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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2026 F-1165/2026

23 febbraio 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,395 parole·~17 min·4

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi) | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 6 febbraio 2026

Testo integrale

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Corte VI F-1165/2026

Sentenza d e l 2 3 febbraio 2026 Composizione

Giudice Yannick Antoniazza-Hafner, giudice unico, con l’approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliera Alissa Vallenari.

Parti

A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), alias D._______, nato il (...), Georgia, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (…), ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 6 febbraio 2026 / N (...).

F-1165/2026 Pagina 2 Fatti: A. L’interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) dicembre 2025. Con decisione del 6 febbraio 2026 (notificata il 9 febbraio 2026), la SEM non è entrata nel merito della domanda d’asilo del richiedente, con conseguente pronuncia del trasferimento del medesimo verso la Francia ed esecuzione del precitato provvedimento, nonché constatando come un eventuale ricorso contro la decisione non abbia effetto sospensivo. B. Con ricorso del 16 febbraio 2026, l’insorgente ha impugnato il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando a titolo processuale d’un canto la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata in via supercautelare e la concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, e d’altro canto l’accoglimento dell’istanza di assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. A titolo principale ha concluso all’annullamento del provvedimento avversato ed alla restituzione degli atti di causa alla SEM perché applichi la clausola di sovranità e, in ogni caso, effettui un esame nazionale della sua domanda d’asilo. A titolo subordinato, ha invece chiesto la restituzione degli atti all’autorità inferiore, affinché proceda con i necessari complementi istruttori. Al ricorso, oltreché nuove copie del certificato di matrimonio e del referto medico (maggiormente leggibili), già prodotti dinanzi alla SEM, il ricorrente ha annesso al ricorso quale nuova documentazione: le stampe di fotografie di due pagine del passaporto; gli originali dei biglietti aerei da E._______ a F._______ (G._______) rispettivamente da H._______ a I._______; e le stampe di quattro fotografie che lo raffigurerebbero. Il 17 febbraio 2026 il Tribunale ha pronunciato, quale misura supercautelare, la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente.

Diritto: 1. Il Tribunale è competente a trattare del presente ricorso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]). Il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 3 LAsi), nonché lo stesso è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e 52 cpv. 1 PA (RS 172.021). Occorre pertanto

F-1165/2026 Pagina 3 entrare nel merito del gravame. Inoltre, per i motivi che seguono, il ricorso è manifestamente infondato, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), senza lo scambio di scritti e con una motivazione sommaria (art. 111a LAsi). 2. Preliminarmente, il Tribunale osserva che, la censura del ricorrente circa l’accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) da parte della SEM, in realtà intende rimettere in causa l’apprezzamento effettuato dalla precitata autorità circa lo Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d’asilo – in casu la Francia – rilevando quindi del merito della vertenza. La stessa, verrà quindi trattata di seguito e, come si osserverà, tale doglianza, come di conseguenza la conclusione subordinata ricorsuale di restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore, risultano essere infondate e pertanto vanno integralmente respinte. 3. 3.1 Il ricorrente, nel suo gravame, contesta la competenza della Francia per l’esame della sua domanda di protezione internazionale. A tale titolo, egli adduce di aver lasciato lo Spazio Schengen per una durata superiore ai tre mesi, di modo che la Svizzera sarebbe diventata lo Stato membro competente per esaminare la sua domanda d’asilo, in applicazione dell’art. 19 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell’Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). 3.2 3.2.1 A tal proposito si osserva dapprima come la SEM, nel contesto della procedura Dublino e nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, non entra nel merito di una domanda d’asilo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, senza aver effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), e previa accettazione espressa o tacita di ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), conclude che un altro Stato è competente per l’esecuzione della procedura e allontanamento. Altresì, ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III, lo Stato membro competente in forza del RD III è tenuto a riprendere in carico, alle condizioni

