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Bundesverwaltungsgericht 09.02.2026 D-8812/2025

9 febbraio 2026·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,520 parole·~18 min·4

Riassunto

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 ottobre 2025

Testo integrale

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Corte IV D-8812/2025

Sentenza d e l 9 febbraio 2026 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione del giudice Susanne Bolz-Reimann; cancelliera Soraia Gisela Magalhaes Quental.

Parti A._______, nata il (…), Etiopia, (…), (…), ricorrente,

Contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 15 ottobre 2025.

D-8812/2025 Pagina 2

Visto la domanda d’asilo che l’interessata, cittadina etiope di etnia Amhara e di religione ortodossa, ha presentato in Svizzera il 16 luglio 2025 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM o autorità inferiore] n. (…)-4/2), Il verbale dell’audizione svolta con la richiedente il 24 settembre 2025 (cfr. atto SEM n. 18/19), la decisione del 15 ottobre 2025, reputata notificata il 16 ottobre 2025 (cfr. atti SEM n. 32/1, 33/1 e 34/2), con cui la SEM non ha riconosciuto lo statuto di rifugiata all’interessata, ha respinto la sua domanda d’asilo e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, nonché l’esecuzione di tale misura (cfr. atto SEM n. 31/8), il ricorso del 17 novembre 2025 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata 18 novembre 2025) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), con cui la ricorrente ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiata con contestuale concessione dell’asilo e, in via subordinata, l’ammissione provvisoria in Svizzera per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; infine essa ha presentato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo,

e considerato che le procedure in materie d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell’art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 e 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA;

D-8812/2025 Pagina 3 che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (artt. 3 e 7 LAsi), sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che il Tribunale non è inoltre vincolato dai motivi e dalle argomentazioni addotte dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico con l’approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e Lasi); che, di riflesso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, non avendo la ricorrente addotto nuovi fatti o nuovi mezzi di prova dirimenti per il giudizio, che, su domanda, la Svizzera accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che, giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integralità fisica e della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che giusta l’art. 7 LAsi, chiunque domanda asilo deve inoltre provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che, in particolare, sono inverosimili le

D-8812/2025 Pagina 4 allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si ritiene di poter rinviare alla stessa per ulteriori dettagli (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1, 2013/1 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che, nella propria richiesta, la richiedente ha sostanzialmente addotto di aver lasciato il suo Paese siccome era ricercata dalle autorità etiopi a causa della sua collaborazione con le milizie Fano; che nel mese di luglio o agosto 2023, per il tramite del suo compagno, ha iniziato a trasferire alle milizie Fano dei soldi provenienti dalle diaspore e dai resistenti; che nel febbraio 2025, il “corpo governativo della Protezione” l’ha tenuta prigioniera per tre giorni con lo scopo di interrogarla in merito alle sue attività a favore delle milizie Fano; che durante il periodo di prigionia, la richiedente ha subito aggressioni fisiche ed abusi sessuali; che dopo il suo rilascio, la richiedente ha ripreso a lavorare nel suo negozio di abbigliamento per bambini, il quale è stato perquisito due volte finché, nel maggio 2025, esso è stato messo sotto sequestro; che il giorno di tale sequestro, le autorità hanno parimenti perquisito la propria abitazione requisendo documenti, segnatamente documenti commerciali; che conseguentemente essa ha pertanto deciso di recarsi da una sua amica ad B._______; che la polizia si è recata a casa di sua madre intimidendo quest’ultima ed intimandole di consegnare la ricorrente; che circa una settimana dopo essere arrivata ad B._______, ha saputo che il compagno, pur essendo stato catturato dalla polizia, era riuscito a fuggire; che da allora e per i motivi sopra elencati, la polizia è tornata a casa dei suoi familiari, minacciandoli e chiedendo loro di consegnarla; che da quel momento, l’interessata ha compreso di non aver più alcun posto sicuro dove nascondersi e temendo per la propria incolumità, avrebbe infine deciso di espatriare il 21 giugno 2025, che, in estrema sintesi, la SEM ha ritenuto, nella decisione avversata, che le dichiarazioni della ricorrente relative al suo periodo di prigionia, all’aggressioni sessuali, alle persecuzioni avvenute da parte del “corpo governativo della Protezione”, al sequestro del suo negozio così come di casa sua non soddisfino le condizioni di verosimiglianza disposte all’art. 7 LAsi, in quanto caratterizzate da elementi vaghi, stereotipati e superficiali, che, censurando la violazione del diritto federale (artt. 3 e 7 LAsi), l’insorgente contesta la valutazione dell’autorità opponente, affermando essenzialmente che le sue dichiarazioni sono compatibili con le pratiche note attuate dalle forze di sicurezza etiopi; che l’insorgente ribadisce come la

