Corte IV D-7466/2009 {T 0/2} Sentenza dell ' 8 febbraio 2010 Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Nina Spälti Giannakitsas e Daniel Schmid; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), ed i loro figli C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), E._______, nata il (...), Romania, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 23 novembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7466/2009 Fatti: A. A.a Il 7 agosto 2009 gli interessati – cittadini rumeni di etnia (...) – hanno inoltrato per sé e, in veste di rappresentanti, per i loro tre figli minorenni, una domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 19 e 20 agosto e 9 e 10 settembre 2009) di essere espatriati a causa di problemi avuti a partire dal 2008, rispettivamente già prima, in ragione della loro etnia (...), problemi che sarebbero l'espressione di odio razziale nei loro confronti. Essi hanno allegato di essere espatriati anche a causa della loro precaria situazione economica e dei problemi di salute della ricorrente. A.b Durante l'audizione sui motivi d'asilo, il ricorrente ha menzionato di avere subito un attacco cerebrale in Romania (cfr. verbale audizione del 9 settembre 2009 [di seguito verbale 2 del ricorrente] pag. 5/D3) ed ha versato agli atti un certificato medico (con corrispettiva traduzione in lingua italiana) rilasciatogli dopo un soggiorno di tre giorni all'ospedale distrettuale di F._______ nell'(...). La ricorrente, dal canto suo, durante le audizioni ha menzionato di soffrire di epatite cronica ed ernia (cfr. verbale audizione del 19 agosto 2009 [di seguito verbale 1 della ricorrente] pag. 6 e verbale audizione del 9 settembre 2009 [di seguito verbale 2 della ricorrente] pag. 3/D8-11). B. Con decisione del 23 novembre 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda giusta l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo l'esecuzione dell'allontanamento degl'interessati verso la Romania in quanto lecita, esigibile e possibile. C. Il 1° dicembre 2009, gl'interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una decisione nel merito e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Essi hanno altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della Pagina 2
D-7466/2009 dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il TAF, con decisione incidentale dell'8 dicembre 2009, ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino a fine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere loro il versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso entro il 28 dicembre 2009. E. Tramite risposta del 21 dicembre 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. In data 23 dicembre 2009, il TAF ha concesso agli insorgenti un termine scadente l'8 gennaio 2010 per introdurre l'atto di replica. G. Il 7 gennaio 2010, i ricorrenti hanno tempestivamente fatto pervenire il loro atto di replica. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. Pagina 3
D-7466/2009 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell' art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso. 5. Nella decisione impugnata l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Romania nel novero dei Paesi sicuri, e dall'altro, che dagli atti non risulterebbero indizi di persecuzione che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile contemplata dall'art. 34 cpv. 1 LAsi. Le dichiarazioni dei ricorrenti sarebbero, infatti, contraddittorie, vaghe ed incongruenti su punti essenziali. Il ricorrente si sarebbe ad esempio contraddetto in merito alle volte in cui si sarebbe recato in polizia, in merito a quali figli sarebbero stati percossi ed in merito all'allegato tentativo di stupro subito dalla moglie. Le sue allegazioni, poi, non corrisponderebbero a quelle rese dalla moglie. Messi a confronto con tali ed altre divergenze, essi non sarebbero stati in grado di offrirne una ragione plausibile. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti nel loro Paese sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. In particolare, in passato il ricorrente avrebbe avuto accesso al sistema sanitario nazionale, ragione per cui si potrebbe ragionevolmente supporre che egli potrà farvi capo anche per problemi di salute futuri. La ricorrente, dal canto suo, avrebbe subito un intervento per la cura di un'ernia ombelicale che non avrebbe posto problemi. Infine, in Romania esisterebbero strutture mediche alle quali i richiedenti possono ricorrere per i problemi del caso. Pagina 4
