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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2010 D-8278/2010

10 dicembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·1,844 parole·~9 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-8278/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 0 dicembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di François Badoud, giudice; cancelliere Andrea Pedrazzini. A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 novembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-8278/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in Svizzera, la decisione del 19 ottobre 2009 dell'UFM che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, la sentenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) dell'11 febbraio 2010, che ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dal ricorrente contro la suddetta decisione, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che il ricorrente ha presentato in data (...), il verbale dell'audizione sommaria del 1° settembre 2010 (di seguito: verbale), in occasione del quale è stato altresì concesso all'interessato il diritto di essere sentito relativo all'intenzione dell'UFM di non entrare nel merito della sua domanda d'asilo, la decisione dell'UFM del 22 novembre 2010, il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 2 dicembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2

D-8278/2010 che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito dell'audizione sommaria, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino georgiano, di etnia (...) e di aver avuto ultimo domicilio a B._______ (Georgia), che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel marzo 2010, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo, di essersi recato in Italia, da dove avrebbe proseguito per la Turchia; che ha affermato di non essere ritornato in Patria, come pure di non avere nuovi motivi d'asilo rispetto a quelli fatti valere in occasione della prima domanda d'asilo, che, nella decisione del 22 novembre 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che l'interessato non ha fatto valere alcun fatto verificatosi dopo la conclusione di tale procedimento proprio a motivare la qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche fissato un emolumento di CHF 600.- (art. 17b cpv. 4 LAsi e art. 7c cpv. 1 dell'Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali [OAsi1; RS 142.311]) e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3

D-8278/2010 che, nel ricorso, l'insorgente fa valere un problema medico, in quanto gli sarebbe stata riscontrata la tubercolosi (di seguito: TBC) e afferma che, malgrado che il suo medico gli avrebbe detto che starebbe bene e dovrebbe essere guarito, egli dovrebbe sottoporsi ad un nuovo controllo "tra tre mesi" (cfr. ricorso) per escludere ogni possibilità di recidiva; che, quindi, secondo il ricorrente, in questo momento non potrebbe tornare in Georgia, poiché non si potrebbe escludere con assoluta certezza una recidiva della TBC, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 19 ottobre 2009, a seguito della sentenza del 11 febbraio 2010 del Tribunale, che il ricorrente non è ritornato nel suo Paese d'origine, né ha avanzato alcun nuovo motivo d'asilo, nell'ambito della procedura di prima istanza, come ha affermato durante l'audizione sommaria (cfr. verbale pag. 5), che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria ai sensi della giurisprudenza (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/53 consid. 4.2 pag. 769 e i relativi riferimenti), Pagina 4

D-8278/2010 che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato tramite l'Unione europea, da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, vanta una formazione scolastica, una formazione universitaria quale (...), ha un esperienza professionale quale (...) e (...) (cfr. verbale, pag. 2) e dispone in Patria – dove ha vissuto fin dalla nascita – di una Pagina 5

D-8278/2010 rete familiare e sociale, dato che nel suo Paese d'origine vivono segnatamente suo padre e sua madre (cfr. verbale, pag. 3), che l'insorgente ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, infatti, egli adduce che dovrebbe sottoporsi tra tre mesi ad un controllo medico al fine di escludere con assoluta certezza una recidiva alla TBC; che, il Tribunale constata che tale censura costituisce una mera affermazione di parte, non corroborata da alcun elemento di prova; che, peraltro, da quanto emerge dagli atti di causa, in base ai risultati degli esami medici effettuati dal laboratorio cantonale di microbiologia di C._______ (cfr. atto B14/1), il ricorrente è da considerarsi guarito, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della Pagina 6

D-8278/2010 dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-8278/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, per l'incarto N (...) (per corriere; in copia) - D._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: Pagina 8

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