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Bundesverwaltungsgericht 07.06.2017 D-7754/2016

7 giugno 2017·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·4,475 parole·~22 min·2

Riassunto

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 25 novembre 2016

Testo integrale

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Corte IV D-7754/2016

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Sentenza d e l 7 giugno 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Claudia Cotting-Schalch cancelliere Lorenzo Rapelli.

Parti A._______, nata il (…), alias B._______, nata il (…), con il figlio C._______, nato il (…), Eritrea, ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 25 novembre 2016 / N (…).

D-7754/2016 Pagina 2 Fatti: A. L'interessata, cittadina eritrea di etnia tigrina, è nata ad Addis Abeba in Etiopia. Dopo essere stata espulsa nel 1999 ella si è stabilita nel paese d'origine e meglio ad Adi Quala, nel distretto omonimo, ove ha risieduto sino all'espatrio, avvenuto nel 2015 (cfr. verbale di audizione del 9 luglio 2015 [di seguito: verbale 1], pagg. 1-5). Giunta in Svizzera via il Mediterraneo ella ha depositato la propria domanda d'asilo il 5 luglio del 2015. Sentita sui motivi della stessa la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in quanto il marito, che aveva disertato nel 2011, sarebbe stato ricercato dalle autorità militari. A causa di ciò l'interessata avrebbe fatto l'oggetto di pressioni e minacce da parte dei membri dell'ex unità militare del coniuge, pressioni e minacce che sarebbero sfociate anche in un fermo e nell'espropriazione del terreno agricolo da lei coltivato (cfr. verbale di audizione del 15 novembre 2016 [di seguito: verbale 2], pag. 5 e segg.). B. Con decisione del 25 novembre 2016, notificata alla richiedente in data 28 novembre 2016 (cfr. atto A40), la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera. Non di meno ha ritenuto attualmente l'esecuzione dell'allontanamento verso il paese d'origine non ragionevolmente esigibile, ammettendola quindi provvisoriamente. C. In data 14 dicembre 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 9 marzo 2015) l'interessata è insorta contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del ricorso e la concessione dell'asilo. Subordinatamente ha petito la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione. In secondo subordine ella ha chiesto di essere riconosciuta come rifugiata per motivi insorti dopo la fuga. Altresì ha presentato istanza di assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo con protestate spese e ripetibili. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 28 marzo 2017, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria invitando nel contempo l'insorgente a

D-7754/2016 Pagina 3 versare, entro il 12 aprile 2017, un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presunte spese processuali con comminatoria d'inammissibilità in caso d'inosservanza. Tale somma è stata accreditata sul conto del Tribunale il 13 aprile 2017. E. Con scritto del 4 maggio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 5 maggio 2017) la ricorrente ha trasmesso al Tribunale un certificato medico redatto dall'Ente Ospedaliero Cantonale attestante il suo stato di gravidanza e la sussistenza di scompensi psico-fisici attribuibili alla sua situazione socio famigliare nonché delle tendenze suicide. Alla luce di ciò nello scritto viene auspicato il rilascio di un permesso di tipo B che a dire dei medici contribuirebbe al miglioramento della sua situazione. In ulteriore annesso, la ricorrente ha addotto un estratto bancario dal quale si evince che il pagamento dell'anticipo di CHF 600.– è stato addebitato sul suo conto in data 13 aprile 2017. F. Posta la scadenza del termine avvenuta il 12 aprile 2017, con ordinanza del 5 maggio 2017, il Tribunale ha quindi concesso alla ricorrente un ulteriore termine per dimostrare il tempestivo pagamento dell'anticipo spese. G. In data 12 maggio 2017 è pervenuto al Tribunale uno scritto dell'Ente Ospedaliero Cantonale secondo il cui tenore il versamento sarebbe stato effettuato non appena le condizioni della ricorrente lo avrebbero permesso, in considerazione della sua degenza presso il reparto di Ostetricia-Ginecologia. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi

D-7754/2016 Pagina 4 dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti. 1.2. Resta ora da valutare se, considerato il fatto che la somma di CHF 600.– richiesta quale anticipo a copertura delle presunte spese processuali è stata accreditata sul conto del Tribunale il 13 aprile 2017, ovvero dopo la scadenza del termine assegnato su comminatoria d'inammissibilità, si giustifichi o meno di entrare nel merito del gravame. Giusta l'art. 21 cpv. 3 PA, il termine per il pagamento di un anticipo è osservato se l'importo dovuto è versato tempestivamente alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità. Il momento determinante per constatare se il termine sia stato osservato o meno è quello nel quale la somma è stata versata in favore dell'autorità alla posta svizzera o, alternativamente, quello nel quale l'ordine di pagamento in favore dell'autorità è stato addebitato dal conto postale o bancario del ricorrente o del suo mandatario (cfr. segnatamente sentenze del Tribunale federale TF 2C_1022/1023/2012 del 25 marzo 2013 consid. 6.3.2; 9C_94/2008 del 30 settembre 2008 consid. 5.2 nonché sentenza del Tribunale C-211/2014 del 26 settembre 2014). Ora, nel caso che ci occupa, come attestato dall'estratto bancario agli atti, la somma è stata addebitata sul conto della ricorrente il 13 aprile 2017. Vista la summenzionata giurisprudenza, se ne può dunque a giusto titolo concludere che il versamento sia da considerare tardivo. Va tuttavia riservato che ai sensi dell'art. 24 PA, se il richiedente è stato impedito senza sua colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne sia fatta domanda motivata e sia compiuto l'atto omesso. Le tre condizioni sono cumulative, l'inoltro della domanda di restituzione ed il compimento

D-7754/2016 Pagina 5 dell'atto omesso entro il termine di 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento essendo inoltre delle condizioni di ricevibilità (cfr. sentenza del Tribunale E-3933/34/2013 del 15 luglio 2013 e POUDRET/SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, 1990, pag. 254). La restituzione del termine presuppone che una qualsivoglia negligenza non sia imputabile alla parte richiedente o al suo mandatario (cfr. DTF 112 V 255 consid. 2a e giurisprudenza citata) e che l'inazione sia da ricondurre ad un'impossibilità oggettiva o soggettiva di agire (cfr. STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 2008, ad art. 24 PA n. 1 pag. 332). Tornando alla fattispecie in esame, occorre anzitutto constatare come la condizione di ricevibilità della domanda sia adempiuta, essendo la somma richiesta stata addebitata con valuta al 13 aprile 2017 a un conto bancario in Svizzera in favore del Tribunale. Orbene, posto che lo scritto della ricorrente del 4 maggio 2017 ed i relativi allegati congiuntamente alla comunicazione dell'Ente Ospedaliero Cantonale dell'11 maggio 2017 possano essere interpretati quali domanda di restituzione dei termini ex art. 24 PA e che la fattispecie ivi deducibile paia poter configurare un'impossibilità soggettiva ai sensi della giurisprudenza (sulla nozione si veda DTF 119 II 86 consid. 2), se ne giustifica ad ogni modo di entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata la ricorrente posta al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 25 novembre 2016 e non avendo in specie l'interessata censurato la pronuncia dell'allontanamento da parte dell'autorità inferiore, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo.

4. 4.1. Circa i motivi d'asilo addotti, va anzitutto rammentato che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il

D-7754/2016 Pagina 6 diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 4.2. A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

