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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2009 D-7636/2008

9 gennaio 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,812 parole·~14 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | N 0506 884

Testo integrale

Corte IV D-7636/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 9 gennaio 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Thomas Wespi, giudice; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nata il 4 agosto 1980, e B._______, nata il 18 aprile 2008, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 19 novembre 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7636/2008 Fatti: A. Il 19 marzo 2008, l'interessata, gravida e originaria di C._______ (Mongolia), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha inizialmente dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) di essere espatriata il 7 gennaio 2008 per timore di essere uccisa, in quanto avrebbe ricevuto delle minacce di morte da parte di un parlamentare, a seguito del tentativo dell'interessata di ottenere maggiori informazioni sulla morte del di lei marito. Nel dicembre 2007, infatti, il marito dell'interessata, nonché assistente del sopraccitato parlamentare, sarebbe stato sequestrato da alcune persone e sarebbe deceduto per problemi di salute secondo quanto scritto sul certificato di morte, ciò di cui l'interessata sarebbe venuta a conoscenza soltanto successivamente. Infatti, pochi giorni dopo il sequestro del marito, l'interessata sarebbe stata a sua volta sequestrata, trattenuta in un luogo sconosciuto per venti giorni e sottoposta ad interrogatori da parte degli agenti delle forze della sicurezza. Una volta rilasciata, essa non avrebbe sporto denuncia, e non avendo ottenuto informazioni in merito alla morte del marito, bensì delle minacce da parte del parlamentare, l'interessata avrebbe organizzato il suo espatrio grazie all'aiuto di un amico del di lei marito che le avrebbe procurato un lasciapassare. Recatasi prima presso un'amica della madre in Russia per un periodo di tre mesi, l'interessata sarebbe poi partita per raggiungere la Svizzera in data 19 marzo 2008. L'interessata, il 18 aprile 2008, ha dato alla luce una bambina presso l'ospedale D._______. B. Il 19 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata e di sua figlia dalla Svizzera entro il 19 dicembre 2008, e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 novembre 2008, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità Pagina 2

D-7636/2008 inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 3 dicembre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la domanda d'esenzione dal versamento delle presumibili spese processuali e del relativo anticipo ed ha invitato la ricorrente a versare un siffatto anticipo, di CHF 600.-, entro il 13 dicembre 2008, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 6 dicembre 2008, la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Pagina 3

D-7636/2008 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente. Quest'ultime sarebbero contraddittorie e inconsistenti tanto da non poter corroborare in alcun modo la sua storia. In particolare, la richiedente avrebbe reso delle dichiarazioni contraddittorie su punti essenziali del suo racconto, quali la data della morte del marito, il numero delle persone che lo avrebbero sequestrato, nonché il numero e l'identificazione degli agenti che avrebbero sequestrato l'interessata stessa, come pure il numero degli interrogatori che avrebbe subito e la sua collaborazione o meno con il parlamentare in questione. Altrettanto contraddittorie risulterebbero le circostanze relative alla data in cui l'insorgente si sarebbe rivolta al parlamentare, come pure alla causa del decesso del marito e alla possessione del passaporto e della sua carta d'identità, nonché agli sforzi intrapresi per permetterne l'esibizione. Inoltre, a detta dell'UFM, l'interessata si sarebbe limitata a esporre un racconto vago e stereotipato, senza essere in grado di fornire elementi precisi su una serie di circostanze essenziali, quali l'identità dei sequestratori di cui sarebbero stati vittime lei e il marito, le modalità del sequestro che avrebbe vissuto, oppure il ritrovamento del corpo del marito o come i suoceri abbiano potuto procurarsi il certificato di morte del figlio, nonché l'identità della signora che l'avrebbe ospitata per tre mesi. Peraltro, l'interessata non avrebbe saputo indicare né il motivo per cui essa sarebbe stata oggetto dell'addotto sequestro e di interrogatori, né per quale ragione avrebbe dovuto essere minacciata dal parlamentare, se effettivamente non ne avrebbe mai avuto a che fare. Per conseguenza, dagli atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. 5. Nel gravame, la ricorrente ha sottolineato che sarebbero irrilevanti le contraddizioni, nonché il carattere inconsistente delle sue dichiarazioni come evidenziato dall'autorità inferiore, in quanto essa le avrebbe spiegate già nel corso della seconda audizione. A dire dell'insorgente, Pagina 4

D-7636/2008 l'UFM si sarebbe dunque limitato ad una lettura parziale delle sue allegazioni e avrebbe altresì omesso nella sua decisione di esporre i motivi per cui considera inverosimili tali asserzioni, nonché la vicenda raccontata. Inoltre, l'insorgente contesta che vi siano i presupposti per l'esecuzione del suo allontanamento e di sua figlia verso la Mongolia, ritenuto che tale rinvio la esporrebbe a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e metterebbe in pericolo la sua vita, in quanto la ricorrente non potrebbe beneficiare della protezione da parte delle autorità mongole. Il suo rientro e quello di sua figlia non sarebbe pertanto né ragionevolmente ammissibile, né esigibile. Con il ricorso, l'insorgente ha infine prodotto dei documenti, quali la licenza di condurre e il certificato di nascita in originale, nonché copia del suo diploma, che la madre le avrebbe spedito dalla Mongolia. 6. Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 6.1 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 6.2 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). Pagina 5

