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Bundesverwaltungsgericht 02.03.2010 D-7797/2006

2 marzo 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·5,203 parole·~26 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24...

Testo integrale

Corte IV D-7797/2006/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 marzo 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Martin Zoller, Fulvio Haefeli, cancelliera Antonella Guarna. A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), C._______, nato il (...), ex-Serbia e Montenegro (Serbia), ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 24 ottobre 2005 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7797/2006 Fatti: A. Il (...), l'interessata – di etnia rom, originaria di D._______, nella provincia di E._______ (ex Serbia e Montenegro, attualmente città situata sul territorio della Repubblica della Serbia) – assieme al suo allora marito F._______ (N [...]) e al loro figlio minorenne B._______, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera, adducendo in particolare che essi avrebbero subito delle estorsioni e sarebbero stati maltrattati da parte dei serbi: essa non poteva uscire a causa delle continue provocazioni da parte dei serbi, così come suo marito e suo (...) erano costretti a nascondersi a causa delle estorsioni e del loro rifiuto di arruolarsi nell'esercito (cfr. agli atti A 2/7, inc. relativo alla prima procedura d'asilo). Per il resto, essa ha invocato i motivi d'asilo concernenti il marito (cfr. agli atti A 1/8, nonché A 510 e A 6/10, inc. relativo alla prima procedura d'asilo). Separatamente, altri membri della famiglia dell'interessata, tra cui i suoi (...) G._______ e H._______ (N [...]) con il figlio I._______, il padre di suo (...) J._______ (N [...]), il (...) di suo marito K._______ (N [...]) e la (...) L._______ (N [...]), hanno depositato una domanda d'asilo in detto Paese. Con decisione del 17 novembre 2000, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attuale UFM) non è entrato nel merito della menzionata domanda d'asilo dell'interessata, del di lui marito e del figlio B._______ ai sensi dell'allora art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ritenuto che essi si erano resi irreperibili a far tempo dal (...), ed ha ordinato, nel contempo, l'allontanamento dei medesimi dalla Svizzera verso l'allora Repubblica della Jugoslavia. B. L'interessata con la sua famiglia e i familiari del suo allora marito si erano nel frattempo recati in M._______, dove il (...) è nato il loro secondo figlio C._______. Dopo aver chiesto asilo in M._______ senza successo, passando per la N._______, essi hanno nuovamente raggiunto la Svizzera nel (...). Il (...) di suo suocero sarebbe invece stato rimpatriato (cfr. agli atti B 2/8, inc. relativo alla seconda procedura d'asilo). Pagina 2

D-7797/2006 C. Il (...), l'interessata – unitamente ancora all'allora marito e ai due figli B._______ e C._______ – ha inoltrato una seconda domanda d'asilo in Svizzera, facendo valere i medesimi motivi d'asilo invocati nel corso della prima procedura, sostanzialmente il timore per il marito di essere incarcerato in caso di rientro in patria per non aver effettuato il servizio militare che avrebbe dovuto prestare, nonché a causa dei maltrattamenti e delle estorsioni da parte della Mafia, della Polizia e del popolo (cfr. B 2/8, nonché B 8/1, inc. relativo alla seconda procedura d'asilo). Con desisione del 18 settembre 2001, l'UFM non è nuovamente entrato nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'allora art. 32 cpv. 2 lett. c LAsi, considerato che in data (...) è stata registrata la scomparsa dei richiedenti. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile. Nel frattempo, anche i familiari dell'interessata e di suo marito hanno ricevuto una decisione negativa quanto alla loro seconda domanda d'asilo ed è stato pronunciato nei loro confronti l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento nel loro Paese d'origine (cfr. C 7/9, inc. relativo alla terza procedura d'asilo). D. Il (...), l'interessata con i suoi due figli e successivamente il (...), il suo allora marito, hanno depositato una terza domanda d'asilo. Essa ha dichiarato nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 e la rispettiva nota di conversazione, nonché il verbale dell'audizione federale del 3 ottobre 2005 ai sensi dell'art. 29 LAsi) di essere rientrata nell'(...) o (...) – assieme a suo marito e ai suoi figli – nel suo Paese d'origine dopo la conclusione infruttosa della seconda procedura d'asilo e di essere espatriata nuovamente il (...) non proprio per gli stessi motivi, bensì per un problema ancora maggiore. Infatti, una o due settimane prima di venire in Svizzera, (...) uomini della Mafia si sarebbero recati a casa sua, l'avrebbero picchiata e maltrattata, nonché avrebbero tentato di violentarla ma, grazie all'intervento della sua vicina, l'avrebbero lasciata stare, minacciandola tuttavia che sarebbero tornati e che avrebbero ucciso i suoi figli se li avesse denunciati alla Polizia, ciò che la richiedente non avrebbe fatto. Questi uomini, a lei sconosciuti, sarebbero le stesse persone che un mese prima della sua Pagina 3

