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Bundesverwaltungsgericht 22.09.2008 D-7870/2007

22 settembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,741 parole·~14 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | la decisione del 21 novembre 2007 in materia di no...

Testo integrale

Corte IV D-7870/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 settembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller, cancelliera Chiara Piras. A._______, B._______, C._______, Federazione russa, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 novembre 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7870/2007 Fatti: A. Il 16 ottobre 2007, gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 e del 12 novembre 2007), di essere espatriati a causa dei problemi legati all'attività di A._______ come trasportatore privato ed in particolare ad un trasporto del [...]. In tale data l'interessato avrebbe, infatti, ricevuto l'incarico da parte di un uomo presentatosi come D._______ di trasportare della merce da E._______ a F._______. In questa occasione sarebbe stato fermato dalla polizia ad un posto di blocco, dove avrebbero trovato, tra la merce, delle armi. In seguito, l'interessato sarebbe stato arrestato e maltrattato da agenti del FSB (Servizio Federale di sicurezza della Federazione Russa, ex KGB) ai fini di avere informazioni sulle armi trasportate a sua insaputa. Durante la sua permanenza in prigione, si sarebbero presentati a casa, prima degli agenti del FSB, perquisendo la casa, poi degli sconosciuti, che avrebbero consigliato alla moglie d'avvisare l'interessato affinché quest'ultimo non identifichi le persone che gli avevano dato l'incarico o, a seconda delle versioni, per fargli cambiare la testimonianza, minacciandola. A causa delle continue minacce, anche dopo il rilascio dell'interessato dalla prigione, sua moglie avrebbe più volte interpellato la polizia, senza però essere seriamente aiutata. Infine, in data [...] o [...], delle persone avrebbero incendiato la loro casa. Dopo avere vissuto per un po' di tempo a casa di un amico, sarebbero partiti il [...], prima per Mosca, per poi proseguire verso la Svizzera. B. Il 21 novembre 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 21 novembre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della loro domanda d'asilo, il Pagina 2

D-7870/2007 riconoscimento della qualità di rifugiato o sussidiaramente, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 24 gennaio 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato i ricorrenti a versare un siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro il 1° febbraio 2008, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 30 gennaio 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi, e art. 83 lett d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagina 3

D-7870/2007 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che i ricorrenti non hanno prodotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Inoltre, detto Ufficio ha ritenuto vaghe, stereotipate e contraddittorie le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dagli insorgenti. In particolare, i ricorrenti si sarebbero contraddetti più volte nel loro racconto, segnatamente riguardo al numero e al momento delle denuncie effettuate, alle date ed il contenuto delle minacce subite ed al giorno esatto della perquisizione della casa da parte degli agenti del FSB. Infine, l'UFM non ha ritenuto necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel gravame, i ricorrenti sottolineano di non avere mai posseduto un passaporto per l'estero e di avere smarrito il passaporto interno durante il viaggio verso la Svizzera. Non gli sarebbe, altresì, possibile contattare i passatori per farsi inviare tali documenti. Inoltre, contestano l'affermazione dell'UFM secondo la quale il loro racconto sarebbe contraddittorio e stereotipato. Sarebbe, infatti, ricco di dettagli e di precisazioni. Infine, ritengono necessari ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiati o all'esecuzione dell'allontanamento, ragione per la quale l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda d'asilo. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o Pagina 4

D-7870/2007 l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva che i ricorrenti, senza valide ragioni, non hanno presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi della legge, benché siano passati più di otto mesi dall'invito da parte dell'UFM ad esibirli (v. verbali d'audizione del 2 novembre 2007 pag. 4). In particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni secondo le quali il ricorrente avrebbe lasciato in macchina dei passatori la giacca con i due passaporti, il certificato di nascita del piccolo C._______, il certificato dei pompieri ed il documento della procura (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 2 novembre 2007 pag. 7 e verbale d'audizione della ricorrente del 2 novembre 2007 pag. 3) e di non ricordare le generalità dei documenti falsi usati per passare i confini (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 2 novembre 2007 pag. 6). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che, se i ricorrenti avessero effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Inoltre, non apparendo avere fatto valere delle persecuzioni statali, gli insorgenti Pagina 5

D-7870/2007 avrebbero potuto e dovuto, usando della necessaria diligenza, rivolgersi ad una rappresentanza del loro Paese all'estero per farsi emettere un documento di viaggio o d'identità ai sensi della legge. Peraltro, se un richiedente l'asilo non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16). 8. Il TAF rileva, inoltre, che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da loro presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF e all'art. 4 PA). Questo Tribunale constata che gli insorgenti si sono contraddetti in varie occasioni nel corso delle audizione. A titolo d'esempio, basta rilevare che nell'ambito dell'audizione del 2 novembre 2007, il ricorrente aveva affermato di avere riconosciuto al posto di polizia una delle persone che gli aveva dato l'incarico (cfr. verbale d'audizione pag, 5), mentre durante l'audizione del 12 novembre 2007, ha ribadito di avere riconosciuto la persona che aveva caricato la merce e non la persona che gli aveva dato l'ordine (cfr. verbale d'audizione pag. 7). Inoltre, sempre durante l'audizione del 2 novembre 2007, il ricorrente aveva affermato di avere avuto paura di andare al lavoro dopo essere tornato a casa dal posto di polizia (cfr. verbale d'audizione pag. 5), mentre nell'audizione del 12 novembre 2007 ha asserito di avere ripreso la propria vita anche se andava a lavorare poco (cfr. verbale d'audizione pag. 3). Nell'ambito dell'audizione del 2 novembre 2007 (pag. 6), il ricorrente aveva altresì sostenuto che il [...] o il [...] D._______, la persona che gli aveva dato l'incarico, si era presentato con altri individui a casa sua. La moglie però, ha asserito di non potere descrivere le persone che erano venute a casa la sera del [...] e che, quando aveva descritto le persone al marito, quest'ultimo non aveva riconosciuto nessuno (cfr. verbale d'audizione del 12 novembre 2007 pag. 5). Peraltro, i ricorrenti si Pagina 6

D-7870/2007 limitano a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere in pericolo rientrando in patria (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 12 novembre 2007 pag. 9 e verbale d'audizione del ricorrente del 12 novembre 2007 pag. 13). Va rilevato, invece, che il comportamento degli insorgenti, che hanno vissuto indisturbati per settimane in patria prima di espatriare il [...] (cfr. verbale d'audizione del 2 novembre 2007 pag. 5), appare dimostrare l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel loro paese d'origine. Infine, non v'è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero ai ricorrenti un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dai ricorrenti (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dei ricorrenti (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nella Federazione russa possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico Pagina 7

D-7870/2007 (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che i ricorrenti non hanno indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che nella Federazione russa non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.4 Inoltre, i ricorrenti sono giovani, hanno una certa esperienza professionale (cfr. verbali d'audizione del 12 novembre 2007 pag. 2) e possono contare in patria su una sufficiente rete di contatti sociali (amici, madre, zia e cugini della ricorrente; cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 2 novembre 2007 pag. 2). Non hanno altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute suscettibili d'opporsi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale nella Federazione russa. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM Pagina 8

D-7870/2007 avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dai ricorrenti il 30 gennaio 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-7870/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 30 gennaio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione dimora ed aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 10

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