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Bundesverwaltungsgericht 25.10.2010 D-7419/2010

25 ottobre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,017 parole·~15 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-7419/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 2 5 ottobre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione di Kurt Gysi, giudice; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nata il (...), Mongolia, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7419/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data (...) in Svizzera, i verbali d'audizione del 13 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 22 settembre 2010 (di seguito: verbale 2), la decisione dell'UFM dell'11 ottobre 2010, notificata all'interessata il medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta sottoscritto dall'interessata, atto A13/1), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 15 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto UFM, pervenuta al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in data 18 settembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui agli artt. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua Pagina 2

D-7419/2010 della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere cittadina mongola, nata ad B._______ (Mongolia), dove avrebbe vissuto sino al suo espatrio, che sarebbe avvenuto nella seconda metà del mese di (…) 2010, che l'interessata ha affermato di essere espatriata a causa dei problemi avuti con il suo fratellastro maggiore T.B., ovvero il figlio del secondo marito di sua madre, il quale – dopo la morte del fratellastro minore dell'interessata, investito da un'auto nel (...) 2008, mentre si trovava con l'interessata – l'avrebbe malmenata, minacciata di morte e violentata varie volte; che, dopo la prima aggressione avvenuta a casa della madre dell'interessata, T.B. sarebbe stato arrestato e trattenuto per nove giorni dalla Polizia, chiamata dai vicini di casa; che, dopo il suo rilascio, T.B. si sarebbe presentato a casa dell'interessata, avrebbe picchiato lei e sua figlia e avrebbe cercato di soffocarla con un tubo di gomma; che, grazie all'intervento dei suoi vicini di casa, l'interessata si sarebbe potuta liberare e si sarebbe recata assieme a sua figlia dalla Polizia; che ella sarebbe stata riaccompagnata al suo domicilio da due poliziotti, dopo che ormai T.B. era scappato; che, successivamente, tra la (...) del 2008 e la (...) del 2009, l'interessata avrebbe subito quattro o cinque violenze sessuali da parte di T.B. e sarebbe stata minacciata verbalmente dal medesimo per punirla della morte del fratello minore; che, a seguito delle prime violenze sessuali subite, che ella avrebbe denunciato alla Polizia in due occasioni senza alcun esito, l'interessata avrebbe deciso di affidare sua figlia al suo ex-marito alla fine del 2008; che l'interessata avrebbe continuato a lavorare, nonostante il suo fratellastro continuasse a perseguitarla, inviando anche i suoi operai per farle delle pressioni e presentandosi a casa sua per violentarla; che, a causa di tali violenze, l'interessata avrebbe avuto diversi aborti; che, nel (...) 2009, l'interessata avrebbe venduto la casa di suo padre, dove viveva, e si sarebbe trasferita dapprima presso una sua cliente e successivamente presso una amica di quest'ultima a C._______ (Mongolia), dove – dopo 15 giorni, il suo fratellastro T.B. l'avrebbe raggiunta e avrebbe cercato di soffocarla; che l'interessata sarebbe Pagina 3

D-7419/2010 allora ritornata dalla sua cliente e, su consiglio di quest'ultima, sarebbe infine espatriata, che l'interessata avrebbe lasciato la Mongolia, viaggiando legalmente, con il suo passaporto e la sua carta d'identità, in treno fino a D._______ (Russia), da dove avrebbe continuato il viaggio in auto accompagnata da due passatori – i quali le avrebbero ritirato i suoi documenti – fino ad arrivare quattro giorni più tardi in Svizzera, senza subire alcun controllo e sprovvista di documenti d'identità, che, nella decisione dell'11 ottobre 2010, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente non sono verosimili siccome illogiche, contraddittorie, vaghe e stereotipate, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi di esposizione dell'interessata a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, la ricorrente fa valere che nel suo caso sussisterebbero, conformemente ad un grado di prova ridotto, sufficienti indizi di persecuzioni per procedere ad una decisione materiale; che, in particolare, ella rileva che, in considerazione della lunga durata delle sue audizioni protrattesi fino a tarda serata, nonché della quantità di dettagli da lei fornita, sarebbe incoerente la pronuncia di una decisione di non entrata nel merito, rispettivamente sarebbe da escludere che il suo racconto consista in una storia di fantasia; che, infatti, sottolinea che le sue allegazioni sarebbero concrete, verosimili, coerenti e dettagliate, come lo dimostrerebbero le descrizioni da lei fornite nelle audizioni, nonostante emergerebbero alcune contraddizioni; che, tenuto conto dei drammi vissuti, l'insorgente ritiene di essere stata in grado di fornire indicazioni temporali sufficienti su molti fatti importanti e, vista l'insistenza dell'auditrice, di non aver potuto far altro che azzardare delle stime su quei fatti che in realtà starebbe cercando di dimenticare, in quanto molto penosi; che, inoltre, la ricorrente precisa che non sarebbe illogico il fatto di essere espatriata dopo più di un anno dall'inizio dei suoi problemi, in quanto aveva la speranza che le cose nel suo Paese cambiassero, essendosi Pagina 4

