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Bundesverwaltungsgericht 18.12.2008 D-7559/2008

18 dicembre 2008·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,967 parole·~15 min·4

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-7559/2008/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 8 dicembre 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Markus König; cancelliera Antonella Guarna. A._______,alias B._______, e C._______, e D._______, Mongolia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 novembre 2008 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7559/2008 Fatti: A. Il 30 ottobre 2008, l'interessato, assieme alla moglie e alla figlia, originari di E._______ (Mongolia) hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno inizialmente dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo ([...]) di essere espatriati per timore che l'interessato venga arrestato e imprigionato dalle autorità mongole, così come pure la moglie dell'interessato la quale si sarebbe fatta sua garante. A seguito della morte della figlia quindicenne, deceduta il 10 gennaio 2008, per un aborto spontaneo originato da una caduta a cavallo, l'interessato e sua moglie sono venuti a conoscenza, nell'aprile 2008, che il loro datore di lavoro aveva abusato di questa loro figlia. L'interessato avrebbe allora chiesto spiegazioni al datore di lavoro, accusandolo di aver commesso tale abuso. A seguito di tale accusa, che il datore di lavoro avrebbe negato integralmente, nel maggio 2008 l'interessato sarebbe stato picchiato da quattro uomini mandatati dal suo datore di lavoro e successivamente, in data 1° luglio 2008, sarebbe stato convocato e arrestato dalla F._______. Il suo datore di lavoro lo avrebbe denunciato e accusato di avergli rubato una decina di cavalli. L'interessato sarebbe poi stato rilasciato il 12 luglio 2008 grazie all'intervento della moglie, che si sarebbe fatta garante per lui. La moglie dell'interessato a suo tempo sarebbe stata anch'essa oggetto di abusi da parte del medesimo datore di lavoro. La notte stessa della liberazione, l'interessato, la moglie e la figlia minore sarebbero espatriati raggiungendo dapprima G._______, da dove nell'ottobre 2008 avrebbero viaggiato in treno fino a Mosca, per poi partire in furgone con il passatore fino ad arrivare illegalmente in Svizzera. B. Il 25 novembre 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato e della sua famiglia e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia, da eseguirsi il giorno dopo il passaggio in giudicato della suddetta decisione, siccome ragionevolmente esigibile e possibile. Pagina 2

D-7559/2008 C. Il 26 novembre 2008, l'interessato per sé e in veste di rappresentante di sua moglie e di sua figlia, ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo, e in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 1° dicembre 2008, con decisione incidentale, il TAF ha respinto, per i motivi ivi indicati (ricorso privo di probabilità d'esito favorevole), la domanda d'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un siffatto anticipo, di fr. 600.--, entro l'11 dicembre 2008, con comminatoria d'inammissibilità del gravame in caso di decorso infruttuoso del termine. E. Il 4 dicembre 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. Pagina 3

D-7559/2008 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri. Dall'altro lato, l'autorità inferiore ha ritenuto inverosimili le allegazioni in materia d'asilo presentate dai ricorrenti, in quanto si fondano su dichiarazioni incoerenti e superficiali. In particolare, il marito non sarebbe stato in grado di indicare il valore dei cavalli del cui furto sarebbe stato accusato e arrestato, malgrado egli si sarebbe occupato di tali mandrie sin dall'adolescenza. Il ricorrente non avrebbe inoltre saputo indicare il valore della statua che entrambi pretenderebbero aver barattato per finanziare il loro viaggio d'espatrio, sebbene il richiedente avrebbe tentato di venderla. Altrettanto inverosimile appare inoltre che lo Stato mongolo non si sarebbe attivato per assicurare alla giustizia il responsabile della morte della figlia minorenne del ricorrente, a causa di una emoraggia rettamente constatata. Dal canto loro, i ricorrenti, in relazione al presunto abuso nei confronti della figlia, alla violenza proferita alla moglie e al marito nonché al di lui arresto non si sarebbero nemmeno rivolti alle autorità mongole per chiedere protezione, bensì al loro antagonista affinché notificasse l'aggressione subita da parte del richiedente. Inoltre, la moglie non avrebbe fatto menzione durante l'audizione sulle generalità, dinnanzi ad un team femminile, delle violenze che pretenderebbe aver subito, senza alcuna spiegazione plausibile. Per di più, appaiono alquanto nebulose le circostanze della liberazione del richiedente raccontate dalla moglie, secondo cui per farlo scarcerare le sarebbe stato sufficiente presentarsi alla F._______, lasciare in deposito la sua carta d'identità e firmare l'impegno che il marito non avrebbe lasciato il domicilio. Illogico nonché incomprensibile risulta infine che, nel mentre di tale operazione di scarcerazione, la richiedente avrebbe lasciato - a seconda delle versioni - la figlia più piccola al loro antagonista o alla di Pagina 4

