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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2010 D-867/2010

18 febbraio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,453 parole·~17 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito NEM) ed allontanamen...

Testo integrale

Corte IV D-867/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 febbraio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Carlo Monti; A._______, Bielorussia (Belarus), ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 3 febbraio 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-867/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 30 ottobre 2009 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 6 e del 25 novembre 2009; la decisione dell'UFM del 3 febbraio 2010, notificata all'interessato l'8 febbraio 2010 (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 12 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 15 febbraio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) in data 15 febbraio 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF); Pagina 2

D-867/2010 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi; che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua; che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino bielorusso, nato a B._______, nella regione di C._______, dove avrebbe vissuto fino al suo espatrio in data 28 ottobre 2009 (cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2009, pagg. 1 e 2 nonché del 25 novembre 2009, pag. 5); che il richiedente, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 28 ottobre 2009 per il timore di dover continuare ad essere maltrattato dalla polizia; che, infatti, i suoi problemi sarebbero iniziati il 23 marzo 2006, allorquando si sarebbe ritrovato per caso nel mezzo di una manifestazione non autorizzata organizzata dall'opposizione politica contro il presidente Lukašenko a D._______; che in tal giorno sarebbe intervenuta brutalmente la polizia ed avrebbe arrestato dei manifestanti - tra cui il richiedente -; che durante il fermo di tre giorni sarebbe stato insultato e picchiato; che, a causa di ciò, sarebbe poi stato licenziato; che, in seguito, nel 2007, dopo la festa d'indipendenza del 3 giugno durante la quale sarebbe esplosa una, oppure due bombe -, sarebbe stato trattenuto, picchiato nonché insultato, per tre giorni nell'Ufficio regionale degli interni a B._______; che in tale occasione sarebbe stato intimato a firmare un'ammissione di colpa; che, malgrado ciò, egli si sarebbe rifiutato e lo avrebbero anche rilasciato; che da allora le autorità lo avrebbero sempre intimato a rimanere in casa quando v'era una festa; che, oltre a ciò, sarebbe stato arrestato e picchiato anche in seguito nel 2008 e, da ultimo, in occasione di una lite dei suoi vicini in data 5 settembre 2009, allorquando avrebbero chiamato la polizia; che, in tutto, le autorità in loco lo avrebbero fermato cinque volte, e sempre per tre giorni (cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2009, pagg. 6 e 7 nonché del 25 novembre 2009, pagg. 6, 7, 8 e 9); Pagina 3

D-867/2010 che il richiedente in data 20 ottobre 2009 si sarebbe recato in un parcheggio a B._______ per trovare un passaggio per l'Europa ed avrebbe conosciuto un certo E._______, il quale glielo avrebbe offerto per 100 euro; che sarebbe quindi partito alle ore 7:00 del 27 o 28 ottobre 2009 a bordo di un'auto, oppure di un camion targato Bielorussia nascosto in mezzo alle scatole che trasportava senza conoscerne il contenuto -; che durante il viaggio avrebbe fatto sosta due volte in luoghi a lui sconosciuti; che avrebbe raggiunto la Svizzera il 30 ottobre 2009 alle ore 16:00 dopo aver percorso un tragitto a lui ignoto, oppure passando per la Polonia e la Germania, per due giorni ed una notte senza subire alcun controllo (cfr. verbali d'audizione del d'audizione del 6 novembre 2009, pagg. 7 e 8 nonché del 25 novembre 2009, pag. 5); che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità; che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Bielorussia siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che il suo passaporto gli sarebbe stato sequestrato dalla polizia; che, inoltre, non gli sarebbe possibile procurare, siccome dovrebbe presentarsi personalmente dalla polizia in loco per ritirarlo; che, peraltro, sarebbe irrealistico che possa riavere il suo passaporto, in quanto suppone che le autorità glielo abbiano sequestrato tra luglio e agosto 2007 per impedirgli di lasciare il Paese; che, per tali motivi, gli sarebbe impossibile consegnare un documento adeguato; che, inoltre, il suo racconto sarebbe coerente e dettagliato, ragione per cui l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo anche in assenza di documenti d'identità; Pagina 4

D-867/2010 che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo presentando altresì, domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6); che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi quattro mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, inoltre, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non essere in possesso del suo passaporto, in quanto gli sarebbe stato sequestrato dalla polizia per impedirgli di lasciare il Paese; che, in tale ambito, si è contraddetto sulla data del sequestro del documento indicando nella prima audizione dapprima il periodo tra luglio ed agosto 2007, per poi allegare in modo generico il lasso temporale tra il 15 e il 20 agosto 2007 (cfr. verbale d'audizione del 6 novembre 2009, pagg. 4, 6 Pagina 5

