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Corte IV D-7797/2015
Sentenza d e l 2 5 agosto 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Cina (Repubblica popolare), ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 27 ottobre 2015 / N (…).
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Visto: la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera in data 20 luglio 2011, i verbali d’audizione del 24 agosto 2011 (di seguito: verbale 1), dell’8 settembre 2014 (di seguito: verbale 2) e del 22 ottobre 2015 (di seguito: verbale 3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) del 27 ottobre 2015, notificata all’interessato il 4 novembre 2015 (cfr. atto A18/1), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento nonché l’esecuzione dell’allontanamento del richiedente dalla Svizzera, escludendo tuttavia un rinvio in Cina, il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 30 novembre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’entrata: 3 dicembre 2015), con cui l’insorgente ha postulato l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria; altresì ha presentato una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spese e ripetibili, la decisione incidentale del Tribunale dell’11 dicembre 2015, che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria e invitava il ricorrente a versare, entro il 28 dicembre 2015, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d’inammissibilità in caso di decorso infruttuoso del termine, il tempestivo versamento dell’anticipo avvenuto il 28 dicembre 2015, lo scritto del cantone C._______ del 10 giugno 2016 con allegato il permesso N modificato dal ricorrente, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono,
D-7797/2015 Pagina 3 e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell’audizione sulle generalità il richiedente ha dichiarato di essere di etnia tibetana, ma di essere nato in Nepal dove avrebbe vissuto tutta la vita senza mai essere stato in Tibet, rispettivamente ha dichiarato di essere nato a D._______ in Tibet ed all’età di quattro-cinque anni di essersi recato in Nepal (cfr. verbale 1, pagg. 1-2; verbale 2, F8-F12, pagg. 2- 3), che sarebbe espatriato poiché un cinese ed un nepalese avrebbero reclamato la terra sulla quale era costruita la casa in cui viveva, rispettivamente il monastero (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, F52, pag. 6) e per cacciarlo gli avrebbero avvelenato l’acqua della fontana ed egli avrebbe avuto dei problemi (cfr. ibidem), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato che l’interessato avrebbe dissimulato la sua vera identità durante la procedura d’asilo; che in particolare, egli non avrebbe fornito un documento d’identità, avrebbe mostrato limiti importanti sulle conoscenze della lingua tibetana, sua lingua
D-7797/2015 Pagina 4 madre, ed avrebbe fornito dichiarazioni oltremodo vaghe e prive di sostanza in merito ai genitori; che anche le sue affermazioni inerenti al Tibet sarebbero rimaste generiche, avrebbe situato il suo villaggio natale in una provincia che non farebbe parte della regione autonoma del Tibet; che di conseguenza, egli non sarebbe di etnia tibetana e non è pertanto stata analizzata la questione di un’eventuale partenza illegale dalla Cina, che inoltre, i motivi d’asilo allegati risulterebbero inverosimili; che l’intero racconto sarebbe confuso ed inconsistente; che le affermazioni circa l’incontro con i due malintenzionati sarebbero oltretutto contraddittorie; che il fatto di essere espatriato poiché ricercato dalle autorità cinesi non sarebbe corroborato dal benché minimo elemento concreto, che in definitiva, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando contestualmente il suo allontanamento dalla Svizzera – escludendo tuttavia un rinvio in Cina – e considerato l’esecuzione dello stesso siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che invero, avendo egli violato l’obbligo di collaborare all’accertamento dei fatti ed in particolare della sua provenienza, l’autorità sarebbe impossibilitata a determinare l’esistenza di eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, che nel ricorso l’insorgente, richiamati i fatti esposti in corso di procedura, contesta le considerazioni dell’autorità inferiore; che in particolare egli avrebbe lasciato il Tibet all’età di quattro anni, pertanto sarebbe plausibile che non sia riuscito a fornire molte informazioni sui