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Bundesverwaltungsgericht 06.11.2014 D-831/2014

6 novembre 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,071 parole·~10 min·1

Riassunto

Asilo (senza allontanamento) | Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 16 gennaio 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-831/2014

Sentenza d e l 6 novembre 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nata il (…) e i figli B._______, nato il (…), C._______, nata il (…), Eritrea, tutti patrocinati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 16 gennaio 2014 / N (…).

D-831/2014 Pagina 2

Visto la domanda d'asilo che la richiedente ha presentato in Svizzera, unitamente ai suoi figli, il 14 agosto 2012; i verbali d'audizione del 7 settembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del 4 dicembre 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 16 gennaio 2014, notificata all'interessata il 17 gennaio 2014 (cfr. Atto A19/1), con cui tale Ufficio ha respinto la domanda d'asilo della richiedente riconoscendole tuttavia la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e ponendo i richiedenti al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera; il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 17 febbraio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 febbraio 2014) con cui l'insorgente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in subordine, ha chiesto la trasmissione degli atti all'UFM per un nuovo esame delle allegazioni; che, in aggiunta, ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese giudiziarie con protestate spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 19 febbraio 2014; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono;

e considerato che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un

D-831/2014 Pagina 3 secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pagg. 300 seg.); che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di essere cittadina eritrea nata a Dekemhare (Eritrea); che, quanto ai motivi d'asilo, ella ha sostanzialmente sostenuto di essere perseguitata dalle autorità eritree in quanto il marito avrebbe disertato l'esercito; che, in particolare, la richiedente sarebbe stata incarcerata per sette giorni e liberata solo dopo il pagamento di una garanzia; che, inoltre, l'esercito l'avrebbe cercata più volte dopo il rilascio e, non trovandola, le avrebbe sequestrato un terreno agricolo; che, pertanto, avrebbe deciso di trasferirsi in Sudan; che, tuttavia, nel tragitto sarebbe stata rapita dai Rashaida per circa un mese e liberata solo contro il pagamento di un riscatto; che nel corso della detenzione ad opera dei Rashaida avrebbe subito violenze sessuali; che nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili, ai sensi dell'art. 7 LAsi, le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi motivi d'asilo; che, in particolare, le allegazioni concernenti la detenzione subita nel 2007 sarebbero prive di sostanza in quanto generiche, stereotipate e poco persuasive; che, anche in merito all'evocato rapimento da parte dei Rashaida, avrebbe reso dichiarazioni vaghe ed inattendibili di modo che anche questi fatti sarebbero inverosimili; che, infine, se avesse realmente temuto di essere arrestata in patria non avrebbe cercato di attraversare il confine con il Sudan con la propria carta d'identità; che, pertanto, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo in oggetto riconoscendo, tuttavia, la qualità di rifugiato alla richiedente per motivi insorti dopo la fuga; che, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti verso l'Eritrea, ha concesso ai medesimi l'ammissione provvisoria in Svizzera;

D-831/2014 Pagina 4 che nel ricorso la ricorrente ha chiesto sostanzialmente l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; che, in particolare, la descrizione della sua detenzione del 2007 sarebbe concisa ma non priva di dettagli; che, d'altronde, nella cella non vi sarebbe stato nulla di particolare da descrivere; che, in ogni, caso quanto riferito sarebbe in linea con quanto descritto nei rapporti internazionali sulle condizioni di detenzione in Eritrea; che, anche per quanto concerne il sequestro ad opera dei Rashaida, ella avrebbe reso un resoconto conciso ma non privo di dettagli; che sarebbe del tutto verosimile che non voglia ricordare le violenze subite; che, pertanto, l'UFM avrebbe reso una decisione sulla base di un accertamento dei fatti incompleto; che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi); che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi); che, in altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria; che le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata,

D-831/2014 Pagina 5 delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati); che, innanzitutto, occorre rilevare che i fatti relativi all'asserito rapimento da parte degli Rashaida, non sono determinanti per la concessione dell'asilo; che, infatti, tale circostanza, quantunque possa avere segnato profondamente la ricorrente, non risulta essere una misura persecutoria ai sensi della LAsi, bensì una fatalità occorsa nell'ambito del suo viaggio di espatrio; che, pertanto, il Tribunale può lasciare aperta la questione relativa alla verosimiglianza o meno di tali fatti; che occorre invece esaminare la verosimiglianza delle dichiarazioni relative alle persecuzioni che avrebbe subito dalle autorità eritree; che, su tale soggetto, le allegazioni della ricorrente si limitano a generiche, stereotipate e, a tratti, illogiche affermazioni di parte; che, infatti, ella si è limitata ad affermare che le autorità eritree la cercherebbero affinché consegni loro il marito fuggito dall'esercito nel 2006; che, tuttavia, dopo l'asserita incarcerazione di sette giorni, l'insorgente, per oltre tre anni, non ha mai avuto alcun contatto diretto con le autorità del proprio paese; che, infatti, ella avrebbe saputo di essere ricercata unicamente dalle vicine di casa (cfr. verbale 2, D88-89, pag. 9); che, tra l'altro, la ricorrente non ha mai ricevuto alcuna convocazione ufficiale (cfr. verbale 2, D90, pag. 9); che già per questo motivo appaiono poco credibili le affermazioni dell'insorgente secondo cui ella sarebbe ricercata dalle autorità eritree; che, d'altronde, è poco verosimile che la ricorrente abbia potuto vivere e lavorare per tre anni sui terreni di sua proprietà senza essere mai intercettata dagli uomini del governo eritreo, a maggior ragione ritenuto che questi ultimi sarebbero stati a conoscenza di tali terreni (cfr. verbale 2, D82-85, pag. 9); che, in realtà, la ricorrente ha ammesso di avere potuto vivere agiatamente per i tre anni successivi all'asserita incarcerazione (cfr. verbale 2, D68, pag. 7); che, nondimeno, se effettivamente ricercata dal governo eritreo, l'interessata non avrebbe mai mostrato la propria carta d'identità ai posti di blocco interni (cfr. verbale 2, D42-43, pag. 5); che, infine, a precisa domanda su cosa tema la ricorrente in caso di rimpatrio, ella ha unicamente menzionato di rischiare il carcere avendo lasciato illegalmente il paese (cfr. verbale 2, D131, pag. 13); che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato, per motivi insorti antecedentemente alla

D-831/2014 Pagina 6 fuga, e di concessione dell'asilo, destituito di ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che con la sua decisione del 16 gennaio 2014, l'UFM ha considerato non esigibile l'esecuzione dell'allontanamento sostituendo tale misura con la concessione dell'ammissione provvisoria all'interessato; che il Tribunale prende atto di tale misura ordinata dall'autorità di prima istanza; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto; che, pertanto, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);

(dispositivo alla pagina seguente)

D-831/2014 Pagina 7 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-831/2014 — Bundesverwaltungsgericht 06.11.2014 D-831/2014 — Swissrulings