F-1165/2026 Pagina 4 di cui agli art. 23, 24, 25 e 29, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno. 3.2.2 Dal canto suo, l’art. 19 par. 2 RD III sancisce che gli obblighi di cui all’art. 18 RD III, vengono meno se lo Stato membro competente può stabilire, quando gli viene chiesto di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona ai sensi dell’art. 18 par. 1 lett. c o d RD III, che l’interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l’interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente. 3.3 Nel caso concreto, la SEM risulta aver valutato correttamente nella decisione avversata che, di principio, la competenza per il proseguo della procedura d’asilo e d’allontanamento del ricorrente spetti alla Francia. Difatti, risulta dagli atti all’inserto, che il ricorrente, aveva presentato una prima domanda d’asilo in Svizzera il (…), terminata con una decisione negativa e di allontanamento verso la Georgia, che però non ha potuto essere eseguita a causa della scomparsa del ricorrente (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-12/3 e 14/3; n. […]-32/9), come neppure, per lo stesso motivo, un suo trasferimento verso la Francia (cfr. atti elettronici della SEM). Dalle ricerche effettuate dall’autorità inferiore nell’unità centrale del sistema europeo “Eurodac” del 5 gennaio 2026, si evince inoltre come in seguito il ricorrente abbia presentato delle domande d’asilo in Francia il (…) rispettivamente il (…), in J._______ il (…) ed in K._______ il (…) (cfr. n. 12/3). Circostanze, queste ultime, che sono pure state confermate dall’insorgente nell’ambito del suo colloquio Dublino del (…) gennaio 2026 (cfr. n. 17/4). Successivamente, le autorità francesi preposte – entro il termine fissato all’art. 25 par. 1 RD III – hanno esplicitamente accettato, il 30 gennaio 2026, la ripresa in carico dell’insorgente, sulla base dell’art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 31/2), richiesta dall’autorità inferiore il 19 gennaio 2026 fondandosi invece sull’art. 18 par. 1 lett. b RD III, con piena conoscenza di causa anche delle allegazioni del ricorrente per provare che egli sarebbe rimasto in Georgia circa (…) anni (…), prima di rientrare in Europa attraverso la L._______, nonché la documentazione da lui prodotta a supporto (cfr. n. 23/8). La Francia non si è però prevalsa dell’art. 19 par. 2 RD III. 3.4 3.4.1 Il ricorrente, con le sue argomentazioni e documentazione proposte con il ricorso, non è in grado di ribaltare la suddetta conclusione. Innanzitutto, nel suo colloquio Dublino (cfr. n. 17/4), l’insorgente ha affermato che,

F-1165/2026 Pagina 5 dopo la sua ultima domanda d’asilo in Francia depositata il (…), sarebbe rientrato in Georgia per circa (…) anni (…). In seguito, sarebbe nuovamente espatriato (…) mesi prima il colloquio Dublino verso la M._______, dove avrebbe soggiornato per (…). Dopodiché, si sarebbe recato in L._______ per (…), proseguendo poi per la Francia, dove sarebbe rimasto per (…), prima di giungere in Svizzera. Ha inoltre riferito che sua moglie si troverebbe attualmente in Georgia, e che la registrazione civile del matrimonio, sarebbe avvenuta circa (…) prima il colloquio Dublino (cfr. n. 17/4). In tale contesto, l’autorità inferiore ha invitato il ricorrente a depositare i documenti che attestassero del suo soggiorno in patria (cfr. n. 17/4). Egli ha quindi fatto pervenire alla SEM la seguente documentazione (cfr. n. 19/1): due copie di biglietti aerei per la tratta da E._______ a G._______ del (…) e da H._______ a I._______ del (…) (senza anno visibile; cfr. n. 20/3); copia di un certificato medico per una consulenza avvenuta il (…) (cfr. n. 21/2 e 27/3); copia del certificato di matrimonio rilasciato il (…) (senza che sia leggibile l’anno; cfr. n. 28/2 e mezzi di prova della SEM [di seguito: MdP] n. 4/1); copia della prima pagina del passaporto georgiano del ricorrente (cfr. MdP n. 3/1); copia di una certificazione a nome di B._______ (parzialmente illeggibile; cfr. n. 21/2 e 29/2). Ora, come l’autorità inferiore ha rettamente constatato nel provvedimento avversato, le allegazioni e la documentazione succitate non sono in alcun modo in grado di attestare che egli sia rimasto al di fuori del territorio degli Stati membri per un periodo superiore ai tre mesi dopo la domanda presentata in Francia nel (…). Invero, per quanto attiene ai biglietti aerei prodotti in copia dinanzi alla SEM, ed in originale con il ricorso, il Tribunale non può che constatare che, anche se attestassero di un viaggio che il ricorrente avrebbe effettuato dalla Georgia alla M._______ in data (…), e da H._______ a I._______ il (…) (cfr. allegati 7 e 8 al ricorso), tali circostanze, non sono atte a dimostrare la permanenza del ricorrente in Georgia per più di tre mesi. Anche se con il ricorso, l’insorgente ha annesso copie di due altre pagine del suo presunto passaporto, che portano i timbri di entrata ad H._______ il (…) ed in Francia il (…) (cfr. allegati 5 e 6 al ricorso), e che quindi si possa ritenere verosimile che egli abbia effettuato un viaggio dalla Georgia in Francia nelle date succitate, la stessa documentazione, non è però in grado di provare in alcun modo quanto egli sarebbe rimasto in Georgia. Manca difatti, ogni documentazione attestante della sua effettiva entrata in patria, in particolare di un timbro apposto sul passaporto. Neppure l’ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente sia dinanzi all’autorità inferiore sia in fase ricorsuale, è atta a dimostrare il periodo di permanenza in Georgia da lui allegato. Difatti, per quanto concerne il certificato di matrimonio – che dalla migliore stampa fornita con il ricorso risulta essere stato rilasciato il (…) (cfr. allegato 3 al ricorso) – anche il Tribunale alla stessa