D-7466/2009 6. Nel gravame, i ricorrenti dichiarano di essere, in Patria, discriminati ed oppressi. Lo Stato non sarebbe né in grado, né disposto a proteggerli da tale situazione. A causa della loro appartenenza all'etnia (...), inoltre, essi avrebbero un accesso limitato ai servizi sanitari e non avrebbero potuto accedere alla cassa malati. Per tali ragioni e perchè sussisterebbero indizi di persecuzione, la decisione dell'UFM andrebbe annullata e l'autorità di prime cure dovrebbe essere tenuta ad entrare nel merito della loro domanda. Essi temerrebbero per la vita in caso di rientro in Patria. Sostengono che lo stato di salute della ricorrente sarebbe grave e che – rimandando al certificato medico del 26 novembre 2009 allegato al memoriale di ricorso – se l'epatite C di cui soffrirebbe non venisse curata, la sua vita sarebbe messa a repentaglio. La ricorrente non avrebbe infatti accesso ad un tale trattamento, visto che a causa della sua etnia (...) essa non avrebbe accesso né alla cassa malati, né alle cure necessarie. Inoltre, i ricorrenti censurano il fatto di dover lasciare la Svizzera immediatamente. In Romania, infatti, non disporrebbero di un luogo sicuro dove recarsi ed abitare, né di un lavoro, rispettivamente di che vivere. Sarebbero rinviati in Romania durante l'inverno, senza avere un luogo di riparo. Per questi motivi i ricorrenti chiedono che sia loro fissato un termine ragionevole per il ritorno entro il quale poter trovare una soluzione umana. In siffatte circostanze, l'esecuzione del rinvio in Romania sarebbe, al momento attuale, chiaramente inesigibile, ragione per cui andrebbe loro concessa l'ammissione provvisoria. 7. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha dapprima sottolineato che il ricorso non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi atti a giustificare una modifica della decisione impugnata. Detto Ufficio ha poi considerato che, per quel che riguarda la situazione sanitaria e sociale in Romania, l'assicurazione malattia sarebbe obbligatoria e le cure di base sarebbero dispensate gratuitamente in maniera equa e non discriminatoria. Inoltre, le persone senza reddito, i disoccupati e le famiglie con un reddito al di sotto della soglia minima, avrebbero diritto alle cure gratuite. Tutti i cittadini rumeni avrebbero accesso ai servizi sanitari indipendentemente dalla loro disponbilità, e lo Stato rumeno accorderebbe sussidi ed assistenza. Di conseguenza, non sarebbe credibile che ai ricorrenti sia stato impedito l'accesso alle cure mediche come previsto dalla legge. D'altronde, i ricorrenti non avrebbero intrapreso alcun ulteriore passo affinchè i loro diritti fossero Pagina 5
D-7466/2009 rispettati. Le dichiarazioni del ricorrente in merito alla diagnosi ed ai trattamenti medici di cui avrebbero usufruito in Patria lui e la moglie, sarebbero inoltre in contraddizione con le allegazioni fornite da quest'ultima, in particolare riguardo alla collocazione temporale della diagnosi sull'epatite C ed alle visite mediche della ricorrente. Le cure di cui avrebbe beneficiato il marito e la sua ospedalizzazione all'ospedale di F._______ lascierebbero poi presumere che i ricorrenti abbiano avuto ampiamente accesso al sistema ed alle cure mediche in Romania. Il fatto che non si sarebbero recati all'ospedale sarebbe da far risalire solamente ad una loro scelta. Per questi motivi, le affermazioni dei ricorrenti secondo cui non avrebbero ricevuto le cure del caso nel loro Paese perchè non avrebbero accesso alle cure mediche, non sarebbero attendibili. Infine e nonostante ripetuti controlli medici, alla ricorrente finora non sarebbe stata prescritta alcuna terapia o cura particolare. Il corrispettivo dell'unico medicamento che la ricorrente starebbe ingerendo sarebbe del resto facilmente reperibile in Romania. Per il caso in cui fossero necessari ulteriori esami diagnostici, in detto Paese esisterebbero comunque servizi in grado di effettuarli. 