D-7797/2006 partenza avrebbero chiesto a suo (...) EUR (...).- e, in seguito, rispettivamente due o tre mesi prima, avrebbero rapito suo (...), l'avrebbero picchiato e gli avrebbero chiesto EUR (...).-, prendendo i loro documenti d'identità. Inoltre, gli stessi mafiosi – due giorni prima dell'espatrio dell'interessata – avrebbero rapito suo marito, sua (...) nonché suo (...) e avrebbero chiesto loro nuovamente la somma di EUR (...).-. Essi si sarebbero presentati ancora due o tre giorni dopo, chiedendo ancora dei soldi. Il suocero dell'interessata avrebbe denunciato alla Polizia il rapimento dei suoi familiari. Non avendo ottenuto alcun riscontro, dopo due giorni, ovvero il (...), l'interessata con i suoi due figli e suo (...) sarebbero espatriati nuovamente. Soltanto successivamente, il marito dell'interessata, sua (...) e suo figlio sarebbero stati liberati, a seguito della cessione della loro casa e, grazie all'indicazione della (...) del marito dell'interessata che quest'ultima avrebbe chiamato una volta giunta in Svizzera, sarebbero riusciti a raggiungere l'interessata e il (...) in detto Paese. Il (...), gli interessati hanno presentato un articolo di giornale che menzionerebbe l'accoltellamento di un cugino del marito dell'interessata. È inoltre stato deposto agli atti un rapporto medico del pronto soccorso dell'O._______ di P._______ inerente al marito dell'interessata (C 14/3). E. Con decisione del 24 ottobre 2005, notificata all'interessata e al suo allora marito il giorno medesimo (cfr. avviso di ricevimento agli atti C 19/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine (Serbia e Montenegro), nonché verso la Serbia, siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 21 novembre 2005, l'interessata e la sua famiglia, hanno inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo nonché, in via sussidiaria, il rinvio degli atti di causa all'UFM per una nuova decisione e la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Pagina 4

D-7797/2006 G. Il 30 dicembre 2005, con decisione incidentale, la CRA ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un siffatto anticipo di CHF 600.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso, in caso di mancato versamento di detto anticipo. H. Il 9 gennaio 2006, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. I. Il 23 gennaio 2007 – per il tramite dell'UFM – è pervenuto al Tribunale amministrativo federale (TAF) lo scritto del (...) del signor F._______, mediante il quale ha dichiarato di voler rinunciare alla sua pendente richiesta d'asilo, a seguito della separazione dalla moglie e avendo contratto altro matrimonio. J. Per il tramite dell'allora Q._______, è stato comunicato al TAF, in data (...), che il Signor F._______ ha ottenuto un permesso (...). K. Il 27 febbraio 2007, il TAF ha disgiunto le cause inerenti la ricorrente e il marito F._______ ed il ricorso di quest'ultimo è stato trattato in un procedimento distinto. L. Con scritto del 27 aprile 2007, indirizzato all'autorità cantonale, la ricorrente ha notificato il suo nuovo indirizzo ed ha dichiarato di voler mantenere il suo ricorso in materia d'asilo. Pagina 5

D-7797/2006 Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Inoltre, il TAF, dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48, all'art. 50 e all'art. 52 PA. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). Pagina 6

