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Bundesverwaltungsgericht 03.12.2009 D-7396/2009

3 dicembre 2009·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,729 parole·~19 min·2

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; ...

Testo integrale

Corte IV D-7396/2009/ {T 0/2} Sentenza d e l 3 dicembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli; cancelliera Antonella Guarna. A._______, alias B._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 novembre 2009 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7396/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 3 gennaio 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 14 gennaio 2009 e del 23 giugno 2009, l'esame radiologico della mano al quale il richiedente è stato sottoposto in data 7 gennaio 2009 (cfr. agli atti A 6-7/1), l'istituzione della curatela in favore dell'interessato il 3 febbraio 2009, la relazione finale del curatore del 17 marzo 2009, giorno in cui l'interessato è divenuto maggiorenne (cfr. agli atti A 17/2), la decisione dell'UFM del 16 novembre 2009, notificata all'interessato il 19 novembre 2009 (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 26 novembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data 1° dicembre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del Pagina 2

D-7396/2009 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere d'etnia igbo, originario di Uli nell'Anambra State (Nigeria) e di aver avuto ultimo domicilio a Lagos (Nigeria) dal 2001 fino al suo espatrio nel 2008, che l'interessato ha affermato di essere espatriato per paura di essere arrestato a seguito delle accuse che gli sarebbero state rivolte per la morte di suo zio paterno; che, dopo la morte di suo padre avvenuta nel 2004, l'interessato e la madre sarebbero stati cacciati da casa dallo zio paterno e quest'ultima sarebbe stata accusata della morte del marito; che, l'interessato e la madre sarebbero andati a vivere dai nonni materni a Ihala e successivamente l'interessato si sarebbe trasferito a Lagos dal fratello di sua madre; che, dopo qualche anno, un giorno, durante il periodo di Natale, quando l'interessato si sarebbe recato a casa di suo zio paterno per recuperare gli effetti di suo padre rispettivamente per manifestargli la sua intenzione di far rientrare sua madre a casa di suo padre, l'interessato e suo zio paterno avrebbero avuto una discussione nonché una collutazione; che, una volta rientrato a Lagos, l'interessato sarebbe venuto a conoscenza della morte dello zio paterno; che, durante il funerale di quest'ultimo, l'interessato, sua madre e suo zio materno sarebbero stati arrestati, in quanto denunciati con l'accusa di aver ucciso lo zio paterno; che la Pagina 3

D-7396/2009 madre e il fratello sarebbero stati rilasciati il medesimo giorno dietro cauzione, mentre che l'interessato sarebbe stato rilasciato dopo tre giorni rispettivamente due settimane dietro cauzione e grazie all'intervento di un avvocato; che, quest'ultimo avrebbe riferito che il caso dell'interessato – che sarebbe stato portato davanti ad un Tribunale e per cui vi sarebbero state delle udienze – avrebbe preso una brutta piega, in quanto si sarebbe detto che sarebbe stato l'interessato ad uccidere lo zio paterno a colpi d'arma da fuoco, per cui gli avrebbe consigliato di espatriare, che l'interessato avrebbe raggiunto Lagos e da lì, con un accompagnatore, sarebbe partito in aereo munito di passaporto non suo, senza conoscere le generalità contenute e il quale gli sarebbe stato ritirato al suo arrivo all'aereoporto in Paese a lui sconosciuto; che, da questo Paese, avrebbe proseguito il viaggio in treno fino ad arrivare a Chiasso (Svizzera), che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 16 novembre 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ribadisce di non aver mai posseduto un passaporto o una carta d'identità, facendo valere che in Nigeria tali documenti sarebbero richiesti normalmente solo per espatriare; che, di conseguenza, egli avrebbe viaggiato senza documenti secondo le modalità già spiegate, in modo dettagliato e senza contraddizioni, di modo che anche il suo racconto sulle circostanze del viaggio deve essere considerato verosimile; che il ricorrente sostiene, inoltre, di non poter far nulla per procurarsi i documenti d'identità, essendo in Svizzera e dovendosi presentare personalmente sul posto per poterli Pagina 4

