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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2011 D-8741/2010

6 gennaio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,954 parole·~15 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 dicembre 2010

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8741/2010 Sentenza del 6 gennaio 2011 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (…), Russia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione del'UFM del 17 dicembre 2010 / N (…).

D-8741/2010 Pagina 2 Visto: la domanda di asilo che l’interessato ha presentato in data 23 novembre 2010, il documento che l’UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l’ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all’inoltro della sua istanza, un documento d’identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda di asilo, i verbali di audizione del 29 novembre 2010 (di seguito: verbale 1) e 17 dicembre 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell’UFM del 17 dicembre 2010, notificata oralmente all'interessato il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dal ricorrente, act. A10), il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 21 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) contro la precitata decisione dell’UFM, la copia dell’incarto dell’UFM pervenuta al Tribunale via fax il 23 dicembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell’UFM in materia di asilo (artt. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF),

D-8741/2010 Pagina 3 che, nell’ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l’oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell’asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell’asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché 108 cpv. 2 LAsi, che, nell’ambito delle audizioni sui motivi della domanda di asilo, l’interessato ha dichiarato di essere cittadino russo di etnia (…) e di essere nato a B._______; che egli ha allegato di non avere mai vissuto in C._______, bensì sempre a D._______; che, difatti, dopo l’uccisione del padre avvenuta nel (…), sua madre l’avrebbe consegnato alla madre adottiva F._______ in detta città, prima di fare ritorno a G._______; che da allora egli non avrebbe più alcun contatto con la madre, che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese nell' (…), in quanto sarebbe stato molestato da persone russe a causa della sua etnia (…), perché gli sarebbe stato sconsigliato di fare ritorno in C._______, dove non gli sarebbe possibile vivere a causa di quanto accaduto a suo padre, e, infine, perché avrebbe il desiderio di crearsi una nuova vita, con un nuovo lavoro ed una famiglia, per assicurare un futuro a suoi eventuali figli, che l’interessato si sarebbe trasferito a H._______ nel (…); che, successivamente, egli avrebbe raggiunto I._______ a fine (…) grazie all’aiuto di un passatore, transitando per la L._______, la M._______e l’N._______; che egli avrebbe vissuto a I._______ per una ventina di giorni, prima di spostarsi in bus nei pressi del confine svizzero, che avrebbe varcato a piedi, e presentarsi al Cento di registrazione e procedura di Chiasso, che l’interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d’identità, che, nella decisione del 17 dicembre 2010, l’UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di asilo alcun documento d’identità o di viaggio valevole entro le

D-8741/2010 Pagina 4 48 ore; che, dall’altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all’art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l’UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l’autorità inferiore ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dell’allontanamento verso la Russia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l’insorgente reputa che esistano motivi validi che giustificherebbero la mancata presentazione di documenti di identità; che, difatti, egli avrebbe tentato di farsi rilasciare un documento di identità dalle autorità di D._______, ma queste gli avrebbero richiesto un certificato di nascita, per il quale avrebbe dovuto indirizzarsi alle autorità (…); che, tuttavia, egli non si potrebbe attualmente recare in C._______, dove, a causa di quanto sarebbe accaduto a suo padre, la situazione sarebbe troppo pericolosa per lui; che, di conseguenza, non avendo mai posseduto un documento di identità ed essendo giunto in Svizzera sprovvisto di documenti, non gli sarebbe possibile procurarsi alcunché; che, inoltre, egli reputa di avere esposto le modalità del suo viaggio di espatrio in maniera dettagliata; che, infine, egli contesta che nella fattispecie non ricorrano i presupposti dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l’accertamento della qualità di rifugiato o dell’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento; che, in tale contesto, egli sostiene di avere reso un racconto verosimile, che, in conclusione, l’autore del gravame ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all’autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell’ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di esenzione dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l’art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all’audizione, nonché in base all’art. 3 e

D-8741/2010 Pagina 5 all’art. 7 LAsi (lett. b), o se l’audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l’esistenza di un impedimento all’esecuzione dell’allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d’identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d’identità, che permettono un’identificazione certa del richiedente l’asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi,come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l’attestato di fine degli studi (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l’insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i criteri testé menzionati, che, in merito all’asserito viaggio intrapreso dal suo luogo di residenza, il ricorrente non ha saputo fornire indicazioni verosimili; che, difatti, egli ha reso versioni discordanti in merito alla sua permanenza a H._______, indicando di avervi soggiornato circa un mese (cfr. verbale 1 pag. 2), rispettivamente, secondo altre versioni, due mesi (da fine settembre 2010 a fine novembre 2010, cfr. ibidem pag. 7), 26 giorni (cfr. ibidem pag. 8) o tre giorni (cfr. verbale 2 pag. 5/D42); che, inoltre, varcare il confine dello spazio Schengen senza subire alcun controllo e senza documenti, come l’insorgente sostiene di avere fatto, avendo egli dichiarato di essere stato controllato unicamente durante il viaggio in treno da I._______ a O._______, costituisce, allo stato attuale, un’impresa pressoché impossibile, che, pertanto, codesto Tribunale ritiene che il ricorrente non può avere viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, non soccorrono le stereotipate allegazioni ricorsuali secondo cui gli sarebbe impossibile farsi pervenire dei documenti visto che non ne avrebbe mai posseduti (cfr. ricorso pag. 2), in quanto tali affermazioni non rappresentano dei motivi scusabili ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi; che, del resto, anche l’argomento secondo cui non gli sarebbe possibile procurarsi il certificato di nascita richiestogli dalle autorità quale condizione per l’emissione di un documento d’identità, perché un ritorno in C._______ metterebbe in pericolo la sua vita, non può essere ritenuto alla luce dell'inverosimiglianza del suo intero racconto,