D-7797/2006 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inversomili le allegazioni della richiedente e di suo marito su punti essenziali della loro domanda d'asilo, siccome vaghe, inconsistenti e contraddittorie, così da dare l'impressione che gli eventi addotti non siano stati vissuti personalmente dagli stessi. In particolare, la richiedente – nonostante fosse stata invitata a descrivere l'aggressione subita – si sarebbe limitata a ribadire che i (...) individui avrebbero iniziato a strapparle i vestiti e che se ne sarebbero andati all'arrivo della vicina che li avrebbe pregati di lasciarla stare, senza tuttavia esporre in maniera più convincente e dettagliata i fatti, come invece avrebbe dovuto essere il caso, se avesse realmente vissuto i fatti addotti. Essa, inoltre, si sarebbe contraddetta sul motivo per cui non avrebbe denunciato i suoi malfattori, affermando in un primo tempo che l'avrebbero minacciata di uccidere i suoi figli e in un secondo tempo che non l'avrebbe fatto per la vergogna che provava e per paura che i maschi della sua famiglia venissero a conoscenza dell'accaduto. Dal canto suo, nemmeno il marito sarebbe stato in grado di fornire il benché minimo dettaglio circa il luogo dove sarebbe stato trattenuto o la maniera in cui avrebbe trascorso il tempo durante il suo sequestro. L'UFM ha quindi concluso che le allegazioni presentate non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non sarebbe riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che né la situazione politica o economica del Paese d'origine (Serbia e Montenegro) e tantomeno quella della Serbia, né altri motivi relativi alla persona della ricorrente e di suo marito o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero all'esecuzione del loro allontanamento in detto Paese. 5.2 Nel gravame, richiamati i fatti esposti in merito alle asserite persecuzioni da parte di terzi – in ragione della loro etnia – e al loro consecutivo espatrio dal Paese d'origine, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, facendo valere che lei e suo marito hanno raccontato le loro vicende nei particolari e secondo quanto ricordavano, in maniera dettagliata e precisa, nonché fornendo tutti gli elementi utili a comprovare la verosimiglianza del loro racconto e delle loro vicende. Di conseguenza, essi avrebbero dovuto essere ritenuti rifugiati ai sensi della LAsi, in quanto i rom sarebbero totalmente discriminati e sottoposti a violazioni continue dei diritti umani. Per gli Pagina 7

D-7797/2006 stessi motivi, essi sostengono che la loro vita sarebbe in pericolo e, pertanto, l'esecuzione del loro allontanamento in Serbia e Montenegro sarebbe inesigibile. 6. 6.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condi-zione femminile (art. 3 LAsi). 6.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di Pagina 8

D-7797/2006 seria consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitata a mere congetture, non fondate su alcun elemento oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. In particolare, il TAF rileva che – al di là degli unici e limitati due elementi circa l'incosistenza delle dichiarazioni della ricorrente evidenziati dall'UFM nella decisione impugnata – vi sono tanti altri aspetti su punti essenziali del racconto dell'insorgente che sono inverosimili e conducono alla manifesta inverosimiglianza dell'intera vicenda. Segnatamente, la ricorrente non è stata in grado di collocare nel tempo in maniera precisa l'asserita aggressione di cui sarebbe stata oggetto e che costituisce uno degli elementi principali a fondamento della sua domanda d'asilo (cfr. verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pag. 3). Essa ha affermato che tale episodio si sarebbe verificato una o due settimane prima del suo espatrio avvenuto il (...), per poi precisare che sarebbe successo due settimane prima, senza però essere in grado di indicare la data esatta o addirittura il giorno della settimana corrispondente (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 6 e del 3 ottobre 2005 pag. 6). Essa si è anche contraddetta sull'orario in cui sarebbe avvenuta l'aggressione (cfr. ibidem). Inoltre, in particolare circa le circostanze in cui la ricorrente sarebbe scampata allo stupro, risulta contrario alla logica dell'agire e incredibile che i malfattori l'avrebbero lasciata stare, semplicemente pregati dalla vicina di casa che sarebbe giunta sul posto (cfr. ibidem). Peraltro, chiamata a pronunciarsi su tale considerazione, la ricorrente non è stata in grado né di dare una spiegazione plausibile, né di indicare cosa avrebbero voluto ottenere i suoi malfattori dalla sua aggressione, limitandosi ad affermare che i suoi famigliari sarebbero stati portati via perché i mafiosi volevano EuUR (...).- (cfr. verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pag. 7). A proposito di tale avvenimento, basti ancora rilevare che la ricorrente non è stata in grado di abozzare l'identità dei suoi (...) malfattori, limitandosi ad affermare che sarebbero dei mafiosi, che essa non conosce, sebbene fossero a volto scoperto (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 6) e che ha visto in quell'occasione per la prima volta (cfr. verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pagg. 3 e 6). Alla luce di tali affermazioni, non è possibile credere a quanto dichiarato successivamente dalla ricorrente, secondo cui i suoi aggressori sarebbero le "stesse persone" che avrebbero rapito i suoi familiari (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 6) e che ha altresì affermato di non conoscere (cfr. verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pag. 3). Confrontata a tale incongruenza, la ricorrente ha reso ancora una versione diversa da quella precedente, affermando Pagina 9