D-8812/2025 Pagina 5 narrativa sia suffragata da numerose fonti e ricalchi fedelmente le criticità evidenziate nelle relazioni di diverse organizzazioni internazionali non governative; che le sue dichiarazioni, in merito al periodo di prigionia e alle aggressioni sessuali subite, sarebbero state generali e senza dettagli poiché sarebbero una conseguenza diretta del trauma; che per quanto concerne le dichiarazioni relative alle attività di trasferimento di denaro esse sarebbero state generali ed ancora una volta poco precise in quanto sarebbero caratterizzate dalla discrezione, dalla rapidità e dall’assenza di formalismo con cui avvengono; che in ragione dello stato di insicurezza e di paura in cui viveva, le sue dichiarazioni relative alle perquisizioni ed il successivo sequestro del negozio sarebbero ancora una volta state vaghe; che, come correttamente rilevato dalla SEM, le dichiarazioni dell’insorgente, segnatamente in merito alla raccolta fondi provenienti dalle diaspore e dai resistenti, al suo arresto e alla sua successiva prigionia, alle aggressioni sessuali subite, alle supposte perquisizioni ed al successivo sequestro del suo negozio, alle minacce ai suoi familiari ed infine alle affermazioni in merito alle ricerche nei suoi confronti da parte della polizia, risultano essere inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, poiché vaghe, inconsistenti e stereotipate; che, in particolare, la ricorrente, non è stata in grado di spiegare in modo esaustivo diversi punti essenziali del suo racconto, e meglio: in che modo fosse avvenuta la prima, ma soprattutto l’ultima transazione a favore delle milizie Fano, limitandosi a raccontare in modo generale come avvenivano le suddette transazioni senza alcun riferimento a dettagli specifici all’ultima transazione, dimostrando come il racconto sembrasse un resoconto indiretto; che, per quanto concerne la prima aggressione sessuale subita e dopo essere stata invitata dalla SEM a fornire maggiori dettagli al riguardo, la ricorrente si è limitata a riferire che un uomo le avrebbe tenuto le mani indietro e che l’altro avrebbe avuto la mano sulla sua bocca e che in seguito avrebbero abusato sessualmente di lei, aggiungendo di non ricordare più nulla di tale episodio; che su specifica domanda della SEM, di voler descrivere in modo dettagliato le persone che l’avrebbero aggredita fisicamente e sessualmente, la ricorrente si è limitata a dire “uno era alto e magro, l’altro tozzo con la barba” senza fornire ulteriori particolarità e restando sempre molto vaga; che alla domanda della SEM “[è] successo qualcosa di rilevante dopo il suo espatrio?” l’insorgente ha risposto :“[n]o, dopo che sono uscita non è successo niente”; che tale dichiarazione corrobora l’idea che le minacce alla famiglia e le perquisizioni avvenute, sia nel suo negozio che a casa,

D-8812/2025 Pagina 6 siano altamente inverosimili; che, pur avendo avuto la possibilità, ella si è limitata a ripetere in termini generici quanto già dichiarato in sede di verbale, senza fornire nuovi elementi circostanziali idonei a rendere verosimile la sua fuga; che non vi è alcun mezzo di prova versato agli atti che permette di avvalorare la verosimiglianza dei suoi motivi d’asilo; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti); che per i dettagli conviene rinviare alle corrette motivazioni contenute nella decisione avversata, a cui si presta adesione (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell’art. 6 LAsi), che, posto quanto sopra, le dichiarazioni dell’insorgente riguardo ai suoi motivi d’asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato della SEM nella decisione impugnata; che, sebbene i rapporti delle organizzazioni internazionali menzionati nel gravame diano atto dell’esistenza di simili prassi ed episodi nel Paese d’origine, le allegazioni della ricorrente risultano eccessivamente generiche e prive di riscontri probatori individualizzanti; che, di riflesso, tale carenza di sostanza preclude un esame di merito di detti aspetti ai fine del riconoscimento della qualità di rifugiata, che, in esito, la decisione impugnata va pertanto confermata per quanto concerne il rifiuto della qualità di rifugiata e il respingimento della domanda d’asilo, che, di norma, se respinge la domanda d’asilo e non entra nel merito, la SEM pronuncia l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi); che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento, che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrl, il quale dispone che l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrl), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI); che qualora non

D-8812/2025 Pagina 7 sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrl in relazione all’art. 44 LAsi), che, nel caso concreto, la SEM ha considerato l’esecuzione dell’allontanamento della richiedente ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che in Etiopia non vigerebbe infatti una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata; che inoltre ella è giovane e sana, con un alto livello d’istruzione ed una pluriennale esperienza professionale, nonché a beneficio di una solida rete di sostegno a Bahar Dar dove vive tuttora la sua famiglia, che, nel gravame, l’insorgente avversa tale assunto affermando che in Etiopia, segnatamente nella regione C._______, vigerebbe un clima di violenza generalizzato, che a causa del panorama politico critico la sicurezza non sarebbe garantita; che alla situazione politica critica si deve aggiungere la repressione esercitata contro chiunque sia ritenuto un traditore nei confronti dello Stato; che, in particolare, le donne Amhara sarebbero esposte a trattamenti indegni e a violenze sessuali, avendo peraltro un accesso limitato alla protezione istituzionale, poiché le autorità locali sarebbero esse stesse fonte di pericolo; che, contrariamente a quanto sostenuto dalla SEM, ella non disporrebbe di una rete famigliare su cui cercare appoggio, poiché essa sarebbe stata minacciata dalle autorità di polizia; che in caso di allontanamento dalla Svizzera ella non potrebbe provvedere autonomamente al suo sostentamento, che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrl l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, la ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiata (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è neppure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposta ad un trattamento proibito, in relazione, all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. Tortura, RS 0.105), che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrl).

