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Bundesverwaltungsgericht 08.11.2010 D-7690/2010

8 novembre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,301 parole·~17 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-7690/2010 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 novembre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliere Andrea Pedrazzini. A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 ottobre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7690/2010 Visto: la domanda d'asilo che il ricorrente ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 19 ottobre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 26 ottobre 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 26 ottobre 2010, notificata oralmente all'interessato il giorno stesso (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 29 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 novembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), Pagina 2

D-7690/2010 che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino algerino, di etnia berbera e di aver avuto ultimo domicilio a B._______, che egli ha affermato di essere espatriato per trovare un lavoro e poter sostenere la sua famiglia, che egli ha aggiunto di avere un problema con la persona che gli avrebbe prestato i soldi per sostenere le spese di matrimonio di sua sorella e per espatriare, in quanto non avrebbe rimborsato il prestito, che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese in automobile da B._______ in Tunisia, da dove avrebbe preso un volo per C._______ (Turchia), proseguendo in treno fino ad D._______ e varcando il confine a piedi, senza nessun controllo; che avrebbe raggiunto E._______ (Grecia) in treno e sarebbe andato a F._______, rimandoci per una decina di giorni; che lì si sarebbe procurato una carta d'identità slovacca; che, in seguito, avrebbe preso un volo da E._______ per G._______ e sarebbe andato a H._______, da suo padre, rimanendoci due mesi circa; che sarebbe poi partito per l'Italia, Pagina 3

D-7690/2010 andando dapprima a I._______ e in seguito a L._______, dove sarebbe rimasto tre mesi circa, prima di raggiungere la Svizzera, che il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 26 ottobre 2010, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente fa valere di non aver potuto consegnare alcun documento per una situazione di oggettiva impossibilità; che, segnatamente, il suo passaporto sarebbe detenuto dalla persona che avrebbe organizzato il suo viaggio, il quale non intenderebbe restituirglielo fino a quando il ricorrente non pagherebbe EUR 600.che gli dovrebbe ancora per il viaggio e che la sua carta d'identità si troverebbe a casa sua, ma che sua madre non riuscirebbe a trovarla e che non avrebbe, dunque, modo di recuperarla; che il ricorrente sostiene che la traduzione, in entrambe le audizioni, non si sarebbe svolta in modo corretto in quanto l'interprete di etnia berbera avrebbe parlato un arabo molto diverso da quello che egli padroneggia; che avrebbe preferito svolgere l'audizione in francese e che avrebbe espresso questa sua volontà durante l'audizione; che alcune delle sue allegazioni sarebbero state riportate in modo clamorosamente errato ed altre neppure tradotte correttamente nel verbale; che, in particolare, il debito che avrebbe contratto sarebbe di EUR 7000.- e non di EUR 700.-; che, contrariamente a quanto risulta dai verbali, dopo la partenza di suo padre, egli non avrebbe abitato da suo zio paterno, bensì, avrebbe abitato da sua nonna paterna; che sarebbe espatriato per tre ragioni, segnatamente, anzitutto poiché suo zio materno, poliziotto di frontiera all'aeroporto, avrebbe minacciato il padre dell'insorgente a causa dei problemi tra i suoi genitori – divorziati – e che, dopo la partenza di suo padre, detto zio avrebbe iniziato a prenderlo di mira, rendendogli la vita impossibile; che la persona che Pagina 4

D-7690/2010 gli avrebbe prestato il denaro per il matrimonio di sua sorella l'avrebbe espressamente minacciato di morte, se non avesse restituito rapidamente il denaro; che, in Algeria, non potrebbe ottenere la protezione dell'autorità a causa della disastrosa situazione della giustizia; che, inoltre, egli avrebbe avuto una relazione con la sorella di un poliziotto, il quale avrebbe esercitato pressioni affinché non la frequentasse più; che una volta li avrebbe picchiati entrambi; che l'avrebbe pure minacciato di addebitargli ingiustamente il possesso di un chilo di droga; che, in quell'occasione, l'avrebbe picchiato e egli avrebbe reagito colpendolo a sua volta, cosa che avrebbe accresciuto la sua paura; che questo sarebbe stato l'ultimo fatto che l'avrebbe spinto a lasciare il Paese; che ritiene che l'accertamento dei fatti di rilievo sia palesemente incompleto, ragione per cui proporrebbe che gli sia concessa la possibilità di una nuova audizione, che, infine, il ricorrente domanda che sia verificato il carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che, in via preliminare, la censura ricorsuale della ricorrente in merito allo svolgimento dell'audizione sui motivi d'asilo, in particolare sull'operato dell'interprete, risulta essere pretestuosa; che, difatti, il Pagina 5

