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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2015 D-881/2015

16 marzo 2015·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,860 parole·~14 min·3

Riassunto

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato) | Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisione della SEM del 6 febbraio 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-881/2015, D-883/2015

Sentenza d e l 1 6 marzo 2015

Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), con i figli C._______, nato il (…), alias D._______, nato il (…), E._______, nato il (…), alias F._______, nato il (…), Albania, rappresentati dal sig. Johnson Belangenyi, (…), ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); decisioni della SEM del 6 febbraio 2015 / N (…), N (…)

D-881/2015, D-883/2015 Pagina 2

Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in Svizzera in data 31 dicembre 2014; i verbali d'audizione di A._______ del 12 gennaio 2015 (di seguito: verbale 1) e del 29 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2); i verbali d'audizione di C._______ del 12 gennaio 2015 (di seguito: verbale 3) e del 29 gennaio 2015 (di seguito: verbale 4); le decisioni della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 6 febbraio 2015, notificate ai richiedenti il medesimo giorno (cfr. atti A11/1), con le quali detta Segreteria ha respinto la domanda d'asilo senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato l'Albania come Stato esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi; il ricorso del 12 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata del 13 febbraio 2015) in atto unico contro dette decisioni, con il quale i medesimi concludono, secondo il senso, all'annullamento delle decisioni della SEM e alla concessione dell'asilo; le copie dei due incarti della SEM pervenute via telefax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 13 febbraio 2015; le decisioni incidentali del Tribunale del 19 febbraio 2015, notificate ai ricorrenti il 20 febbraio 2015 (cfr. avvisi di ricevimento agli atti), che invitavano gli interessati a regolarizzare il ricorso tramite l'apposizione della firma in originale, rispettivamente tramite l'inoltro di una procura firmata; la regolarizzazione in atto unico del ricorso del 26 febbraio 2015 (cfr. timbro sul plico; data d'entrata: 27 febbraio 2015) con cui i ricorrenti hanno sottoscritto in originale una copia del ricorso e A._______ ha fornito procura nei confronti di Johnson Belangenyi; il complemento di ricorso di Johnson Belangenyi – nuovo rappresentante dei ricorrenti – del 27 febbraio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato;

D-881/2015, D-883/2015 Pagina 3 data d'entrata: 2 marzo 2015), con allegata la procura di C._______, tramite il quale viene chiesta la concessione di protezione nei confronti dei ricorrenti, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 LAsi); che, preliminarmente, il ricorso e il relativo completamento, inoltrati dagli insorgenti in atti unici e le due decisioni avversate concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.); che i richiedenti hanno dichiarato di essere cittadini albanesi e di avere lasciato il Paese a seguito di problemi avuti con il marito rispettivamente padre; che A.________ e i due bambini sarebbero stati più volte minacciati; che, in particolare, dopo aver domandato il divorzio la situazione sarebbe

D-881/2015, D-883/2015 Pagina 4 peggiorata; che, una volta, il marito (ora ex-marito) ed il cognato si sarebbero presentati sul posto di lavoro della richiedente e avrebbero tentato di aggredirla con una pistola; che ella si sarebbe rivolta alla polizia denunciandoli e la polizia avrebbe emesso un'ordinanza restrittiva nei confronti dei due uomini ed avrebbe inoltre aperto un procedimento penale tuttora pendente; che tuttavia, il marito l'avrebbe nuovamente minacciata di morte con un coltello e ella avrebbe dunque deciso di espatriare con i due figli (cfr. verbale 1, pag. 6 seg.; verbale 2, F15, pag. 3 segg.; verbale 3, pag. 6; verbale 4, F24, pag. 4); che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi); che, stando alle loro dichiarazioni, i richiedenti sono cittadini albanesi; che il Consiglio federale ha inserito l'Albania nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014); che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che nella querelata decisione la SEM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo degli interessati irrilevanti in materia d'asilo; che i richiedenti hanno allegato di essere stati vittima di una persecuzione ad opera di terze persone; che tali persecuzioni non sono in principio rilevanti in materia d'asilo; che sono solo rilevanti qualora lo Stato non adempie il suo obbligo di protezione oppure qualora non è in grado di garantire protezione; che, tuttavia, nessuno Stato è in grado di proteggere i suoi cittadini contro ogni sopruso ad opera di terze persone; che, nella fattispecie, le violenze subite dal marito e dal cognato costituirebbero anche in Albania dei reati e sarebbero perseguiti dalle autorità competenti; che dai documenti inoltrati come mezzi di prova si potrebbe dedurre che le autorità avrebbero intrapreso tutto ciò che era loro possibile per proteggere i richiedenti; che, invero, sarebbero state disposte delle misure di protezione giudiziarie degli interessati; che, inoltre, dei procedimenti penali sarebbero tuttora in corso contro il marito nonché contro il cognato; che non esisterebbe alcun elemento oggettivo per ritenere che le autorità albanesi non sarebbero in