D-7636/2008 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita, per quanto attiene alla sua situazione personale e quella di sua figlia, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare in primis che, proprio in relazione al sequestro e alla morte del di lei marito, la stessa ha reso delle dichiarazioni, oltre che contraddittorie, come evidenziato dall'UFM, vaghe e lacunose, facendo valere semplicemente di non essere a conoscenza e di non essere stata informata di numerosi e primordiali dettagli in merito a tali fatti, a causa del suo stato interessante ([...]). Tali giustificazioni, e contestualmente la verosimiglianza di quanto asserito circa la vicenda vissuta dal marito, non possono essere ammesse e riconosciute da codesto Tribunale. Infatti - se i fatti relativi al sequestro ed alla morte del marito si fossero effettivamente prodotti, rispettivamente se la gravità di tali avvenimenti fosse tale da giustificare il suo espatrio - mal si comprende come la ricorrente abbia potuto accontentarsi di spiegazioni sommarie o inesistenti in merito agli stessi ([...]). Inoltre, l'insorgente non ha nemmeno dimostrato o lasciato trasparire la volontà di chiarire le circostanze relative in particolare alla morte di suo marito, come ad esempio per quanto attiene al momento in cui i suoi suoceri avrebbero ricevuto la notizia della morte del figlio, al certificato di morte che essi stessi avrebbero ricevuto nonché alla possibilità di predisporre dell'autopsia del marito ([...]). Al contrario, tali circostanze sono rimaste oscure, senza una plausibile motivazione e anerché, si può ragionevolmente ammettere che, esse avrebbero dovuto suscitare spontaneamente l'interesse nonché la sollecitudine Pagina 6

D-7636/2008 della ricorrente a chiarificarle, nonostante la sofferenza che ciò avrebbe potuto comportare. In secondo luogo, il TAF osserva che altrettanto inverosimile risulta il racconto della ricorrente circa il sequestro di cui sarebbe stata oggetto. Tale racconto - oltre che ad essere caratterizzato da numerose contraddizioni già messe in risalto dall'autorità inferiore, le quali indeboliscono ulteriormente la credibilità delle allegazioni addotte dall'insorgente - difetta di qualsivoglia dettaglio o spiegazione. Infatti, mal si comprende, da un lato, il motivo per cui quest'ultima avrebbe dovuto essere sequestrata, se la stessa ha dichiarato di non sapere nulla circa le attività del parlamentare in questione ([...]) e dall'altro, il motivo per cui - a seguito della sua liberazione dal suo presunto sequestro - non vi sarebbe stato alcun altro episodio inerente questa faccenda ([...]). Infine, codesto Tribunale rileva che nemmeno le asserite minacce che la ricorrente pretenderebbe aver subito da parte del parlamentare trovano qualsivoglia fondamento di verosimiglianza, allorquando risulta che le stesse sarebbero state proferite soltanto a distanza di ben circa una settimana dalla liberazione della ricorrente, e addirittura soltanto nel momento in cui lei stessa avrebbe preso contatto con il parlamentare, ovvero con il presunto responsabile delle suddette minacce ([...]). In tale contesto e - tanto più considerata l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese a sostegno della sua domanda d'asilo - codesto Tribunale può concludere che non v'è ragione di ritenere che la ricorrente e sua figlia - in caso di rientro in Patria - non possano ricevere, se sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi, contrariamente a quanto l'insorgente pretende invece far valere con generiche e vaghe affermazioni (cfr. ricorso pag. 3). Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo, considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. 8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e di sua figlia in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 Pagina 7

D-7636/2008 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente e la figlia in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. La ricorrente è giovane, è nata ed ha vissuto ad C._______ perlomeno dal 1998 fino al suo espatrio ([...]). Essa gode, inoltre, di una formazione scolastica superiore avendo ottenuto una laurea in [...], vanta anche un'esperienza professionale come segretaria, nonché conoscenze linguistiche in diverse lingue straniere quali tedesco, inglese, francese e russo ([...]). Inoltre, codesto Tribunale osserva che la ricorrente ha un'importante rete sociale nel suo Paese d'origine, tenuto conto che dalle sue affermazioni risulta che la madre e la sorella, come pure i suoi suoceri vivono ad C._______ ([...]). In questo contesto, l'insorgente, assieme a sua figlia, ha quindi la possibilità di chiedere ospitalità e sostegno ai suoi famigliari presenti in Patria. La ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire lei stessa o la figlia di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente e di sua figlia in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). La ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio, come dimostrato Pagina 8

D-7636/2008 dall'esibizione, in sede di riscorso, di diversa documentazione. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. L'insorgente e sua figlia non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.-, versato dall'insorgente il 6 dicembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-7636/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600.versato il 6 dicembre 2008. 3. Comunicazione a: - Ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10

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