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Bundesverwaltungsgericht 19.02.2009 D-948/2009

19 febbraio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,190 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-948/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Antonella Guarna. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-948/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 12 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato il medesimo giorno e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 e del 2 febbraio 2009, la decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e ricevuta sottoscritto dall'interessato), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 febbraio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF, che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione Pagina 2

D-948/2009 dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato sostanzialmente di essere cittadino nigeriano, nato a B._______, e di essere espatriato nel (...) per timore di essere arrestato dalla Polizia, la quale lo starebbe cercando, perché sarebbe accusato dell'omicidio di un uomo - figlio del padrone di casa dell'interessato - che sarebbe deceduto per avvelenamento il (...), dopo che lui e l'interessato, il giorno precedente, si sarebbero recati insieme ad una festa, che, il medesimo giorno del decesso di quest'uomo, l'interessato sarebbe stato arrestato dalla Polizia e detenuto fino al (...), quando sarebbe stato rilasciato su cauzione. Il giorno seguente la sua liberazione, la Polizia sarebbe ritornata a cercarlo, e non trovandolo, avrebbe portato via sua madre, che, su consiglio di suo zio materno, avrebbe deciso di andare via, e sarebbe fuggito a C._______ presso lo zio paterno, dove per il tramite della televisione, qualche giorno più tardi, avrebbe appreso di essere ricercato e, a quel punto, lo zio paterno gli avrebbe consigliato di lasciare la Nigeria, che, il (...), l'interessato sarebbe partito da C._______ in auto fino a D._______, da dove sempre in auto illegalmente avrebbe raggiunto il Pagina 3

D-948/2009 Togo, passando per il Benin con il passatore e pagando ai controlli. Dal Togo, egli sarebbe ripartito lo stesso giorno con una nave fino a sbarcare in un Paese, di cui non conoscerebbe il nome e dove un uomo l'avrebbe aiutato a prendere un taxi, che l'avrebbe portato in Svizzera il 12 gennaio 2009, senza subire controlli e senza sapere da quale valico sarebbe giunto, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 12 febbraio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1 lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 al. 3 LAsi é realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito sostanzialemente di non aver mai posseduto il passaporto o la carta d'identità, di modo che avrebbe viaggiato senza documenti e gli sarebbe oggettivamente impossibile far arrivare qualsivoglia documento dalla Nigeria, che, inoltre, il ricorrente ha addotto che nel caso concreto ricorrerebbero i presupposti circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento o della qualità di rifugiato, ritenuto che egli sarebbe accusato ingiustamente della morte di un suo amico e non potrebbe difendersi con efficacia e beneficiare di un equo processo, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, Pagina 4

D-948/2009 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che non soccorrono l'autore del gravame le vaghe e semplici allegazioni, secondo le quali non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti e non avrebbe fatto alcunché a tal proposito, poiché non ne avrebbe mai posseduti, né li avrebbe mai richiesti (cfr. ricorso pag. 2 e verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 3 e del 2 febbraio 2009 pag. 3). Sul motivo per cui non ne avrebbe mai richiesti, il ricorrente ha peraltro reso versioni differenti dichiarando dapprima semplicemente che non sapeva dove ottenerli (cfr. verbale d'audizione del 2 febbraio 2009 pag. 3), mentre che in sede di ricorso ha allegato che, da un lato, non essendo un uomo d'affari che viaggia fuori dalla propria regione o dal Paese, non utilizzava tali documenti (cfr. ricorso pag. 2) e, dall'altro, essendo fuggito dal suo Paese, non avrebbe avuto il tempo e non sarebbe stato nelle condizioni di procurarseli (cfr. ricorso pag. 2). Tali asserzioni, peraltro stereotipate, non costituiscono Pagina 5