8. Nella replica i ricorrenti, per quel che concerne l'accesso alle cure per persone di etnia rom in Romania, rimandano alle considerazioni nel memoriale di ricorso, dichiarandosi in disaccordo con le affermazioni dell'UFM. Sottolineano di avere difficilmente accesso al sistema sanitario rumeno. Se, da una parte, le cure di base verrebbero eseguite, dall'altra una terapia cara come quella di cui necessiterebbe la ricorrente non le verrebbe pagata. Solo in un'unica occasione le sarebbe stata prescritta una pastiglia; accertamenti più approfonditi non sarebbero tuttavia mai stati intrapresi. Per quel che concerne lo stato di salute attuale della ricorrente, gli insorgenti dichiarano che sarebbe stata sottoposta ad una biopsia del fegato nella seconda metà di dicembre 2009, i cui risultati avrebbero mostrato la necessità di intraprendere immediatamente una terapia. A dimostrazione di ciò, i ricorrenti rimandano alla copia allegata della cartella degli appuntamenti della ricorrente, dalla quale si evincerebbe che la ricorrente inizierebbe un trattamento in data 11 gennaio 2010. Essi deplorano l'inesistenza, attualmente, di un certificato medico in merito, e rimandano al dottor F. F. dell'Ospedale cantonale di G._______, presso il quale sarebbe possibile raccogliere informazioni dettagliate. Pagina 6
D-7466/2009 9. 9.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 9.2 Dal momento in cui il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri (cosiddetti "safe countries"), sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. In altre parole incombe al richiedente d'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 9.3 La nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 9.4 Per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3). 10. In occasione delle audizioni da parte dell'autorità inferiore, i ricorrenti hanno dichiarato di essere cittadini rumeni e di appartenere all'etnia (...). A sostegno di queste dichiarazioni, hanno versato agli atti passaporti rumeni (ricorrenti e figlio diciasettenne), rispettivamente una carta d'identità rumena (figlio quindicenne). La cittadinanza, rispettivamente l'origine dei ricorrenti non è stata contestata dall'autorità inferiore. Allo stato attuale degli atti, il TAF parte pertanto dal presupposto che i ricorrenti provengano dalla Romania ed appartengano all'etnia dei (...). 11. 11.1 Siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 novembre 1991, la Romania nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. Pagina 7
D-7466/2009 11.2 Inoltre i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene alla loro situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, a cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTAF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Segnatamente i ricorrenti si sono contraddetti svariate volte su aspetti centrali della loro vicenda. A guisa d'esempio, il ricorrente, interrogato in merito all'odio razziale che ha menzionato agli inizi dell'audizione sui fatti quale motivo della sua partenza dalla Romania, si è contraddetto circa la collocazione temporale delle percosse subite dal figlio D._______ da parte del maestro di scuola, dichiarando dapprima vagamente che il fatto sarebbe successo due anni fa (cfr. verbale del ricorrente del 19 agosto 2009 [di seguito verbale 1 del ricorrente] pag. 6), per poi invere fare risalire l'episodio ad uno o due anni fa (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 4/D12), rispettivamente esattamente al 10 marzo 2008 (cfr. ibidem pag. 4/D13). Confrontato con tali divergenze, egli ha risposto in maniera confusa e non convincente, adducendo la colpa allo stress, alla mancata educazione ed al mal di testa (cfr. ibidem pag. 8/D65). Anche in merito alle denunce sporte presso la polizia, il ricorrente non ha saputo rendere versioni concordanti, adducendo di essere stato una volta sola in polizia (cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 6), rispettivamente dieci volte nel corso del 2008 (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 5/D23-24), rispettivamente