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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2008 D-8324/2007

14 agosto 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,215 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 29 novembre 2007 in materia di no...

Testo integrale

Corte IV D-8324/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 4 agosto 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro, cancelliera Chiara Piras. A._______, Cossovo, rappresentato da B._______ ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 novembre 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-8324/2007 Fatti: A. L'11 agosto 2004, l'interessato ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera. Con decisione del 26 agosto 2004, l'UFM ha respinto la menzionata domanda e ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera. Il 4 settembre 2006 l'interessato ha ritirato il ricorso pendente dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) dopo avere sposato in data [...] una cittadina svizzera. B. Il 16 ottobre 2007, l'interessato ha presentato una seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 ottobre 2007 e 9 novembre 2007), che i motivi d'asilo sono invariati da quelli fatti valere nella prima procedura. Ha rivelato, però, di essere rientrato in patria in due occasioni – nel [...] e nel [...] 2007 – per risolvere delle questioni di natura amministrativa. C. Il 29 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 7 dicembre 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM e ha chiesto che il provvedimento sia annullato. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Il TAF, con decisione incidentale del 17 gennaio 2008, ha respinto, per i motivi ivi indicati, la surriferita domanda ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 25 gennaio 2008, un anticipo di fr. 600.-- (art. 63 cpv. 4 e 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 Pagina 2

D-8324/2007 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine. F. Il 25 gennaio 2008, il ricorrente ha tempestivamente effettuato il richiesto versamento. G. Il 30 gennaio 2008, l'insorgente ha presentato una memoria complementare. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti posteriori addotti dal ricorrente non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. In particolare, l'autorità inferiore ha osservato che i timori dell'interessato Pagina 3

D-8324/2007 circa una possibile vendetta da parte degli abitanti del suo villaggio non si sarebbero avverati nelle due occasioni, in cui si è recato in patria nel 2007. Ciò dimostrerebbe che le preoccupazioni dell'interessato di subire delle persecuzioni sarebbero puramente soggettive e prive di indizi concreti. Oltretutto, l'interessato avrebbe anche fatto valere come motivi d'asilo le condizioni di vita, economiche e politiche che sarebbero peggiorate nel proprio paese. L'autorità inferiore sottolinea però che quest'ultime non costituiscono elemento di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5. Nel gravame e nella memoria complementare, l'insorgente afferma che sussiste ancora un fondato timore di essere esposto al rischio di seri pregiudizi a causa del suo comportamento durante la guerra in Cossovo tra il 1999 e il 2001. Sarebbe stato infatti informato da conoscenti ancora residenti in patria, che il suo “tradimento” non sarebbe ancora stato dimenticato dalle persone che nel 2001 lo avevano già minacciato e picchiato per non avere combattuto nel 1999 al fianco delle forze armate dell'UCK (Esercito di Liberazione del Cossovo) contro l'esercito della Repubblica Federale Jugoslava. Sottolinea, inoltre, che i due viaggi in patria, effettuati nella primavera del 2007, sono stati intrapresi per motivi di bisogno e non di piacere (ritiro del passaporto e sostegno della madre a seguito di un infortunio in patria). Nell'arco di tempo passato a C._______ si sarebbe infatti tenuto nascosto e non si sarebbe recato al villaggio di provenienza. Infine, al momento la situazione in Cossovo sarebbe molto volatile e segnata da divisioni etniche, disoccupazione, povertà ed un economia nazionale controllata dalla criminalità organizzata. 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non emerga che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2 Preliminarmente, il TAF osserva che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con crescita in giudicato della decisione dell'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR), attualmente Pagina 4

D-8324/2007 UFM, del 26 agosto 2004 che aveva considerato inverosimili le allegazioni decisive allora presentate dal ricorrente. 6.3 Per quanto attiene ai motivi d'asilo addotti nella presente procedura, questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo in corso di procedura, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 4 PA). 6.4 Inoltre, l'insorgente basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Infatti, non giova al ricorrente l'allegata esistenza di una “voce insistente” (cfr. ricorso pag. 5) secondo la quale chi non aveva combattuto per l'esercito, abbandonando la guerra, avrebbe anche potuto essere ucciso. Ininfluente è anche la vaga osservazione secondo la quale, degli “amici del ricorrente residenti in Cossovo” avrebbero confermato che “il tradimento non sarebbe ancora stato dimenticato da quelli che un tempo lo avevano minacciato e picchiato” (cfr. ricorso pag. 6). Va notato invece, che l'insorgente ha sottolineato più volte nel corso della procedura di non conoscere le persone che l'avrebbero minacciato e picchiato ma di potere solo desumere che si tratti di membri dell'esercito cossovaro (cfr. verbale d'audizione del 25 ottobre 2007 pag. 6 e verbale d'audizione del 9 novembre 2007 pag. 7). In particolare, va rilevato come il comportamento del ricorrente, che appare avere vissuto per tre anni in Cossovo dopo essere stato minacciato e picchiato la prima volta nel 2001 prima dell'espatrio nel 2004 (cfr. verbale d'audizione del 9 novembre 2007 pag. 7) e che in ben due occasioni nella primavera del 2007 ha lasciato spontaneamente la Svizzera per rientrare in patria (cfr. verbale d'audizione del 9 novembre 2007 pag. 6), appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo paese d'origine. Mentre il primo viaggio (a scopo di ritirare il passaporto di persona) in patria sembra essere motivato con un serio bisogno, il secondo viaggio non appare trovare una valida giustificazione ed è incompatibile con l'evocata paura di essere esposto a persecuzioni. Vale sottolineare che i motivi adotti nella memoria complementare del 30 gennaio 2008, secondo i quali nessun altro membro della famiglia Pagina 5

D-8324/2007 sarebbe stato in grado di accompagnare la madre dell'insorgente (sia per motivi di salute, sia per dissidi familiari o per la mancata possibilità di prendere congedo) sembrano esaurirsi in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della minima consistenza. Visto quanto sopra, non emergono ragioni per ritenere che le persone che avevano (come sostenuto) minacciato il ricorrente tra il 2001 ed il 2004 abbiano ancora interesse a vendicare il comportamento dell'insorgente che risale al 1999. Inoltre, l'insorgente ha affermato di non avere mai avuto problemi con le autorità in patria (cfr. verbale d'audizione del 9 novembre 2007 pag. 7). Infine, giova rilevare che non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. 9.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed Pagina 6

D-8324/2007 altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.2 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 10. Occorre quindi esaminare se per l'insorgente vi siano pericoli concreti in caso di rimpatrio tali da rendere inesigibile l'esecuzione del suo allontanamento (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.1 Il TAF osserva nondimeno che risaputamente in Cossovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Dopo la proclamazione dell'indipendenza, il 18 febbraio 2008, riconosciuta da un gran numero di stati (tra i quali anche dalla Svizzera in data 27 febbraio 2008), la situazione nel Cossovo si sta stabilizzando sotto la continua osservazione della comunità internazionale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-1199/2008 del 29 febbraio 2008 pag. 7 e 8). 10.2 Inoltre, quanto alla situazione personale del ricorrente questo Tribunale constata che lo stesso è giovane, celibe ed ha una certa esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 9 novembre pag. 2). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Cossovo. 10.3 Per conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è anche ragionevolmente esigibile. 11. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Pagina 7

D-8324/2007 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-8324/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 25 gennaio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante del ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9

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