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Corte IV D-7437/2018
Sentenza d e l 2 7 marzo 2020 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l’approvazione del giudice Gérard Scherrer, cancelliera Alissa Vallenari.
Parti A._______, nato il (…), Eritrea, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 19 novembre 2018.
D-7437/2018 Pagina 2 Fatti: A. Il (…) dicembre 2016 l’interessato, di nazionalità eritrea ed etnia tigrina, con ultimo domicilio a B._______, Zoba C._______, Subzoba D._______, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera (cfr. atto A1/2 e verbale d’audizione sulle generalità dell’11 gennaio 2017 [di seguito: verbale 1], p.to 1.07 segg., pag. 2 seg.; p.to 2.01 seg., pag. 5; p.to 5.05 seg., pag. 8), dopo essere giunto su suolo elvetico nell’ambito di una procedura di ricollocazione (cfr. verbale 1, p.to 2.06, pag. 6 e p.to 5.04, pag. 8). B. Il richiedente è stato sentito dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) l’(…) gennaio 2017 nel corso dell’audizione sulle generalità (cfr. verbale 1), rispettivamente il (…) luglio 2018 (cfr. atto A12/15, di seguito: verbale 2) ed il (…) agosto 2018 (cfr. atto A15/15; di seguito: verbale 3), in particolare in merito ai sui motivi d’asilo. Durante le predette, l’interessato ha in sostanza dichiarato di essere stato imprigionato nell’ambito del servizio militare una prima volta dal (…) sino al (…), in quanto lo avrebbero incolpato di voler lasciare illegalmente il suo Paese d’origine. Dopo la sua scarcerazione, le autorità eritree gli avrebbero concesso tre mesi di riposo a causa delle sue condizioni di salute, a seguito dei quali egli non sarebbe più tornato in servizio. In seguito, mentre egli stava eseguendo dei lavori, l’unità militare detta “(…)”, lo avrebbe catturato nel corso di una retata, dalla quale egli sarebbe tuttavia riuscito a sfuggire durante il tragitto. L’interessato ha inoltre affermato di essere nuovamente entrato in contatto con le autorità eritree a causa dell’accusa mossa nei suoi confronti di avere una relazione con una donna sposata, per la quale avrebbe scontato un periodo di carcere dal (…) sino al (…). In seguito al suo rilascio, egli sarebbe fuggito a E._______, in quanto d’un canto i famigliari della ragazza con la quale avrebbe avuto la relazione sentimentale non l’avrebbero lasciato in pace, minacciandolo. D’altro canto, le unità militari “(…)” – poi corretta in “(…)” – ed “(…)”, lo avrebbero ricercato in quanto assentatosi dalla (…). Nel corso dell’audizione del (…) agosto 2018, ha aggiunto che, a seguito dei rilasci dal carcere rispettivamente nel (…) e nel (…) – durante il quale avrebbe subito dei pestaggi ed altre vessazioni perché rilasciasse delle dichiarazioni –, egli non sarebbe dovuto rientrare subito presso la sua unità, ricevendo un congedo a causa delle sue condizioni di salute, tuttavia non ricevendo un esonero dal servizio militare per questo motivo (cfr. verbale 3, D12 segg., pag. 3 segg.). A E._______ egli ha asserito che avrebbe lavorato nel settore delle (…) ed in un’occasione, poiché
D-7437/2018 Pagina 3 avrebbe lavorato illegalmente, sarebbe stato nuovamente imprigionato dalle autorità. L’interessato ha inoltre addotto che, nel (…) del 2014, egli sarebbe stato ricercato dai soldati, i quali lo avrebbero arrestato presso il suo domicilio ed imprigionato nel carcere di F._______ per quattro settimane – rispettivamente una o due settimane – dopo le quali si sarebbe dato alla fuga assieme ad altri prigionieri, ritornando al suo domicilio sino all’espatrio. A supporto delle sue asserzioni, l’interessato ha presentato: una ricevuta n. (…) a nome di A._______, per l’importo di (…) (cfr. atto A10, cfr. anche verbale 2, D7 segg., pag. 3); una lettera di servizio per G._______, in lingua inglese, nella quale si attesta che il predetto ha lavorato quale (…) nell’impresa “(…)” dal (…) al (…) (cfr. atto A10 e verbale 2, D19 segg., pag. 4); il certificato originale di battesimo del figlio (cfr. atto A11; cfr. anche verbale 2, D22, pag. 4); la pagella scolastica originale