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Bundesverwaltungsgericht 17.12.2010 D-8482/2010

17 dicembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,618 parole·~18 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-8482/2010 Sentenza del 17 dicembre 2010 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, dichiaratosi nato il (...), Zambia / Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° dicembre 2010 / N (…).

D-8482/2010 Pagina 2 Visto la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 25 ottobre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 15 novembre 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM del 1° dicembre 2010, notificata al ricorrente il 2 dicembre 2010 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 9 dicembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 13 dicembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua

D-8482/2010 Pagina 3 della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere nato il (...), rispettivamente di avere 17 anni, di essere cittadino zambiano e di aver avuto domicilio a B._______ (Zambia) dalla nascita fino all'età di un anno e due mesi e in seguito a C._______ (Nigeria) sino al suo espatrio il (...) 2010, che suo padre biologico, cittadino zambiano, sarebbe deceduto di malattia quando l'interessato aveva un anno e due mesi e che, in seguito, lui e sua madre, cittadina nigeriana, sarebbero andati a C._______; che sua madre si sarebbe sposata con A.A – cittadino nigeriano – e gli avrebbe fatto credere che era suo padre; che, sua madre, nel mese di luglio 2010, gli avrebbe detto che A.A non era il suo padre biologico, rivelandogli la vera identità del suo padre biologico; che, il 2 agosto 2010, sua madre sarebbe stata assassinata; che, dopo il funerale di sua madre, avvenuto il 21 agosto 2010, l'interessato avrebbe detto a A.A. che sarebbe andato a cercare suo padre biologico, rispettivamente la sua famiglia; che A.A. l'avrebbe minacciato, dicendogli che l'avrebbe ucciso se intendeva lasciare la casa, ragione per la quale sarebbe fuggito in un orfanotrofio a C._______, dove sarebbe rimasto sei giorni; che A.A vi si sarebbe recato e avrebbe minacciato la direttrice dell'orfanotrofio; che quest'ultima l'avrebbe denunciato, ma la polizia non avrebbe fatto niente; che, la summenzionata direttrice gli avrebbe presentato un signore che avrebbe lavorato su una nave, il quale l'avrebbe aiutato ad espatriare, che l'interessato avrebbe lasciato la Nigeria in nave, partendo dal porto di C._______ ed arrivando in Italia, al porto di D._______; che avrebbe viaggiato senza documenti d'identità e non avrebbe subito alcun controllo; che il viaggio sarebbe durato circa due settimane; che non avrebbe pagato niente per detto viaggio; che, dopo lo sbarco a D._______, il capitano della nave avrebbe chiamato una signora che lo avrebbe accompagnato in treno fino a E._______, che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità,

D-8482/2010 Pagina 4 che nella decisione del 1° dicembre 2010 l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che nel ricorso l'insorgente sostiene, in primis, che la decisione dell'UFM non sarebbe corretta, in quanto non sarebbero state rispettate le regole procedurali previste per i richiedenti d'asilo minorenni; che, in particolare, egli ribadisce la data di nascita dichiarata nell'ambito delle audizioni; che, in secondo luogo, vi sarebbero motivi validi che giustificherebbero la mancata presentazione di documenti d'identità; che egli di non avrebbe mai posseduto né il passaporto, né la carta d'identità; che, peraltro, l'insorgente sostiene che il suo racconto sarebbe molto preciso e dettagliato e che sarebbero dunque necessari ulteriori accertamenti in merito al suo statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento; che l'insorgente rileva che nella decisione contestata l'UFM ha scritto che avrebbe risieduto in Zambia per 14 anni, allorquando egli avrebbe dichiarato di aver vissuto in Zambia solo 14 mesi; che ribadisce di aver appreso solo da pochi mesi che il suo padre biologico era dello Zambia; che si spiegherebbe, dunque, che egli non sia stato in grado di riferire nulla sullo Zambia, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età; che la designazione di una persona di fiducia presuppone

D-8482/2010 Pagina 5 tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento); che, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1), che, nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età; che, in particolare, egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio; che si è contraddetto sulla sua biografia, segnatamente sulla data in cui avrebbe smesso di andare a scuola, avendo dichiarato in un primo tempo di aver smesso il terzo anno di scuola superiore a marzo 2010 (cfr. verbale 1, pag. 3) e in un secondo tempo di aver frequentato la scuola fino al 2008 (cfr. verbale 2, pag. 3, D27); che è stato titubante nel rispondere a semplici domande quali, in particolare, la data di nascita di sua madre e la sua età al momento del suo decesso (cfr. verbale 1, pag. 4); che, in aggiunta, non ha saputo indicare l'età di quest'ultima al momento della sua nascita (cfr. ibidem); che, inoltre, interrogato sul motivo per cui abbia dovuto pensare a lungo per spiegare fatti semplicissimi del suo curriculum, ad esempio l'età alla quale avrebbe smesso di frequentare la scuola, ovvero, a suo dire, a sedici anni e dieci mesi, l'insorgente ha risposto in modo sorprendente che doveva calcolare, poiché era "già passato tanto tempo" (cfr. verbale 1, pag. 3); che, in siffatte condizioni, l'esame osseo effettuato il (...) 2010, al quale è stato sottoposto il ricorrente, e le risultanze dello stesso sono superflue e irrilevanti nella fattispecie, in particolare essendo già appurata la palese inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente circa la sua minor età, che, pertanto, conto tenuto dell'evocate circostanze del caso di specie, unitamente all'inconsistenza delle argomentazioni ricorsuali (cfr. ricorso pag. 2), nonché alla mancata produzione di qualsivoglia mezzo di prova, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi

