Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 22.01.2010 D-7853/2009

22 gennaio 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,065 parole·~15 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-7853/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 2 gennaio 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bendicht Tellenbach; cancelliere Carlo Monti. A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 9 dicembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7853/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 8 ottobre 2008 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 21 ottobre 2008 e del 6 marzo 2009, la decisione dell'UFM del 9 dicembre 2009, notificata all'interessato il 10 dicembre 2009 (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 17 dicembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), il dossier dell'UFM giunto al Tribunale amministrativo federale (TAF) il 18 dicembre 2009, la decisione incidentale del 23 dicembre 2009 nella quale il TAF ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole, respingendo così la sua domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, ed ha invitato il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo, il versamento tempestivo, in data 4 gennaio 2010, dell'anticipo richiesto, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, Pagina 2

D-7853/2009 e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano di etnia Igbo, nato a B._______, nello Stato di C._______, dove avrebbe vissuto fino a giugno 2006 e poi in prigione, sempre ad B._______, fino al 31 ottobre 2008, che il richiedente, membro e cameraman del Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB), avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il 10 ottobre 2008, per il timore di essere incarcerato, oppure ucciso dalle autorità nigeriane; che egli avrebbe partecipato ad una riunione svoltasi in data 28 giugno 2008 ad B._______ in occasione della quale avrebbe filmato l'evento (cfr. verbali d'audizione del 21 ottobre 2009 pag. 4 e del 6 marzo 2009 pag. 12); che in detta data sarebbero intervenuti la polizia e l'esercito, oppure soltanto la polizia, e l'interessato sarebbe stato arrestato ed imprigionato ad B._______ (cfr. verbali d'audizione del 21 ottobre 2009 Pagina 3

D-7853/2009 pag. 4 e del 6 marzo 2009 pag. 7); che, in seguito, sarebbe riuscito a fuggire il 31 agosto 2008 in occasione di una rissa tra prigionieri mentre si trovava all'esterno per svolgere dei lavori (cfr. verbali d'audizione del 21 ottobre 2009 pag. 4 e del 6 marzo 2009 pagg. 9 e 10), che il richiedente si sarebbe recato a D._______ a bordo di un camion, dove sarebbe rimasto per dieci giorni a casa di un amico, per poi imbarcarsi su una nave e scendere in un uno Stato a lui sconosciuto; che, in seguito, “un uomo bianco” l'avrebbe caricato su un furgone e l'avrebbe portato fino a E._______ ignorando quali Paesi avrebbe attraversato (cfr. verbali d'audizione del 21 ottobre 2008 pag. 4 e del 6 marzo 2009 pag. 11), che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 9 dicembre 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di non essersi contraddetto circa i documenti necessari, in quanto non avrebbe mai posseduto né un passaporto, né una carta d'identità; che tali documenti verrebbero soltanto richiesti in caso di espatrio; che, inoltre, avrebbe dichiarato di avere una carta di membro del MASSOB trattenuta dalla polizia, di una tessera per studenti e di una “business ID card”; che avrebbe saputo solo dopo la prima audizione che la “business ID card” si trovava a casa di suo fratello; che, inoltre, avrebbe sempre ribadito di essere soltanto in possesso della ricevuta della richiesta della carta d'identità; che, peraltro, avrebbe tentato di farsi spedire detti documenti senza aver avuto alcun successo Pagina 4

D-7853/2009 fino ad oggi; che, trovandosi in Svizzera, non sarebbe in grado di procurarsi i documenti, siccome immagina di dover essere presente personalmente in patria per ottenere i documenti d'identità; che non potrebbe altresì rivolgersi all'Ambasciata nigeriana in Svizzera, giacché dovrebbe spiegare alle autorità la ragione per il suo espatrio senza documenti e ciò gli potrebbe creare dei grossi problemi (cfr. ricorso pag. 2); che, infine, ha allegato di avere spiegato in ogni dettaglio le modalità del viaggio e quindi sarebbero da considerare verosimili, che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (cfr. Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, il ricorrente, a distanza di ben un anno e tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, Pagina 5

