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Bundesverwaltungsgericht 08.01.2010 D-8131/2009

8 gennaio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,314 parole·~12 min·3

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-8131/2009/cac {T 0/2} Sentenza dell ' 8 gennaio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Carlo Monti. A._______, alias B._______, alias C._______, alias D._______, Mali ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 dicembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-8131/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 20 novembre 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 1° e del 10 dicembre 2009, la decisione dell'UFM del 30 dicembre 2009, notificata al richiedente il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 30 dicembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la fotocopia del dossier dell'UFM inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) tramite fax il 31 dicembre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, Pagina 2

D-8131/2009 che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato, di etnia bambara, ha dichiarato di essere originario di E._______, a suo dire a 40 minuti di macchina da F._______, oppure un quartiere della stessa capitale, dove avrebbe vissuto dalla nascita sino al suo espatrio, che il richiedente ha affermato di essere espatriato nel 2006 per il timore di essere ucciso o imprigionato dalle autorità in loco per aver sparato contro il figlio di un capitano o colonnello dell'armata maliana, in quanto quest'ultimo avrebbe rotto un braccio a sua figlia G._______; che avrebbe agito in tal modo dopo che si sarebbe rivolto al padre di quest'ultimo, il quale l'avrebbe picchiato e, in seguito, le autorità statali non sarebbero intervenute in suo favore dopo che avrebbe invocato gli avvenimenti presso un posto di polizia di F._______, che, nella decisione del 30 dicembre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Mali nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sarebbero manifestamente incongruenti, illogiche e vaghe, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in Patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha dichiarato di non aver ottenuto giustizia in Patria e sarebbe stato costretto a farsi giustizia da solo; Pagina 3

D-8131/2009 che sarebbe espatriato, in quanto non avrebbe ricevuto nessun tipo di protezione e di aiuto da parte delle autorità in loco, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che ha altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° gennaio 2007, il Mali nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che Pagina 4

D-8131/2009 dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, l'insorgente non ha saputo nominare alcune persone chiave coinvolte nel suo racconto come il medico - che lo avrebbe trattato in ospedale - ed il militare, di cui ha solamente saputo indicare il cognome (cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 7 e del 10 dicembre 2009 pag. 6). Inoltre, si è contraddetto sul nome del figlio del militare dichiarando nella prima audizione il nome di “G._______”, mentre nella seconda quello di “H._______” ed ha addirittura asserito di non conoscere il suo cognome (cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 6 e del 10 dicembre 2009 pag. 5). Peraltro, non ha saputo menzionare in quale ospedale sarebbe stato ricoverato, oppure a quale posto di polizia si sarebbe rivolto, allegando solamente in modo generico che si troverebbero entrambi a F._______ (cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 7 e del 10 dicembre 2009 pagg. 6 e 7); che, per di più, nella prima audizione ha indicato di avere un fratello poliziotto, mentre nella seconda audizione quest'ultimo è diventato una semplice conoscenza (cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 7 e del 10 dicembre 2009 pag. 9); che, in aggiunta, nella prima audizione non ha saputo indicare con precisione il grado del militare dichiarando che sarebbe un colonnello, oppure un capitano, mentre nella seconda audizione lo ha identificato come capitano senza alcuna insicurezza (cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 6 e del 10 dicembre 2009 pagg. 4 e segg.); che, oltre a ciò, ha dapprima allegato che sarebbe stato suo fratello “I._______” a portarlo all'ospedale, per poi asserire che sarebbe stato “J._______” (cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 7 e del 10 dicembre 2009 pag. 6); che, inoltre, non ha saputo datare quando il figlio del militare avrebbe rotto il braccio a sua figlia e si è contraddetto sulla data in cui si sarebbe svolta la festa dei figli dei militari, situandola a due settimane dopo, oppure ad un mese dopo il ferimento della figlia (cfr. verbali d'audizione del 1° dicembre 2009 pagg. 6e7e del 10 dicembre 2009 pag. 8); che, peraltro, non convince affatto il suo comportamento circa Pagina 5

D-8131/2009 il modo in cui avrebbe cercato di ottenere giustizia, preferendo farsi giustizia da solo, senza rivolgersi dapprima al suo conoscente poliziotto, oppure ad un avvocato; che, per di più, nel gravame l'autore del medesimo non si è espresso sulle varie contraddizioni rilevate dall'UFM e non ha presentato alcun mezzo di prova; che, infine ed alla luce dell'inverosimiglianza del racconto reso dal ricorrente sulla base degli elementi sopraelencati, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi, ovvero dal militare, e non possa beneficiare, di un equo processo in ambito penale in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, che, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mali possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mali non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo Pagina 6

D-8131/2009 punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che, infatti, è ancora giovane, ha un'esperienza professionale quale contadino e commerciante; che inoltre, dispone in Patria di un'importante rete sociale, tra cui sua moglie, quattro figlie ed 11 fratellastri (cfr. verbale d'audizione del 1° dicembre 2009 pag. 4), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), Pagina 7

D-8131/2009 che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8

D-8131/2009 Il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. La presente sentenza è indirizzata: - al ricorrente, tramite il K._______ (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - all'UFM, K._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - alla L._______ (via fax) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9

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