D-7396/2009 ottenere; che, infatti, egli avrebbe chiamato la madre a tal propostito, ma essa non sarebbe riuscita a fare nulla; che infine, non potrebbe nemmeno rivolgersi all'ambasciata della Nigeria in Svizzera per ottenere un documento, non avendo un permesso di soggiorno; che, pertanto, in considerazione dell'esistenza di motivi oggettivi giustificanti la mancata presentazione di documenti d'identità, il ricorrente adduce che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo; che, inoltre, detto Ufficio avrebbe dovuto procedere ad ulteriori accertamenti per determinare la qualità di rifugiato e l'esecuzione dell'allontanamento, essendo il suo racconto molto preciso e dettagliato, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), Pagina 5

D-7396/2009 che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha dichiarato di aver viaggiato in aereo da Lagos, senza tuttavia essere in grado di indicare né dove era diretto l'aereo, né il Paese in cui sarebbe arrivato, né che cosa c'era scritto sul biglietto; che egli non ha dato alcuna plausibile giustificazione a tali mancanze, limitandosi ad affermare che non sa leggere, che non gli interessava sapere dove andava l'aereo in quanto voleva solo lasciare il suo Paese e che il biglietto gli era stato ritirato dal suo accompagnatore (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pagg. 8-9 e del 23 giugno 2009 D13-18 pag. 4); che l'insorgente non è nemmeno stato capace di indicare da dove avrebbe preso il treno per raggiungere la Svizzera – nonostante fosse però a conoscenza del fatto che non era in Svizzera – e dove sarebbe arrivato (cfr. ibidem pag. 9), che, peraltro, le dichiarazioni del ricorrente circa la durata del viaggio secondo le modalità descritte, non corrispondono in maniera più assoluta alla realtà e sono contraddittorie; che, infatti, egli ha affermato che il viaggio sarebbe durato un mese per poi dichiarare invece che il tragitto in aereo sarebbe durato 15 ore e il viaggio in treno sei ore, asserendo – confrontato a tale contraddizione – di aver vagato per vari giorni una volta arrivato in Svizzera (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pag. 10), che, inoltre, l'asserzione del ricorrrente secondo cui egli avrebbe viaggiato da Lagos, prima in aereo e poi in treno senza subire controlli (cfr. ibidem pag. 9) non può corrispondere alla realtà dei fatti, giacché non è plausibile che egli non sia stato sottoposto né ai severi controlli aeroportuali di un viaggio internazionale, né ai controlli ferroviari passando da un Paese ad un altro, rispettivamente oltrepassando le frontiere di più Paesi, che tali elementi – oltre a quelli evocati dall'UFM nella decisione impugnata a cui si rinvia – sono sufficienti a concludere che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, d'altronde non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate allegazioni, secondo le quali in particolare non gli sarebbe possibile consegnare dei documenti, poiché sostanzialmente non ne avrebbe Pagina 6

D-7396/2009 mai posseduti o non potrebbe farseli inviare dalla Nigeria, perché non sarebbe sul posto (cfr. ricorso pag. 2; verbale d'audizione del 2009 pagg. 4-5 e del 23 giugno 2009 D4-12 pag. 3); che, tali asserzioni, infatti, non costituiscono ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge; che, tra l'altro, l'insorgente stesso ha dichiarato che i documenti d'identità verrebbero richiesti normalmente quando si vuole espatriare (cfr. ricorso pag. 2), ciò che avvalora l'ipotesi secondo cui il ricorrente abbia disposto dei suoi documenti d'identità, in vista del suo espatrio, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di avere lasciato il suo Paese per paura di essere arrestato a seguito delle accuse che gli sarebbero state rivolte per la morte dello zio paterno, dopo che essi Pagina 7

