ 59 e 62; cfr. anche la DTAF 2010/45 consid. 8.3), alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, non si può quindi rimproverare alla SEM di aver accertato in modo inesatto o incompleto i fatti per fondare la competenza dell’Italia oppure di aver ecceduto il proprio potere d’apprezzamento o di averne abusato nel qualificarli giuridicamente (cfr. artt. 106 cpv. 1 LAsi e 22 RD III), dimodoché anche la richiesta sussidiaria di procedere ad un complemento istruttorio finalizzato, in definitiva, a rinunciare al trasferimento in Italia per motivi inerenti al funzionamento del sistema d’asilo di questo paese, per motivi medici o per motivi umanitari ai sensi dell’art. 17 RD III, si palesa infondata e va perciò respinta (cfr., in quest’ottica, l’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2015/9 consid. 7), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo delle ricorrenti, pronunciando il loro trasferimento in Italia (cfr. artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, essendo manifestamente infondato, il ricorso è privo di probabilità di esito favorevole, dimodoché la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l’art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]), con l’emanazione di questa sentenza la domanda di concessione al ricorso dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

F-1192/2023 Pagina 9 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico delle ricorrenti. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all’Ufficio della migrazione del Canton Lucerna.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Dario Quirici

Data di spedizione:

F-1192/2023 Pagina 10 Comunicazione: – alle ricorrenti (raccomandata); – alla SEM, CFA Chiasso, ad N …; – all’Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

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