Corte IV D-7994/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 gennaio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice François Badoud; cancelliera Antonella Guarna. A._______, alias B._______, alias C._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 dicembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7994/2008 Fatti: A. Il 3 ottobre 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) d'essere espatriato nel settembre 2008 per il timore di essere nuovamente arrestato, in quanto egli sarebbe stato accusato di aver ucciso suo padre dalla di lui seconda moglie, nonché sua madre adottiva. Per tale accusa, l'interessato sarebbe stato detenuto dal marzo 2007 fino all'agosto 2008, ovvero fino a quando suo zio materno – quale ispettore di polizia – non l'avebbe aiutato a farlo uscire di prigione. Dopo essere rimasto sette giorni presso il di lui zio, l'interessato sarebbe partito in aereo da D._______ e sarebbe direttamente arrivato in Svizzera in data 8 settembre 2008, dove avrebbe trovato ospitatilità presso una persona ed avrebbe presentato la sua domanda d'asilo solo dopo un mese circa dal suo arrivo. B. Dal rapporto della guardia di confine CGCF (cfr. rapporto agli atti), con particolare riferimento al confronto delle impronte digitali (AFIS) é emerso che l'interessato - presentatosi con un'altra identità - é stato riammesso per due volte in Italia con procedura semplificata il 15 e il 17 settembre 2008. C. Il 9 dicembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. a legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Italia siccome lecita, esigibile e possibile (v. accordo di riammissione Italo-Svizzero del 30 ottobre 2008 e relativa proroga del 1° dicembre 2008). D. Il 12 dicembre 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. Pagina 2
D-7994/2008 E. Il 17 dicembre 2008. il TAF ha considerato, nella sua decisione incidentale, il gravame siccome privo di probabilità di esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi inviato il ricorrente a versare un siffato anticipo di CHF 600.-, con comminatoria d'inammissibilità di ricorso, in caso di mancato versamento. F. Il 22 dicembre 2008, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. Pagina 3
D-7994/2008 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che l'Italia è stata designata dal Consiglio federale come Stato terzo sicuro, dove sussiste la presunzione del rispetto del principio di divieto di respingimento. Detto Ufficio constata che l'insorgente sarebbe già stato oggetto di una procedura di riammissione semplificata in Italia il 17 settembre 2008. Peraltro, l'Italia si sarebbe dichiarata disposta a riammettere il ricorrente sul suo territorio. Inoltre, il richiedente non avrebbe presentato alcun motivo in grado di confutare la presunzione del principio di non-refoulement. Il medesimo si sarebbe limitato ad affermare di non essere mai stato in Italia e che per questo motivo non vorrebbe andarci. Oltre a ciò, l'UFM ha ritenuto inverosimile la vicenda resa dal richiedente a sostegno della sua domanda d'asilo, ritenuto che egli non sarebbe stato in grado di fornire elementi dettagliati e precisi sul momento dell'arresto, nonché sul periodo che avrebbe trascorso in carcere, in particolare circa i diversi spostamenti da una cella all'altra, le persone detenute insieme a lui, come pure riguardo agli interrogatori. Per di più, il medesimo non avrebbe riferito di alcun timore o di esperienze negative durante la sua detenzione. Infine, il richiedente non avrebbe nemmeno reso verosimili le circostanze riguardo alla sua liberazione, nonché al suo viaggio di espatrio in aereo. Per conseguenza, l'UFM ha considerato che il richiedente non adempie manifestamente la qualità di rifugiato, in quanto non esistono motivi manifesti per ritenere che egli possa essere esposto in Patria a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5. Nel gravame, l'insorgente fa valere in sostanza di non condividere l'opinione dell'UFM, adducendo nuovamente di non essere mai stato in Italia e di non aver nessun legame con tale Paese, dove peraltro non conoscerebbe nessuno e dal quale verrebbe rimandato in Nigeria, senza alcuna garanzia. Il ricorrente ribadisce inoltre che - in caso di rientro in Patria - la sua vita sarebbe in pericolo poiché egli sarebbe accusato dell'uccisione di suo padre dalle autorità nigeriane e rischierebbe di essere condannato e imprigionato per un crimine che non avrebbe mai commesso, nonché senza possibilità di un processo equo. Pagina 4
D-7994/2008 6. 6.1 Secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi, in vigore dal 1° gennaio 2008, il Consiglio federale designa gli Stati terzi sicuri in cui, secondo i suoi accertamenti, v'è una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi. 6.2 Giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. b LAsi nel quale aveva soggiornato precedentemente. Giusta l'art. 34 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 non si applica se in Svizzera vivono persone con cui il richiedente intrattiene rapporti stretti o suoi parenti stretti (lett. a), se il richiedente adempie manifestamente la qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi (lett. b), o se vi sono indizi che nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi (lett. c). 7. 7.1 Le condizioni d'applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. a LAsi sono manifestamente realizzate, essendo incontestato che l'insorgente ha soggiornato in Italia sia prima che dopo il primo respingimento verso il suddetto Paese avvenuto il 14 settembre 2008 tramite procedura di riammissione semplificata, sia dopo il 17 settembre 2008, ovvero dopo il secondo respingimento verso l'Italia, tramite la medesima procedura. A tal proposito, giova rilevare che la durata del soggiorno nello Stato terzo sicuro antecedente l'entrata del ricorrente in Svizzera non è decisiva per l'allontanamento verso tale Stato (v. Sentenza del TAF D-6775/2008 dell'11 novembre 2008 e relativi riferimenti). Infine, l'Italia - designata come Stato terzo sicuro dal Consiglio federale il 14 dicembre 2007 - ha dato il suo accordo alla riammissione dell'insorgente, in applicazione dell'Accordo del 10 settembre 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana sulla riammissione delle persone in situazione irregolare (RS 0.142.114.549) in data 30 ottobre 2008. 7.2 Giusta l'art. 6 n. 3 del succitato Accordo, l'autorizzazione di riammissione ha la validità di un mese dalla data della sua notifica e tale termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente. Nel caso in esame, a seguito di una prima richiesta dell'autorità competente, l'autorizzazione alla riammissione é stata prorogata il 1° dicembre 2008 per un altro mese. L'art. 4 cpv. 1 lett. c del medesimo Pagina 5