D-7396/2009 avrebbero avuto una discussione in relazione alla morte del padre del ricorrente avvenuta nel 2004 (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pagg. 5-7 e del 23 giugno 2009 D26 e segg., pag. 5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente ha reso dichiarazioni contraddittorie, nonché vaghe su punti essenziali del suo racconto, come rettamente rilevato dall'UFM; che, basti segnalare prima di tutto che l'insorgente non è stato in grado di indicare con precisione la data in cui si sarebbe recato da suo zio per recuperare gli effetti di suo padre e avrebbero discusso; che egli ha affermato inizialmente che si sarebbe trattato del mese di dicembre 2007 (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pag. 6), mentre successivamente ha dichiarato che tale incontro sarebbe avvenuto nel periodo natalizio, in dicembre, senza però saper ricordare di che anno (cfr. verbale d'audizione del 23 giugno 2009 D48-51 e 53 pag. 7); che, in secondo luogo, il ricorrente non ha saputo nemmeno indicare la data esatta in cui suo zio paterno sarebbe morto e si sarebbe svolto il funerale, ciò che a suo dire dovrebbe corrispondere altresì al giorno in cui egli sarebbe stato arrestato, assieme a sua madre e suo zio materno; che, a tal proposito, egli si è prima limitato ad affermare che si sarebbe trattato del mese di febbraio 2008 (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pag. 6) e, in seguito, che non ricorderebbe quando sarebbe successo (cfr. verbale d'audizione del 23 giugno 2009 D60-70 pag. 8); che, infine, il ricorrente si è contraddetto sulla durata del suo arresto, affermando da un lato che sarebbe stato trattenuto per due settimane (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pag. 7) e, dall'altro, invece che sarebbe stato liberato solo dopo tre giorni (cfr. verbale d'audizione del 23 giugno 2009 D26 pag. 5), che, insomma, le sopraevocate dichiarazioni contraddittorie e vaghe del ricorrente vertono senza dubbio sui punti essenziali fatti valere dal medesimo a fondamento della sua domanda d'asilo – ovvero l'incontro Pagina 8

D-7396/2009 con lo zio paterno, la morte e il funerale di quest'ultimo, nonché il conseguente arresto dell'insorgente – sui quali non è possibile soprassedere, senza alcuna valida giustificazione e che dimostrano come il ricorrente non abbia vissuto realmente e personalmente i fatti da lui resi; che, di conseguenza, v'è ragione di concludere alla palese inverosimiglianza dei motivi d'asilo addotti, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi contraddittori e vaghi delle dichiarazioni dell'insorgente, che, d'altronde, il ricorrente in sede di ricorso si è limitato a mere affermazioni non corroborate e non giustificate secondo cui il suo racconto sarebbe preciso e dettagliato e, secondo cui, sarebbero necessari ulteriori chiarimenti per l'accertamento della sua qualità di rifugiato di eventuali impedimenti al suo allontanamento in Patria (cfr. ricorso pag. 2), che, in tale contesto, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare, in Patria, di un equo processo in relazione ad eventuali accuse mosse nei suoi confronti, tanto più che – secondo le dichiarazioni stesse del ricorrente – la causa per l'asserita accusa che gli sarebbe stata rivolta sarebbe stata portata davanti ad un Tribunale, egli avrebbe potuto essere assistito da un avvocato, nonché partecipare alle udienze e infine beneficiare dell'istituto della liberazione su cauzione (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pag. 7 e del 23 giugno 2009 D26, D85-88 pagg. 5 e 9), che, ad ogni modo, un eventuale errore giudiziario ai danni del richiedente non è, di per sé, rilevante in materia d'asilo, che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), Pagina 9

D-7396/2009 che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Nigeria non vige attualmente una situazione caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, Pagina 10

D-7396/2009 che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e in buona salute; che, infatti, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24); che, inoltre, egli dispone in Patria di un'importante rete familiare e sociale, ritenuto che vivono ancora in loco la madre e la sorella, le quali risiedono presso i nonni materni del ricorrente a Ihala, nonché lo zio materno che risiede a Lagos (cfr. verbale d'audizione del 14 gennaio 2009 pag. 4); che, l'insorgente potrà altresì beneficiare dell'aiuto di questo zio matermo – il quale lo aveva già ospitato presso di lui e mantenuto per diversi anni – per trovare un'attività professionale, tanto più che lo zio è un commerciante d'abbigliamento (cfr. ibidem pagg. 2- 3), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente Pagina 11

D-7396/2009 (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 12

D-7396/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (per corriere; in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - C._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 13

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