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Bundesverwaltungsgericht 01.05.2007 D-812/2007

1 maggio 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,157 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 25 gennaio 2007 in materia di non...

Testo integrale

Corte IV D-812/2007 vav/mum {T 0/2} Sentenza del 1° maggio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Robert Galliker Cancelliera Marisa Murray A._______, Nigeria, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 25 gennaio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Ritenuto in fatto: A. Il 13 dicembre 2006, l'interessato ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 27 dicembre 2006 e del 19 gennaio 2007), d'essere membro del B._______ dal 2002 o 2004 (secondo le versioni) e d'essere espatriato perché ricercato dalla polizia. Il 16 maggio 2006, avrebbe partecipato ad una riunione del B._______, durante la quale sarebbe intervenuta la polizia e vi sarebbe stato uno scontro con gli agenti. Egli sarebbe stato arrestato e trattenuto in una cella presso il posto di polizia di C._______ per un mese e un giorno. Sarebbe quindi riuscito ad evadere dopo che un numero imprecisato di membri del B._______ avrebbero distrutto il predetto posto di polizia. Successivamente, si sarebbe rifugiato in una chiesa a D._______ per cinque mesi. Sarebbe espatriato nel mese di novembre del 2006. B. Il 25 gennaio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 31 gennaio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo. Ha altresì presentato una domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto: 1. Il TAF decide definitivamente in merito ai ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32)], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108a LAsi. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha allegato motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. In particolare, egli non avrebbe intrapreso nulla alfine di procurarsi un siffatto documento, limitandosi peraltro ad affermare di non averne mai avuti, all'infuori delle richiamate licenza di condurre e tessera d'appartenenza

3 al B._______. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'interessato, in particolare quelle relative al suo coinvolgimento con il B._______ (avrebbe fornito versioni discordanti sul momento in cui ne sarebbe divenuto membro, nel 2002 o nel 2004), all'indicata detenzione (non sarebbe neppure stato in grado di descrivere il carcere in cui sarebbe stato trattenuto nonché una giornata tipo), e alla sua fuga (non avrebbe saputo presentare elementi concreti sull'evocato assalto e distruzione della stazione di polizia in cui sarebbe stato detenuto). Anche le dichiarazioni rese in merito all'evocato rapimento della madre e all'uccisione del padre si esaurirebbero in mere affermazioni di parte, del tutto prive di consistenza. Secondo l'autorità inferiore non sarebbero inoltre necessari ulteriori chiarimenti né ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato né dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente ammette di non aver fatto nulla per procurarsi tempestivamente dei documenti d'identificazione, ma allega di non aver potuto fare altrimenti, ritenuto che non avrebbe mai posseduto un passaporto e non saprebbe come farsi spedire la carta d'identità. Fa valere, altresì, che dal suo racconto emergono degli indizi di persecuzione non manifestamente infondati e sostiene d'aver raccontato i suoi problemi con esattezza e chiarezza. Allega, infine, che a causa della situazione vigente in Nigeria, unitamente a quanto gli è accaduto, il suo rimpatrio è da ritenersi illecito ed inesigibile perché l'esporrebbe a trattamenti inumani e degradanti nonché a pericoli concreti. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d’identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base agli art. 3 e 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Il TAF osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 13 dicembre 2006. Bisogna altresì convenire con l’autorità inferiore che egli non ha fornito valide giustificazioni per la mancata esibizione di un siffatto documento. Non v'è, infatti, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un simile documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Basti ancora rilevare che l'insorgente ha affermato in procedura di prima istanza d'avere posseduto unicamente una carta d'identità del B._______ che sarebbe stata confiscata dalla polizia (cfr. verbale d'audizione 19 gennaio 2007 pag. 2), per poi allegare nel gravame di non avere portato con sé la carta d'identità perché non avrebbe saputo che sarebbe giunto in Svizzera (cfr. gravame pag. 2). Inoltre, se un richiedente non aveva motivi validi per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d’annullare la decisione di non entrata nel merito quand’anche avesse a

4 presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). 6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto a sostegno della sua domanda d'asilo o del suo ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all’impugnata decisione, delle allegazioni decisive presentate. Giova rilevare che quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso cui può essere, per quanto riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che dalle carte processuali risulta che nonostante l'evocata ricerca nei suoi confronti da parte delle forze di polizia, ed il timore che la sua vita fosse in pericolo, l'insorgente avrebbe atteso cinque mesi prima d'espatriare, senza però che abbia saputo fornire una spiegazione convincente sul motivo di una simile attesa. Il ricorrente si limita altresì a congetture senza alcun fondamento oggettivo sulla volontà dello zio d'ucciderlo per ottenere l'eredità del padre, considerato altresì che detto pericolo è stato allegato per la prima volta solo verso la fine della seconda audizione. Inoltre, non v'è motivo di presumere che le autorità statali non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'eventuale agire illegittimo dello zio. Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto inconsistenti le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 6.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non v'è la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c Lasi). 6.3.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure elementi da cui desumere che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.3.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.3.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.

5 6.3.3 Quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti di cui al recente fine settimana elettorale non giustificano un diverso apprezzamento. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe, ha una certa formazione ed esperienza professionale e non emerge altresì dagli atti di causa che egli soffra di problemi di salute suscettibili d'ostare alla pronuncia dell’esecuzione dell’allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In siffatte circostanze, l’autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l’insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. 6.3.4 Non risultano altresì impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Usando della dovuta diligenza, il ricorrente potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al consid. 6.3. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell’allontanamento il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi). 11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d’esenzione dal versamento dell’anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso sembrava pure privo di probabilità d’esito favorevole, la domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

6 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. 5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N 493 437) - all'E._______ (in copia) Il Giudice: La Cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione:

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