D-7559/2008 lui moglie. Per conseguenza, dagli atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. 5. Nel gravame, i ricorrenti hanno sostanzialmente rinviato alle loro dichiarazioni rilasciate nel corso delle audizioni, sottolineando - al contrario di quanto ritenuto dall'autorità inferiore - di aver reso un racconto dettagliato, spontaneo e ricco di indicazioni importanti, ciò che sarebbe stato anche evidenziato dalla rappresentante dell'opera assistenziale H._______. Gli insorgenti hanno altresì giustificato che il marito non sarebbe a conoscenza del valore dei cavalli che avrebbe rubato, in quanto sarebbe totalmente estraneo a tale furto, e d'altro canto che non vi sarebbe stata nessuna inchiesta sulla morte della figlia, in quanto si sarebbe trattato di un incidente. A dire dei ricorrenti, pertanto, la decisione di non entrata nel merito dell'UFM non sarebbe giustificata e rettamente motivata. Inoltre, gli insorgenti contestano che vi siano i presupposti per l'esecuzione del loro allontanamento verso la Mongolia, ritenuto che tale rinvio sarebbe per loro fatale, in quanto il richiedente sarebbe nuovamente arrestato. 6. 6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). Pagina 5

D-7559/2008 7. 7.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 7.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene alla loro situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che - dalle dichiarazioni dei ricorrenti - é emerso che sarebbero venuti a conoscenza del presunto abuso nei confronti della figlia da parte del loro datore di lavoro da un uomo ubriaco ([...]), ciò che rende del tutto vacillante la vicenda raccontata dai ricorrenti sin dall'inizio, ovvero sino dalla circostanza che essi pretenderebbero essere la causa prima del loro espatrio. In merito, si sottolinea peraltro che proprio i ricorrenti hanno per primi messo in dubbio l'attendibilità delle dichiarazioni di tale uomo ([...]) ed evidenziato che l'uomo – chiamato a testimoniare – avrebbe dichiarato non sapere neanche cosa aveva fatto o detto quel giorno ([...]). V'é dunque ragione di ritenere che la dichiarazione di quest'uomo non può che essere inattendibile e di conseguenza non può che essere ritenuta inverosimile tutta la vicenda che ruota attorno a tale fatto. Inoltre, codesto Tribunale osserva che - secondo le dichiarazioni dei ricorrenti - essi sarebbero fuggiti dal loro paese nel luglio 2008 dopo la liberazione dell'insorgente, mentre che già nell'aprile 2008 essi sarebbero venuti a conoscenza degli abusi proferiti nei confronti della figlia nonché avrebbero denunciato tali fatti al presunto responsabile e, già nel maggio 2008, il ricorrente sarebbe stato oggetto dell'asserita aggressione da parte di alcune persone mandatate proprio dal suo datore di lavoro ([...]). Mal si comprende come i ricorrenti avrebbero potuto attendere svariati mesi prima di fuggire, e addirittura rimanere alle dipendenze del loro datore di lavoro, giustificando tale Pagina 6

