Corte IV D-7561/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 1 6 dicembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Thomas Wespi; cancelliera Chiara Piras. A._______, Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 27 novembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7561/2009 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 18 agosto 1988 in Svizzera, la decisione del 22 settembre 1989 dell'allora Delegato ai rifugiati (DAR, attualmente UFM) che ha respinto la menzionata domanda ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, la decisione di non entrata nel merito del 13 dicembre 1989 del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Servizio dei ricorsi, in merito al ricorso inoltrato dall'interessato, la seconda domanda d'asilo in Svizzera che l'interessato ha presentato in data 1° luglio 2009, i verbali d'audizione del 10 luglio 2009 e del 23 settembre 2009, la decisione dell'UFM del 27 novembre 2009, notificata all'interessato il 30 novembre 2009 (cfr. gravame), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 4 dicembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 9 dicembre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-7561/2009 che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato – cittadino turco, di religione musulmana e di professione cameriere nonché divorziato dal 21 novembre 2008 – ha dichiarato di essere nato a B._______ (Turchia), di aver vissuto dal 1996 al 2005 ad C._______ (periferia di D._______, Turchia) ed in seguito, e fino all'espatrio, presso degli amici, che egli ha affermato di aver lasciato la Svizzera nel 1990, dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo, e di essere ritornato in Turchia, dove avrebbe prestato il servizio militare, che, prima di presentare la seconda domanda d'asilo in Svizzera, egli si sarebbe trattenuto nel nostro Paese – munito di un passaporto regolare ed un visto Schengen – dall'8 al 20 marzo 2009 per assistere ad un matrimonio, che l'insorgente ha affermato di avere lasciato il proprio Paese d'origine in seguito a problemi insorti con due suoi cognati dopo il suo rientro in patria dalla Svizzera, il 20 marzo 2009; che, i fratelli della exmoglie, i quali non avrebbero accettato il divorzio avvenuto nel novembre 2008, si sarebbero recati a casa del fratello dell'insorgente e, a due riprese, al posto di lavoro del ricorrente, chiedendo di lui e facendo delle minacce, dopodiché il datore di lavoro – stanco di tali disturbi – lo avrebbe licenziato, Pagina 3
D-7561/2009 che il ricorrente avrebbe lasciato il proprio Paese d'origine in data 27 giugno 2009, imbarcandosi su una nave – della quale ignorerebbe il nome – la quale sarebbe arrivata dopo tre giorni ad E._______ (Italia), dove l'interessato avrebbe preso il treno per F._______; che, arrivato a F._______, egli avrebbe incontrato un cittadino italiano, il quale lo avrebbe portato in auto, e per l'importo di EUR 1'000.-, alla stazione di G._______, che, nella decisione del 27 novembre 2009, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo è definitivamente conclusa e che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione verso la Turchia siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha fatto valere che l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, tenuto conto che la sua prima domanda risalirebbe ad oltre vent'anni fa e che, inoltre, i motivi che lo avrebbero indotto a presentare un'ulteriore domanda d'asilo sarebbero diversi da quelli presentati nel corso della prima procedura, che, il ricorrente ha, inoltre, respinto la censura d'inverosimiglianza del proprio racconto, allegando di non avere cambiato versione del suo racconto nel corso dell'audizione federale, di non essersi rivolto alle autorità statali per certezza che quest'ultime non sarebbero state in grado di proteggerlo e sottolineando, a sostegno della verosimiglianza delle proprie allegazioni, di avere avuto occasione di chiedere protezione alla Svizzera già nell'ambito del suo soggiorno nel marzo 2009, ma di non averlo fatto, perché non ancora al corrente delle minacce da parte dei cognati, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, Pagina 4
D-7561/2009 che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione di non entrata nel merito del Dipartimento federale di giustizia e polizia, Servizio dei ricorsi, del 13 dicembre 1989, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente non è stato in grado di riportare in modo attendibile le presunte minacce e persecuzioni subite da parte dei propri cognati, che, a titolo d'esempio, il ricorrente ha affermato di non avere mai subito personalmente delle minacce, ma di esserne venuto a conoscenza solamente tramite il fratello ed il datore di lavoro (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2009 pag. 9 D/71 e D/72), che pare incomprensibile la decisione del ricorrente di espatriare e lasciare il proprio Paese d'origine – dove risiederebbe ancora la figlia – invece di cercare lavoro altrove, ritenuto che i cognati risiederebbero nella regione di H._______ e, quindi, a pressoché 700 chilometri da I._______, che, per di più, le affermazioni del ricorrente, secondo cui non avrebbe avuto modo di interpellare né l'ex-moglie, né i cognati in merito al loro comportamento per paura di affrontarli (cfr. verbale d'audizione del 23 Pagina 5
D-7561/2009 settembre 2009 pag. 8 D/54, a D/61, pag. 9 D/69) risultano incomprensibili e palesemente inverosimili, che non giova all'insorgente la generica e vaga allegazione, secondo cui la famiglia dell'ex-moglie sarebbe tradizionalista e, quindi, non avrebbe potuto accettare un divorzio (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2009 pag. 8 D/62), tra l'altro avvenuto ben sei mesi prima delle presunte minacce (cfr. ibidem D/63), che, inoltre, codesto Tribunale osserva che la mancata denuncia da parte del ricorrente presso le autorità statali o perlomeno un tentativo in questa direzione delle presunte minacce nei suoi confronti (cfr. verbale d'audizione del 23 settembre 2009 pag. 9 D/73 e pag. 10 D/75) non depone a favore della verosimiglianza del racconto, che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei suoi confronti, che, per conseguenza, l'autorità inferiore ha rettamente considerato come inverosimile il racconto del ricorrente, che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché Pagina 6
D-7561/2009 art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Turchia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione vigente in Turchia non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza sanitaria che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e gode di una formazione scolastica (scuole elementari e due anni di scuole medie; cfr. verbale d'audizione del 10 luglio 2009 pag. 3 D/8) nonché di esperienza professionale come cameriere (cfr. verbale d'audizione del 10 luglio 2009 pag. 3 D/8); che, inoltre, in Patria può beneficiare di un'importante rete sociale, ritenuto che due sorelle ed un fratello, nonché numerosi nipoti e la figlia, si trovano ancora in loco (cfr. verbali d'audizione del 10 luglio 2009 pag. 3 D/12 e del 23 settembre 2009 pag. 4 D/16 e D/22 e 23), Pagina 7
D-7561/2009 che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 8
D-7561/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; allegato: dossier UFM n. di rif. N [...]) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 9