D-7797/2006 che delle (...) persone ne avrebbe riconosciuto uno (cfr. ibidem pag. 7). A fronte dell'inconsistenza e dell'incongruenza delle dichiarazioni della ricorrente, risulta manifesto che l'asserita aggressione è assolutamente inverosimile. Tale conclusione vale anche per quanto attiene ai fatti addotti dalla stessa circa il rapimento dei suoi familiari, il quale costituisce l'altro elemento fondamentale a sostegno della sua domanda d'asilo (cfr. ibidem pag. 3). In primis, il TAF osserva che la ricorrente solo all'incirca a metà della prima audizione, durante il racconto in merito alla sua aggressione, ha riferito del rapimento di suo marito, assieme alla (...) e al (...), mentre che prima aveva indicato solo il rapimento del (...) (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 6). Tale constatazione non può che suscitare dei dubbi, allorquando – secondo la logica dell'agire e l'esperienza generale – ci si può aspettare che di fronte al rapimento del marito, la ricorrente riferisse immediatamente di tale fatto e non soltanto in un secodno momento. In secondo luogo, sebbene la ricorrente abbia affermato che l'evocato rapimento del marito fosse avvenuto due giorni prima del suo espatrio (cfr. ibidem), essa non ha saputo indicare con precisione e sicurezza se si fosse trattato del mattino o del pomeriggio, nonché l'ora in cui tale fatto sarebbe accaduto (cfr. verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pag. 3). A ciò aggiungasi, infine, che la ricorrente ha reso dichiarazioni alquanto vaghe e inconsistenti circa la liberazione del marito e dei suoi familiari, nonché circa le circostanze in cui essa sarebbe venuta a conoscenza di tale liberazione. Infatti, oltre ad essere contrario ad ogni logica dell'agire che la ricorrente sia espatriata, allorquando suo marito e parte della famiglia di quest'ultimo sarebbero stati rapiti (cfr. verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pag. 3), risulta incredibile che essa abbia appreso, telefonando alla (...) di suo marito, che essi sarebbero stati liberati, senza tuttavia dimostrare il benché minimo interesse a sapere quando e in che modo la liberazione sarebbe avvenuta, nonché dove si trovasse suo marito. Altrettanto inverosimile, è d'altronde il fatto che essa avrebbe detto alla (...) di suo marito dove si trovasse e che quest'ultimo l'avrebbe raggiunta grazie alle informazioni ottenute dalla (...). Peraltro, la ricorrente non è nemmeno stata in grado di fornire il nome completo, il comune, nonché il numero di telefono completo della (...) che sarebbe stata la fonte delle sue informazioni (cfr. ibidem pagg. 2 e 3). Alla luce delle suesposte considerazioni, v'è ragione di concludere che i fatti addotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo sono manifestamenti inverosimili. Ciò nondimeno, il TAF osserva che – oltre ad essere inverosimili – gli avvenimenti Pagina 10