D-867/2010 e 7); che nella seconda audizione ha poi delineato, in un primo tempo, genericamente l'estate 2007 ed in seguito il mese di agosto 2007 per ritornare, infine, nel ricorso, alla prima versione, ovvero il periodo tra luglio ed agosto 2007 (cfr. verbale d'audizione del 25 novembre 2009, pagg. 3 e 7 nonché ricorso, pag. 2); che, per di più, risulta poco credibile che non si sia rivolto ad un avvocato per farsi ridare il suddetto documento dopo il suo rilascio dal fermo; che, oltre a ciò, avrebbe dovuto ricevere uno scritto ufficiale nel quale sarebbe stato riportato il motivo per il sequestro; che durante il periodo trascorso in Svizzera egli avrebbe potuto perlomeno procurarsi un tale scritto a riprova delle sue allegazioni tramite sua madre, la quale vivendo in loco, avrebbe senz 'altro potuto intraprendere i passi appropriati personalmente, oppure con l'aiuto di un legale; che, oltre a ciò, interrogato sul suo itinerario, egli ha dapprima dichiarato di aver viaggiato in un camion, per poi allegare di essere stato a bordo di un'automobile, ritornando, subito dopo, alla prima versione (cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2009, pag. 7 nonché del 25 novembre 2009, pag. 5, D28 e D29); che il ricorrente ha asserito in maniera vaga di non sapere quali Paesi avrebbe attraversato, oppure di supporre di essere passato per la Polonia e la Germania; che, in aggiunta, ha altresì affermato di non aver subito alcun controllo, nonostante abbia varcato il confine Schengen (cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2009, pag. 8 nonché del 25 novembre 2009, pag. 5); che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso, pagg. 2 e 3); che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa; che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; Pagina 6

D-867/2010 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Bielorussia per il timore di dover continuare ad essere maltrattato dalla polizia; che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, in particolare, l'insorgente ha dichiarato che i suoi problemi sarebbero incominciati in seguito alla manifestazione del 23 marzo 2006 contro le elezioni presidenziali, allorquando sarebbe stato fermato dalla polizia e da allora riconosciuto come oppositore politico del presidente Lukašenko; che tale data è palesemente errata, in quanto le elezioni presidenziali si sono svolte il 19 marzo 2006; che, inoltre, in data 23 marzo 2006 venne proclamato presidente Lukašenko dopo la reiezione dell'appello degli oppositori dalla Corte Costituzionale bielorussa e le manifestazioni iniziarono soltanto nei giorni successivi; che, peraltro, non convince codesto Tribunale che il ricorrente sia stato liberato ogni volta dopo soli tre giorni e sarebbe stato lasciato in pace dalle autorità fino all'estate del 2007, se le autorità statali lo avessero veramente sospettato di attivismo politico; che, in aggiunta, non ha saputo indicare la data esatta del fermo dell'estate 2007 (cfr. sopra); che, in tale ambito, sapendo di essere stato arrestato per l'ordigno esploso durante la festa d'indipendenza, egli non si sarebbe senz'altro contraddetto sul numero di bombe scoppiate; che, infatti, nella prima audizio- Pagina 7

D-867/2010 ne ha allegato che sarebbero esplose due bombe, mentre nella seconda audizione ha dichiarato che ne sarebbe detonata soltanto una (cfr. verbali d'audizione del 6 novembre 2009, pag. 6 e del 25 novembre 2009, pag. 6); che, in realtà, erano stati piazzati due ordigni esplosivi, di cui soltanto uno è esploso; che, nondimeno, è inverosimile il fatto che sia stato rilasciato dopo soli tre giorni, dopo essersi rifiutato di firmare un'ammissione di colpa, malgrado l'intimazione da parte delle autorità in loco; che, oltre a ciò, non convince neanche l'allegazione secondo cui sarebbe espatriato soltanto in data 27 o 28 ottobre 2009 ovvero quasi due mesi dopo i fatti del 5 settembre 2009 -, in quanto non avrebbe avuto 100 euro per pagare l'autista, nonostante egli guadagnava tra i 100 e 200 dollari al mese ed aveva sua madre quale sostegno in caso di necessità finanziaria (cfr. verbale d'audizione del 25 novembre 2009, pagg. 11 e 12); che, peraltro, risulta insensato il fatto che non si sia mai rivolto ad un avvocato per difendersi e che non sia espatriato già alcuni anni prima, se la sua situazione era veramente priva di ogni possibilità di esito favorevole; che, infine, si è accontentato di dichiarare nel ricorso di aver fornito un racconto coerente e dettagliato, senza entrare in merito alle contraddizioni rilevate dall'UFM nella sua decisione (cfr. ricorso, pag. 3); che, di conseguenza, a mente di questo Tribunale, i motivi d'asilo evocati sono stati rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; Pagina 8

D-867/2010 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Bielorussia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile; che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Bielorussia non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale elettrosaldatore e possiede una discreta formazione scolastica, in quanto ha terminato la scuola media diplomandosi come elettrosaldatore e autista a B._______ (cfr. verbale d'audizione del 6 novembre 2009, pagg. 2 e 3); che, inoltre, dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente sua madre a B._______ e, avendo sempre vissuto in loco fino al suo espatrio, pre- Pagina 9

D-867/2010 sumibilmente molti amici e conoscenti su cui contare per reinserirsi nella società (cfr. verbale d'audizione del 6 novembre 2009, pagg. 1 e 3); che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che in particolare egli ha dichiarato di soffrire di una "stenosi di un'arteria che va dal cuore ai polmoni e di un problema ad una valvola cardiaca" (cfr. verbale di audizione del 6 novembre 2009, pag. 5), ma che d'altra parte dichiara che tale problema non comporta alcuna conseguenza; che, peraltro da un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, anche da questo punto di vista l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, sulla base di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto; che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della Pagina 10

D-867/2010 dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-867/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del TAF, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, (in copia n. di rif. N [...]) - F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12

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