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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2010 D-7950/2010

19 novembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,227 parole·~16 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-7950/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 novembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Bendicht Tellenbach, giudice; cancelliere Andrea Pedrazzini. A._______, nato il (...), Georgia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010 / N (…). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7950/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 22 ottobre 2010 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 27 ottobre 2010 (di seguito: verbale 1) e dell'8 novembre 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM dell'8 novembre 2010, notificata oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 novembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 15 novembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), Pagina 2

D-7950/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino georgiano, di essere nato a B._______ (Georgia) e, prima dell'espatrio, di avere avuto il domicilio a C._______ (Georgia), che dal (...) al (…) avrebbe abitato a D._______ (Russia), dove avrebbe lavorato come (...) in un (...), che egli ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese d'origine per sottrarsi alle minacce di morte subite da parte di sconosciuti – che crede essere dei collaboratori di polizia o dei servizi di sicurezza – in quanto sarebbe attivista e membro del partito laburista georgiano; che, una sera, tra il (...) e il (...), verso le (...), questi ultimi avrebbero fatto irruzione in casa sua, avrebbero preso diversi documenti, l'avrebbero costretto a salire nella loro auto, l'avrebbero portato in un parco, picchiato per mezz'ora circa e gli avrebbero detto di smettere di fare politica e di lasciare la Georgia; che, infine, l'avrebbero riportato a casa, Pagina 3

D-7950/2010 che, da C._______ a E._______, l'interessato avrebbe viaggiato in autobus, con il suo passaporto; che, in seguito, avrebbe proseguito in TIR e sarebbe giunto in Svizzera, a F._______, senza passaporto, in quanto glielo avrebbe ritirato il passatore e senza subire controlli, che l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso dei motivi giustificanti la mancata presentazione dei documenti d'identità, per i quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, e che la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare, egli sostiene che il suo certificato di nascita e la sua carta d'identità sarebbero stati sequestrati dai suoi persecutori e che il suo passaporto sarebbe stato trattenuto dal suo passatore; che, inoltre, non avrebbe avuto modo di procurarsi dei documenti d'identità nel brevissimo termine concessogli dall'UFM; che, inoltre, il ricorrente contesta che non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi nella fattispecie circa la necessità di ulteriori chiarimenti per l'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento: che, difatti, egli sarebbe stato costretto all'espatrio, perché minacciato dai servizi segreti georgiani a causa delle sue attività politiche, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di dispensa dal versamento di un anticipo corrispondente alle presumibili spese processuali, Pagina 4

D-7950/2010 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente fino ad oggi non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in merito all'asserito viaggio intrapreso dalla Georgia, il suo racconto è molto vago e, quindi, poco realistico; che, infatti, egli non ha saputo indicare nessuno dei Paesi attraversati, affemando di non saperne nulla, in quanto viaggiava in mezzo alle casse; che ha dichiarato di non essere mai uscito dal TIR, per precisare subito dopo che detto TIR si fermava solo di notte per i bisogni corporali, ma nei pressi dei boschi, senza poter indicare dove; che non ha saputo dire che cosa trasportava il TIR; che ha affermato di non conoscere la targa del TIR; che, infine, è inverosimile che l'insorgente abbia potuto entrare nello spazio Schengen senza subire alcun controllo o, perlomeno, senza rendersi conto se il TIR su cui viaggiava sia stato fermato per un controllo, che, in merito al possesso di documenti, quanto detto dal ricorrente presenta delle contraddizioni; che, segnatamente, ha dapprima Pagina 5

D-7950/2010 affermato di non aver mai posseduto una carta d'identità e che non l'avrebbe mai richiesta, poiché non voleva avere a che fare con il governo (cfr. verbale 1, pag. 4); che, peraltro, egli ha richiesto ed ottenuto un passaporto nel (...) (cfr. ibidem); che, invitato a chiarire tale contraddizione, si è limitato a dire: "Ah, si è vero..." (cfr. ibidem); che, inoltre, ha affermato che i suoi aggressori, la sera in cui sarebbero andati a casa sua, avrebbero preso la sua carta d'identità (cfr. verbale 2, pag. 8, D70); che, confrontato a quest'ulteriore contraddizione, ha spiegato che si sarebbe trattato della vecchia carta d'identità del periodo in cui prestava servizio di leva (cfr. verbale 2, pag. 8, D71), che, inoltre, non risulta che l'insorgente abbia effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché di concreto per procurarsene di nuovi, che, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza ed inattendibilità delle sue dichiarazioni circa il possesso di documenti d'identità, v'è ragione di concludere che egli dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che non si entra nel merito di una domanda d'asilo allorquando sulla base di un esame sommario è riconoscibile che il richiedente l'asilo non adempie manifestamente la qualità di rifugiato: che ciò può risultare sia dalla manifesta inconsistenza sia dalla manifesta irrilevanza dei motivi d'asilo addotti; che la manifesta irrilevanza può altresì risultare dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di Pagina 6