D-8741/2010 Pagina 6 che, peraltro, il ricorrente ha avuto quasi tre settimane di tempo tra l’audizione sulle generalità, in cui era stato interpellato per la prima volta su eventuali documenti di identità da versare agli atti, e la seconda audizione, per lo meno per avviare tentativi al fine di procurarsi documenti di identità (ad esempio contattando la sua madre adottiva in Patria), rimanendo invece del tutto inattivo in tale senso e, addirittura, addossando erroneamente all’autorità di prime cure il dovere di procurare i documenti necessari (cfr. verbale 1 pag. 5), che l’insorgente non ha quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l’invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un’ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l’inverosimiglianza delle modalità del viaggio intrapreso dal ricorrente nonché l’inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti di identità, vi è ragione di concludere che egli dissimuli detti documenti per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l’eccezione prevista all’art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell’insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli artt. 3 e 7 LAsi nonché all’audizione, è accertata la qualità di rifugiato del ricorrente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l’altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall’inattualità degli stessi nonché dall’evidente esistenza di un’alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un’appropriata protezione statale contro l’agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4-5.6.5), che l’insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato perché molestato a causa della sua origine (…), perché un suo ritorno in

D-8741/2010 Pagina 7 C._______ sarebbe pericoloso ed, infine, perché vorrebbe crearsi una nuova esistenza, che egli non ha presentato, all’infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, che, difatti, le allegazioni decisive in materia di asilo s’esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, a cui può essere rimandato, che, a titolo di esempio, per quanto attiene all’allegato pericolo che correrebbe in C._______ a seguito dell’uccisione del padre, l’insorgente si è limitato a dichiarare di essere stato avvertito a tale proposito dalla madre adottiva e, pertanto, di dovere nascondere la propria identità (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pagg. 2, 3 e 5/D8, D12 e D40); che, tuttavia, dal suo racconto non emerge che egli si sia mai personalmente preoccupato di verificare la veridicità di tali sospetti; che, del resto, non ha saputo circostanziare in alcun modo detti timori, né in merito a chi avrebbe ucciso suo padre, né circa chi lo starebbe attualmente cercando; che, inoltre, egli stesso ha dichiarato di non avere mai soggiornato in C._______ (cfr. verbale 2 pag. 5/D45), rispettivamente di non avere mai avuto problemi di sorta dal 1989 ad oggi (cfr. ibidem pag. 6/D46-48 e 53), che, inoltre, in sede ricorsuale l’autore del gravame non si è espresso circa gli elementi di inverosimiglianza riscontrati dall’UFM, limitandosi a ribadire in maniera del tutto generica che la sua vita sarebbe in pericolo e che non gli sarebbe possibile vivere né in C._______, né in altre parti della Russia, che, peraltro, l’ulteriore motivo evocato dall’autore del gravame nell’ambito della procedura in esame, ovvero il fatto non di essersi realizzato in Patria e di volere trovare un lavoro, fondare una famiglia ed assicurare un futuro a suoi eventuali figli, è palesemente irrilevante, in quanto non costituisce di per sé un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell’art. 3 LAsi, che, per conseguenza, l’UFM ha rettamente considerato come inverosimili, rispettivamente irrilevanti, con riferimento all’art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,

D-8741/2010 Pagina 8 che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell’art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell’insorgente, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l’esistenza di un eventuale impedimento all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell’ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Russia possa violare l’art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l’art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché l’art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrati all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, discende che l’UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l’UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (artt. 14 cpv. 1-2 e 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell’Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata all’art. 83 LStr; che, giusta detta noma, l’esecuzione dell’allontanamento deve essere possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, che, in considerazione di quanto indicato poc’anzi, l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile nel caso di specie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Russia non è notoriamente caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che

D-8741/2010 Pagina 9 coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell’insorgente, egli è (…) e vanta di esperienza lavorativa in veste di (…) come pure di (…) (cfr. verbale 1 pagg. 2-3); che dette occupazioni gli hanno permesso non solo di mantenersi, ma altresì di risparmiare una certa somma di denaro (cfr. verbale 2 pag. 5/D40); che, oltre alla lingua madre, dispone di conoscenze linguistiche dell’(…), del (…) e dell’(…) (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, vi è ragione di credere che disponga in Patria di una rete sociale, ritenuto che per lo meno la famiglia della madre adottiva abita tuttora in loco; che l’insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d’ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente nel suo Paese d’origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la decisione querelata confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese giudiziarie è divenuta senza oggetto,

D-8741/2010 Pagina 10 che, visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

D-8741/2010 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente decisione. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:

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