D-881/2015, D-883/2015 Pagina 5 grado di fornire protezione ai richiedenti; che, al contrario, le autorità albanesi non sono rimaste inerti, ma avrebbero adottato delle misure di protezione; che, inoltre, nel 2007 in Albania sarebbe entrata in vigore una legge per la protezione contro la violenza; che tale legge prevede che le vittime di violenza domestica potrebbero ottenere protezione tramite delle misure di protezione; che ciò sarebbe il caso nella fattispecie; che, di conseguenza, l'Albania, in un caso di violenza domestica sarebbe intervenuta ed avrebbe adempiuto il suo obbligo di fornire protezione ai suoi cittadini; che date le allegazioni, nonché le misure di protezione intraprese dalle autorità albanesi, così come i procedimenti penali ancora in corso, risulterebbe che le autorità albanesi sarebbero disposte a fornire protezione e sarebbero in grado di farlo; che pertanto la SEM ha dunque ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato sarebbero irrilevanti in materia d'asilo; che nel ricorso e nel completamento del ricorso gli interessati hanno rilevato che non potrebbero tornare in Albania perché rischierebbero di venire uccisi; che il cognato con cui avrebbe già avuto problemi sarebbe un criminale e sarebbe già stato in carcere per terrorismo; che egli sarebbe molto pericoloso e li potrebbe uccidere in caso di ritorno in Albania; che l'Albania non sarebbe uno Stato sicuro e ci sarebbe molta corruzione; che nessuno si preoccuperebbe per i richiedenti; che i mezzi a disposizioni delle autorità per proteggere le donne non sarebbero utilizzati; che l'intensità delle violenze contro le donne albanesi è conosciuta anche in Svizzera; che visto il coraggio mostrato dalla richiedente di espatriare per proteggersi e proteggere i suoi figli, l'allontanamento nel loro Paese d'origine non soltanto costituirebbe una non assistenza di una persona in pericolo, ma addirittura un diniego di giustizia; che, in conclusione, hanno chiesto, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo per i pregiudizi subiti; che i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui alle impugnate decisioni; che come rettamente ritenuto dall'autorità nella decisione impugnata, a prescindere dall'inverosimiglianza delle allegazioni, questo Tribunale osserva che non sussistono elementi di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi; che infatti, in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibilità di

D-881/2015, D-883/2015 Pagina 6 protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare quella di uno stato terzo; che circa i motivi d'asilo esposti dai ricorrenti, va rilevato che i problemi allegati sono riconducibili a rapporti di natura privata; che, stando alle dichiarazioni addotte dai richiedenti, essi si sono rivolti alle autorità del loro Paese per denunciare le violenze e i soprusi ad opera del marito e del cognato; che un procedimento penale è tuttora pendente nei confronti di questi due uomini; che inoltre, delle misure di protezione in favore dei richiedenti sono state emesse dalle autorità; che in caso di non rispetto di tali misure di protezione avrebbero dovuto rivolgersi alle autorità per ottenerne il rispetto e denunciarne la violazione; che essi dichiarano di aver chiamato la polizia e che essa non sarebbe intervenuta; che tuttavia, non hanno fornito delle prove concrete in merito; che, pertanto v'è da pensare che i ricorrenti non hanno intrapreso tutto quanto era loro possibile per far valere i loro diritti presso le autorità competenti; che oltretutto, le autorità hanno già emesso delle misure di protezione ed hanno aperto un procedimento penale nei confronti dell'ora ex-marito e del cognato; che questi elementi permettono di ritenere che le autorità albanesi sono in grado di proteggere i ricorrenti ed hanno la volontà di farlo; che, in tale contesto, non ci sono motivi di ritenere che gli interessati, in caso di bisogno, non possano ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti; che nemmeno quanto addotto nel ricorso possono indurre il Tribunale a una diversa valutazione; che di conseguenza, per tutte queste ragioni, le dichiarazioni dei richiedenti sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la loro domanda d'asilo; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la Segreteria di Stato della migrazione pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione, tenendo però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]);

D-881/2015, D-883/2015 Pagina 7 che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr (RS 142.20) giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (cpv. 2), ammissibile (cpv. 3) e ragionevolmente esigibile (cpv. 4); che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'UFM (ora SEM) dispone, in regola generale (cfr. art. 83 cpv. 7 LAsi), l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30); che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i ricorrenti d'essere esposti, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che, inoltre, la situazione vigente in Albania non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito l'Albania nella lista dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi; che quo alla situazione personale degli insorgenti, va rilevato che essi sono giovani, la madre ha esperienza professionale come parrucchiera (cfr. verbale 1, pag. 4), attività che ha esercitato in proprio; che il figlio più grande ha terminato il liceo (cfr. verbale 3, pag. 3); che altresì in Albania vivono la madre di A._______ e quattro suoi fratelli (cfr. verbale 1, pag. 5); che pertanto in Patria dispongono di una solida rete sociale;

D-881/2015, D-883/2015 Pagina 8 che in aggiunta, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3, 2009/2 consid. 9.3.2); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti nel loro Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi); che gli insorgenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e le querelate decisioni dell'autorità inferiore confermate; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento delle decisioni impugnate vanno respinte; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

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D-881/2015, D-883/2015 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:

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