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Bundesverwaltungsgericht 11.12.2009 D-7540/2009

11 dicembre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,959 parole·~20 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-7540/2009/ {T 0/2} Sentenza dell ' 1 1 dicembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer; cancelliera Antonella Guarna. A._______, B._______, Georgia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 novembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7540/2009 Visto: la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato in data 7 luglio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso agli interessati e mediante il quale li ha resi attenti circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della loro istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della loro domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 16 luglio 2009 e del 29 ottobre 2009, la decisione dell'UFM del 25 novembre 2009, notificata agli interessati il giorno seguente (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dagli insorgenti il 3 dicembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 9 dicembre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 2

D-7540/2009 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno dichiarato di essere d'origine georgiana, con ultimo domicilio a C._______ (Georgia), che il marito ha affermato di aver lasciato la Georgia, la prima volta nel maggio del 2006, assieme a suo fratello, per recarsi in Germania dove avrebbe depositato una prima domanda d'asilo, a seguito dei problemi avuti con due ufficiali, da parte dei quali essi avrebbero subito delle minacce e sarebbero stati altresì picchiati, per averli denunciati e per essersi rifiutati di cambiare la loro versione; che, infatti, l'interessato e suo fratello – incoporati nelle forze armate – avrebbero sorpreso, nel maggio o giugno 2006 in occasione di un turno di guardia, questi due ufficiali in fuga per aver sottratto della merce e, avendoli riconosciuti, li avrebbero denunciati ai loro superiori; che, una volta rientrato in Georgia nel settembre 2007, senza aspettare l'esito della domanda d'asilo in Germania, l'interessato avrebbe incontrato casualmente uno degli ufficiali in questione, il quale – unitamente ad un'altra persona – l'avrebbe minacciato nuovamente e, in un'occasione, si sarebbe recato a casa dell'interessato, per minacciare lui e sua moglie e per picchiarlo; che, di conseguenza, per il timore di subire ulteriori rappresaglie nei suoi confronti e della moglie, gli interessati avrebbero lasciato il 1° luglio 2009 di nuovo la Georgia, che, da C._______ rispettivamente da D.______, gli interessati avrebbero raggiunto in auto legalmente – muniti di passaporto – E._______ (Turchia), attraversando un controllo doganale posto a F._______ (Turchia), e poi in bus, G._______ (Turchia); che, da G._______, sarebbero ripartiti nascosti in tir fino a H._______ (Italia); che, dopo essersi fermati una notte rispettivamente alcuni giorni a Pagina 3

D-7540/2009 I._______, avrebbero proseguito in treno verso J._______ (Italia) e, all'ultima fermata a K._______ (Italia), sarebbero scesi dal treno e avrebbero raggiunto la Svizzera a piedi il 7 luglio 2009 senza documenti e senza controlli, che gli interessati non hanno esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 25 novembre 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che i richiedenti non hanno consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, gli insorgenti contestano la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel loro caso delle giustificazioni quanto alla mancata presentazione dei loro documenti d'identità; che essi ribadiscono e confermano di aver buttato il passaporto in Turchia; che, a tal proposito, sostengono che le contraddizioni tra "lasciare" e "buttare" rilevate dall'UFM, sarebbero già state spiegate, in quanto si tratterebbe solo di una questione di termini, i quali sarebbero equivalenti; che i ricorrenti fanno valere che – seppur avrebbero dei cugini in Patria – non potrebbero rivolgersi a loro per recuperare la carta d'identità del marito nascosta a casa loro, in quanto si tratterebbe di parenti lontani e non si fiderebbero più di nessuno, dopo quello che sarebbe loro successo; che, per quanto attiene alla moglie, essi sostengono che il fatto che essa non si ricordi quando il suo passaporto sarebbe stato rilasciato, non costituisce una contraddizione e non vuol dire che essi abbiano ingannato le autorità quanto ai loro passaporti; che, inoltre, gli insorgenti fanno valere che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda d'asilo, in quanto occorrerebbero ulteriori approfondimenti in relazione allo statuto di rifugiato o in relazione all'esecuzione dell'allontanamento; che, infatti, le loro dichiarazioni sarebbero consistenti e dettagliate e non contraddittorie come ritenuto dall'UFM, Pagina 4