D-7797/2006 addotti dalla ricorrente non sono stati personalmente vissuti dalla stessa, bensì risultano costruiti ad hoc quale fondamento per una terza domanda d'asilo. Infatti, essi risalgono a ben oltre (...) anni dal suo rientro in Patria. Orbene, se da un lato, la ricorrente ha affermato che, tra il (...) e il (...), la situazione non era come ad oggi, anche se avevano avuto dei problemi perché chiedevano loro dei soldi, dall'altro, se davvero essa fosse stata confrontata ai fatti addotti, non si comprende perché i responsabili delle asserite persecuzioni avrebbero dovuto attendere ben oltre (...) anni dall'arrivo di lei e della sua famiglia nel Paese d'origine per creare loro tali problemi. Da ultimo, il TAF constata che la ricorrente in sede di ricorso non ha apportato alcun elemento atto a contestare la decisione impugnata ed a corroborare la sua domanda d'asilo, bensì si è limitata semplicemente a far riferimento alla sua appartenenza etnica quale causa degli avvenimenti addotti e quindi delle asserite persecuzioni (cfr. ricorso pagg. 2-3). Tuttavia, codesto Tribunle sottolinea che la sola appartenenza della ricorrente all'etnia rom non giustifica il riconoscimento in suo favore di un timore fondato di essere esposta a persecuzioni o pregiudizi in Serbia. Infatti, sebbene si siano verificate negli scorsi anni delle azioni contro questa minoranza, da un lato, non si può considerare che i rom in detto Paese siano vittime di atti di violenza o di gravi discriminazioni o che rischino d'esserlo in maniera sistematica e generalizzata. In siffatte circostanze, non soccorre tra l'altro l'asserzione della ricorrente secondo cui suo figlio sarebbe stato maltrattato a scuola (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 6). D'altra parte, non si può nemmeno ritenere che le autorità serbe rinuncino in maniera generale a perseguire i responsabili di tali azioni o tollerino tali comportamenti (cfr. Sentenza del TAF D - 4666/2006 del 27 marzo 2009 consid. 2.2). Visto tutto quanto sopra, le allegazioni della ricorrente circa le asserite persecuzioni di cui sarebbe oggetto in patria sono da ritenersi palesemente inverosimili e, ad ogni modo, non vi è ragione di ritenere che essa non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti. In conclusione, quindi, senza che sia necessario abbozzare ad eventuali ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso dall'insorgente, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato che le dichiarazioni della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Pagina 11

D-7797/2006 7.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. La ricorrente e i suoi figli non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 9. 9.1 9.1.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e dei suoi figli nella regione della ex Serbia e Montenegro, attuale Repubblica della Serbia, possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui la ricorrente e i suoi figli possano essere esposti in caso di rimpatrio al Pagina 12

D-7797/2006 rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni, contrariamente a quanto essa ha preteso in sede di ricorso, affermando con semplici e generali allegazioni che la loro vita sarebbe in pericolo (cfr. ricorso pag. 3). In altri termini, quest'ultima non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. 9.1.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 9.2 9.2.1 Inoltre, nella Repubblica della Serbia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il TAF rileva che essa è giovane e, sebbene sia una donna sola, senza alcuna formazione scolastica o esperienza professionale (cfr. verbale d'audizione del 21 settembre 2005 pag. 2), con a seguito due bambini, essa dispone nel suo Paese d'origine di un'importante rete familiare e sociale, ritenuto che, stando alle sue dichiarazioni, in patria vi risiedono ancora i suoi genitori, una sorella maggiore e un fratello minore (cfr. ibidem e verbale d'audizione del 3 ottobre 2005 pag. 5), i quali potranno senz'altro ospitarla o aiutarla a trovare un'alloggio, un lavoro e favorire così il suo reinserimento e quello dei suoi figli in Serbia. La ricorrente pertanto non si troverebbe in una situazione diversa da quella a cui sarebbe confrontata una persona che vive o ritorna a vivere in Serbia. D'altronde, l'insorgente potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. In siffatte circostanze, il suo allontanamento verso detto Paese è quindi ragionevolmente esigibile. Per quanto attiene alla situazione personale dei figli della ricorrente, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine (cfr. GICRA 1998 n. 13 consid. 5e aa pag. 98 e seg.; GICRA 2006 n. 13 consid. 3.5/3.6, pag. 142; GICRA 2005 n. 6 consid. 6.1 pag. 57), il TAF constata che il figlio maggiore è nato in Serbia, dove ha trascorso i suoi primi (...) anni di vita (dal [...] al primo Pagina 13