D-7853/2009 che, per di più, egli si è semplicemente limitato a dichiarare di non essere mai stato in possesso né di un passaporto, né di una carta d'identità e di non sapere come procurarseli non trovandosi nel suo Paese d'origine; che, inoltre, ha allegato di essersi sempre identificato con la ricevuta della sua richiesta di una carta d'identità e che tale documento sarebbe stato sufficiente ad effettuare tutti gli affari quotidiani come le operazioni bancarie (cfr. verbali d'audizione del 21 ottobre 2008 pag. 3 e del 6 marzo 2009 pag. 3); che, in aggiunta, non ha saputo spiegare in base a quale documento gli sarebbe stata emessa una ricevuta di richiesta di una carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2009 pag. 3); che, peraltro, ha dichiarato di non ricordarsi la data in cui avrebbe richiesto la carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 21 ottobre 2008 pag. 3); che, per di più, si è limitato ad allegare di non essere riuscito a procurarsi né la “business ID card”, né la succitata ricevuta, né la tessera di studente da suo fratello (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2009 pag. 4 e ricorso pag. 2); che le precedenti dichiarazioni, peraltro vaghe ed imprecise, non rappresentano motivi scusabili, che il ricorrente ha asserito in maniera vaga di non sapere dove sarebbe sceso dalla nave e quali Stati avrebbe poi attraversato in un furgone fino in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 21 ottobre 2008 pag. 4 e del 6 marzo 2009 pag. 11), che, in aggiunta, l'autore del gravame si è semplicemente accontentato di asserire di aver fornito un racconto dettagliato del suo viaggio, senza fornire alcuna spiegazione circa l'apprezzamento dell'autorità inferiore in merito alle modalità del suo viaggio (cfr. ricorso pag. 2), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il TAF ha ragione di concludere che l'autore del gravame dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli Pagina 6

D-7853/2009 stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato dalla Nigeria per il timore di essere incarcerato o ucciso dalle autorità statali, in quanto membro del MASSOB, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, in particolare, non è stato in grado di dimostrare di essere un membro e cameraman del MASSOB; che, infatti, avendo una vasta rete sociale in patria, egli poteva facilmente procurarsi i necessari documenti nonostante la sua tessera di membro sia stata sequestrata dalla polizia (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2009 pag. 3); che, inoltre, avrebbe potuto farsi spedire la sua “business ID card” da suo fratello, il quale ne era in possesso (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2009 pag. 4); che, peraltro, è alquanto improbabile che egli sia stato messo in prigione per più di due anni senza che le autorità competenti del carcere l'abbiano registrato (cfr. verbale d'audizione del 6 marzo 2009 pag. 8); che, per di più, risulta altrettanto incredibile il fatto che il ricorrente sia stato messo in prigione per tale durata, senza essere stato messo al corrente della ragione e senza essere stato interrogato in merito alle sue attività in seno al MASSOB (cfr. ibidem pag. 9); che è altresì illogico il fatto che la sua famiglia, che a suo dire, Pagina 7

D-7853/2009 era al corrente della sua situazione, non abbia tentato di aiutarlo, contattando ad esempio un avvocato, quando venne a sapere del divieto di visita in carcere (cfr. ibidem); che, inoltre, non può essere ritenuta verosimile l'allegazione secondo cui non sapeva il numero di telefono dei famigliari per metterli al corrente della sua fuga (cfr. ibidem pag. 11); che, per di più, l'autore del gravame non s'è espresso minimamente circa le contraddizioni rilevate dall'UFM circa i suoi motivi d'asilo in sede di ricorso (cfr. ricorso), che, per conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono rettamente stati ritenuti dall'UFM come inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), Pagina 8

D-7853/2009 che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre l'insorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane ed ha un'esperienza professionale quale fotografo e cameraman; che, inoltre, dispone di una rete sociale intatta in patria, segnatamente i suoi genitori, quattro fratelli e due sorelle su cui contare per reinserirsi nella società; che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del autore del gravame nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, Pagina 9

D-7853/2009 che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dal ricorrente il 4 gennaio 2010. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-7853/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 4 gennaio 2010, è computato con le spese processuali. 3. Questa sentenza è indirizzata: - al ricorrente (plico raccomandato) - all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - alla F._______ (in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 11

D-7853/2009 — Bundesverwaltungsgericht 22.01.2010 D-7853/2009 — Swissrulings