F-1165/2026 Pagina 6 stregua della SEM, è d’avviso che lo stesso, prodotto soltanto in copia, risulti essere facilmente falsificabile. Inoltre, come rimarcato rettamente nel provvedimento impugnato, nell’ambito del suo consulto psichiatrico del 3 febbraio 2026, l’insorgente ha asserito di non essere sposato (cfr. n. 32/5). Altresì, in contraddizione con i suoi asserti, il ricorrente nel foglio di registrazione della sua domanda d’asilo, ha dichiarato di essere divorziato (cfr. n. 5/2). Ulteriori indizi questi ultimi che rendono ancora maggiormente inverosimili le sue dichiarazioni di essere sposato. Altresì, appare perlomeno singolare che il giorno stesso in cui lui avrebbe celebrato il proprio matrimonio, ovvero il (…), si sarebbe pure recato a ritirare la sua carta d’identità (depositata in originale, cfr. MdP n. 1/2), secondo i suoi asserti ricorsuali (cfr. pag. 5 del ricorso). Infine, neppure nel ricorso l’insorgente, nonostante avrebbe avuto ampio modo, non ha apportato alcun ulteriore elemento circostanziato e concreto relativo al matrimonio celebrato. Le uniche considerazioni proposte nel gravame, si riducono all’insistenza circa la presenza fisica dell’insorgente al momento del rilascio del certificato di matrimonio, poiché così prescritto dalla legge georgiana applicabile (cfr. pag. 4 del ricorso). Le stesse però, non risultano chiaramente ribaltare le conclusioni precedenti del Tribunale, circa l’inverosimiglianza del matrimonio celebrato il (…). Circa il certificato medico presentato (cfr. n. 27/3 e allegato 4 al ricorso), si può senz’altro rinviare alla corretta valutazione dell’autorità inferiore in merito (cfr. p.to II, pag. 4 della decisione impugnata), non avendo del resto il ricorrente sollevato nulla di concreto in proposito nel suo gravame. Infine, in relazione alle stampe di fotografie inoltrate con il ricorso (cfr. allegati 9-11), si osserva che le stesse non comportano alcuna traccia di geolocalizzazione, essendo quindi difficile ricostruire effettivamente dove sarebbero state scattate. Altresì, le date delle fotografie, trattandosi peraltro di stampe tratte da un telefono portatile, sono facilmente falsificabili. Si osserva ancora in proposito che, nell’immagine raffigurante il ricorrente secondo i suoi asserti a N._______ in data (…) (allegato 10 al ricorso), è apposto l’orario delle 23:23, ciò che vista la luminosità presente nell’immagine, non è in alcun modo combaciante con tale ora tardiva della notte. Altresì, le due immagini scattate stando ai suoi asserti a O._______ (datate […], cfr. allegato 11 al ricorso), riportano lo stesso orario (le 14:00) in cui sarebbero state effettuate, ciò che non sembra possibile, visto che, anche se nello stesso luogo, il ricorrente è ritratto in una con una seconda persona e con (…) e nell’altra invece con due persone, in una posa e da un’angolatura differenti. Pertanto, anche tale documentazione, non è atta a provare la sua effettiva presenza e permanenza in Georgia per più di tre mesi.