D-8482/2010 Pagina 6 scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione alla mancata presentazione dei documenti d'identità, non soccorre l'insorgente l'allegazione ricorsuale secondo cui egli non avrebbe mai posseduto un documento d'identità; che tale ragione non rappresenta un motivo scusabile ai sensi della legge; che, inoltre, non vi è alcuna indicazione che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'ottenimento di documenti, in quanto esso afferma non aver fatto nulla in tal senso (cfr. verbale 2, pag. 2, D5), ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, che è già in possesso di un documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi, che, peraltro, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte; che, infatti, non può corrispondere al la realtà dei fatti che il ricorrente abbia viaggiato per due settimane su una nave della quale non è riuscito ad indicare né la bandiera con la quale batteva detta nave, né il suo nome, né la nazione d'appartenenza dell'equipaggio (cfr. verbale 1, pag. 8); che, non è verosimile che l'insorgente non abbia pagato nulla e non sappia se qualcuno abbia pagato per lui (cfr. ibidem); che, risulta alquanto incredibile che al momento dello sbarco il capitano della nave abbia chiamato una non meglio precisata signora che avrebbe accompagnato il ricorrente in treno da D._______ a E._______, il tutto a

D-8482/2010 Pagina 7 spese di quest'ultima, senza neppure conoscerlo (cfr. verbale 1, pag. 9); che, inoltre, risulta difficilmente credibile che il ricorrente abbia effettuato detto viaggio senza essere munito di documenti d'identità e senza subire alcun controllo, nonostante abbia varcato il confine Schengen, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, peraltro, il ricorrente ha dichiarato che sua madre sarebbe nigeriana (cfr. verbale 1, pag. 4); che, secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. c della costituzione della Repubblica federale della Nigeria, qualsiasi persona nata fuori dalla Nigeria di cui uno o l'altro dei genitori è cittadino della Nigeria, è cittadino nigeriano per nascita; che può dunque rimanere aperta la questione della sua non comprovata nazionalità dello Zambia, in quanto l'insorgente, ad ogni modo, contrariamente a quanto sostiene, può essere considerato cittadino nigeriano, che, pertanto, in assenza di documenti d'identità, occorre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, segnatamente in relazione ai motivi per i quali afferma di essere espatriato dalla Nigeria, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di

D-8482/2010 Pagina 8 un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, l'insorgente si è contraddetto su diversi punti; che, in particolare, egli ha affermato dapprima di essere stato minacciato da A.A. tre giorni dopo il funerale di sua madre (cfr. verbale 1, pag. 7) ed in seguito di non ricordare il giorno esatto in cui avrebbe cominciato a minacciarlo, ma che era nel mese di agosto 2010 (cfr. verbale 2, pag. 8, D 81), che, inoltre, l'insorgente è rimasto vago su punti centrali del suo racconto, non sapendo indicare precisamente la data in cui avrebbe appreso di non essere il figlio di A.A., limitandosi a affermare che era nel mese di luglio 2010 (cfr. verbale 2, pag. 7, D70); che, non ha saputo dare precisazioni sulle circostanze della morte di sua madre, limitandosi ad affermare che sarebbe stata uccisa nel suo negozio (cfr. verbale 2, pag. 8, D77); che, interrogato sulla professione della madre, ha risposto esprimendosi al presente (cfr. verbale 1, pag. 3); che, egli non è stato in grado di indicare il giorno in cui A.A sarebbe andato all'orfanotrofio e avrebbe minacciato la direttrice, limitandosi ad dichiarare che era nel mese di agosto 2010 (cfr. verbale 1, pag. 7) rispettivamente nel mese di settembre 2010 (cfr. verbale 2, pag. 9, D89), che, inoltre, vi sono altri elementi che militano a favore dell'inverosimiglianza del racconto del ricorrente; che, a titolo d'esempio, l'insorgente ha fatto valere solo nella seconda audizione di essere stato minacciato con un arma da fuoco in due episodi (cfr. verbale 2, pag. 9, D85) e che sarebbe stato minacciato anche telefonicamente da sconosciuti (cfr. verbale 2, pag. 8, D83), benché siano dei fatti centrali del suo racconto; che, il fatto di non averli evocati durante la prima audizione, induce a pensare che tali fatti non siano veramente accaduti; che, interrogato a tal proposito, il ricorrente si è limitato a dichiarare che non

D-8482/2010 Pagina 9 gli era stato chiesto, durante la prima audizione, in che modo fosse stato minacciato (cfr. verbale 2, pag. 11, D112); che tale censura non soccorre il ricorrente, in quanto, contrariamente a quanto egli sostiene, tale domanda gli è stata esplicitamente posta (cfr. verbale 1, pag. 7), che, in considerazione di quanto precede, v'è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, senza che sia necessario evocare altri elementi inconsistenti del suo racconto, che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,

D-8482/2010 Pagina 10 che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, dispone di una formazione scolastica e può contare, in Nigeria, di una rete familiare e sociale, in quanto suo patrinio, le sue due sorellastre nonché il suo fratellastro (cfr. verbale 1, pag. 6 e 7) e due suoi zii materni (cfr. verbale 2, pag. 6, D 64) vivono in Nigeria, che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile,

D-8482/2010 Pagina 11 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)

D-8482/2010 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione:

D-8482/2010 Pagina 13 5. Comunicazione a: – ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) – UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia del ricorso del 9 dicembre 2010 (per corriere interno; in copia) – F._______ (in copia).

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