quattro volte (cfr. ibidem pag. 7/D51). Tali versioni, poi, sono diametralmente opposte alla risposta resa all'inizio dell'audizione sui motivi, con cui il ricorrente ha dichiarato "[…], se avessi fatto queste denunce e fossi andato in polizia […]" (cfr. ibidem pag. 3/D7) e quindi implicitamente ammesso di non essersi mai rivolto alle autorità di polizia per le allegate discriminazioni subite. Esse sono inoltre discordanti rispetto alla dichiarazione della ricorrente secondo cui il marito si sarebbe rivolto alla polizia tre volte (cfr. verbale 2 della ricorrente pag. 5/D30). Inoltre, la dichiarazione del ricorrente secondo cui, quando sarebbe andato a richiedere un aiuto sociale al comune, il Pagina 8
D-7466/2009 sindaco lo avrebbe cacciato via (cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 6), non risulta plausibile alla luce degli assegni familiari per i figli che i ricorrenti hanno dichiarato di ricevere per posta dallo Stato (cfr. ibidem pag. 6 e verbale 1 della ricorrente pag. 6). Anche per quel che concerne l'epatite di cui soffre la moglie il ricorrente si è palesemente contraddetto: in un primo momento egli ha infatti dichiarato che la moglie sarebbe in possesso di un certificato in merito emesso dall'ospedale di F._______ due anni fa (cfr. ibidem pag. 6), per poi, nell'audizione sui motivi, dichiarare che la moglie avrebbe scoperto la malattia in Svizzera e che in Romania i medici le avrebbero unicamente somministrato una pastiglia cacciandola via dalla struttura ospedaliera (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 3/D6). Infine, il ricorrente non è stato in grado di rendere risposte convincenti (cfr. ibidem pag. 8/D62-64) in merito al fatto di avere sottaciuto, durante la prima audizione, le pacche al fondoschiena date da rumeni alla moglie (cfr. ibidem pag. 6/D43), le percosse subite dal figlio E._______ sul lavoro da parte di rumeni (cfr. ibidem pag. 3/D6) e la bastonata subita dalla figlia dopo un furto di frutti (cfr. ibidem pag. 7/D46), nonostante ne abbia avuto ampiamente la possibilità e tali episodi rispecchino, ai suoi occhi, l'odio razziale per cui egli avrebbe chiesto asilo in Svizzera. Lo stesso dicasi per la ricorrente, che ha riportato gli ultimi due episodi menzionati sopra anch'essa appena in sede di audizione sui motivi d'asilo (cfr. verbale 2 della ricorrente pag. 4/D23-25). Oltre all'odio razziale ed a diversi episodi che sarebbero, a loro detta, da riportare alla loro etnia (...), i ricorrenti hanno invocato altri motivi a sostegno della loro domanda d'asilo, vale a dire i debiti che il ricorrente avrebbe in Patria (cfr. ibidem pag. 12/D105 e verbale 2 della ricorrente pag. 7/D56), la povertà e la volontà di trovare un lavoro per poter assicurare un futuro migliore ai propri figli (cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 6). Il ricorrente ha peralto ammesso che non sarebbe venuto in Svizzera se avesse trovato un posto di lavoro in Romania (cfr. ibidem pag. 7). In tale contesto va tuttavia sottolineato che una precaria situazione economica, come pure il dovere di ripagare dei debiti non costituiscono, di per sé, motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In riguardo alla malattia della ricorrente ed alla sua volontà di poter essere operata in Svizzera – invocate quali ulteriori motivi d'asilo da entrambi i ricorrenti (cfr. ibidem pag. 6 e verbale 1 della ricorrente pag. 5) –, poi, si noti come tale aspetto non costituisce neanch'esso di per sé un motivo rilevante ai sensi della legge, bensì rientri tuttalpiù nell'esame dell'esigibilità di un eventuale Pagina 9
