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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2011 D-897/2011

11 febbraio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,409 parole·~17 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 febbraio 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-897/2011 Sentenza dell'11 febbraio 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (…), Algeria, alias B._______, nato il (…), Algeria, alias C._______, nato il (…), Tunisia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 4 febbraio 2011 / N […].

D-897/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive alla prima audizione a cui è stato sottoposto, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 27 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 4 febbraio 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 4 febbraio 2011, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta; atto A 12/1), il ricorso del 4 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), pervenuto al Tribunale amministrativo federale il 7 febbraio 2011, la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale il 7 febbraio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo

D-897/2011 Pagina 3 (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, nato a D._______ (Algeria), con ultimo domicilio, dal (…) fino al suo espatrio nel (…) 2010, ad E._______ (Algeria), che il medesimo ha affermato di aver lasciato il suo Paese d'origine per essenzialmente tre motivi, ovvero a causa della separazione dei suoi genitori, a seguito della quale egli avrebbe sofferto di depressione e sarebbe rimasto senza dimora, non potendo andare a vivere né con sua madre né con suo padre, come pure a causa dell'impossibilità di trovare un lavoro dignitoso, nonché per i problemi avuti a cavallo tra il 2004 e il 2005 con i terroristi, i quali gli avrebbero sparato e l'avrebbero ferito, che l'interessato avrebbe raggiunto in autobus F._______ (Algeria) e si sarebbe imbarcato su un gommone fino a giungere in Italia in una località a lui sconosciuta; che, da tale località, avrebbe camminato per due giorni, raggiungendo G._______, da dove avrebbe preso un treno fino a H._______, rimanendovi per una settimana; che, in seguito, l'interessato avrebbe preso un altro treno fino a I._______ e, dopo una ventina di giorni, un altro ancora fino a giungere in Svizzera, a J._______, senza documenti d'identità e senza subire alcun controllo, che, nella decisione impugnata del 4 febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza; che,

D-897/2011 Pagina 4 dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi scusabili giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, ragion per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata andrebbe annullata; che, in particolare, egli ribadisce che i suoi documenti d'identità sarebbero andati persi durante il viaggio di espatrio e altri suoi documenti, unitamente alla fotocopia della sua carta d'identità, si troverebbero presso i suoi familiari in Algeria; che, di conseguenza, non gli sarebbe possibile consegnare i suoi documenti d'identità in sole 48 ore; che, inoltre, a dire del ricorrente, la decisione dell'UFM sarebbe infondata e inopportuna, nonché frettolosa in quanto sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato o all'esecuzione del suo allontanamento; che, segnatamente, egli sarebbe fuggito dal suo Paese d'origine, a causa della sua situazione di estrema difficoltà – dovuta ai suoi problemi familiari e di lavoro, nonché al gruppo di terroristi che l'avrebbe preso di mira – che l'avrebbe portato a soffrire di un importante stato depressivo, per cui non potrebbe ricevere le cure necessarie in Algeria; che, infine, l'autore del gravame fa valere che il suo allontanamento in detto Paese non sarebbe ragionevolmente esigibile, poiché lo esporrebbe ad un concreto pericolo per la sua vita, ritenuta la notoria situazione di gravi violenze e sommovimenti politici, come pure l'incertezza politica che regnerebbe in Algeria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun

D-897/2011 Pagina 5 documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, quanto al suo viaggio d'espatrio, come rettamente rilevato dall'UFM, il ricorrente ha reso allegazioni vaghe, stereotipate e contraddittorie; che, a titolo d'esempio, non è avantutto plausibile che egli abbia potuto viaggiare per 24 ore, un giorno del mese di dicembre, su di un gommone dall'Algeria all'Italia, attraversando il mare mediterraneo (cfr. verbale 1 pagg. 6-7); che il ricorrente non è stato in grado nè di indicare la località italiana dove sarebbe sbarcato (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D18) nè di rendere verosimile che egli abbia potuto raggiungere la città di G._______ a piedi, camminando per due giorni, affidandosi unicamente ai cartelli stradali (cfr. verbale 2 D18); che, d'altronde, se l'insorgente si fosse trovato effettivamente a G._______, mal si comprende la ragione per cui egli si sarebbe successivamente recato verso sud, ovvero a H._______ e non a I._______, se la sua intenzione, come dichiarato, era quella di chiedere asilo in Svizzera (cfr. verbale 1 pagg. 6-7 e verbale 2 D20); che, in aggiunta, da un lato, l'insorgente non ha fornito alcun dettaglio circostanziato riguardo al suo soggiorno in Italia, limitandosi ad affermare di aver vissuto sui treni, per strada o in delle tende a I._______ e, dall'altro, si è contraddetto circa il numero di giorni in cui avrebbe

