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Bundesverwaltungsgericht 27.10.2010 D-7479/2010

27 ottobre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,758 parole·~14 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-7479/2010 {T 0/2} Sentenza d e l 2 7 ottobre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Federico Pestoni. A._______, alias B._______, alias C._______, Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 8 ottobre 2010 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7479/2010 Visti: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in Svizzera; i verbali d'audizione del 26 marzo 2009 e del 10 aprile 2009; la decisione dell'UFM dell'8 ottobre 2010, notificata alla richiedente il 12 ottobre 2010 (cfr. emergenze processuali); il ricorso inoltrato dall'insorgente il 19 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato); gli atti dell'UFM trasmessi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) in data 21 ottobre 2010; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi), che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA) e che è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; Pagina 2

D-7479/2010 che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla for ma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata nata e con ultimo domicilio a D._______ (Mongolia), ha dichiarato di essere di etnia khalkhi; che ella ha affermato di essere espatriata il (...) per il timore di subire maltrattamenti in patria posto che sarebbe stata condannata, a suo avviso ingiustamente, a scontare una pena detentiva di dieci anni per aver ucciso una persona; che infatti, in qualità di infermiera, avrebbe somministrato della penicillina ad un paziente, peraltro un noto politico locale, il quale sarebbe poi deceduto a causa della reazione allergica al farmaco in questione; che malgrado la cartella medica del paziente non menzionasse alcuna allergia e malgrado la scrupolosa attenzione della richiedente alle istruzioni impartitele dai medici, ella sarebbe sta ta ritenuta l'unica responsabile della morte del paziente; che il processo avrebbe avuto uno svolgimento irregolare, posto che sarebbe stato celebrato a porte chiuse e senza ascoltare alcun testimone; che la ri corrente sarebbe stata costretta a scegliere il proprio difensore da una lista di sei avvocati; che inoltre, non avrebbe avuto la possibilità di ri correre contro la decisione; che essendo svenuta in aula al momento della pronuncia della sentenza sarebbe stata portata all'ospedale da dove, una volta ripresa, sarebbe riuscita a fuggire con l'ausilio del suo (…) e di un'(...) sua amica; che avrebbe quindi deciso di espatriare per sfuggire all'ingiustizia che avrebbe subito nel proprio paese; che, nella decisione dell'8 ottobre 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito, con decisione del 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente sarebbero incongruenti, contraddittorie e vaghe, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile; Pagina 3

D-7479/2010 che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato di aver prodotto sufficienti elementi per rendere quanto meno verosimile il proprio racconto; che ha ribadito di aver lasciato la Mongolia per evitare di scontare una pena, a suo dire, ingiusta e poiché in patria esisterebbe un sistema giudizia rio arbitrario e corrotto; che le incongruenze emerse e contestategli sono poche e comunque sovrastate da un numero maggiore di allegazioni dettagliate, concrete, verosimili e coerenti; che ella ritiene, inoltre, che il suo rientro in patria non sarebbe ragionevolmente esigibile, in quanto troverebbe applicazione l'art. 3 CEDU, e ciò perché in Mongolia rischierebbe di essere sottoposta a maltrattamenti e torture; che, per questi motivi la ricorrente ritiene di adempiere le condizioni necessarie all'ottenimento dell'asilo e, subordinatamente l'ammissione provvisoria non essendo l'esecuzione del suo allontanamento ragionevolmente esigibile ne ammissibile; che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annul lamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giusti zia; che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio fe derale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione; che, da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale; che, dall'altra parte, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi va intesa in senso lato, comprendendo non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’ese cuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18); Pagina 4

D-7479/2010 che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247); che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese; che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisi ve in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consi stenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso pur tenendo conto di un grado di verosimiglianza ridotto; che, segnatamente, l'insorgente ha reso dichiarazioni incongruenti, contraddittorie e vaghe, come rettamente rilevato dall'UFM; che a conforto della sua domanda, la richiedente ha fornito un racconto stereoti pato che non ha saputo corroborare con particolari decisivi; che, a titolo di esempio, la ricorrente ha raccontato di essere stata posta in stato di fermo per tre giorni dopo l'accaduto, di essere stata rilasciata e quindi nuovamente arrestata nel giro di 24 ore con l'accusa di omicidio posto che l'autopsia avrebbe rivelato che la morte del paziente sareb be stata causata dalla somministrazione della penicillina; che questa cronologia degli eventi appare quantomeno illogica, posto che mal si comprende la necessità di lasciare libera l'indagata e qui ricorrente, correndo il rischio di pericolo di fuga, collusione e inquinamento delle prove, qualche ora prima dell'esito dell'autopsia che poi ha confermato i sospetti degli inquirenti; che pure riguardo alla propria difesa il racconto della ricorrente presta il fianco a dubbi ed incertezze; che infatti mal si comprende per quale motivo ella non abbia preteso la presenza di un avvocato fin dall'inizio, avvalendosi del diritto di non rispondere se non in presenza del proprio legale; che inoltre non convince il fatto che ella abbia avuto una scelta limitata e non abbia potuto conferire mandato ad un legale di fiducia; che, allo stesso modo, è difficile credere che il processo si sia svolto a porte chiuse, senza che siano stati Pagina 5

