Corte IV D-8141/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 0 marzo 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Daniele Cattaneo; cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______ e C._______, alias D._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 13 luglio 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-8141/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 25 maggio 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione dell'8 giugno 2009 e del 1° luglio 2009, la decisione dell'UFM del 13 luglio 2009, notificata agli interessati il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 15 luglio 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, la copia del dossier dell'UFM inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 16 luglio 2009, la decisione incidentale del TAF del 24 luglio 2009 di rinuncia al prelevamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, la risposta al ricorso dell'UFM del 5 agosto 2009, la replica inoltrata dagli insorgenti il 19 agosto 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2
D-8141/2009 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, gli interessati hanno dichiarato di essere cittadini mongoli di etnia khalkhi e di aver vissuto prima dell'espatrio ad E._______ (Mongolia), che essi hanno affermato di essere espatriati per i problemi di A._______ nei quali sarebbe stata pure coinvolta sua moglie; che il richiedente, il quale si sarebbe occupato di riparazioni di cellulari insieme ad un socio, avrebbe visto con quest'ultimo una registrazione video dal cellulare di un suo cliente concernente il traffico di esseri umani nell'ambito della criminalità organizzata; che, in seguito, l'avrebbero cercato tre sconosciuti al suo domicilio ed avrebbe ricevuto delle telefonate e dei Short Message Services (SMS) minatori; che, vista la scomparsa del suo socio, sarebbe espatriato il 16, oppure il 18 maggio 2009 insieme a sua moglie per il timore di essere ucciso sia lui che sua moglie (cfr. verbali d'audizione dell'8 giugno 2009, pagg. 8 [C._______] e 11 [A._______]), che, nella decisione del 13 luglio 2009, l'UFM, da un lato, ha constatato che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, ha ritenuto inverosimili le allegazioni in materia d'asilo presentate dai richiedenti, siccome contraddittorie su punti essenziali, prive di sostanza e di concretezza; che, quindi, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, Pagina 3
D-8141/2009 che, nel gravame, i ricorrenti hanno dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non essere in grado di indicare l'identità dei persecutori, giacché sarebbero a loro sconosciuti; che, inoltre, l'amico poliziotto del ricorrente non avrebbe voluto o potuto rivelargliela, in quanto temerebbe per la sua sicurezza; che, peraltro, hanno sostenuto che il loro racconto sarebbe stato ricco di dettagli e preciso; che, infine, hanno segnalato di avere problemi di salute contrari all'esigibilità dell'allontanamento nel caso in cui non dovessero essere considerati rifugiati, che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che l'UFM, nell'ambito delle osservazioni del 5 agosto 2009, ha osservato che per il ricorrente, da un lato, non sarebbe stata prevista alcuna terapia e, dall'altro lato, l'epatite B sarebbe curabile anche in Mongolia; che, peraltro, in merito ai problemi ginecologici della moglie, gli stessi sarebbero risolti, che, nella replica del 14 agosto 2009, i ricorrenti non hanno menzionato più alcun problema di salute per C._______, ma fanno presente un problema di diabete per A._______, senza tuttavia corroborare tali affermazioni con un certificato medico, bensì allegando unicamente la fotocopia di un documento dove vi figurano dei valori di laboratorio ma nessuna diagnosi dettagliata, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, Pagina 4
D-8141/2009 che, inoltre, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto, che, segnatamente, gli insorgenti hanno reso dichiarazioni illogiche su punti essenziali del loro racconto; che, in primis, basti rilevare che non convince il comportamento di A._______, il quale si sarebbe limitato a rivolgersi al suo amico poliziotto, senza denunciare quanto accaduto alle autorità in loco in modo ufficiale; che, inoltre, è altrettanto poco credibile che non conosca il nome del cliente, che gli avrebbe portato il cellulare da riparare; che, per di più, i ricorrenti non hanno presentato alcun mezzo di prova circa il suo racconto, come ad esempio gli SMS minatori ricevuti (verbale d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 11 [A._______]); che, in aggiunta, gli insorgenti sono rimasti vaghi nella descrizione del cliente di cui sopra (“un signore elegante”) nonché delle tre persone che si sarebbero recate a casa loro (“tre persone in giacca e cravatta”; cfr. verbali d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 8 [A._______] e del 1° luglio 2009, pag. 5 [A._______ e C._______]); Pagina 5
D-8141/2009 che, per di più, non hanno fornito alcun indizio idoneo a dimostrare che le autorità statali in loco non sarebbero in grado di proteggerli, se dovessero denunciare i fatti esposti; che, in tale ambito, non può essere ritenuta sufficiente l'affermazione secondo cui sarebbero espatriati poiché l'amico poliziotto, di cui non hanno nemmeno saputo indicare il cognome, glielo avrebbe consigliato, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli in merito ai suoi persecutori (cfr, verbale d'audizione del 1° luglio 2009, pag. 5 [A._______]); che, in aggiunta, non hanno saputo indicare il cognome dell'amico d'infanzia che li avrebbe aiutati (cfr. verbale d'audizione del 1° luglio 2009, pagg. 16-17 [A._______]); che, oltre a ciò, si sono contraddetti circa la data in cui le tre persone avrebbero cercato A._______ come pure sulla durata del periodo trascorso in tenda (cfr. verbali d'audizione dell'8 giugno 2009, pagg. 7-8 [C._______] e 10 [A._______] nonché del 1° luglio 2009, pagg. 6 [C._______], 7 [A._______ e C._______], 12 [A._______] e 13 [A._______]); che, peraltro, non sono riusciti a fornire alcun dettaglio concreto in merito al loro racconto, oppure a chiarire le contraddizioni sollevate dall'UFM in sede di ricorso, che, infine, segnatamente alla luce dell'inverosimiglianza del racconto reso dai ricorrenti sulla base degli elementi sopraevocati, non v'è motivo di ritenere che essi non possano ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pregiudizi ai sensi degli art. 3 e 18 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), Pagina 6
D-8141/2009 che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento giusta gli art. 44 cpv. 2 LAsi e 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti; che, infatti sono giovani, hanno entrambi una formazione di base e A._______ ha un'esperienza professionale quale tecnico per cellulari, manager e agente di sorveglianza; che, infine, gli insorgenti dispongono in patria di un'importante rete sociale, tra cui il nonno materno e due zii di A._______ nonché i genitori, un fratello, numerosi zii e la nonna paterna di C._______ (cfr. verbali d'audizione dell'8 giugno 2009, pag. 4 [A._______ e C._______]), che gli insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, lo stato di salute del ricorrente è stato valutato soddisfacente nel rapporto medico del 3 agosto 2009 (cfr. certificato medico agli atti); che, inoltre, i controlli regolari per l'epatite B ai quali si dovrebbe sottoporre l'insorgente possono anche essere effettuati in patria (cfr. sentenza del TAF E-6210/2006 del 10 giugno 2009, consid. 6.3); che, peraltro, i problemi di diabete che il ricorrente fa valere tramite l'atto di replica, sono rimasti delle mere allegazioni di parte non corroborate da alcun mezzo probatorio; che, infine, la cefalea di Pagina 7
D-8141/2009 cui soffre la ricorrente secondo la documentazione medica allegata, peraltro non in originale, al ricorso, come pure i non meglio precisati problemi ginecologici, di cui appare avere sofferto, non costituiscono di per sé un problema medico tale da ostare all'allontanamento verso la Mongolia, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando la necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, infine, ritenute le conclusioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-8141/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9