D-7466/2009 allontanamento dei ricorrenti (cfr., per tale aspetto, considerando 13.5). Del resto, non soccorono i ricorrenti le allegazioni presentate in sede di ricorso in merito alle discriminazioni subite ed all'impossibilità dello Stato di proteggerli: esse, infatti, sono rimaste, per l'intero corso della procedura, vaghe allegazioni di parte non supportate da alcun elemento serio e concreto. Nel gravame, i ricorrenti non si sono peraltro neppure espressi sulle singoli contraddizioni sollevate nella decisione impugnata. Pertanto, i motivi addotti dai ricorrenti a sostegno della loro domanda d'asilo sono da considerarsi inverosimili. Ritenuta l'inverosimiglianza dei fatti narrati dai ricorrenti, non vi è ragione di ritenere che le autorità della Romania, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero ai ricorrenti un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei loro confronti. Di conseguenza, in considerazione di quanto esposto, non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 11.3 Inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Romania possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 11.4 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che in Romania non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 11.5 Pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Pagina 10
D-7466/2009 12. Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 13. 13.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi). 13.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 13.3 Secondo la prassi, per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 13.4 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile per le ragioni indicate al considerando 11.3 del presente giudizio. 13.5 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei ricorrenti (art. 83 cpv. 4 LStr; cfr. GICRA 2003 n. 24 consid. 5). 13.5.1 Infatti, dagli atti non risulta che i ricorrenti incorrano, in caso di rientro in Romania, in una situazione di bisogno. Il ricorrente dispone di una formazione scolastica di base e, fino all'espatrio, ha potuto mantenere sé e la famiglia tramite lavori di vario genere (cfr. ibidem pag. 2). Anche la ricorrente, nonostante l'epatite di cui soffre (cfr., per tale aspetto, considerando 13.5.2), ha contribuito fino all'espatrio al sostentamento della famiglia tramite un'occupazione su chiamata quale (...) (cfr. verbale 1 della ricorrente pag. 2 e verbale 2 della ricorrente pag. 6/D37-38). Nulla, dagli atti, sembra ostare, al momento attuale, a che essi, una volta fatto rientro in Romania, riprendano l'attività lavorativa svolta prima dell'arrivo in Svizzera, e provvedano al sostentamento di loro stessi e dei tre figli minorenni. A ciò si aggiunge il fatto che la famiglia, inoltre, beneficia di assegni famigliari statali per Pagina 11
D-7466/2009 i figli (cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 6). Oltre a ciò e in merito ad una rete social-familiare a cui i ricorrenti possono fare riferimento in caso di bisogno, va rilevato che in Romania vivono per lo meno, a H._______, il padre, due fratelli ed una sorella del ricorrente, a F._______ un suo fratello e a I._______ una sorella (cfr. ibidem pag. 3). Alla luce di tali elementi codesto Tribunale ritiene che i ricorrenti dispongono di risorse sufficienti per, quando nuovamente in Patria, affrontare in loco i normali problemi quotidiani e per intraprendere la ricerca di un posto di lavoro che permetta loro di sovvenire ai bisogni della famiglia ed assicurar loro ed ai figli il minimo vitale. D'altronde, essi si trovano in Svizzera da soli cinque mesi, un lasso di tempo dopo il quale non si sarebbe indubbiamente in presenza, in caso di partenza, di uno sradicamento. 13.5.2 Infine, i ricorrenti non hanno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Per quel che concerne il ricorrente, egli ha dichiarato di soffrire di mal di testa a seguito dell'ictus cerebrale che avrebbe avuto nel 2006 in Patria (cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 7 e verbale 2 del ricorrente pag. 5/D30-32). Stando alle sue stesse dichiarazioni, egli, da allora, assumerebbe due specifici medicinali che gli sarebbero stati prescritti durante il ricovero in ospedale, rispettivamente, in seguito, dal medico di famiglia (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 5/D31: "[…] io prendo delle medicine già dalla Romania." e ibidem pag. 5/D33 e pag. 11/D97- 98), e che egli – come rettamente sottolineato dall'autorità inferiore – potrebbe quindi farsi nuovamente prescrivere in caso di rientro in Patria, tantopiù che né dagli atti, né dal memoriale di ricorso risulta il contrario. Anche il raffeddore ed il mal di gola per i quali il ricorrente è stato indirizzato al servizio assistenziale presso il Centro di registrazione a metà agosto 2009 (cfr. A9/1), non permettono di concludere a gravi problemi che giustificherebbero una sua ammissione provvisoria in Svizzera. Per quanto attiene alla ricorrente, la diagnosi svolta in Ticino dal medico L.H. in data 15 settembre 2009, ha confermato un'ernia ombelicale ed un'epatite C cronica (cfr. certificato medico A14/3). Vi è pertanto da esaminare se questi problemi sono tali da ostare ad un rinvio della ricorrente in Romania: in merito all'ernia ombelicale va rilevato che la ricorrente ha subito un intervento chirurgico, il cui Pagina 12