del figlio per l’anno accademico (…) (cfr. atto A11 e verbale 2, D27, pag. 4); il certificato di vaccinazioni del figlio (cfr. atto A11 e verbale 2, D27, pag. 4); ed il suo certificato di matrimonio datato (…) (cfr. atto A11 e verbale 2, D27, pag. 4). C. Con decisione del 19 novembre 2018, notificata il 30 novembre 2018 (cfr. atto A32/2), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ed ha respinto la succitata domanda d’asilo. L’autorità inferiore ha altresì pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla Svizzera e l’esecuzione dello stesso provvedimento, siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. D. Il 28 dicembre 2018 (cfr. risultanze processuali), l’insorgente ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), contro la summenzionata decisione della SEM. Il ricorrente ha postulato, a titolo principale, l’annullamento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera ed a titolo subordinato, la concessione dell’ammissione provvisoria, per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento. Altresì ha presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, secondo il senso, di esonero dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. E. Con decisione incidentale del 28 gennaio 2020, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera sino a conclusione della procedura d’asilo, ed ha respinto la sua domanda di assistenza giudiziaria, invitandolo
D-7437/2018 Pagina 4 nel contempo a versare, entro il 12 febbraio 2020, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. Il ricorrente ha provveduto al versamento tempestivo dell’anticipo richiesto in data 10 febbraio 2020 (cfr. risultanze processuali). Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, verranno ripresi nei considerandi seguenti, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto: 1. Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal 1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4 e cpv. 7) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
D-7437/2018 Pagina 5 Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv.1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
D-7437/2018 Pagina 6 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l’autorità inferiore ha dapprima ritenuto alcune delle dichiarazioni rese dal ricorrente durante le audizioni come inverosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. Proseguendo nell’analisi, la SEM ha analizzato le altre dichiarazioni dell’interessato, dal profilo della pertinenza. Essa ha in primo luogo negato la sussistenza di un timore fondato del richiedente nei confronti delle autorità eritree per aver prestato servizio militare dal (…) al (…) e non essere più rientrato alla sua unità. In secondo luogo ha ritenuto che l’unico timore che l’interessato avrebbe nutrito nei confronti delle autorità, sarebbe stato quello di venire scoperto in quanto lavoratore non autorizzato. A mente dell’autorità inferiore, tale comportamento sarebbe spiegabile in quanto il richiedente sarebbe stato esonerato dal servizio militare per i suoi problemi di salute. Infine, neppure l’espatrio illegale, in assenza di ulteriori elementi che lo renderebbero come persona invisa agli occhi delle autorità, non sarebbe, di per sé solo, atto a giustificare la presenza di un timore fondato di essere sottoposto in futuro a delle misure persecutorie ex art. 3 LAsi. 5.2 L’insorgente, nel proprio ricorso, dopo aver ripreso alcuni fatti, avversa le considerazioni e le conclusioni contenute nella decisione dell’autorità resistente. Per quanto attiene le contraddizioni invocate dalla SEM nella decisione impugnata, le stesse sarebbero già state contestate nella sua audizione complementare ed egli avrebbe spiegato dettagliatamente i fatti e l’insussistenza delle incoerenze rilevate dall’autorità inferiore. Il ricorrente non condivide neppure l’analisi svolta da quest’ultima sotto il profilo del timore di persecuzione futura, in quanto gli elementi oggettivi e soggettivi a favore dell’esistenza di un rischio di essere esposto a persecuzioni in caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, sarebbero adempiuti, essendo egli ricercato dalla sua unità militare, avendo di fatto disertato ed essendo già stato incarcerato per questo motivo prima dell’espatrio. 