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Bundesverwaltungsgericht 18.02.2010 D-866/2010

18 febbraio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,405 parole·~17 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito NEM) ed allontanamen...

Testo integrale

Corte IV D-866/2010/cac {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 febbraio 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet, cancelliere Carlo Monti; A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 febbraio 2010 / N […]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-866/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 7 gennaio, del 25 gennaio 2010 ed il complemento d'audizione del medesimo giorno; la decisione dell'UFM del 11 febbraio 2010, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 12 febbraio 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 15 febbraio 2010); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (TAF) per fax in data 15 febbraio 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-866/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Ijo, nato ad B._______ nel C._______, dove avrebbe sempre vissuto fino al (...), ossia cinque giorni prima dell'espatrio (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010, pagg. 1 e 2), che il richiedente, di professione pescatore, avrebbe lasciato la Nigeria il (...) per il timore di essere ucciso da un gruppo chiamato D._______ (gruppo militante nigeriano attivo nella zona del Delta del Niger), del quale sarebbe stato membro con il padre ed il fratello fino ad (...); che, dopo minacce durate mesi, detto gruppo avrebbe ucciso il padre dell'interessato la notte del (...) poiché questi si sarebbe rifiutato di consegnare delle armi a lui affidate; che l'interessato ed il fratello avrebbero sentito uno sparo durante detta notte e sarebbero accorsi alla finestra, vedendo il padre a terra agonizzante; che essi sarebbero fuggiti, in quanto avrebbero capito di essere ricercati dagli assassini del genitore; che si sarebbero quindi recati in un primo tempo da un amico del padre, e di essere partiti la stessa notte per E._______, Pagina 3

D-866/2010 che il richiedente, congiuntamente al fratello, si sarebbe imbarcato illegalmente da E._______ su di un mercantile, a bordo del quale sarebbe rimasto due mesi e qualche settimana (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010, pag. 6), per poi sbarcare di notte in un luogo sconosciuto; che lì avrebbero incontrato "due bianchi" (cfr. ibidem) i quali li avrebbero portati in una casa, da cui la mattina seguente sarebbero potuti ripartire senza aver subito alcun controllo d'identità; che avrebbero quindi preso un treno da un luogo a loro ignoto per giungere in un altro luogo altrettanto sconosciuto, oltretutto senza alcun titolo di trasporto (cfr. ibidem), per poi giungere infine in Svizzera in data (...), che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non possedere alcun documento d'identità poiché minorenne fino a poche settimane dopo il suo arrivo in Svizzera, e di non aver quindi avuto diritto ad ottenerla prima della partenza, e di non possedere alcun contatto in patria per riuscire a procurarsela ora, ritenendo dunque di avere motivi scusabili e verosimili; che i suoi motivi d'asilo oltre che veri sono anche verosimili; che, infine, ha contestato l'esigibilità dell'allontanamento verso la Nigeria, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali, Pagina 4

D-866/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non mai aver avuto né un passaporto, né una carta d'identità poiché il padre gli avrebbe detto che prima avrebbe dovuto compiere 18 anni (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010, pag. 3), ribadendo nel proprio ricorso che "è notorio che il rilascio di questo tipo di documenti, in Nigeria, è condizionato dal compimento dei 18 anni" (cfr. ricorso, pag.2), che tale affermazione non corrisponde alla realtà dei fatti (cfr. a questo scopo https://portal.immigration.gov.ng); che egli avrebbe inoltre addotto di non avere parenti né conoscenti in patria, fatta eccezione di un amico del padre, che egli non saprebbe come contattare, Pagina 5

D-866/2010 che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio, egli ha dichiarato di aver navigato per oltre due mesi a bordo di un mercantile, nascosto in un locale in cui vi erano bidoni dal contenuto sconosciuto, nutrendosi di pane e frittelle fornite da un uomo (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010, pagg. 6 e 7), argomentazione alquanto incredibile, anche in virtù del fatto che il ricorrente afferma di non aver pagato nulla per il viaggio d'espatrio, non si capisce dunque perché uno sconosciuto avrebbe dovuto fornire cibo a dei clandestini senza avere una qualsiasi retribuzione; che non è assolutamente attendibile ch'egli sia sbarcato in un luogo che non ha saputo indicare, di essere stato fermato da "due bianchi" (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010, pag. 6), i quali non avrebbero né preso le sue impronte né le sue generalità, ma si sarebbero invece limitati a portarli "in una casa" (cfr. ibidem), da cui egli sarebbe poi ripartito il mattino seguente; che egli sarebbe partito con il treno da un luogo sconosciuto per giungere in un luogo altrettanto sconosciuto (cfr. ibidem), senza specificare null'altro o fornire dettagli che possano donare credibilità al proprio racconto, che appare quindi vago ed impreciso: non è inoltre verosimile che egli sia giunto in Svizzera in seguito ad una successione di percorsi casuali, durante i quali egli non avrebbe mai subito alcun tipo di controllo, ed inoltre che, a prescindere dalle allegazioni palesemente inverosimili di cui sopra, vale sottolineare che varcare il confine Schengen senza subire alcun controllo, come il ricorrente ha dichiarato di aver fatto, costituisce al momento attuale, un'impresa pressoché impossibile, che, in aggiunta, l'autore del gravame non ha fornito alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio, che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, Pagina 6