D-897/2011 Pagina 6 soggiornato nelle diverse città di detto Paese (cfr. verbale 1 pagg. 7-8 e verbale 2 D20-D24), che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, il ricorrente si è contraddetto grossolanamente circa le giustificazioni rese a sostegno della mancata presentazione dei suoi documenti d'identità; che, infatti, inizialmente egli ha affermato che il suo passaporto l'aveva il passatore, mentre che la sua carta d'identità non sapeva dove era ma che presumeva fosse nella borsa porta documenti che avrebbe perso prima di arrivare in Italia, quando il gommone si sarebbe rovesciato (cfr. verbale 1 pag. 4); che, in seguito, ha dichiarato invece che la borsetta che conteneva i suoi documenti, quindi sia il passaporto che la carta d'identità, l'aveva sempre il passatore (cfr. ibidem pag. 7); che, infine, il ricorrente ha cambiato ulteriormente versione, affermando che il suo passaporto di sicuro, e non la sua carta d'identità, si trovava nello zaino, che aveva per il viaggio e che sarebbe andato perso al momento del rovesciamento del gommone, al quale sarebbe stato legato (cfr. verbale 2 D11-D14); che, di conseguenza, non soccorre il ricorrente l'evocata allegazione – contraddittoria e stereotipata – e ribadita in sede di ricorso secondo cui avrebbe perso i suoi documenti d'identità durante il viaggio d'espatrio (cfr. ricorso pag. 2), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente,

D-897/2011 Pagina 7 che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, innanzitutto, l'insorgente non ha apportato alcun chiarimento ai numerosi elementi contraddittori e vaghi del suo racconto, rettamente rilevati dall'UFM, limitandosi a ribadire i tre motivi per cui sarebbe espatriato, ovvero i suoi problemi familiari, legati alla separazione dei suoi genitori, nonché quelli professionali e quelli legati ad un gruppo di terroristi (cfr. ricorso pag. 2); che, inoltre, le evocate motivazioni – fatte valere dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D41 e segg.) – a prescindere dall'esame della loro verosimiglianza, sono manifestamente irrilevanti in materia d'asilo e nella presente procedura; che, in primo luogo, i problemi d'ordine familiare e professionale non costituiscono manifestamente un motivo rilevante, ai sensi dell'art. 3 LAsi, ovvero in relazione alla razza, la religione, la nazionalità, l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche; che, peraltro, il timore del ricorrente di essere confrontato alla povertà o a difficili condizioni di vita nel suo Paese (cfr. verbale 2 D77 e ricorso pag. 2) non rappresenta un'esposizione a fondati e seri pregiudizi; che, in secondo luogo, i fatti addotti dal ricorrente in relazione agli asseriti problemi avuti con un gruppo di terroristi – che risalgono ben al periodo a cavallo tra il 2004 e il 2005 (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 D52-D69) – sono irrilevanti nella presente

D-897/2011 Pagina 8 procedura d'asilo, allorquando visto il tempo trascorso non presentano alcun nesso causale temporale con l'espatrio dell'insorgente nel (…) 2010; che, infatti, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è da ritenersi interrotto, quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; GICRA 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; GICRA 1996 n. 42 consid. 4a et 7d pag. 367 et 370 e segg.; GICRA 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444); che, peraltro, il ricorrente ha affermato espressamente che dal 2005 fino al suo espatrio nel 2010 non gli sarebbe successo nulla in merito a tale faccenda (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D70); che, da ultimo, il riferimento all'episodio in cui si sarebbe tagliato le vene, a causa dell'incapacità delle autorità algerine di risarcirlo e di fornirgli notizie riguardo alla sua denuncia sporta dal medesimo (cfr. ibidem), da un lato, non ha nessuna pertinenza a fondamento delle asserite rappresaglie subite dal ricorrente da parte del gruppo di terroristi e, dall'altro, non è stato nemmeno menzionato dall'insorgente nella seconda audizione (cfr. verbale 1 pag. 6 a confronto con verbale 2); che, alla luce delle suesposte dichiarazioni, v'è ragione di concludere all'assoluta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti dal ricorrente, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inattendibili e inconsistenti del racconto reso, evidenziati dall'UFM, che, in virtù di quanto precede, l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi non trova applicazione nella fattispecie, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista

D-897/2011 Pagina 9 dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.11]; GiCRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio

D-897/2011 Pagina 10 nazionale, contrariamente a quanto pretende il ricorrente (cfr. ricorso pag. 3), che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe senza alcuna persona a carico e vanta una formazione scolastica, nonché professionale come cuoco, come pure diversi anni di esperienza lavorativa nell'attività di venditore, nel commercio di (…) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D46-50); che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono ancora i suoi genitori, i nonni materni, i fratellastri, nonché due zii paterni e materni (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D28); che, infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, lo stato depressivo di cui pretende soffrire il ricorrente, fatto valere in sede di procedura e di ricorso (cfr. ricorso pag. 2 e verbale 2 D71-74), non è stato né circostanziato né corroborato da alcun fondamento oggettivo, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto,

D-897/2011 Pagina 11 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-897/2011 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Antonella Guarna Data di spedizione:

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