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Bundesverwaltungsgericht 03.01.2011 D-8797/2010

3 gennaio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,591 parole·~13 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8797/2010 Sentenza del 6 gennaio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 dicembre 2010 / N […].

D-8797/2010 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l’interessato ha presentato in data 3 dicembre 2010, il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un documento d’identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 10 dicembre 2010 (di seguito: verbale 1) e 21 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell’UFM del 21 dicembre 2010, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A10), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 24 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell’UFM, la copia dell’incarto dell’UFM pervenuta al Tribunale via fax il 27 dicembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell’UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),

D-8797/2010 Pagina 3 che, nell’ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l’oggetto suscettibile di essere impugnato non puòErwägungen essere esteso alla questione della concessione dell’asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell’asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, nell’ambito delle audizioni sui fatti, l’interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino di etnia (…), nato e vissuto a B._______ fino all’espatrio, avvenuto nel (…), che egli ha dichiarato di avere lasciato l’Algeria, perché non vi avrebbe trovato alcuna occupazione professionale, rispettivamente al fine di trovare lavoro in Svizzera e, così facendo, aiutare economicamente la sua famiglia rimasta in loco, che l’interessato ha affermato di essersi dapprima recato a C._______ ad (…), dove sarebbe rimasto per quattro giorni, prima di imbarcarsi in direzione dell’D._______; che, giunto in E._______, egli sarebbe poi salito su un traghetto, oppure, seconda un’altra versione, su un treno, con il quale si sarebbe imbarcato su di una nave e avrebbe raggiunto F._______; che, successivamente, dopo una tappa di due giorni a G._______, sarebbe giunto in Svizzera ad (…), che il richiedente ha dichiarato di avere sempre viaggiato sprovvisto di documenti di identità e di non essere mai stato controllato durante il suo viaggio, rispettivamente all’entrata in Italia, che l’interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d’identità, che, nella decisione del 21 dicembre 2010, l’UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d’identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,

D-8797/2010 Pagina 4 che, di conseguenza, l’UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l’autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l’insorgente allega di non avere potuto consegnare alcun documento d’identità per ragioni di oggettiva impossibilità, ritenuto che non avrebbe mai posseduto un passaporto e che avrebbe perso la carta d’identità; che, pertanto, ritenuta anche la brevità del termine impartitogli di 48 ore, egli mette in dubbio che nel caso concreto non sussistano motivi scusabili ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, inoltre, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l’accertamento della qualità di rifugiato o dell’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento e definisce la decisione dell’autorità di prime cure quale infondata ed inopportuna; che, difatti, egli si troverebbe in una situazione di estrema disperazione personale, familiare e sociale, non avendo né una casa, né qualcuno che lo possa aiutare ed un suo ritorno in Algeria metterebbe a repentaglio la sua vita; che, infine, egli auspica che sia esaminata l’inesigibilità dell’esecuzione del suo allontanamento alla luce della sua situazione in detto Paese, che, in conclusione, l’autore del gravame ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c),

D-8797/2010 Pagina 5 che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l’attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l’insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun controllo, come egli sostiene di avere fatto, costituisce, allo stato attuale, un’impresa pressoché impossibile; che, del resto, l’insorgente non ha saputo indicare la data della sua partenza da C._______ ed il luogo di sbarco in E._______ (cfr. ibidem pagg. 5-6); che, oltremodo, il suo percorso di viaggio risulta inverosimile alla luce di diverse discrepanze nel racconto; che, ad esempio, egli si è contraddetto in merito a come avrebbe raggiunto la terra ferma (con un traghetto, rispettivamente, secondo una successiva versione, salendo su un treno, con il quale si sarebbe imbarcato su di una nave [cfr. ibidem pagg. 5-6]); che egli ha, altresì, reso versioni discordanti circa i tempi del suo viaggio, indicando, da una parte, di essersi fermato in D._______ per soli cinque giorni prima di entrare in Svizzera (cfr. ibidem pagg. 5-6), e, dall'altra parte, di essere partito dall’Algeria già agli inizi di (…) ed aver trascorso tre mesi in D._______ dormendo tra i treni (cfr. verbale 2 pag. 3/D13), che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non avrebbe mai posseduto un passaporto (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi, che, peraltro, il ricorrente ha avuto una decina di giorni di tempo tra l’audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti di identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi documenti di identità, ad esempio contattando la sua famiglia che tuttora vive a

D-8797/2010 Pagina 6 B._______ (cfr. verbale 1 pag. 3), rimanendo invece del tutto inattivo in tale senso, che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l’inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l’inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti di identità, vi è ragione di concludere che egli dissimuli detti documenti per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell’insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli artt. 3 e 7 LAsi nonché all’audizione, è accertata la qualità di rifugiato del ricorrente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l’altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall’inattualità degli stessi nonché dall’evidente esistenza di un’alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un’appropriata protezione statale contro l’agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4-5.6.5), che i motivi a monte del suo espatrio, ovvero la partenza dall’Algeria perché non sarebbe riuscito a trovare un’occupazione lavorativa, il timore della povertà, nonché l’obiettivo di trovare lavoro in Svizzera ed apportare un aiuto economico alla sua famiglia, tuttora in Algeria (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 pagg. 3-5), sono palesemente irrilevanti in materia d’asilo, ritenuto che la povertà e la difficoltà a trovare un impiego non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi,

D-8797/2010 Pagina 7 che, per conseguenza, l’UFM ha rettamente considerato come irrilevanti, con riferimento all’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell’ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrati all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, discende che l’UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStr; che, giusta detta norma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile,

D-8797/2010 Pagina 8 che, in considerazione di quanto indicato poc’anzi, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell’insorgente, egli è (…), ha frequentato (…) anni di scuola e vanta di esperienza lavorativa in veste di (…) (cfr. verbale 1 pag. 2) e di (…) (cfr. verbale 2 pag. 3/D18); che, inoltre, dispone in Patria di una rete familiare, ritenuto che a B._______ vivono tuttora i suoi (…), due (…), quattro (…) e diversi (…) (cfr. verbale 1 pag. 3); che l’insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente nel suo Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),

D-8797/2010 Pagina 9 che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese giudiziarie è divenuta senza oggetto, che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-8797/2010 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM ed all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

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