D-7690/2010 ricorrente stesso avrebbe avuto, ad ogni stadio dell'audizione, la facoltà di richiedere un'interruzione della stessa o la rettifica della traduzione resa dall'interprete, cosa che invece non ha fatto; che, inoltre, apportando la sua firma in calce ai protocolli di audizione, dopo aver preso conoscenza con corrispettiva traduzione delle sue dichiarazioni verbalizzate, ha appieno confermato quanto allegato, accettando nello stesso tempo le modalità con cui si sono svolte le audizioni, ivi compresa la traduzione da parte dell'interprete, che, peraltro, secondo le dichiarazioni ricorsuali del ricorrente, essendo l'interprete di etnia berbera, la medesima etnia del richiedente, l'allegazione relativa alla differenza dell'arabo parlato tra lui e l'interprete è inconsistente, che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che l'insorgente ha affermato che, con la scheda telefonica prestatagli da un amico (cfr. verbale 2, D11), avrebbe chiamato sua madre in patria, due giorni dopo la prima audizione, per farsi spedire il suo passaporto via DHL (cfr. verbale 2, D6) e che lei avrebbe affermato che l'avrebbe spedito al più presto (cfr. verbale 2, D9); che, in seguito, l'insorgente ha affermato di non avere un indirizzo dove farsi spedire il suo passaporto (cfr. verbale 2, D15); che è assurdo credere che sua madre, senza essere a conoscenza dell'indirizzo di recapito, gli abbia detto che avrebbe spedito detto passaporto al più presto; che, non è credibile che egli non sia stato in possesso delle informazioni in merito all'indirizzo del Centro di registrazione e di procedura di Chiasso e che, se non fosse stato a conoscenza di tale indirizzo, sarebbe stato illogico chiamare sua madre senza informarsi prima in merito; che, alla domanda circa le spiegazioni date a sua madre in merito a come spedirgli il passaporto, il ricorrente ha risposto che sua madre le Pagina 6

D-7690/2010 avrebbe chiesto a quale indirizzo spedirlo e che lui le avrebbe detto che l'avrebbe chiamata più tardi (cfr. verbale 2, D16); che, ciò nonostante l'insorgente ha dichiarato di non averla più chiamata poiché non avrebbe più avuto soldi (cfr. verbale 2, D17); che, interrogato sul fatto a sapere perché il ricorrente non abbia usato i soldi ricevuti (CHF 21.-) due giorni dopo la sua prima audizione per telefonare, esso ha sostenuto di averli usati a tal fine (cfr. verbale 2, D21), aggiungendo, in seguito, che avrebbe dapprima usato la carta telefonica dell'amico e poi avrebbe comperato una seconda carta da CHF 5.- che avrebbe usato ancora per telefonare (cfr. verbale 2, D23); che, non è credibile che esso abbia telefonato a due riprese, senza, almeno la seconda volta, saper indicare l'indirizzo del Centro a sua madre; che, non si spiega perché, avendo avuto CHF 21.- a disposizione, egli non avrebbe acquistato un altra carta telefonica; che, visto quanto sopra, risulta che egli non abbia affettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere un esito favorevole per l'invio dei suoi documenti, ciò che costituisce un chiaro indizio della dissimulazione dei documenti da parte sua, che non soccorre il ricorrente la mera allegazione ricorsuale secondo cui sua madre non riuscirebbe a trovare la sua carta d'identità (cfr. ricorso, pag. 2); che, infine, non soccorre l'insorgente nemmeno l'allegazione contraddittoria secondo cui il suo passaporto sarebbe detenuto dall'uomo che avrebbe organizzato il suo viaggio (cfr. ibidem), avendo in precedenza dichiarato che tale documento si trovava a casa sua ad B._______ (cfr. verbale 1, pag. 4), che i motivi avanzati non constituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, Pagina 7

D-7690/2010 che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, in particolare, i motivi di espatrio evocati dal ricorrente e riportati in sostanza nella presente sentenza non sono pertinenti in quanto non rientrano nel quadro della definizione del termine di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, infine, in ragione del suo racconto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti; che, peraltro, l'insorgente stesso ha affermato non avere mai avuto problemi con la autorità (cfr. verbale 2, D28), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato irrilevanti le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 dell'8 dicembre 2009 consid. 8), Pagina 8

D-7690/2010 che, in considerazione di quanto precede, l'accertamento dei fatti effettuato dall'autorità inferiore è da ritenersi completo e la richiesta di un'ulteriore audizione non può essere accolta, che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), Pagina 9

D-7690/2010 che, inoltre, la situazione vigente in Algeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha terminato la scuola dell'obbligo, è (...) di professione e, prima del suo espatrio, ha lavorato nel (...) di M._______ (cfr. verbale 1 pag. 2); che egli dispone in Patria di una rete social-familiare, vivendo ad B._______ sua madre, le sue due sorelle e suo fratello (cfr. verbale 1 pag. 3); che, inoltre, ella non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente Pagina 10

D-7690/2010 (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-7690/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di Chiasso (via fax, per l'incarto N (...), con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - N._______. Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini Data di spedizione: > Pagina 12

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