D-7559/2008 comportamento per mancanza di soldi o a causa delle loro condizioni ([...]), ragion per cui codesto Tribunale ribadisce l'inverosimiglianza del racconto reso dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo. Inoltre, il TAF rileva che non soccorre ai ricorrenti la generica osservazione circa l'eventualità di persecuzione - in caso di rientro in Patria - da parte delle autorità mongole per le accuse che sarebbero state avanzate nei confronti del ricorrente da parte del loro datore di lavoro, in quanto quest'ultimo sarebbe ricco e conoscerebbe i funzionari di F._______ e il capo della provincia. Infatti, non si comprende come la moglie - da sola - avrebbe potuto permettere la liberazione del marito, depositando semplicemente la sua carta di identità e sottoscrivendo l'impegno a non lasciare il domicilio da parte del marito, ciò che risulta ancor più inverosimile, se si considera altresì che - a dire dei ricorrenti - il marito rischierebbe addirittura una pena di ben 10 anni di carcere ([...]). In tale contesto - considerata altresì l'evocata inverosimiglianza delle allegazioni dei ricorrenti - codesto Tribunale può concludere che non v'è ragione di ritenere che il ricorrente e la sua famiglia non possano ricevere in patria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi, rispettivamente non possano beneficiare di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei confronti del ricorrente per ragioni che non appaiono avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi, contrariamente a quanto essi pretendono far valere con mere affermazioni non corroborate da nessun mezzo di prova ([...]). Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo, considerato che non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 8. 8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Pagina 7

D-7559/2008 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I ricorrenti sono giovani e – seppur si presume godano entrambi di una minima formazione scolastica come é il caso per il marito ([...]) – essi hanno appreso e svolto sin dalla loro adolescenza la professione di pastori ([...]). Prima di espatriare dalla Mongolia, secondo quanto é emerso dalle dichiarazioni dei ricorrenti, essi sarebbero fuggiti da E._______ e avrebbero raggiunto G._______ il 15 luglio 2008, dove sarebbero rimasti fino al 23 ottobre 2008, giorno dell'espatrio. In questo periodo, di ben oltre 2 mesi, i ricorrenti avrebbero vissuto inizialmente nei sotterranei della città e, in seguito all'incontro del 20 settembre 2008 di un amico del ricorrente, sarebbero stati ospitati da quest'ultimo, il quale li avrebbe aiutati ad organizzare l'espatrio ([...]). Ad G._______, ricorrente sarebbe anche riuscito a trovare dei lavoretti al mercato di I._______ ([...]). Alla luce di tali circostanze, non soccorre nemmeno ai ricorrenti l'allegazione secondo cui essi sarebbero dovuti espatriare in quanto il loro amico non avrebbe potuto trovare un lavoro al ricorrente ([...]). Infatti, al contrario, il TAF ritiene che i ricorrenti dispongono di una rete sociale ad G._______ - a cui essi potrebbero rivolgersi in caso di rientro in Patria, segnatamente all'amico del ricorrente - e quindi hanno concrete possibilità di reinserimento sociale e professionale nel loro Paese d'origine. Infine, si osserva che - quanto al soggiorno ad G._______ - i ricorrenti dal canto loro non hanno manifestato problemi di sorta, preoccupazioni di carattere personale o altro, segnatamente riguardo ad eventuali problemi di spostamento o misure di protezione durante il periodo in cui hanno vissuto ad G._______, ragion per cui non v'é motivo di ritenere che i ricorrenti non possano ritornare nel loro Paese d'origine, segnatamente a E._______ o a G._______. I ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso Pagina 8

D-7559/2008 in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 9. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 10. Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 11. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle Pagina 9

D-7559/2008 spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dai ricorrenti, il 4 dicembre 2008. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10

D-7559/2008 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 600.-. versato il 4 dicembre 2008. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N [...]) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 11

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