6. 6.1 Nella presente disamina, come rettamente ritenuto dall’autorità inferiore nel provvedimento impugnato, alcune delle dichiarazioni decisive rese dal ricorrente in corso di procedura, non adempiono le condizioni di verosimiglianza di cui all’art. 7 LAsi, per i motivi esposti dappresso. 6.2 Anzitutto, la retata di cui egli sarebbe stato vittima da parte dell’unità (…), per le diverse incoerenze presenti nelle allegazioni esposte nelle diverse audizioni, non risulta plausibile. A titolo d’esempio, egli ha dapprima situato temporalmente tale evento successivamente al rilascio di prigione del (…) (cfr. verbale 2, D54, pag. 7), mentre che nell’audizione successiva,
D-7437/2018 Pagina 7 lo stesso episodio sarebbe avvenuto nel (…) (cfr. verbale 3, D71, pag. 10). Il fatto addotto dal ricorrente a suo favore per spiegare tale incongruenza, ovvero che egli avrebbe potuto confondersi, in quanto gli sarebbero successe diverse evenienze, non risulta convincente. Invero, tale evento, sarebbe stato l’unico a lui occorso dalle ricerche delle altre due compagnie rispetto alla propria (cfr. verbale 3, D13 segg., pag. 3 seg.), quindi risulta una circostanza troppo significativa del suo trascorso, per poter ammettere una differenza temporale di tale entità. Ulteriori dissonanze nel racconto della presunta retata da parte dell’interessato, sono riscontrabili sia nel luogo ove egli sarebbe stato catturato sia l’attività lavorativa che avrebbe esercitato in tale frangente, nonché nella descrizione di alcuni elementi della stessa retata, come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione avversata, alla quale si rinvia per il resto (cfr. p.to II/1, pag. 5). Inoltre anche il luogo dove si sarebbe rifugiato il ricorrente a seguito della presunta retata e l’attività lavorativa che avrebbe esercitato, non risultano collimare nelle diverse dichiarazioni rilasciate. Se dapprima egli ha infatti riferito che dopo il (…) del (…), si sarebbe occupato dell’orto familiare (cfr. verbale 2, D51, pag. 6); in seguito ha invece narrato che sarebbe andato a E._______ a lavorare nel settore della (…) successivamente alla retata (cfr. verbale 2, D54, pag. 7); o ancora che si sarebbe rifugiato a H._______ dove si nascondeva e non riparava mai dentro casa sua per dormire (cfr. verbale 2, D70, pag. 9; verbale 3, D67, pag. 9), oltreché al momento delle retata avrebbe lavorato in un orto, facendo dei lavori di (…) ([…]) (cfr. verbale 2, D70, pag. 9), rispettivamente avrebbe lavorato in un fiume (cfr. verbale 3, D67, pag. 9). Tra l’altro, v’è infine da rilevare, che nella prima audizione, la sua fuga a E._______, era stata messa in relazione con il fatto che i famigliari della donna con la quale avrebbe avuto una relazione proibita lo avrebbero infastidito a seguito del suo rilascio di prigione nel (…) del (…) (cfr. verbale 1, p.to 7.01 seg., pag. 8 seg.), mentre che nella successiva audizione l’insorgente riconduce la stessa circostanza a dopo la retata (cfr. verbale 2, D54, pag. 7), per poi nuovamente rettificare le stesse asserzioni riferendo essersi recato dopo il suo rilascio di prigione dapprima a B._______ e poi a E._______ dal (…) del (…) sino al (…) (cfr. verbale 2, D58, pag. 7). Durante la terza audizione, il ricorrente ha fornito una terza versione, allegando di aver vissuto a E._______ dal mese (…) del (…) sino al mese (…) del (…) (cfr. verbale 3, D33, pag. 5), per poi invece affermare di essersi recato direttamente a E._______ dal mese (…) del (…), in quanto lì si trovava la sua famiglia (cfr. verbale 3, D66, pag. 9). Le spiegazioni del ricorrente circa tali dissonanze addotte nelle audizioni come pure nel gravame, non conducono il Tribunale a diversa conclusione, in quanto le dichiarazioni rilasciate dall’interessato durante i verbali d’audizione in tal senso, risultano essere univoche ed inconciliabili.