D-7797/2006 espatrio nel [...]) così come i primi (...) anni in età scolastica da quando aveva (...) anni fino ai (...) anni (tra l'[...]/[...] e l'ultimo espatrio nel [...]); il secondo genito invece è nato in M._______ nel (...) ed ha vissuto in Serbia tra il suo (...) e il (...) anno di vita. Ne discende che essi hanno vissuto i primi e fondamentali anni della loro vita e della loro scolarizzazione nel loro Paese d'origine, di cui hanno appreso la lingua, che è peraltro la loro lingua madre, e di cui hanno acquisito incondizionatamente il modo di vivere e la cultura, tramite i loro genitori e la densa rete familiare presente in patria. Infatti, secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale e del Tribunale federale, un fanciullo – anche se nato in Svizzera e che ha appena cominciato la scolarizzazione – è ancora fortemente legato allo stile di vita e alla cultura dei suoi genitori, di modo che la sua integrazione nell'ambiente socioculturale locale non è così profonda e irreversibile tanto da costituire un suo sradicamento totale (cfr. Decisione del Tribunale federale [DTF] 123 II 125 consid. 4a e relativi riferimenti; Decisione del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/16 consid. 9 pag. 200 e seg.). V'è quindi ragione di ritenere che essi sono stati influenzati in maniera preponderante dall'ambiente socioculturale del loro Paese d'origine, e non della Svizzera, così come lo sono stati ancora durante questi anni di permanenza in Svizzera e lo sono tutt'ora. Infatti, nonostante essi siano in Svizzera da (...) anni e mezzo circa e stanno frequentando verosimilmente le scuole (...), rispettivamente le scuole (...), essi hanno vissuto questi anni a stretto contatto con la loro famiglia, in particolare con la madre, a cui sono fortemente legati e dipendenti in ragione della loro giovane età e, per il tramite della quale, hanno continuato ad essere impregnati ed influenzati dal modo di vita e dalla cultura del loro Paese d'origine, ciò che, d'altronde, continua ad essere il caso all'ora attuale. D'altronde, ritenuto che il figlio minore della ricorrente è appena entrato nel suo (...) anno di vita e continua verosimilmente a frequentare la scuola (...), così come considerato che il figlio maggiore – il quale tra qualche mese avrà (...) anni – sta verosimilmente ancora frequentando le scuole (...) e non si trova, quindi, in una fase avanzata del suo percorso scolastico o professionale, la loro integrazione – non ancora autonoma – nell'ambiente socioculturale in Svizzera non può ritenersi profonda e irreversibile. Alla luce di tutte queste considerazioni, non sussiste pertanto per i figli della ricorrente, da un lato, il pericolo concreto di uno sradicamento dall'ambiente sociale svizzero in cui hanno vissuto in questi anni e, dall'altro, il problema di integrarsi e adattarsi nel loro Paese d'origine (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.2 pag. 57 e seg.; Pagina 14

D-7797/2006 GICRA 1998 n. 13 consid. 5e aa pag. 98 e seg.; GICRA 1998 n. 31 consid. 8c ff ccc pag. 260 e seg.). Ne discende dunque che, sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo, l'esecuzione dell'allontanamento nei confronti dei figli della ricorrente è ragionevolmente esigibile. Infine, la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame per lei e per i suoi figli di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. 9.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 9.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurare per lei e per i suoi figli, ogni documento necessario al rimpatrio, oltre alla sua carta d'identità che ha già depositato in corso di procedura. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato dalla ricorrente il 9 gennaio 2006. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 15

D-7797/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese, di 600.- CHF, versato il 9 gennaio 2006 dalla ricorrente. 3. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata) - UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - Q._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 16

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