Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8650/2010 Sentenza del 22 dicembre 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Robert Galliker; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il(…), alias B._______, nato il (…), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 dicembre 2010 / N […].
D-8650/2010 Pagina 2 Visto: La domanda d'asilo che l'interessato ha inoltrato in data (...) in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la commi�natoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scu�sabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 2 dicembre 2010 e del 16 dicembre 2010; il verbale di decisione dell'UFM del 16 dicembre 2010, notificata all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali); il ricorso inoltrato il 17 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 20 dicembre 2010); gli atti dell'UFM pervenuti al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 21 dicembre 2010; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della ver�tenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dal�la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
D-8650/2010 Pagina 3 che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio di scritti; che il modo di procedere che consiste nel non separare i verbali di audizione e di decisione va ammesso (DTAF 2010/3 consid. 3); che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'inte�ressato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano con ultimo domicilio a C._______ (cfr. verbale d'audizione del 2 dicembre 2010, pag. 1); che, in sostanza e per quanto qui di rilievo, egli ha raccontato che avrebbe lasciato la Nigeria il mese di (...) per il timore di essere ucciso a seguito della morte che egli avrebbe causato ad un conoscente difendendosi dall'aggressione di quest'ultimo in occasione di (...), o meglio di un litigio riguardo alla conversione dall'Islam al cristianesimo del ricorrente medesimo (cfr. verbale di audizione del 2 dicembre 2010, pagg. 4 seg.); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio o comunque suscettibile di identificarlo; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste al�l'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie;
D-8650/2010 Pagina 4 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata do�manda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi nonché pronunciato l'al�lontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha ribadito quanto già dichiarato in occasione delle audizioni, sostenendo di aver fornito motivi scusabili che spiegano la mancata consegna di un documento d'identità e che la sua vita in Nigeria sarebbe in grave pericolo; che, in conclusione, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do�manda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu�mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione del�la do�manda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si ap�plica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che non lo sono, per contro, quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di na�scita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7, consid.5 e 6);
D-8650/2010 Pagina 5 che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di quasi un mese dalla pre�sentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, egli si è inizialmente limitato a dichiarare di non avere mai richiesto né il passaporto né la carta d'identità e che in Nigeria non disporrebbe di nessun altro documento (cfr. verbale di audizione del 2 dicembre 2010, pagg. 3 e 4); che successivamente egli ha per contro asserito, in maniera peraltro alquanto vaga, di aver una carta nigeriana ma che non saprebbe dove questa si trovi e che non avrebbe contattato né la moglie né lo zio al fine di procurarsela (cfr. verbale di audizione del 16 dicembre 2010, pagg. 2, 7 e seg.); che, oltre a ciò, interrogato sul proprio viaggio d'espatrio, egli ha semplicemente raccontato di essere partito da D._______ il (...), andando in Niger e, dopo (...), in Algeria ed in seguito in Marocco, da dove poi sarebbe partito a bordo di (...), con (…), arrivando in Spagna; che dopo essersi recato in treno a E._______ avrebbe proseguito per la Francia, arrivando in Svizzera (a F._______), giungendo, sempre in treno, a G._______ (cfr. verbale di audizione del 2 dicembre 2010, pag. 6); che egli sostiene di non essere mai stato controllato o fermato dalla polizia in nessuno dei paesi attraversati e che quando passava la polizia in treno, egli si sa�rebbe nascosto nel bagno (cfr. verbale di audizione del 2 dicembre 2010, pagg. 6e7e verbale di audizione del 16 dicem�bre 2010, pag.3); che in occasione della seconda audizione egli ha raccontato che sarebbe stato seguito dalla polizia in H._______, dopo lo sbarco, dalla quale sarebbe riuscito a fuggire (cfr. verbale di audizione del 16 dicembre 2010, pag. 4); che alla luce di quanto esposto, il racconto del ricorrente risulta inverosimile e vi è ragione di concludere che egli stia dissimulando i propri documenti per i bisogni di causa; che, inoltre, il ricorrente non appare avere addotto in sede di ricorso, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove che sembrino suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, pertanto, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi,
D-8650/2010 Pagina 6 l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in�sorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8, consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria temendo per la sua vita poiché sarebbe ricercato a causa della morte di un conoscente che egli avrebbe causato; che l'autore del gravame non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta alcun elemento di verosimiglianza; che, infatti ed a titolo d'esempio, egli ha reso delle dichiarazioni alquanto vaghe e contraddittorie circa la morte del conoscente e si è limitato a mere congetture circa il fatto di essere ricercato, ritenuto che ciò gli sarebbe semplicemente stato riferito dallo (...), o a seconda delle dichiarazioni dalla (...), e che addirittura, secondo il suo racconto, sarebbe apparso (...) che egli sarebbe ricercato dalla polizia (cfr. verbale di audizione del 2 dicembre 2010, pag. 5 e verbale di audizione, pagg. 5 segg.);
D-8650/2010 Pagina 7 che, visto quanto sopra e gli elementi già ritenuti nella decisione impugnata, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, i motivi d'asilo resi dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo risultano inverosimili; che, di conseguenza, non appaiono elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che inoltre non appaiono necessarie misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8); che dalle carte processuali non sembrano nemmeno emergere dei motivi per ritenere che il ricorrente possa essere esposto in patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi o a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o dall'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che rettamente l'UFM non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Sviz�zera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolata all'art. 83 LStr giusto il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto precede, come detto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
D-8650/2010 Pagina 8 che, inoltre, notoriamente, la situazione vigente in Nigeria non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane e, rispetto a quanto dichiarato, possiede perlomeno una formazione sco�lastica di base, in quanto ha frequentato la scuola primaria (senza però terminare quella secondaria), nonché un'esperienza professiona�le come (...), come pure una rete sociale in patria, costituita, a suo dire, dalla moglie, i genitori, un fratello ed una sorella ed uno zio (cfr. verbale d'audizione del 2 dicembre 2010, pag. 3); che l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla pro�blematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ri�corrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni do�cumento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'al�lontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto;
D-8650/2010 Pagina 9 che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fe�derale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
D-8650/2010 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - I._______(in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: