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Bundesverwaltungsgericht 09.02.2011 D-841/2011

9 febbraio 2011·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,601 parole·~13 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1 febbraio 2011

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-841/2011 Sentenza del 9 febbraio 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliere Andrea Pedrazzini. Parti A._______, nato il (…), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 1° febbraio 2011 / N […].

D-841/2011 Pagina 2 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso, letto e tradotto al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 17 gennaio 2011 (di seguito: verbale 1) e del 1° febbraio 2011 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 1° febbraio 2011, notificata oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 2 febbraio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 3 febbraio 2011, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),

D-841/2011 Pagina 3 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino algerino, di etnia araba e di aver avuto ultimo domicilio a B._______ (Algeria), che egli ha affermato di essere espatriato perché detesterebbe l'Algeria e non avrebbe più sopportato la sua situazione e il comportamento della polizia, nonché per poter lavorare e mandare i soldi ai suoi famigliari, che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese a piedi, senza sapere indicare quando, da una zona non controllata, entrando in Tunisia e raggiungendo C._______ (Tunisia); che, al porto di C._______, avrebbe trovato un camion con il telone aperto e vi si sarebbe nascosto; che un giorno dopo si sarebbe trovato sull'autostrada tra l'Italia e la Svizzera; che sarebbe allora sceso dal camion e, l'11 gennaio 2011, avrebbe preso un treno a caso, da un luogo sconosciuto, fino a D._______ (Svizzera); che, peraltro, ha dichiarato di aver viaggiato senza documenti e di non essere mai stato controllato, che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 1° febbraio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato, che il ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e

D-841/2011 Pagina 4 l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Algeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere, da un lato, di non aver potuto consegnare alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una situazione di oggettiva impossibilità; che ci sarebbero pertanto ragioni scusabili che giustificherebbero la mancata consegna di documenti di identità, per cui, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, in particolare, egli ribadisce di non aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità; che il ricorrente fa valere, dall'altro lato, che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione alla qualità di rifugiato e riguardo all'esecuzione del suo allontanamento, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione impugnata dovrebbe essere annullata; che, a suo dire, il rientro in patria lo esporrebbe ad un concreto pericolo per la sua vita, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono

D-841/2011 Pagina 5 documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni secondo le quali, in particolare, non gli sarebbe stato possibile consegnare dei documenti, poiché non né avrebbe mai posseduti e sarebbe oggettivamente impossibile ottenerne; che tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge; che non risulta che egli abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'ottenimento dei suoi documenti, ciò che costituisce un indizio della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un documento di identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dall'Algeria, il suo racconto è molto vago, stereotipato e, quindi, poco realistico; che, infatti, egli non ha saputo indicare nessuno dei Paesi attraversati, oltre alla Tunisia; che non ha saputo indicare la data dell'espatrio, affermando di non ricordare "né l'anno, né il giorno e nemmeno il mese" (cfr. verbale 2, pag. 3, D13); che non ha saputo indicare cosa trasportasse il camion nel quale si sarebbe nascosto, limitandosi ad affermare che c'erano tanti cartoni chiusi (cfr. verbale 1, pag. 2); che, non ha saputo descrivere la nave sulla quale si sarebbe trovato il sopracitato camion, adducendo che si sarebbe nascosto e non avrebbe visto nulla (cfr. verbale 1, pag. 3); che dall'Italia, in una località che non ha saputo citare, avrebbe preso un treno "a caso" (cfr. ibidem), e sarebbe sceso a D._______ (Svizzera); che l'insorgente afferma di aver transitato senza documenti dall'Algeria, alla Tunisia, all'Italia, fino in Svizzera, senza alcun documento; che non è plausibile che il ricorrente abbia intrapreso il suo viaggio senza documenti e senza subire controlli alle frontiere dei diversi Paesi attraversati o all'entrata dello spazio Schengen, semplicemente essendosi nascosto in un camion; che, pertanto, il ricorrente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del

D-841/2011 Pagina 6 ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente si è contraddetto in merito ai asseriti problemi che avrebbe avuto con la polizia; che segnatamente, ha dapprima addotto che la polizia gli avrebbe diverse volte sequestrato la merce che vendeva (cfr. verbale 1, pag. 6), per poi smentirsi affermando di non aver mai avuto nessun problema con la polizia o le autorità in

D-841/2011 Pagina 7 Algeria (cfr. verbale 2, pag. 3, D 15 e 18); che, peraltro, nella seconda audizione il ricorrente ha ammesso di non avere nessun problema nel suo Paese e di essere venuto in Europa per poter lavorare e poter mandare i soldi ai suoi famigliari (cfr. verbale 2, pag. 3), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, segnatamente i motivi economici allegati, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 e segg. e DTAF 2009/50 consid. 5-8 pag. 725-733), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera

D-841/2011 Pagina 8 (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integrità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, prima del suo espatrio, benché non abbia frequentato le scuole, ha lavorato come (…) (cfr. verbale 1, pag. 3); che egli dispone in patria di una rete sociale e familiare; che, infatti, sua madre, suo padre e suo fratello E._______ vivono a B._______, sua sorella a F._______ (cfr. verbale 1, pag. 4), che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. GICRA 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,

D-841/2011 Pagina 9 che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente)

D-841/2011 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Andrea Pedrazzini Data di spedizione:

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