D-948/2009 ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, tenuto conto altresì che è inverosimile che il ricorrente non ha mai dovuto identificarsi nel suo Paese e non ha mai dovuto sottoporsi a controlli (cfr. verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 4 e del 2 febbraio 2009 pag. 3), che, d'altronde non soccorrono l'insorgente nemmeno le dichiarazioni rese circa le circostanze del suo viaggio di espatrio, secondo cui avrebbe viaggiato senza documenti (cfr. ricorso pag. 2) e senza subire controlli e, in particolare, giungendo dalla Nigeria in auto fino in Togo, da dove si sarebbe imbarcato poi su una nave e, una volta a terra, avrebbe viaggato un giorno ancora in auto per raggiungere la Svizzera (cfr. verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 7, 8 e 9) ed a proposito delle quali non ha saputo fornire alcun riferimento concreto, per esempio quanto al posto da cui sarebbe partito dal Togo, il Paese in cui sarebbe sbarcato, così come in merito al taxista che l'avrebbe portato in Svizzera o al valico che avrebbe superato per arrivarvi (cfr. verbale d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 8 e 9), che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità dell'insieme di tali dichiarazioni, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non possa avere viaggiato nelle condizioni descritte e v'è dunque ragione di concludere che egli dissimuli i documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occore inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle Pagina 6

D-948/2009 persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria, in quanto sarebbe ricercato dalla Polizia, poiché la famiglia del suo padrone di casa lo accuserebbe ingiustamente dell'omicidio del figlio, e poiché non potrebbe difendersi e beneficiare di un equo processo in relazione alla suddetta accusa, che, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che, oltre a quanto rettamente già evidenziato dall'autorità inferiore, codesto Tribunale osserva che la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo, segnatamente sia in relazione alla sua asserita detenzione che all'arresto della madre, nonché alla pretesa ingiusta accusa di omicidio che peserebbe su di lui, è del tutto inverosimile. A tal proposito, basti rilevare che è da ritenersi incongruente e contraddittorio che il ricorrente abbia potuto essere rilasciato dopo tre giorni su cauzione con l'accusa di omicidio e, soltanto dopo un giorno da tale liberazione, essere ancora ricercato dalla Polizia per la medesima accusa, tanto più che la liberazione era avvenuta per il tramite di un avvocato (cfr. verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 5 e del 2 febbraio 2009 pag. 4 e 9) e quindi in conformità ai diritti riconosciuti della difesa. Alla luce di tale constatazione, risulta altrettanto contradditorio e inverosimile che le autorità - non trovando il ricorrente - avrebbero optato, senza alcuna giustificazione, per l'arresto di sua madre, della cui liberazione l'insorgente sostanzialmente non si è nemmeno interessato (cfr. verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 5e6e del 2 febbraio 2009 pag. 10 e 11), Pagina 7

D-948/2009 che d'altronde l'allegazione del ricorrente, secondo cui egli sarebbe ricercato dalle autorità, è una semplice asserzione di parte senza alcun fondamento (cfr. verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 5-6 e del 2 febbraio 2009 pag. 11-12), così come l'impossibilità di beneficiare di un equo processo in Patria (cfr. ricorso pag. 2), che vista l'inattendibilità e l'incongruenza delle dichiarazioni rese dal ricorrente ed in particolare alla luce dell'evocata inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti dallo stesso, non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa beneficiare in Nigeria di un equo processo in relazione ai fatti invocati, ritenuto altresì che l'insorgente ha dimostrato di esservi la possibilità di procurarsi un avvocato, e di venire aiutato, come infatti sarebbe stato il suo caso in occasione dell'asserita liberazione dalla detenzione su cauzione (cfr. verbali d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 5-6 e del 2 febbraio 2009 pag. 4 e 6). Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM non è rettamente entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi , che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), Pagina 8

D-948/2009 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) od esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF osserva che egli è giovane, ha una certa formazione di base, nonché un'esperienza professionale quale venditore (cfr. verbale d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 2). D'altronde, in Patria egli può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che la sua famiglia - tra cui sua madre, i suoi fratelli, nonché i suoi zii (cfr. verbale d'audizione del 26 gennaio 2009 pag. 3) si trovano ancora in loco, che, d'altra parte, il ricorrente non ha fatto valere in sede di ricorso dei problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza del ricorrente in Svizzera per motivi medici, Pagina 9

D-948/2009 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-948/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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