D-866/2010 che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti, che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai D._______, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che il ricorrente si è espresso in modo molto vago e succinto sugli eventi che lo avrebbero indotto a lasciare il proprio Paese; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di esporre le attività né il ruolo che avrebbe rivestito in seno al gruppo D._______, limitandosi a dichiarare che i D._______ chiedono al governo "i soldi, vogliamo essere pagati, essendoci il petrolio nel nostro territorio" (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 5) e ad allegare in modo vago che egli partecipava alle manifestazioni in mare (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 6), e che a volte faceva il "palo" con il fratello salendo sugli alberi (cfr. ibidem); che, a prescindere dalle evidenti contraddizioni tra il racconto del ricorrente e le affermazioni del presunto fratello F._______ rilevate dall'autorità inferiore nella decisione impugnata (in merito all'esistenza di uno zio in Patria, alle modalità dell'adesione al movimento D._______, all'abita- Pagina 7

D-866/2010 zione dell'interessato ed all'uccisione del padre), per le quali l'insorgente non ha saputo fornire spiegazioni plausibili, in quanto limitatosi a ribadire "la versione corretta è la mia" (cfr. verbale del complemento d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 1 e 2), il ricorrente si è ripetutamente espresso in modo evasivo e superficiale nel corso delle audizioni; che egli ha affermato di essere stato svegliato nella notte del (...) dalle grida dei D._______, di aver sentito uno sparo e di essere quindi accorso alla finestra, vedendo il padre a terra agonizzante (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 10), e di essere subito fuggito con il fratello; che quanto precede risulta alquanto inverosimile e contrario alla comune esperienza, non essendosi egli, per esempio, neppure premurato di scoprire se il padre fosse effettivamente morto prima di lasciare il proprio Paese, e non potendosi spiegare poi come egli, essendo addormentato, potesse sapere che il padre all'arrivo dei D._______ fosse seduto su una sedia nel cortile davanti a casa (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 13) avendo oltretutto dichiarato in un primo tempo che il padre sarebbe invece uscito all'arrivo dei militanti (cfr. verbale d'audizione del 7 gennaio 2010, pag. 6), né come sia riuscito a vedere il padre agonizzante nel cortile ma non sia stato in grado di riconoscere nessuno dei suoi assassini poiché era notte (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 11), che non v'è nemmeno motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, tanto più che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto concretamente alcun problema con le autorità nel suo Paese d'origine (cfr. verbale d'audizione del 25 gennaio 2010, pag. 12), limitandosi ad affermare che tutti i membri dei D._______ avrebbero dei problemi con le autorità (cfr. ibidem), ignorando il fatto di avere dichiarato di non esserlo più da oramai quasi un anno (...); che peraltro l'appartenenza a detto gruppo, a mente di questo Tribunale, risulta oltremodo inverosimile; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti come inverosimili dall'autorità inferiore, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulterio- Pagina 8

D-866/2010 ri accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi), che se l'esecuzione dell'allontanamento è impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle disposizioni relative all'ammissione provvisoria (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr, RS 142.20]), che, quo alla liceità, dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), Pagina 9

D-866/2010 che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile, che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale pescatore e possiede una base scolastica, in quanto ha frequentato sei anni di scuola elementare; che, inoltre, si può partire dal presupposto che, essendo nato e cresciuto ad B._______, egli possa disporre di una rete sociale in loco; che l'insorgente non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 10

D-866/2010 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-866/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Copia del ricorso del 12 febbraio 2010 è trasmessa all'autorità inferiore per conoscenza. 2. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta. 4. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 5. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia, n. di rif. N [...]; con allegato come da punto 1) - G._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 12

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