D-7437/2018 Pagina 8 6.3 Anche in merito ai supposti arresto, incarcerazione e fuga che sarebbero occorsi al ricorrente nel 2014, e che lo avrebbero determinato da ultimo all’espatrio dal suo Paese d’origine, le allegazioni dell’insorgente risultano ricche di incoerenze. A titolo esemplificativo risultano discrepanti sia le sue asserzioni in merito alla durata dell’incarcerazione a F._______ – nella prima audizione ha dichiarato essere stata di quattro settimane (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10), mentre che in quella successiva, si sarebbe trattato di due settimane, rispettivamente di una settimana (cfr. verbale 2, D87, pag. 11; D93, pag. 11) – sia in merito a quali persone della sua unità lo avrebbero catturato, asserendo dapprima trattarsi genericamente di soldati appartenenti alla stessa (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10), mentre invece successivamente riferisce che una persona della famiglia con la quale avrebbe avuto la relazione illegale sarebbe venuta a cercarlo a E._______ (cfr. verbale 2, D16 segg., pag. 3 seg.); o ancora che il capo della (…) stazione di polizia, di nome I._______, che sarebbe lo (…) della ragazza con la quale avrebbe avuto una relazione, sarebbe venuto a cercarlo con altre due persone appartenenti alla sua unità nella (…) (cfr. verbale 3, D36, pag. 6). Non meno incoerenti risultano essere alcune allegazioni dell’insorgente riguardo all’evasione dalla prigione, in particolare in merito al luogo di detenzione, ai prigionieri ed alla dinamica della fuga dal carcere, per le quali si può senz’altro rinviare alle circostanziate motivazioni contenute nella decisione avversata (cfr. p.to II/1, pag. 4). Le spiegazioni addotte nelle audizioni e genericamente nel gravame dall’insorgente, non modificano la conclusione del Tribunale circa l’inverosimiglianza di tali eventi, in quanto non risulta credibile che le affermazioni contenute nei verbali d’audizione, che gli sono tra l’altro stati ritradotti e sottoscritti dal ricorrente, risultino da incomprensioni, confusioni o perché gli sarebbero riaffiorati maggiori ricordi, o ancora derivanti dalla pressione esercitata con le domande a lui poste dall’interrogante. A ragione infine la SEM rileva che le dichiarazioni inerenti il fatto che un membro della famiglia della ragazza con la quale avrebbe avuto una relazione, come pure le ricerche effettuate dalle unità (…) (o […]) e (…) per riportarlo alla sua unità, risultino inverosimili, in quanto le sue dichiarazioni in merito sarebbero costellate da diverse incoerenze ed imprecisioni. In relazione agli stessi, si rinvia integralmente a quanto compiutamente e correttamente già motivato nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 4 segg. della decisione impugnata), essendo che il ricorrente non apporta con il gravame alcuna argomentazione che possa mutare tale apprezzamento.
D-7437/2018 Pagina 9 6.4 Proseguendo nell’analisi, il Tribunale condivide pure la conclusione dell’autorità inferiore circa la mancanza di un timore fondato di persecuzione da parte del ricorrente nell’ambito del servizio di leva, sia prima della sua fuga, sia futuro, nel caso egli dovesse rientrare nel suo Paese d’origine. In specie, come già sopra rilevato, le evenienze occorse al ricorrente successivamente al suo rilascio di prigione del (…) non risultano verosimili. L’ultima circostanza prima dell’espatrio nella quale l’insorgente sarebbe venuto a contatto con le autorità eritree, risulta quindi essere quella a causa della sua relazione con una ragazza già maritata, conclusasi con il suo regolare rilascio da parte delle autorità il (…) (cfr. verbale 2, D98 segg., pag. 12; verbale 3, D27 segg., pag. 5). A causa di ciò egli, come già sopra rilevato, non avrebbe subito ulteriori conseguenze, e sarebbe potuto rientrare al suo domicilio, ad occuparsi della sua salute e della sua famiglia, lavorando nell’orto familiare e nel settore delle (…) e sposandosi nel (…) (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D51, pag. 6; D54 segg., pag. 7; D72 segg., pag. 9; D80, pag. 10 e D98 seg., pag. 12; verbale 3, D30 segg., pag. 5 seg. e D65 seg., pag. 9). La sua incarcerazione e successiva scarcerazione, avvenuta nel (…), oltreché non avere alcun nesso con il servizio militare, risulta inoltre essere un episodio