D-7479/2010 ascoltati dei testimoni e senza la possibilità di aggravarsi contro la sentenza; che, infine, sia come sia, la ricorrente non ha mai portato al cuna prova a conforto delle proprie allegazioni, ciò che avrebbe potuto fare contattando il suo avvocato, direttamente o per il tramite del proprio fidanzato, al fine di farsi mandare la documentazione necessaria; che, di transenna, anche la descrizione dell'espatrio si innesta sull'at teggiamento stereotipo della ricorrente tanto da minare la credibilità di tutto quanto racconta circa le presunte persecuzioni, dichiarando senza dovizia di particolari per esempio di aver lasciato la Mongolia attraversando il confine con la Russia a piedi fino a E._______; che di qui si sarebbe recata con un taxi fino a F._______ e poi in treno fino a G._______; che infine avrebbe raggiunto H._______ in auto; che dopo aver vissuto per qualche tempo presso una connazionale vicino a H._______ si sarebbe recata a I._______ dove in data (...) ha depositato la propria domanda di asilo; che la ricorrente non ricorda nulla dell'intero viaggio poiché non stava bene e che durante il tragitto descritto ella non avrebbe mai subito alcun controllo (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2009, pag. 5); che pure i documenti allegati al ricorso, non in originale, redatti in una lingua straniera ma di evidente dubbia confezione e di facile manipolazione, senza firma o senza elementi da conferire loro per lo meno una parvenza di autenticità, non possono essere assunti a mezzi di prova atti a dimostrare alcunché; che, alla luce di quanto evocato, v'è, dunque, ragione di concludere che i motivi fatti valere dalla ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili; che, indipendente da ciò, in tutta evidenza, non costituiscono di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi del l'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della prote zione provvisoria; che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i fatti nuovamente addotti dall'insorgente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria; che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Pagina 6

D-7479/2010 Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 e 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a silo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21); che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente; che, infatti, ella è ancora relativamente giovane, ha una buona formazione scolastica, essendosi diplomata come infermiera ed ha pure una ottima esperienza lavorativa proprio in qualità di in fermiera avendo praticato la professione per circa vent'anni; che, inol tre, l'insorgente è nata e cresciuta a D._______ dove ha pure lavorato per vent'anni ed ella ha ancora il fidanzato così come diversi colleghi nel proprio paese d'origine; che pertanto si può partire dal presupposto che ella disponga ancora di una discreta rete sociale in patria; Pagina 7

D-7479/2010 che, quo ai problemi di salute della ricorrente, a mente di questo Tribunale non v'è ragione di credere che ella non possa ottenere le cure mediche necessarie nel suo paese d'origine posto che, oltretutto, dalla documentazione agli atti emerge che l'insorgente sarebbe già stata ri coverata in patria per il problema al cuore che le ha causato lo svenimento al momento della lettura della sentenza; che inoltre, lo stato di salute della ricorrente non sembra nemmeno essere particolarmente grave, posto che ella ha allegato unicamente la convocazione per una visita al Cardiocentro il prossimo 9 novembre 2010, dopo oltre un anno e mezzo dal suo arrivo in Svizzera e che da un esame d'ufficio degli atti non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infine, in relazione agli eventuali mezzi finanziari necessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che la ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente rite nuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento; che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata; che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'e senzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; Pagina 8

D-7479/2010 che essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva; (Dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-7479/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale ammini strativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di pagamento) - UFM, Divisione soggiorno con allegato l'incarto N […] e copia del ricorso del 19 ottobre 2010 (per corriere interno; in copia); - L._______ (in copia). Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Federico Pestoni Data di spedizione: Pagina 10

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