D-7466/2009 decorso post-operativo è stato privo di peculiarità (cfr. A17/2). Il certificato stilato dopo la rimozione dei punti di sutura ad inizio novembre 2009 ha peraltro descritto la ricorrente come atta a partire (cfr. A18/11); per quel che riguarda l'epatite C cronica di cui soffre la ricorrente (confermata nella diagnosi espressa nel certificato del 15 settembre 2009 [cfr. A14/2 punto 2]), va innanzitutto rilevato che solo malattie gravi che richiedono necessariamente delle cure non ottenibili in Patria possono, se del caso, giustificare un'ammissione provvisoria in Svizzera (v. GICRA 2003 n. 24). Orbene, nessun trattamento per la sua cura è stato ritenuto necessario ed adeguato dal medico L.H., che si è limitato a descrivere come "indicato" unicamente un intervento per la cura dell'ernia (cfr. ibidem punto 3.2). Del resto, la consultazione specialistica in epatologia è stata consigliata come controllo medico da assicurare in vista dell'intervento per l'ernia, e non quale misura d'urgenza a sé stante (cfr. ibidem punto 3.3). Secondariamente, benché il rapporto di degenza del 26 ottobre 2009 (cfr. A17/2) e gli undici formulari denominati "Segnalazione di casi medici" (cfr. A18/11) si riferissero primariamente al decorso dopo l'intervento per la cura dell'ernia, ci si poteva attendere che si fossero espressi, se del caso, anche sull'eventuale emergenza di un trattamento per l'epatite riscontrata. Invece, nessun trattamento urgente è stato menzionato, rispettivamente prescritto o consigliato, e da essi non traspare neppure che la ricorrente facesse, a suo tempo, uso di medicamenti per il trattamento dell'epatite. Lo stesso dicasi per il certificato medico del 26 novembre 2009 allegato al memoriale di ricorso, dal quale si evince che la ricorrente assumeva unicamente degli antidolorifici. Da quanto stilato dal medico F.M. sotto la rubrica "Procedere" del citato certificato, inoltre, si evince unicamente che egli riteneva opportuni ulteriori accertamenti circa il tipo di epatite, il subtipo di virus e l'attività di quest'ultimo, al fine di poter definire il tipo di terapia, senza che dal certificato emerga un'urgenza a mettere in atto tali passi. Peraltro non soccorrono i ricorrenti nemmeno le allegazioni nell'atto di replica secondo cui la ricorrente sarebbe stata, nel frattempo, sottoposta ad una biopsia al fegato e quest'ultima avrebbe rivelato la necessità di procedere immediatamente con una terapia: fino ad oggi, infatti, nessun certificato medico che dimostri un peggioramento dello stato di salute della ricorrente, rispettivamente l'emergenza di una terapia di cura è mai stato versato agli atti, tantopiù che la copia della cartella degli appuntamenti della ricorrente ed i recapiti del primario del reparto di infettologia dell'ospedale cantonale dei Grigioni non stanno neanch'essi a dimostrare la gravità Pagina 13
D-7466/2009 dello stato di salute della ricorrente. Concludendo, se dagli atti si evince che la ricorrente è affetta da un'epatite C cronica da un paio di anni (cfr. verbale 1 della ricorrente pag. 6), da essi, tuttavia, non emerge che il suo stato di salute sia peggiorato dal momento dell'entrata in Svizzera fino ad oggi. Al contrario, i certificati menzionati mostrano che il suo stato è rimasto stabile ed incurato per tutto il corso della procedura. La ricorrente, poi, pur sapendo di essere affetta dall'epatite, non si è neanche mai, dal suo arrivo in Svizzera, annunciata attivamente per sottoporsi ad una cura specifica. In siffatte circostanze, il TAF reputa un immediato trattamento per la cura