F-1165/2026 Pagina 7 3.4.2 Visto quanto precede, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni del ricorrente ed i mezzi di prova da lui prodotti, anche in fase ricorsuale, non risultano in alcun modo convincenti. Pertanto, egli non è stato in grado di dimostrare di aver lasciato lo Spazio Schengen per almeno tre mesi ai sensi dell’art. 19 par. 2 RD III. 4. Proseguendo, l’autorità inferiore ha esposto correttamente nel provvedimento impugnato, che il sistema d’asilo e d’accoglienza francese non presenta delle carenze sistemiche ai sensi dell’art. 3 par. 2 RD III, per le quali la competenza dovrebbe ricadere sulla Svizzera (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione avversata), conclusione alla quale si può senz’altro rinviare e che del resto l’insorgente non contesta nel suo gravame. 5. Altresì, nel caso concreto, non sono ravvisabili degli ostacoli al trasferimento, violanti delle norme imperative del dritto internazionale, che obbligherebbero la Svizzera ad entrare nel merito della domanda d’asilo del ricorrente in virtù dell’art. 17 par. 1 RD III (“clausola di sovranità”), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero all’art. 29a cpv. 3 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). In merito, l’autorità inferiore ha difatti correttamente tenuto conto delle allegazioni presentate dal ricorrente nell’ambito del colloquio Dublino (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata) – il quale non ha sollevato alcun motivo che si opporrebbe ad un suo ritorno in Francia (cfr. n. 17/4) – nonché circa il suo stato di salute (di avere attualmente la febbre e che faticherebbe a camminare, nonché che soffrirebbe di bronchite cronica, per i quali assumerebbe una terapia farmacologica, ed altresì che in passato sarebbe stato visitato per un sospetto di tubercolosi, ma che i medici gli avrebbero riferito non essere contagioso; cfr. n. 17/4). Altresì, la SEM ha descritto in modo completo e corretto le diagnosi che risultano dalla documentazione medica agli atti e le relative terapie farmacologiche prescritte (sindrome da dipendenza e astinenza, cfr. n. 10/5 e 22/2; deflessione del tono dell’umore reattiva al lutto, probabile BPCO [broncopneumopatia cronica ostruttiva] su tabagismo attivo, astenia di origine non chiara, cfr. n. 30/4; disturbo dell’adattamento e morte di un membro della famiglia [come ipotesi diagnostica dal profilo psichiatrico], cfr. n. 32/5), e quindi per il resto può senz’altro essere rinviato alla decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 segg.). Anche l’ulteriore consulto psichiatrico effettuato il 17 febbraio 2026, che ha evidenziato oltreché alle diagnosi già ipotizzate nel precedente consulto, pure quelle di: disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di cannabinoidi, sindrome da dipendenza; nonché una sindrome di

F-1165/2026 Pagina 8 dipendenza da oppioidi, attualmente in astinenza ma in trattamento con farmaci “avversivi” o bloccanti, e nel corso del quale gli è stata prescritta una terapia farmacologica, nonché il ricorrente ha accettato una presa a carico psicologica quale supporto nell’elaborazione del lutto (cfr. n. 40/5); ed altresì la visita medica dentistica effettuata il 19 febbraio 2026 (cfr. n. 41/6), non sono atte a modificare le conclusioni succitate e che seguono. Le problematiche mediche di cui soffre ancora l’insorgente, malgrado non le si voglia in questa sede in alcun modo minimizzare, non risultano essere di una gravità tale da risultare ostative ad un suo trasferimento in Francia, in applicazione della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, 41738/10, § 181 segg. confermata in Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, Grande Camera, 57467/15, § 121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), e come osservato a ragione dalla SEM, egli potrà anche in Francia avere accesso alle cure mediche d’urgenza ed al trattamento essenziale delle sue patologie (cfr. p.to II, pag. 6 seg. della decisione avversata). Non avendo sul punto il ricorrente contestato o allegato nulla di concreto con il ricorso, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l’esistenza di ragioni umanitarie nell’ambito degli art. 17 par. 1 RD III e 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. a questo proposito la DTAF 2015/9 consid. 8.2). 6. La SEM ha ragione non è quindi entrata nel merito della domanda d’asilo del ricorrente ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando il suo trasferimento verso la Francia ai sensi dell’art. 44 LAsi. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell’autorità inferiore confermata. 7. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell’insorgente tendenti alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e all’esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute prive d’oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 17 febbraio 2026 decadono. 8. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali

F-1165/2026 Pagina 9 di fr. 750.–, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. La presente sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-1165/2026 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Yannick Antoniazza-Hafner Alissa Vallenari

Data di spedizione:

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