circoscritto e conclusosi ben (…) anni prima l’espatrio dal paese d’origine del ricorrente, quindi il timore dell’insorgente di essere perseguitato per la sua supposta diserzione dal servizio militare, non risulta né attuale né concreto (cfr. DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5). Il nesso di causalità temporale difetterebbe a maggior ragione per l’incarcerazione che egli avrebbe subito dal (…) al (…), in quanto intervenuta ben (…) anni prima l’espatrio dell’insorgente. In merito a tale evenienza, seppure egli sarebbe stato condannato per tentativo di espatrio illegale dal Paese d’origine nell’ambito del servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 10), tuttavia a seguito del suo rilascio di prigione, avrebbe ricevuto un congedo di tre mesi, per ragioni di salute, dalla sua unità, e di fatto non sarebbe più rientrato presso la stessa, non subendo alcuna conseguenza effettiva – viste le inverosimiglianze già rilevate – e potendosi dedicare alla sua salute ed alla sua famiglia, nonché a varie attività lavorative (cfr. verbale 2, D64 segg., pag. 8 seg. e D100 seg., pag. 12; verbale 3, D26, pag. 4 seg. e D47 seg., pag. 7), sino all’arresto intervenuto nel (…), che però non coincideva con motivazioni di stampo militare, come già sopra evidenziato. In più, proprio dal comportamento tenuto dall’insorgente a seguito della sua scarcerazione, come pure per il fatto che le autorità, nonostante egli sarebbe stato a loro disposizione per due volte sia dopo il rilascio del (…), che a quello intervenuto nel (…) del (…) – nonché in un’altra circostanza relativa all’esercizio illegale della professione nell’ambito delle (…), dove il ricorrente sarebbe stato arrestato – non sarebbe mai stato ricondotto presso la sua unità militare, e non lo
D-7437/2018 Pagina 10 avrebbero ricercato per questo motivo, difetta pure in casu sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo per ritenere un timore fondato del ricorrente di subire delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo da parte delle autorità del suo Paese, nel caso in cui egli rientrasse nel medesimo, sia a fronte delle incarcerazioni pregresse, sia in merito all’espletamento del servizio militare (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). V’è quindi luogo di partire dall’assunto che il ricorrente non possa avvalersi di alcun timore fondato di subire dei pregiudizi rilevanti nell’ambito della sua presunta diserzione al servizio militare, essendo che il suo espatrio dall’Eritrea non è riconducibile a delle circostanze inerenti lo stesso, e che molto probabilmente egli sia stato esonerato dal medesimo. 6.5 Pure non relazionabili ai moventi previsti dall’art. 3 LAsi sono le presunte minacce e le problematiche che il ricorrente avrebbe avuto da parte dei famigliari della ragazza con la quale avrebbe intrattenuto una relazione – vista anche l’inverosimiglianza pregressa dell’unico episodio di una certa rilevanza che avrebbe coinvolto anche un famigliare della ragazza (cfr. supra consid. 6.3) – essendo le stesse ingenerate dalla vicenda che egli avrebbe intessuto con la parente, nonché dalla loro mancata accettazione del verdetto del tribunale nei suoi confronti, ossia a dei fattori inoppugnabilmente estranei alla protezione convenzionale. 6.6 Tale asserzione vale mutatis mutandis anche per quanto attiene le generiche motivazioni assurte dal ricorrente in merito alla mancanza di democrazia, di libertà, di regole e di leggi presente nel suo paese d’origine, in quanto non ascrivibili alla razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o alle opinioni politiche del ricorrente come previste dall’art. 3 cpv. 1 LAsi. 6.7 Da ultimo, vista la mancanza in casu di circostanze supplementari che lascino presupporre che l’insorgente sia malvisto dalle autorità eritree – segnatamente vista l’inverosimiglianza e l’irrilevanza degli eventi citati a margine – l’asserito espatrio illegale non risulta, a sé stante, pertinente ed atto a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato all’interessato (cfr. sentenza del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 5.1). 6.8 In virtù di tutto quanto sopra esposto, l’autorità resistente ha quindi a giusto titolo omesso di riconoscere lo statuto di rifugiato e di concedere l’asilo al ricorrente.