D-8812/2025 Pagina 8 che giusta l’art. 83 cpv. 4 Lstrl, l’esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica; che le condizioni di vita sono estremamente severe per la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del raccolto la sopravvivenza stessa può essere minacciata; che, nonostante le (forti) tensioni politiche, etniche e sociali, l’Etiopia non versa attualmente in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consentirebbe di presumere – a priori e indipendentemente dalle circostanze del caso specifico – per tutti i cittadini del Paese, un rischio concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrl (cfr. sentenze del TAF F-7208/2024 del 5 settembre 2025 consid. 7.2.2; E-3282/2020 del 7 agosto 2024 consid. 7.2); che, nell'ambito di un'analisi del Paese dal punto di vista dell'esecuzione dell'allontanamento e la relativa esigibilità in Etiopia, il Tribunale ha ritenuto che le donne sole che vi rientrano incontrano una situazione difficile dal punto di vista socioeconomico (cfr. DTAF 2011/25, confermata recentemente, tra le tante, D-6403/2020 del 17 dicembre 2025, consid. 9.3 e segg.); che devono pertanto sussistere circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvivenza minacciata; che, infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non sono accettate in quanto non sposate e trovare un appartamento è possibile solo per il tramite di conoscenti; che inoltre verso le donne sole v'è una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure sessuali e peraltro in questo contesto se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita la colpa; che la disoccupazione delle donne ad B._______ è stimata tra il 40% e il 55%; che in generale le condizioni per le quali con alta probabilità una donna possa condurre un'attività lavorativa come indipendente sono una buona formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a disposizione ed il supporto di una buona rete sociale; senza tali condizioni le donne sono costrette a svolgere lavori che mettono a rischio la loro salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche ed in tali attività esse sono regolarmente vittime di diverse forme di violenza; che, infine, l'Etiopia negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita economica che ha avvantaggiato soprattutto la classe media urbana e pertanto B._______ offre le migliori possibilità di lavoro di altri centri urbani etiopi e delle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.3-8.6),

D-8812/2025 Pagina 9 che l’allontanamento permane ragionevolmente esigibile se i disturbi fisici o psichici non possono essere qualificati come gravi, vale a dire se non sono tali che, in mancanza di possibilità terapeutiche adeguate, lo stato di salute dell’interessato si degraderebbe molto rapidamente al punto da condurre in maniera certa all’esposizione a pericolo della propria vita o ad un danno serio, duraturo e grave della propria integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3; sentenza del Tribunale E-5791/2020 consid. 4), che, posto quanto sopra, nella fattispecie, la ricorrente è una donna giovane di (…) anni, sana, ella ha, infatti, dichiarato di non avere particolari problemi, eccetto di soffrire di uno stato d’ansia; che, tuttavia, non risulta comprovata, in base alla documentazione agli atti, la problematica di salute sollevata; che la ricorrente ha un alto livello d’istruzione, segnatamente essa ha frequentato le scuole elementari e medie ad B._______, ha concluso le scuole superiori a D._______ per infine ottenere una laurea in statistica presso l’università di D._______, oltre a disporre di un solido profilo professionale, avendo ella lavorato per quasi un triennio presso (…) (agenzia di (…)) e avendo in seguito intrapreso un'attività autonoma come titolare di un esercizio commerciale di abbigliamento per bambini; che la ricorrente dispone di una solida rete di sostegno, infatti, ella è rimasta in contatto con la madre, il patrigno e i fratelli, i quali risiedono tuttora a D._______; che un ritorno a D._______ nella regione di C._______, da cui proviene la ricorrente, è pertanto in linea di principio esigibile, che l’esecuzione dell’allontanamento si rivela dunque ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 Lstrl in relazione all’art. 44 LAsi), che non risultano dipoi impedimenti dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 83 cpv. 2 Lstrl in relazione all’art. 44 LAsi), che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento e inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto,

D-8812/2025 Pagina 10 che avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda procedurale tendente all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 1’000.–, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2], che la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il presente giudizio è quindi definitivo,

il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 1’000.– sono poste a carico della ricorrente. Il succitato importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Manuel Borla Soraia Gisela Magalhaes Quental

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Data di spedizione:

D-8812/2025 Pagina 12 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto […] (in copia) – Autorità cantonale competente (in copia)

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