D-7950/2010 un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8, consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo di esempio, il ricorrente si è contraddetto su elementi centrali della sua domanda d'asilo; che, segnatamente, le elezioni comunali cui fa riferimento si sarebbero tenute nel maggio 2010 (cfr. verbale 1, pag. 5), oppure nel maggio 2009 (cfr. verbale 2, pag. 3, D11); che, la sezione del partito laburista, di cui avrebbe fatto parte, sarebbe stata composta da quattro membri (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente da tre membri (cfr. verbale 2, pag. 5, D35); che, l'autista l'avrebbe picchiato con un bastone (cfr. verbale 1, pag. 6) o con una mazza da baseball (cfr. verbale 2, pag. 9, D82); che l'automobile con cui sarebbe stato rapito sarebbe stata una Mercedes di colore argento (cfr. verbale 1, pag. 5), rispettivamente, una Mercedes nera (cfr. verbale 2, pag. 7, D65); che, in seguito all'aggressione, sarebbe andato a vivere da amici, rispettivamente da membri del suo partito, a C._______(cfr. verbale 1, pag. 7), per poi subito negarlo (cfr. verbale 1, pag. 7); che, invece, nell'audizione sui motivi d'asilo ha affermato di essere stato da un suo amico, nella città di G._______ (cfr. verbale 2, pag. 12, D113), per poi successivamente asserire di essere stato sia da un amico che da membri del partito (cfr. verbale 2, pag. 12, D117), che su un elemento centrale del suo racconto è stato oltremodo vago: che, segnatamente, ha dapprima affermato che l'episodio dell'aggressione da parte dei quattro sconosciuti, sarebbe avvenuta il (...) (cfr. verbale 1, pag. 5) per poi dichiarare di non ricordare con esattezza, ma che sarebbe avvenuta tra il (...) e il (...) (cfr. verbale 2, pag. 7, D53 e D55); che non è concepibile che dopo soltanto una decina di giorni, trascorsi tra le due audizioni, abbia dimenticato una data così importante, Pagina 7

D-7950/2010 che, infine, non è credibile che, minacciato di morte, il ricorrente abbia aspettato ben cinque mesi prima di espatriare, che, pertanto, le dichiarazioni del ricorrente a sostegno della sua domanda non sono verosimili, che, nel gravame, l'insorgente non si è espresso sulle singole incongruenze riscontrare nel suo racconto dall'autorità inferiore e non ha fornito alcun argomento atto a confutare la conclusione d'inverosimiglianza a cui è giunta quest'ultima nel provvedimento impugnato, limitandosi a dichiarare, in modo succinto, che il suo racconto dovrebbe essere considerato verosimile, in quanto, complessivamente, gli elementi di verosimiglianza prevarrebbero su quelli di senso opposto, che, considerata l'evocata inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo, non v'è motivo di ritenere che egli non possa ottenere in Patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 8), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri Pagina 8

D-7950/2010 (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato tramite l'Unione europea, da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, in merito alla situazione personale dell'insorgente, egli ha una formazione quale (...), vanta un'esperienza professionale quale (...) e Pagina 9

D-7950/2010 come (...) (cfr. verbale 1, pag. 2); che dispone in Patria di una rete famigliare, costituita da (...), uno (...), uno (...) e diversi (...) (cfr. verbale 1, pag. 3); che, inoltre, avendo vissuto in Patria la maggior parte della sua vita non vi è motivo di ritenere che il ricorrente non disponga di una rete sociale ancor più vasta, che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Pagina 10

D-7950/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - H._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: Pagina 11

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