genitori o sul Tibet; che per quanto attiene alla lingua, sarebbero emersi dei grandi problemi di comprensione con l’interprete poiché egli parlerebbe la lingua “Sasa” ovvero la lingua dei monaci; che inoltre, avrebbe meditato per molti anni e non avrebbe parlato con nessuno, ciò che spiegherebbe le difficoltà emerse nel corso dell’audizione, che circa l’episodio con i due malintenzionati, le sue allegazioni non sarebbero contraddittorie, bensì egli avrebbe fornito delle precisazioni; che per di più le autorità cinesi considererebbero separatisti i tibetani che avrebbero lasciato illegalmente il paese e dunque rischierebbe di venire incarcerato in caso di rinvio in Tibet; che i fatti rilevanti in materia d’asilo sarebbero stati accertati erroneamente e non in maniera completa, che la decisione impugnata andrebbe pertanto annullata e gli atti rinviati alla SEM per una nuova decisione, qualora il Tribunale non riconoscesse la qualità di rifugiato,
D-7797/2015 Pagina 5 che per quanto attiene all’esecuzione dell’allontanamento, il richiedente sottolinea che non avrebbe dissimulato la sua origine, bensì egli proverrebbe dal Tibet e sarebbe ricercato dalle autorità per essere espatriato illegalmente, pertanto l’esecuzione dell’allontanamento non sarebbe ragionevolmente esigibile e dovrebbe dunque essere ammesso provvisoriamente, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi); che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che chiunque domanda asilo deve provare o perlomeno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi); che la qualità di rifugiato è resa verosimile quando l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che, su punti importanti, sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
D-7797/2015 Pagina 6 verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che innanzitutto, il ricorrente non ha reso verosimile di essere stato socializzato in Tibet e di essere di etnia tibetana, che egli non ha apportato alcun documento a sostegno delle sue allegazioni; che ha dapprima indicato di essere nato in Nepal a Khatmandu per poi ritrattare ed indicare di essere nato in Tibet ed all’età di quattro-cinque anni di essersi trasferito in Nepal in un monastero (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.); che il suo maestro, E._______ gli avrebbe detto che lui era tibetano e non nepalese (cfr. verbale 2, F32 e F38, pagg. 4 seg.), che per quanto attiene alla sua lingua madre, nel corso della seconda audizione ha indicato parlare tibetan ed in particolare il dialetto “Amdo” (cfr. verbale 2, F2-F3, pag. 1; verbale 3, F47, pag. 5); che tale affermazione non collima con quanto allegato in sede ricorsuale, ovvero che parla la lingua “Sasa”, lingua dei monaci (cfr. ricorso, pag. 3); che per di più egli ha problemi con la lingua tibetana, che nel corso dell’audizione sui motivi d’asilo gli è stato indicato che egli spesso non comprende le domande poste e che le sue risposte sono costituite da frasi molto semplici (cfr. verbale 2, F47, pag. 6; verbale 3, F104, pag. 11); che ha giustificato le sue lacune con il fatto che ha meditato per cinque anni e dunque ha dimenticato la lingua (cfr. verbale 1, pagg. 2 e 6; verbale 2, F47, pag. 6; verbale 3, F14 e F71, pagg. 3 e 8); che tale spiegazione non può tuttavia indurre il Tribunale ad una diversa valutazione rispetto a quella di cui all’impugnata decisione; che è poco credibile che il semplice fatto di aver meditato e di non aver parlato durante cinque anni gli abbia fatto dimenticare sua lingua madre in modo tale da avere delle gravi lacune, anche ritenuto che nella quotidianità, escluso il periodo di meditazione, parlava tibetano (cfr. verbale 2, F49-F50, pag. 6), che anche le sue conoscenze in merito al villaggio in cui è nato sono molto vaghe e contraddittorie; che egli ha dapprima indicato che D._______ si trova nella provincia di Amdo, nella regione autonoma del Tibet, per poi dire che si trova nella provincia cinese Sichuan (cfr. verbale 3, F7, F11-F12, pagg. 2, 3); che confrontato in merito ha indicato che Amdo e Sichuan sono la stessa cosa (cfr. verbale 3, F90, pag. 9),