D-7754/2016 Pagina 7 5. 5.1. 5.1.1. Relativamente a quanto avvenuto in patria nella querelata decisione la SEM ha considerato inverosimili le allegazioni a fondamento della domanda d'asilo dell'interessata. In particolare, le dichiarazioni a riguardo dei contatti avuti con le autorità sarebbero palesemente inconsistenti e contraddittorie. Anzitutto, nell'audizione sui fatti la ricorrente avrebbe dichiarato di aver avuto a che fare con i militari unicamente in tre occasioni, ossia nel 2011, nel 2012 e verso la fine del 2014. In tale sede avrebbe parimenti dichiarato che nel corso dell'ultima visita delle autorità ella sarebbe stata trattenuta da metà mattinata sino alle 13 rispettivamente 14 e che in seguito sarebbe poi espatriata. La versione non collimerebbe però con quanto addotto nella precedente audizione laddove l'interessata avrebbe riportato di essere stata incarcerata circa quattro anni prima, ossia nel 2011, e di essere stata rilasciata la sera stessa della sua detenzione per poi subire tempo dopo un'ulteriore visita dei militari. Oltracciò, gli episodi allegati sarebbero stati descritti in maniera decisamente superficiale. La ricorrente avrebbe infatti liquidato i primi due incontri in maniera analoga e totalmente stereotipata. Inoltre, circa la permanenza presso la stazione di polizia, la richiedente avrebbe dapprima asserito di esservi restata l'intera giornata, salvo poi smentirsi dichiarando di esservici rimasta solo poche ore. Chiamata a dettagliare tale circostanza ella avrebbe poi tergiversato limitandosi a raccontare nuovamente gli antefatti e descrivendo in modo lapidario la stanza ove era stata detenuta. 5.1.2. In sede ricorsuale, la ricorrente contesta tale valutazione. Relativamente alla diversa collocazione temporale del fermo, la ricorrente asserisce anzitutto di non rammentare di aver fornito indicazioni di quel tipo nella prima audizione. A suo dire tale vicissitudine sarebbe però spiegabile sulla base di un semplice equivoco. La ricorrente si dice infatti certa di non aver mai pronunciato la frase “in un'occasione mi hanno anche imprigionata per un giorno quattro anni fa quando lui è uscito”. La stessa non avrebbe infatti alcun senso in quanto risulterebbe impossibile immaginare un suo arresto “quando lui è uscito”, essendo ovvio che sarebbe invece stata arrestata dopo tale vicissitudine. La ricorrente ritiene invece di aver potuto addurre “in un'occasione mi hanno anche imprigionata” e “quattro anni fa quando lui è uscito”, cosa che andrebbe compresa nel senso che il coniuge era espatriato quattro anni prima dell'audizione sulle generalità. Del resto, questa rilettura sarebbe l'unica possibile dal momento che altrimenti non collimerebbe con la frase successiva secondo la quale l'interessata non avrebbe ricordato la data della sua incarcerazione. Su tali presupposti, la ricorrente ribadisce quindi come l'ultima visita sarebbe da collocare nel

D-7754/2016 Pagina 8 2014. Ammettere il contrario non avrebbe senso anche perché significherebbe ch'ella avrebbe atteso quattro anni prima di espatriare lasciando poi il paese in seguito ad episodi meno gravi. Peraltro, il fermo sarebbe stato legato alla sottrazione del terreno. La ricorrente ritiene pertanto assurdo che i motivi d'asilo da lei invocati possano essere considerati contradditori solo perché sarebbe stato omesso un punto nella trascrizione delle sue parole. Il fatto ch'ella avrebbe sottoscritto il verbale non sarebbe inoltre decisivo dal momento che non sarebbe ad ogni modo stato possibile accorgersi di un dettaglio del genere. Sarebbe invece ben probabile che al momento della rilettura la ricorrente abbia ritenuto che tale indicazione si riferisse alla partenza del marito e non all'arresto. A mente dell'insorgente parimenti assurdo sarebbe il fatto di basare una valutazione di incongruenza su un raffronto di un verbale di parecchie pagine con 4-5 frasi succinte registrate nell'ambito di un'audizione il cui scopo dichiarato sarebbe stato principalmente quello di stabilire la competenza della Svizzera nella trattazione della domanda. Relativamente invece alla carenza di motivazione la ricorrente sostiene di aver fornito molti dettagli e che nelle descrizioni fornite non possa essere intravisto alcunché di stereotipato. In particolare, circa la prima visita la ricorrente avrebbe indicato che i militari si sarebbero presentati nel 2011 due o tre mesi dopo l'espatrio del marito spiegando inoltre che sarebbero stati i suoceri ad informarla sulla tempistica della diserzione di cui non era a conoscenza. Avrebbe inoltre fatto presente che i militari la avrebbero invitata a pensarci su e che erano due, giunti al mattino quando i figli dormivano. Circa la seconda visita, ella avrebbe indicato che sarebbe avvenuta probabilmente nel 2012 e che in tale occasione era arrivato il capo militare che la aveva raggiunta presso i genitori dopo averla cercata dai suoceri. In tale occasione, il capo militare accompagnato da due uomini le aveva detto che pensava lei sapesse dove si trovava il marito per il che la ricorrente lo avrebbe invitato a guardare in casa. Inoltre, l'insorgente sottolinea come in merito alla diversa indicazione della durata dell'arresto presso la stazione di polizia avvenuto in occasione del terzo incontro con le autorità, occorrerebbe tener conto del fatto che la dichiarazione “tutto il giorno” sia stata approssimativa ed atta ad esprimere la sua frustrazione per tale permanenza forzata. Sarebbe tuttavia inimmaginabile dedurne una contraddizione visto che la ricorrente avrebbe descritto quanto già trattato pochi minuti prima. Riferendosi infine a quanto ritenuto dall'autorità di prime cure in merito alle risposte da lei fornite sempre a riguardo degli avvenimenti intercorsi presso la stazione di polizia, la ricorrente rileva in primis come sia del tutto normale ch'ella abbia dato le medesime riposte ai militari. Pertanto mal si capirebbe il motivo per il quale la SEM abbia considerato che la ricorrente avrebbe “tergiversato” dal mo-

