Corte IV D-8599/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 dicembre 2008 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Marianne Teuscher e Fulvio Haefeli; cancelliera Chiara Piras. A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 dicembre 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-8599/2007 Fatti: A. Il 9 novembre 2007, l'interessato - curdo ed originario di Erbil (Nord dell'Iraq) - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 19 e del 26 novembre 2007), d'essere espatriato nel [...], fuggendo dalla vendetta della famiglia di un ragazzo, B._______, rimasto ucciso in una rissa con un amico dell'interessato. Quest'ultimo sarebbe stato arrestato e tenuto in prigione per [...] prima di essere scagionato dall'amico, il quale avrebbe confessato alle autorità di essere l'autore del crimine. La famiglia della vittima non avrebbe però accettato la sentenza del tribunale e avrebbe minacciato l'interessato. Dopo due denunce senza esito presso la polizia, la famiglia dell'interessato avrebbe deciso di farlo espatriare. B. Il 12 dicembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 19 dicembre 2007, l'Interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dall'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 15 febbraio 2008, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. Pagina 2
D-8599/2007 E. Il 21 febbraio 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 13 marzo 2008, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Detto Ufficio ha qualificato il racconto come vago, costruito e privo di logica. L'insorgente non sarebbe stato in grado di provare di essere stato coinvolto nella vicenda dell'assassinio di B._______, raccontando una storia non credibile e poco convincente. L'UFM ha altresì ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. Pagina 3
D-8599/2007 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non avere mai posseduto un passaporto. Ribadisce di avere contattato i genitori dopo la prima audizione affinché quest'ultimi gli mandassero l'originale della carta d'identità. Contesta che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare – e conto tenuto della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine, segnatamente nel Kurdistan iracheno (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007) – non sarebbe consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussistono indizi per ritenere che, in caso di rimpatrio, egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Peraltro, l'intervento dell'esercito turco nel Kurdistan iracheno, per colpire postazioni del PKK, costituirebbe un ulteriore aggravamento della già tragica situazione nella regione. In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe, allo stato attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3 CEDU. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 7. Nella replica, l'insorgente ha osservato che, tenuto conto del proprio racconto e della situazione vigente nel Nord dell'Iraq, il provvedimento litigioso sarebbe carente di motivazione. La situazione precaria non permetterebbe l'esecuzione dell'allontanamento. Infine, sarebbe necessario provvedere ad ulteriori accertamenti in relazione all'esigibilità dell'allontanamento che avrebbero dovuto condurre ad una decisione nel merito. Pagina 4
D-8599/2007 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 19 novembre 2007 (formulario agli atti). Nell'ambito dell'audizione del 26 novembre 2007, il ricorrente ha sì dichiarato di avere contattato i propri familiari per farsi spedire l'originale della carta d'identità e del Pagina 5
D-8599/2007 certificato di nazionalità, affermando, tra l'altro anche in sede di ricorso, che i genitori avevano spedito tali documenti in data 21 o 22 novembre 2007 (cfr. gravame pag. 3 e verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 2). Vale rilevare che al momento attuale, e quindi più di un anno da tale data, non sono ancora pervenuti i documenti promessi. Il ricorrente avrebbe avuto abbastanza tempo e possibilità per ricontattare i familiari ed assicurarsi che tali documenti gli venissero spediti. Comunque, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non v'è motivo di annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). Inoltre, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali, l'insorgente avrebbe potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero (tra l'altro presente a Berna) per farsi emettere und documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. Non v'è altresì ragione di ritenere che se l'insorgente avesse davvero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Ciò non può che convalidare la conclusione dell'autorità inferiore, secondo la quale il ricorrente non ha intrapreso alcuna pratica al fine di procurarsi dei documenti d'identità o di viaggio. 10. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 Lasi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Inoltre, questo Tribunale osserva che in sede di ricorso l'insorgente non ha formito precisazioni sui fatti rispetto alla versione presentata dinanzi all'UFM nel corso della procedura. Basti rilevare che il racconto fornito dal ricorrente è molto vago e lacunoso. Quest'ultimo ha infatti affermanto, a titolo d'esempio, di non sapere a quanto ammontasse la pena inflitta al proprio amico per l'uccisione di B._______ (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 5), di non potere precisare il Pagina 6
D-8599/2007 tempo passato in prigione in attesa del processo (ibidem pag. 5) ed è stato molto evasivo riguardo alle date delle minacce subite da parte dei familiari della vittima (ibidem pag. 4). Inoltre, sembra poco credibile la versione dei fatti fornita dal ricorrente, secondo la quale la famiglia della vittima avrebbe accettato una somma di denaro, tra l'altro non riportata in dettaglio dall'insorgente, dalla famiglia dell'autore dell'assassinio come ricompensa per la vita della vittima, compensando così la perdita subita (ibidem pag. 3), negando però tale soluzione alla famiglia del ricorrente, il quale, secondo le propie allegazioni, sarebbe però stato scaggionato da un tribunale (ibidem pag. 4). Il ricorrente ha affermato, altresì, di avere stabilito chi fossero gli autori della prima sparatoria per esclusione, non avendo visto di persona gli individui che avrebbero tentato di ucciderlo. Né lui né gli altri membri della sua famiglia avrebbero infatti avuto problemi con terzi (ibidem). Per quanto riguarda le presunte minacce subite dal ricorrente e a prescindere dal fatto che egli si sarebbe rivolto già per due volte alla polizia, non v'è ragione di ritenere che non possa rivolgersi nuovamente alle autorità e ricevere un'appropriarta protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che il ricorrente non ha la qualità di rifugiato. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel Iraq del Nord possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrent in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti Pagina 7
D-8599/2007 dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità, alle quali si è rivolto già per due volte, e neppure con terze persone (cfr. verbale d'audizione del 26 novembre 2007 pag. 4). Infine, il TAF segnala, per sovrabbondanza, che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde dell'Nord dell'Iraq – fra cui Erbil, regione da cui è originario l'insorgente – hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6). 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). Pagina 8
D-8599/2007 12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di avere vissuto dal [...] ad C._______ (Erbil, Nord dell'Iraq), è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (come negoziante di TV, registratori ed antenne). Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora una sorella ed i genitori (cfr. verbale d'audizione del 19 novembre 2007 pag. 3). In particolare, prima dell'espatrio il ricorrente avrebbe vissuto a C._______ (Erbil), dove abitano ancora i genitori. In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità di essere ospitato dai genitori e di lavorare con il padre nel negozio di famiglia. Peraltro, l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel Nord dell'Iraq. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile Pagina 9
D-8599/2007 per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-8599/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11