D-7419/2010 rivolta alla Polizia, al Centro nazionale contro la violenza ad B._______, ma senza ottenere una protezione effettiva; che, a tal proposito, la ricorrente ribadisce di aver tentato di contattare la signora E._______ per farsi inviare copia della sua deposizione in Polizia e della documentazione medica degli esami fatti dopo le violenze subite; che, infine, per questi motivi, la ricorrente fa valere che la sua vita in Mongolia sarebbe in pericolo e quindi il suo allontanamento in detto Paese sarebbe ragionevolmente inesigibile, che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, inoltre, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, peraltro, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), Pagina 5

D-7419/2010 che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese, che, nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, la ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie e grossolanamente imprecise circa il numero nonché la collocazione temporale e le denunce riguardo alle violenze subite; che, inizialmente, ha dichiarato di essere stata aggredita due volte dal suo fratellastro, l'una il (...) 2008, dopo la morte del suo fratellino, e l'altra (...) giorni dopo il suo rilascio (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D23); che ha inoltre affermato di essere stata violentata dal medesimo quattro volte, la prima alla fine di (...) 2008 e l'ultima nel (...) 2008, episodi che ella ha dichiarato di aver denunciato, tranne l'ultimo (cfr. verbale 1 pag. 7); che, per contro, nell'audizione federale diretta, l'insorgente ha dichiarato di essere stata violentata verso la (...) del 2008, una volta in (...) 2008 e una volta in (...) 2008, nonché nel mese di (...) 2009 e dopo il mese di (...) 2009 (cfr. verbale 2 D24 a confronto con verbale 1 pag. 7); che, successivamente, ella ha ancora cambiato la sua versione, affermando, tra l'altro, di essere stata violentata cinque volte e non quattro (cfr. verbale 2 D71-73); che, ella ha peraltro dichiarato aver denunciato solo due volte i maltrattamenti subiti e non tre, come emerge dalle sue dichiarazioni precedenti (cfr. verbale 2 D24 a confronto con verbale 1 pag. 7), sottolineando che la prima denuncia sarebbe stata inoltrata tra il (...) e l'(...) 2008 e che la stessa concerneva le prime due aggressioni subite (cfr. verbale 2 D64) e non le violenze sessuali che sarebbero intervenute successivamente, contrariamente a quanto riferito nella prima audizione (cfr. verbale 2 D64-67 a confronto con verbale 1 pag. 7); che, inoltre, anche a prescindere dalle incongruenze e imprecisioni delle dichiarazioni della Pagina 6

D-7419/2010 ricorrente, in quanto si tratterebbe di eventi traumatici, il cui ricordo sarebbe difficile, come essa pretende far valere in sede di ricorso (cfr. ricorso pagg. 2), le asserite violenze subite dall'insorgente non sono state comprovate da alcun mezzo di prova o elemento oggettivo; che, a tal proposito, basti rilevare che la ricorrente – sebbene pretenda di poter produrre la documentazione riguardo alle denunce effettuate e alla documentazione medica relativa agli esami effettuati dopo gli abusi sessuali – non è nemmeno stata in grado di indicare il cognome di colei che avrebbe contattato e che, a suo dire, potrebbe procurarle siffatti documenti (cfr. verbale D8-9 e D17-18, nonché ricorso pag. 3); che, pertanto, l'esistenza di qualsivoglia documentazione, così come la possibilità di procurarsela, risulta manifestamente irrisoria e infondata; che, di conseguenza, in considerazione di quanto sopraesposto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile; che, d'altronde, alla luce dell'evocata inverosimiglianza e senza che sia necessario evocare ulteriori elementi d'inattendibilità, non v'è altresì motivo di considerare che la ricorrente non possa beneficiare di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che l'insorgente si è limitata a far valere in sede di ricorso – con una semplice e generica affermazione di parte – che la sua vita non sarebbe al sicuro in caso di rientro nel suo Paese (cfr. ricorso pag. 4), Pagina 7

D-7419/2010 che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla sua situazione personale; che la ricorrente è giovane, ha una formazione scolastica nonché un'esperienza lavorativa di svariati anni come (...) ed (...), attività che le permetteva di provvedere al suo sostentamento (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D13-14); che, inoltre, ritenuta l'inverosimiglianza del racconto reso dall'insorgente, nonché dell'attività lucrativa svolta sino al suo espatrio, v'è ragione di ritenere che ella dispone in Patria di un'importante rete sociale e familiare su cui poter fare affidamento, oltre alla presenza di sua madre, sua figlia, nonché del suo ex-marito e del suo fratellastro da cui avrebbe preteso – senza alcun fondamento – essere perseguitata (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale 2 D16); che, infine, la ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, Pagina 8

D-7419/2010 che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9

D-7419/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente tramite il Centro di registrazione e di procedura di F._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di F._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza ai ricorrenti e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale; allegati: avviso di ricevimento e copia del ricorso del 15 ottobre 2010) - G._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10

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