D-7754/2016 Pagina 9 mento che non avrebbe eluso la domanda postagli rispondendo puntualmente e non descrivendo affatto quando accaduto in precedenza se non a pertinente domanda. Da ultimo, le risposte non andrebbero considerate lapidarie e superficiali in quanto ella avrebbe indicato oggetti di uso comune presenti in ogni ufficio non potendo invece inventarsi cose che non erano presenti. 5.2. A mente di questo Tribunale, va anzitutto constatato come nelle allegazioni dell'interessata siano effettivamente identificabili alcune incongruenze. Anzitutto, è innegabile che parte delle dichiarazioni riportate nel verbale relativo all'audizione sulle generalità siano inconciliabili con quanto dichiarato in seguito. Al di là del tenore letterale che non si vuole in questa sede erigere a dettame incontrovertibile, è infatti piuttosto evidente che in tale prima occasione la ricorrente abbia collocato il fermo non tanto nel momento dell'ultima visita dei militari avvenuta nel 2014 quanto più in una precedente occasione. Il significato della frase conclusiva successiva al racconto del fermo, letteralmente “[d]opo sono ancora venuti fino all'ultima volta avvenuta nel 2014” lascia infatti poco spazio ad interpretazioni (cfr. verbale 1, pag. 9). Non si può dunque ritenere, come lo vuole la ricorrente, che tale interpretazione sia solo il risultato di un malinteso sul periodo di riferimento causato da un'omissione di punteggiatura non identificabile al momento della rilettura. Alla luce di ciò, tale versione non collima con quanto asserito in sede di audizione sui motivi d'asilo, laddove la richiedente fa risalire l'episodio del fermo all'ultima visita dei militari (cfr. verbale 2, pag. 8). Sempre relativamente al summenzionato arresto – che parte ricorrente ed autorità di prime cure concordano nel considerare l'episodio di maggior gravità – è anche opportuno sottolineare come già dal verbale riguardante all'audizione sulle generalità sia parimenti possibile desumere indicazioni circa la durata dello stesso. Nel pur succinto testo vi si legge infatti che la ricorrente sarebbe stata “imprigionata per un giorno” e che sarebbe stata rilasciata la sera, vista l'irreperibilità del marito (cfr. verbale 1, pag. 9). Tale versione sembra in un primo momento essere stata confermata dall'interessata in sede di audizione sui motivi, laddove ella dichiara di essere stata trattenuta “tutto il giorno” (cfr. verbale 2, D78), salvo poi venir smentita da una successiva dichiarazione secondo la quale la stessa sarebbe rimasta alla stazione di polizia solamente dalle 10 di mattina sino alle 13/14 del pomeriggio (cfr. verbale 2, D80-81). 5.3. Non di meno, va parimenti rilevato come le allegazioni dell'interessata risultino a tratti generiche e prive di sostanza. A tal proposito, v'è in primo luogo da rilevare come il racconto dell'insorgente si limiti in parte a riportare