dell'epatite C cronica della ricorrente come non necessario allo stato attuale delle cose, a differenza di quanto preteso dai ricorrenti. Il fatto che una non presa in cura della malattia, come allegato in sede ricorsuale, metterebbe a repentaglio la vita della ricorrente non solo non è dimostrata, ma risulta poi poco realistica alla luce del già menzionato stato di salute stabile della ricorrente e dal fatto che ella abbia lavorato (sebbene solo su chiamata) in veste di (...) fino all'espatrio (cfr. verbale 1 della ricorrente pag. 2). Del resto, in Romania esistono le infrastrutture e le cure necessarie per la cura dell'epatite cronica, ragione per cui la ricorrente potrà, se necessario, sottoporsi ad esami diagnostici e trattamenti adeguati (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo del 7 ottobre 2004 nel caso S.D. e altri c/Germania [ricorso n. 33743/03] consid. 2b). Difatti, un accesso della ricorrente al sistema sanitario rumeno può essere ammesso – al contrario dall'assunto ricorsuale – sulla base degli elementi seguenti: di ritorno in Romania i ricorrenti potranno richiedervi il rilascio della carta d'identità ed accedere così al sistema sanitario, avendo già posseduto tale documento (andato perso in un'inondazione prima dell'espatrio, cfr. verbale 1 del ricorrente pag. 5 e verbale 1 della ricorrente pag. 4), tantopiù che il loro figlio quindicenne ne dispone attualmente un esemplare (agli atti). Inoltre, entrambi i ricorrenti sono stati già ospedalizzati nel passato (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 11/D97 e verbale 1 della ricorrente pag. 6) e non ci sarebbero più tornati – rivolgendosi invece semplicemente al medico di famiglia – per pura scelta personale e non perchè non vi potessero accedere (cfr. verbale 2 del ricorrente pag. 11/D98: "Sono andato dal medico di famiglia e lui mi ha prescritto queste medicine […]; all'ospedale non sono più andato perchè mi avrebbero dato la stessa cosa."). Per di più, in relazione ai mezzi finanziari necessari per accedere ad eventuali cure mediche necessarie, il TAF rileva che la Pagina 14
D-7466/2009 ricorrente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 13.5.3 Infine, nel gravame (cfr. ricorso pag. 5), i ricorrenti – nell'ambito dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento – chiedono che sia loro impartito un congruo termine entro il quale lasciare la Svizzera: concretamente, vorrebbero poter disporre di maggiore tempo al fine di poter trovare una situazione umana alla luce dell'attuale mancanza di un'abitazione e dell'inverno che regna attualmente in Romania. A tal proposito il TAF rileva che, ai sensi dell'art. 42 LAsi, un richiedente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura. Nella fattispecie, il diritto ad un soggiorno nel nostro Paese ai sensi della LAsi cessa con la notifica della presente sentenza, che conclude la procedura d'asilo. Inoltre, ritenuta la rete sociale in Patria (cfr. consid. 13.5.1), l'assenza di un'abitazione e l'attuale clima invernale non risultano essere elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento. 13.5.4 In siffatte circostanze e a seguito di una ponderazione di tutti gli elementi del caso di specie, questo Tribunale reputa l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti e dei loro tre figli minorenni come ragionevolmente esigibile. 13.6 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Gli insorgenti, disponendo già di passaporto (padre, madre e figlio maggiore), rispettivamente di carta d'identità (figlio quindicenne), usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13.7 Per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta, avuto riguardo al fatto che i ricorrenti non dispongono dei necessari mezzi e che le conclusioni del ricorso non sembravano prive di probabilità d'esito favorevole (art. 65 cpv. 1 PA). Per conseguenza, non si prelevano spese processuali. Pagina 15
D-7466/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La presente sentenza è indirizzata: - ai ricorrenti (plico raccomandato) - all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - L._______(in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 16