Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.02.2009 D-935/2009

18 febbraio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,306 parole·~12 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-935/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 febbraio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Muriel Beck Kadima; cancelliera Chiara Piras. A._______, Romania, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-935/2009 Visto: la domanda d'asilo presentata in data 18 gennaio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 28 gennaio e del 9 febbraio 2009, la decisione dell'UFM del 12 febbraio 2009 (notificata il medesimo giorno), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera verso la Romania, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 febbraio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2

D-935/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato, cittadino rumeno e moldavo, di lingua madre rumena, ha dichiarato di essere nato e cresciuto in Moldova e di avere ottenuto la cittadinanza rumena nel [...] o nel [...]. Nel [...], all'età di undici anni, durante un soggiorno presso i suoi nonni in Moldova, avrebbe assistito all'installazione di anelli di cemento armato a forma di cilindro, nei quali, secondo il ricorrente, sarebbero stati introdotti degli esplosivi, motivo per il quale il personale edile lo avrebbe rincorso e cercato per tutto il villaggio, che, in seguito, avrebbe soggiornato per lavoro in Moldova, in Russia ed in Italia (cfr. verbale d'audizione del 9 febbraio 2009 pag. 3 a 6), dove si sarebbe però sempre sentito perseguitato a causa di tale episodio, che, in Romania avrebbe affrontato due condanne per traffico internazionale di auto rubate, che avrebbe deciso di venire in Svizzera per avere un futuro più tranquillo, che, nella decisione del 18 gennaio 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal ricorrente sarebbero datate ritenuto che le persecuzioni esposte risalirebbero alla fine degli anni novanta e non avrebbero alcun nesso causale con il presente, che, altresì, il ricorrente non sarebbe riuscito ad esporre elementi che potrebbero indicare la fondatezza dei suoi timori, visto che l'ultimo contatto che egli avrebbe avuto con le autorità rumene risalirebbe all'estate del [...] in occasione di un controllo di frontiera, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3

D-935/2009 che, nel gravame, il ricorrente ha dichiarato che la Romania non potrebbe essere considerata un Paese sicuro ed ha ribadito di essere vittima di gravi persecuzioni. Inoltre, sussisterebbero ulteriori motivi che non avrebbe potuto esporre durante le audizioni - che non gli consentirebbero di tornare in Romania. A titolo d'esempio, il ricorrente ha fatto valere di essere stato ferito da una guardia pontificia in occasione di una visita di Giovanni Paolo II a Bucarest nel [...] o [...] e di essersi salvato per miracolo. Inoltre, sia nel [...] che nel [...] sarebbe stato minacciato a B._______ (Russia) e a C._______ (Romania) in diverse occasioni da funzionari pubblici e sarebbe stato interrogato dai servizi segreti rumeni, moldovi e russi. Infine, tutti i suoi problemi sarebbero collegati all'installazione militare di ordigni termonucleari, alla quale avrebbe assistito da bambino in un cantiere in Moldova, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, giova rilevare che, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, codesto Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel Pagina 4

D-935/2009 novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA), che, basti ancora rilevare, le vicende narrate dal ricorrente a sostegno della sua domanda sono manifestamente inverosimili. Tra le tante considerazioni che possono essere segnalate, questo Tribunale osserva, infatti, che il ricorrente non è stato in grado di esporre in modo chiaro e credibile gli autori delle allegate persecuzioni, asserendo di sentirsi perseguitato da terzi (malviventi; cfr. verbale d'audizione del 28 gennaio 2009 pag. 6 e verbale d'audizione del 9 febbraio 2009 pag. 5), dalle autorità russe (gravame pag. 2) e/o dalle autorità rumene (ibidem). La natura ed i motivi di tali persecuzioni sono rimasti una mera allegazione di parte al punto tale che questo Tribunale mette in serio dubbio l'esistenza di tali avvenimenti, come anche un possibile nesso causale tra questi e l'allegata presenza, all'età di undici anni, all'istallazione di ordigni termonucleari a cui avrebbe partecipato anche l'attuale Primo Ministro russo, Vladimir Putin (gravame pag. 3). Inoltre, diversi elementi del racconto del ricorrente, come il fatto di essere stato trattato male dal personale di un albergo (cfr. verbale d'audizione del 9 febbraio 2009 pag. 3), disagi dopo una festa passata bevendo degli alcolici (pag. 4), debiti (pag. 4) o il fatto che dei cittadini gli abbiano posto delle domande sulla propria storia (pag. 5), sono, come facilmente riconoscibile, palesemente irrilevanti, ritenuto che non costituiscono, in tutta evidenza, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e segg. LAsi. Non soccorre, altresì, il ricorrente le evocate condanne in patria per traffico internazionale di auto rubate. Delle ricerche della polizia o una condanna, secondo le leggi Pagina 5

D-935/2009 nazionali, per reati commessi, sono delle misure statali del tutto legittime che non possono essere qualificate di persecuzioni pertinenti nell'ottica dell'art. 3 LAsi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che codesto Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità Pagina 6

D-935/2009 dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente. Quest'ultimo è ancora giovane ed ha una notevole formazione (laureato in economia; cfr. verbale d'audizione del 28 gennaio 2009 pag. 3) ed un'esperienza professionale come tecnico di laboratorio, manager in una società e magazziniere (ibidem). L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. Non soccorre, infatti, la generica allegazione da parte dalla rappresentante dell'opera assistenziale (D._______), nell'ambito dell'audizione del 9 febbraio 2009, secondo la quale il ricorrente mostrerebbe disagi psichici sia in merito al suo racconto che in relazione al suo comportamento. Da un lato, vale sottolineare che il ricorrente ha affermato di non avere alcun problema psichico e di avere la propria situazione sotto controllo (cfr. verbale d'audizione del 9 febbraio 2009 pag. 7), dall'altro lato non risulta dagli atti di causa attuali alcun certificato medico atto a provare alcun disagio di natura psichica, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, infine, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, Pagina 7

D-935/2009 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-935/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N ) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9

D-935/2009 — Bundesverwaltungsgericht 18.02.2009 D-935/2009 — Swissrulings