D-7994/2008 Accordo prevede che l'obbligo di riammissione di cui all'art. 3 non sussite per i cittadini di Stati terzi che soggiornano da più di sei mesi sul territorio della Parte Contraente richiedente dal momento della data d'ingresso irregolare. In applicazione di tale norma, a contrario, codesto Tribunale rileva che, nella fattispecie, l'obbligo di riammissione dell'Italia sussiste al massimo per sei mesi dall'entrata irregolare del richiedente, ovvero dal 12 settembre 2008 sino al massimo al 12 marzo 2009. Pertanto, ne discende che - sebbene nel caso di specie l'autorizzazione sia stata prorogata solo fino al 30 dicembre 2008 perdura l'obbligo da parte dell'Italia di accordare la riammissione della persona in esame, tanto più ritenuto che non vi é da escludere la possibilità per l'autorità competente di domandare un'ulteriore proroga dell'autorizzazione alla riammissione. 7.3 Questo Tribunale osserva che dalle carte processuali non emergono elementi da cui si possa desumere che in Svizzera si trovino persone con cui il ricorrente intrattenga rapporti stretti o siano suoi parenti prossimi. Da quanto esposto, discende che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti dell'art. 34 cpv. 3 lett. a LAsi. 7.4 Contrariamente a quanto preteso nel gravame, l'insorgente non è manifestamente riuscito a comprovare la propria qualità di rifugiato secondo l'art. 3 LAsi. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente in corso di procedura non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente ha inizialmente dichiarato di essere stato accusato sin da subito della morte del padre, avvenuta a suo dire nel dicembre 2006 ([...]). Tuttavia, successivamente, egli ha dichiarato di essersi sbagliato sulla data del suo arresto, confondendo l'anno 2006 e l'anno 2007 e non riuscendo a fornire una data precisa in merito, per dichiarare infine di essere stato arrestato solo nel marzo 2007, ovvero ben 3 mesi dopo la morte del padre ([...]). Pertanto, codesto Tribunale rileva che non vi é alcun legame temporale tra l'asserita morte del padre e le pretese accuse che gli sarebbero state proferite e a seguito delle quali sarebbe stato incarcerato, ragion per cui v'é motivo di concludere alla loro Pagina 6
D-7994/2008 inverosimiglianza. Il TAF osserva inoltre che il ricorrente non ha contestato, in sede di ricorso, gli elementi di inverosimiglianza rilevati dall'UFM, motivo per cui non si può altresì ammettere che quanto reso dal ricorrente sia verosimile. Infine, codesto Tribunale osserva che il ricorrente nel corso delle sue audizioni ([...]) e addirittura in sede di ricorso (cfr. ricorso pag. 2) abbia continuato a mentire quanto al suo soggiorno in Italia, dove egli é stato riammesso per ben due volte. In tale contesto, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, rispettivamente non possa beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, contrariamente a quanto egli pretenderebbe far valere con mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto. In virtù di quanto precede, nel caso di specie, l'eccezione prevista dall'art. 34 cpv. 3 lett. b LAsi non è applicabile. 7.5 Dato che l'Italia è considerata uno Stato terzo sicuro, incombe all'insorgente invalidare la presunzione di protezione effettiva dal respingimento. Nella fattispecie, il ricorrente non è manifestamente riuscito in tale intento. Infatti, nell'incartamento non vi sono indizi secondo cui le autorità italiane, confrontate ad elementi e prove suscettibili ad attestare la qualità di rifugiato, non accorderebbero un'appropriata protezione. Pertanto, l'art. 34 cpv. 3 lett. c LAsi non trova applicazione nella fattispecie. 8. Di conseguenza, il ricorso in materia di non entrata nel merito, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pagina 7
D-7994/2008 10. 10.1 Non emerge dalle carte processuali alcun serio indizio da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Italia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre l'insorgente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che né la nota situazione generale esistente in Italia - che non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale - né altri motivi deducibili dalle carte processuali conducono a pensare che, in caso d'allontanamento in questo Paese, vi sia una messa in pericolo concreta del ricorrente. 10.3 Inoltre, l'insorgente è giovane, gode di una formazione scolastica di 12 anni, nonché vanta una certa esperienza professionale come farmacista ([...]). Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. 10.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Le autorità italiane si sono dichiarate disposte a riammettere il ricorrente sul loro territorio e, considerato che il loro obbligo di riammissione sussiste nella fattispecie durante i sei mesi successivi all'entrata irregolare dell'insorgente in territorio elvetico, l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. Pagina 8
D-7994/2008 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 22 dicembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-7994/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.-, versato il 22 dicembre 2008. 3. Comunicazione a: - ricorrente (raccomandata) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia, n. di rif. N [...]) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10