D-7437/2018 Pagina 11 7. L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento del ricorrente. 8. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento d’una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStrI). 8.2 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha ritenuto che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Dal canto suo, nel gravame, il ricorrente afferma che in caso di un suo rientro in Eritrea, egli rischierebbe di essere esposto a dei trattamenti inumani e degradanti, viste anche le condizioni che egli avrebbe subito nelle incarcerazioni pregresse. L’esecuzione dell’allontanamento sarebbe pertanto, a mente sua, non ragionevolmente esigibile. 8.3 8.3.1 Anzitutto l’insorgente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento, e l’ammissibilità del rinvio del ricorrente verso l’Eritrea sotto l’aspetto dell’art. 5 cpv. 1 LAsi, risulta quindi pacifico. Per di più, per gli stessi motivi e non essendo ravvisabili agli atti altri elementi che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che l’insorgente possa essere sottoposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura, il timore generico dello stesso di poter subire in Eritrea un trattamento proibito, non permette di far giungere il Tribunale ad una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella espressa nella decisione impugnata (cfr. anche in merito la sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§125 e 129 e relativi riferimenti). 8.3.2 Anche nell’evenienza in cui il ricorrente dovesse nuovamente essere arruolato nel servizio nazionale eritreo – stante il fatto che egli molto probabilmente risulta beneficiario di un esonero dallo stesso – la stessa non
D-7437/2018 Pagina 12 risulta ostativa all’esecuzione del suo allontanamento, nel caso di un rientro volontario in Eritrea (cfr. per il resto la sentenza di riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2). Tale conclusione, e quanto già sopra evidenziato (cfr. consid. 6.7) vale anche mutatis mutandis per l’uscita illegale dell’insorgente. 8.3.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso l’Eritrea sia da considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi. 8.4 8.4.1 In Eritrea non si può concludere che viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta, a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie, di presumere, a proposito di tutti i richiedenti provenienti da tale paese, l’esistenza di un pericolo concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 17). 8.4.2 Neppure la situazione personale dell’interessato risulta d’impedimento all’esecuzione dell’allontanamento. Egli invero è giovane e dispone di una certa istruzione, nonché può avvalersi di solide conoscenze sia nel settore (…) che in quello (…). In patria, l’insorgente può vantare di una buona rete famigliare, in particolare della moglie – che lavorerebbe come (…) a J._______ (cfr. verbale 2, D40, pag. 5) – del figlio, dei genitori e di diversi fratelli e sorelle (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 6; verbale 2, D23 segg., pag. 4 seg.), con la quale intrattiene tutt’ora buone relazioni (cfr. verbale 2, D30 seg., pag. 5), che potranno sostenerlo in caso di bisogno, per sopperire alle sue necessità essenziali. Inoltre i suoi genitori disporrebbero di (…), sui quali l’insorgente avrebbe anche in passato lavorato. Dalla documentazione medica agli atti (cfr. atti A17/3, A18/2 e A20/4) non si evince inoltre la necessità per lo stesso di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute si degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la sua vita o il suo stato di salute e che giustificherebbe la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Alla luce di tali elementi, e non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, di essere esposto ad una minaccia esistenziale (cfr. sentenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2). Il rischio di arruolamento nel servizio nazionale, non risulta dipoi influire su
D-7437/2018 Pagina 13 questo giudizio, dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3). Dal canto suo, l’obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure un motivo d’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5). 8.4.3 Il rientro dell’interessato nel suo paese d’origine è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile. 8.5 In ultima analisi, malgrado un rinvio coatto in Eritrea di un richiedente la cui domanda d’asilo è stata respinta non sia al momento possibile, tuttavia, per prassi costante del Tribunale, la possibilità di un ritorno volontario esclude la concessione dell’ammissione provvisoria per impossibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3). Spetta infatti all’insorgente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12). Ne discende quindi che l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, risulta essere anche possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). 8.6 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell’autorità inferiore confermata. 9. Visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso è respinto. 10. Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 10 febbraio 2020.
D-7437/2018 Pagina 14 11. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-7437/2018 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 10 febbraio 2020. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
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