D-7540/2009 che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione; che hanno, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, gli insorgenti non hanno esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che i ricorrenti hanno dichiarato di aver viaggiato dalla Turchia, che avrebbero raggiunto legalmente con i loro passaporti, fino in Svizzera, passando per l'Italia, nascosti in tir, poi in treno e infine varcando la frontiera svizzera a piedi, senza documenti e senza subire controlli (cfr. verbale d'audizione del 16 luglio 2009 del ricorrente pagg. 11-12 e della ricorrente pagg. 8-10); che, innazitutto, non è plausibile che essi non siano stati sottoposti ad alcun controllo per raggiungere l'Italia e poi la Svizzera, considerato che, da un lato, un camion – in ragione della merce che può trasportare – è di base sempre sottoposto a Pagina 5

D-7540/2009 controlli doganali così come, dall'altro lato, il passaggio a piedi, di cui tra l'altro essi non hanno fornito alcun dettaglio e ritenuto che varcare il confine Schengen senza subire controlli costituisce al momento attuale un'impresa pressoché impossibile, che, inoltre, i ricorrenti non hanno saputo fornire dichiarazioni lineari sui dettagli di questo viaggio, di modo che le stesse – come ritenuto dall'UFM – risultano stereotipate; che, a titolo d'esempio, il ricorrente si è contraddetto sul tempo che si sarebbero fermati a Istanbul, nonché sui giorni di permanenza a H._______; che, prima, avrebbe indicato che da G._______ è partito il giorno dopo il suo arrivo (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pag. 11) e successivamente che è partito il giorno stesso (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 29 ottobre 2009 D130 pag. 15); che, secondo le sue prime dichiarazioni, essi sono rimasti a H._______ tre giorni (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pag. 11) mentre che – in occasione della seconda audizione – ha affermato che si sono fermati in tale città solo un giorno e mezzo due circa (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 29 ottobre 2009 D129 pag. 15); che, dal canto suo, la moglie si è contraddetta sul fatto che sarebbe partita, assieme al marito, da C._______ (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 16 luglio 2009 pag. 8), oppure sarebbe partita da D._______, dove avrebbe vissuto presso i suoi genitori fino all'espatrio (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 29 ottobre 2009 D55-59 pag. 7); che, a tal proposito, il ricorrente medesimo ha menzionato di essere passato a prendere la moglie a D._______, solo nel corso della seconda audizione (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 29 ottobre 2009 D128 pag. 14), tralasciando completamente questo aspetto precedentemente (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 11-12), che, pertanto, gli insorgenti non possono aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, inoltre, nelle circostanze sopradescritte, non soccorre gli insorgenti l'affermazione secondo cui non sarebbero in possesso del loro passaporto, in quanto l'avrebbero abbandonato in Turchia, indipendentemente dalla questione a sapere se l'abbiano "lasciato" oppure "buttato"; che, infatti, tale giusticazione è in palese contrasto con il semplice fatto che, a fronte delle circostanze sopradescritte, essi dovevano essere per forza di cose in possesso dei loro documenti Pagina 6

D-7540/2009 d'identità; che, infine, anche le giustificazioni rese a sostegno dell'asserzione secondo cui le loro carte d'identità si troverebbero in Patria ed essi sarebbero nell'impossibilità di farsele inviare costituisce una semplice e stereotipata allegazione di parte, ritenuto che - oltre a quanto evidenziato dall'UFM nella decisione impugnata - sono trascorsi quasi quattro mesi dall'inoltro della loro domanda d'asilo; che essi non hanno quindi effettuato seri e concreti sforzi che avrebbero potuto avere esito favorevole per l'invio del loro documento, ciò che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei documenti, considerato che, di regola, chi è già in possesso di un suo documento d'identità e si limita a dissimularlo, non intraprende alcunché per procurarsene di nuovi o di complementari, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni dei ricorrenti circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che gli insorgenti hanno dissimulato i loro documenti d'identità per i bisogni della causa, che i ricorrenti devono quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore degli insorgenti non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato dei richiedenti, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), Pagina 7