D-7797/2015 Pagina 7 che per evitare ulteriori ripetizioni, sulla sua presunta etnia tibetana e sulla sua cittadinanza cinese, si rinvia alla decisione impugnata che si conferma pienamente, che in secondo luogo, circa i motivi d’asilo, le dichiarazioni dell’insorgente risultano quantomeno contraddittorie e stereotipate, che inizialmente ha allegato che durante il suo periodo di meditazione, un cinese e un nepalese erano venuti a casa sua per reclamare la casa e il terreno su cui era costruita; che gli avevano detto di andarsene, altrimenti avrebbero appiccato il fuoco alla casa e l’avrebbero consegnato ai cinesi (cfr. verbale 1, pag. 5); che in un secondo tempo ha invece indicato che questi due uomini erano venuti dopo la fine della sua meditazione ed il suo ritorno al monastero, esercitando pressione perché tutti i monaci presenti abbandonassero il monastero (cfr. verbale 2, F52, pag. 6), che la descrizione degli incontri con queste due persone risultano piuttosto inconsistenti; che alla domanda dell’autorità inferiore di come queste due persone abbiano esercitato pressione sull’insorgente, egli ha lapidariamente risposto che gli è stato detto di andare via e a volte è stato picchiato (cfr. verbale 2, F85, pag. 9); che anche il racconto del momento in cui è stato picchiato risulta vago; che ha semplicemente indicato di essere stato colpito e di essere in seguito andato via (cfr. verbale 2, F88, pag. 9); che infine, appare poco chiara la lingua parlata con queste persone; che in un primo tempo ha allegato di aver parlato e di aver loro risposto (cfr. verbale 2, F87, pag. 9), per poi rettificare subito dopo, adducendo di aver chiamato un amico il quale ha fatto da interprete (cfr. verbale 2, F88, pag. 9), che per di più, nel corso della seconda audizione, ha dichiarato che egli non voleva chiedere asilo, ma un suo amico l’ha mandato in Svizzera e gli ha detto di depositare una domanda d’asilo (cfr. verbale 2, F45, pag. 5); che questa prima affermazione fa insorgere dei seri dubbi sulle motivazioni dell’insorgente; che il Tribunale ha dunque ragione di ritenere che egli sia venuto in Svizzera per dei motivi altri da quelli dichiarati, che in limine, non giova alla credibilità generale del ricorrente, neppure il fatto che abbia manomesso falsificandolo il permesso N e trasformandolo in un permesso B come allegato dal cantone C._______ con scritto del 10 giugno 2016,
D-7797/2015 Pagina 8 che in definitiva, i motivi d’asilo dell’insorgente non adempiono le condizioni di verosimiglianza giusta l’art. 7 LAsi, per il che è a giusto titolo che la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4), che lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che la questione del carattere possibile, ammissibile ed esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio; che tuttavia questo principio è limitato dall'obbligo della persona interessata di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi in relazione con l'art. 13 cpv. 1 lett. c PA (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.2, KRAUSKOPF/EMME- NEGGER/BABEY, in: Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 80-83 ad art. 13 PA; DTAF 2014/12 consid. 6), che il ricorrente, fornendo indicazioni manifestamente carenti e inverosimili in merito alla sua cittadinanza – dissimulando così la sua reale origine – ha violato il suo obbligo di collaborare impedendo alle autorità di determinare con certezza il suo Paese di origine, di effettuare l’esame del principio dello Stato terzo ai sensi dell’art. 31a cpv. 1 lett. c LAsi e di determinare l’esistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2014/12 consid. 6), che dissimulando il vero Paese di origine, il ricorrente ha pure reso impossibile la ricerca di pericoli concreti e suscettibili di minacciarlo, rispettivamente di ostacoli al suo reinserimento nell'effettivo Paese di origine, che l’interessato deve sopportare le conseguenze della violazione dell’obbligo di collaborare (cfr. ibidem),
D-7797/2015 Pagina 9 che tuttavia, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, non potendo essere escluso che il ricorrente possieda la nazionalità cinese, l'esecuzione dell'allontanamento verso la Cina è, ai sensi dell'art. 45 cpv. 1 lett. d LAsi, esclusa (cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.11), che visto quanto sopra, ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che, pertanto, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.– versato il 28 dicembre 2015, che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-7797/2015 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese di CHF 600.– versato il 28 dicembre 2015. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
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