D-7754/2016 Pagina 10 dei fatti notori circa il modus operandi delle autorità militari eritree. Conseguentemente, pur potendosi iscrivere in un'ottica di plausibilità, nell'apprezzamento di un tale tipo di elementi noti va altresì tenuto a mente che gli stessi risulterebbero adducibili anche da soggetti che non abbiano vissuto in prima persona tali avvenimenti. È dunque in questo senso che va interpretata la bramosia di dettagli riscontrabile nel sussunto dell'autorità di prime cure, la quale, anche considerate le già evidenziate incongruenze, si attendeva di poter identificare una certa caratterizzazione del vissuto che andasse oltre la generica descrizione della condotta notoria delle autorità militari eritree. Orbene, per quanto riguarda le descrizioni dei primi due incontri avuti con i membri dell'unità militare del marito la ricorrente si è limitata a riportare in maniera succinta il dialogo intercorso non aggiungendo particolari atti a lasciar propendere per un reale vissuto degli eventi (cfr. verbale 2, D69 e D74). Lo stesso scambio verbale risulta scarno, una, al massimo una seconda breve domanda e poi il commiato. Quo al terzo e più importante avvenimento, che la ricorrente fa risalire nella sua seconda versione al 2014 il discorso non cambia. Ancora una volta il dialogo riportato risulta infatti privo di elementi particolareggiati a suo sostegno (cfr. verbale 2, D78). La descrizione degli eventi successivi risulta nuovamente scarna. Ad espressa richiesta di delucidazioni in merito alle condizioni di detenzione presso la stazione di polizia l'interessata risponde enucleando quanto avvenuto in precedenza e riportando nuovamente i dialoghi intercorsi (cfr. verbale 2, D89). Interpellata quindi nuovamente in merito e più precisamente circa la conformazione della stanza ove era stata detenuta, ella non è stata in misura di addurre altro oltre a “c'era un tavolo, un armadietto e delle sedie” (cfr. verbale 2, D92). 5.4. Alla luce delle considerazioni sovraesposte, è quindi proprio apprezzando nel complesso le dichiarazioni dell'interessata come lo vuole l'insorgente che il Tribunale giunge a concludere che i criteri di verosimiglianza non siano in specie ossequiati. Malgrado gli avvenimenti addotti dalla ricorrente possano inscriversi in un contesto di generale plausibilità, in considerazione delle incongruenze rilevate e della parziale superficialità del racconto, la versione dei fatti resa non può dunque essere ritenuta in preponderanza veritiera. 6. Ora, allo scrivente Tribunale non resta che analizzare se ai ricorrenti debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga. 6.1. Va qui premesso che la SEM nella querelata decisione ha considerato irrilevante la circostanza dell'espatrio illegale. La ricorrente contesta tale

D-7754/2016 Pagina 11 conclusione ritenendosi esposta a persecuzioni a causa del fatto ch'ella avrebbe lasciato il paese illegalmente. 6.2. Giusta l'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi soltanto con la partenza dal Paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54 LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). 6.3. In una recente sentenza pubblicata come sentenza di riferimento (D-7898/2015 del 30 gennaio 2017) il Tribunale, dopo approfondita analisi delle attuali informazioni sul Paese (cfr. D-7898/2015 consid. 4.6-4.11), ha esaminato la questione della rilevanza in materia d'asilo dell'espatrio illegale dall'Eritrea e stabilito che quest'ultimo, da solo, non è sufficiente per ritenere, con una probabilità preponderante, un rischio di subire delle persecuzioni rilevanti in materia d'asilo. Dall'analisi è infatti risultato che molte persone che sono espatriate illegalmente dall'Eritrea hanno potuto farvi ritorno senza particolari problemi per soggiorni di corta durata. Pertanto non si può più presumere con una probabilità preponderante che i cittadini eritrei siano esposti in Patria a sanzioni che per la loro intensità e per le ragioni politiche dello Stato equivalgano seri pregiudizi ai sensi della legge sull'asilo e ciò unicamente a causa dell'espatrio illegale. Un rischio accresciuto di subire una sanzione, può essere riconosciuto unicamente in presenza di elementi supplementari che lascino presupporre che la persona sia malvista dalle autorità eritree (cfr. D-7898/2015 consid. 5.1). 6.4. Ora, suddetti elementi supplementari atti a considerare che la ricorrente sia malvista dalle autorità del suo Paese d'origine non sono nella fattispecie riconoscibili. La sola circostanza dell'espatrio illegale, della di cui verosimiglianza il Tribunale può esimersi dall'analisi, non risulta pertanto rilevante ai fini del riconoscimento della qualità di rifugiato.

D-7754/2016 Pagina 12 7. In conclusione, visto tutto quanto sopra, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. Di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) per il che il ricorso va respinto. 9. Visto l'esito della procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 13 aprile 2017. 10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7754/2016 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La domanda di restituzione dei termini è accolta. 2. Il ricorso è respinto. 3. Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale somma è prelevata sull'anticipo spese versato il 13 aprile 2017. 4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

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