D-7540/2009 che gli insorgenti sarebbero espatriati perché temerrebbero per la loro vita, a seguito delle minacce che avrebbero subito da uno dei due ufficiali che il ricorrente avrebbe denunciato per dei fatti avvenuti nel 2006, che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente – come rettamente rilevato dall'UFM – i ricorrenti hanno reso dichiarazioni contraddittorie, nonché inattendibili su punti essenziali del loro racconto; che, in particolare, il marito – che è il protagonista principale della vicenda addotta a sostegno della loro domanda d'asilo – si è contraddetto sulla data degli avvenimenti più importanti; che, per quanto attiene alla data in cui avrebbe avuto il primo incontro con uno dei due ufficiali, a seguito del quale, sarebbe stato minacciato, egli ha dapprima dichiarato che fosse il 1° giugno 2009 (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 10), mentre che poi ha affermato che fosse successo all'inizio di luglio 2009 (cfr. verbale del del ricorrente del 29 ottobre 2009 D110 pag. 13); che, invitato ad esprimersi su tale discrepanza – in contrasto altresì con la data in cui avrebbe affermato essere espatriato (cfr. ibidem D120-123 pag.14) – egli ha reso una risposta senza alcun senso circa il fatto che per l'inizio del mese si intende il primo o il quattro (cfr. ibidem D137 pag. 15), per poi confermare la sua prima versione (cfr. ibidem D138 pag. 16); che, inoltre il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie anche sull'avvenimento, in cui l'ufficiale in questione – accompagnato da un'altra persona – si sarebbe recato a casa loro per minacciare lui e sua moglie, presente in quel momento e, a seguito del quale, avrebbero deciso di espatriare; che, infatti egli ha dichiarato che tale visita è avvenuta il 14 o 15 maggio 2009 (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 10), per poi dichiarare invece che si è svolta verso la metà di luglio 2009 (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 29 ottobre 2009 D112 pag. 13); che, posto di fronte a Pagina 8

D-7540/2009 tale contraddizione, egli ha dichiarato che tutti gli avvenimenti si sarebbero svolti nel mese di giugno 2009 (cfr. ibidem D140 pag. 16); che, in aggiunta, solo questa ultima versione dei fatti – verosimilmente modificata ad arte e nemmeno sufficientemente precisa – si allinea finalmente a quanto dichiarato dalla moglie, secondo cui il suddetto incontro sarebbe avvenuto in giugno, ovvero il 15 o 16 giugno 2009 (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 10 e del 29 ottobre 2009 D37 pag. 6), che, d'altronde, se da un lato le allegazioni dei ricorrenti si basano su fatti di cui sarebbero stati vittima nel 2009, dall'altro, tali avvenimenti sono legati ad una vicenda che risale ben al maggio 2006 (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 7-8); che, di conseguenza, non esiste tra tali fatti alcun legame temporale; che, d'altronde, indipendemente dall'approfondimento circa la verosimiglianza o meno dei fatti del 2006, risulta evidendete che non esiste nemmeno un legame di causalità tra i suddetti eventi, ritenuto che, da un lato, il ricorrente è rientrato in Patria nel 2007 di sua propria volontà, volendo in particolare vedere e sistemare la situazione (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 9-10 e del 29 ottobre 2009 D96 pag. 12), e dall'altro, il suo rientro si è dimostrato senza conseguenze o problemi, fino ai fatti che lui e la moglie asseriscono risalenti al 2009 (cfr. verbale del ricorrente del 29 ottobre 2009 D110 pag. 13); che, infatti, egli ha dichiarato che al suo rientro non è successo nulla di rilevante, ha continuato la sua attività di istruttore (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 9-10) e, alla domanda come fosse finita la vicenda del 2006, ha risposto di aver continuato la sua vita (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 29 ottobre 2009 D106 pag. 12), che, visto quanto sopra, v'è ragione di concludere alla palese inverosimiglianza dei motivi asilo addotti dai ricorrenti, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi inattendili e contraddittori del racconto reso, che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che i ricorrenti non possano ottenere dalle competenti autorità in Patria, se opportunamente sollecitate, un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi nei loro confronti, Pagina 9

D-7540/2009 che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dai ricorrenti, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato degli insorgenti medesimi, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre i ricorrenti in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la Pagina 10

D-7540/2009 salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, dopo l'armistizio del 12 agosto 2008, negoziato, tramite l'Unione Europea (UE), da Russia e Georgia, in quest'ultimo Paese non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale degli insorgenti, essi sono giovani ed hanno una formazione scolastica superiore nonché professionale; che, da un lato, la moglie – sebbene ha dichiarato di non aver mai lavorato – è un'insegnante di scuola primaria e gode di conoscenze nella lingua russa e tedesca (cfr. verbale d'audizione della ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 2-3), mentre che, dall'altro, il marito ha conseguito una laurea in storia e giurisprudenza, dopodiché, è entrato nelle forze armate come caporale (cfr. verbale d'audizione del ricorrente del 16 luglio 2009 pagg. 2-3); che, inoltre, in Patria essi dispongono di un'importante rete familiare e sociale a cui appoggiarsi, ritenuto che vivono ancora in loco lo zio materno e i cugini del ricorrente, così come i genitori, i nonni materni, la sorella e uno zio della ricorrente, nonché gli amici e conoscenti degli insorgenti che sicuramente essi hanno, avendo vissuto sostanzialmente fin dalla nascita nel loro Paese d'origine, che, infine, essi sono in buona salute e non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che Pagina 11

D-7540/2009 i ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-7540/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (per corriere; in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - L._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13

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