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Bundesverwaltungsgericht 10.12.2018 D-7335/2016

10 dicembre 2018·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,600 parole·~18 min·7

Riassunto

Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo) | Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo); decisione della SEM del 27 ottobre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-7335/2016

Sentenza d e l 1 0 dicembre 2018 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Bosshardt.

Parti A._______, nato il (…), alias B._______, nato il (…), Somalia, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, SOS Antenna Profughi, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto Revoca dell'ammissione provvisoria (asilo); decisione della SEM del 27 ottobre 2016 / N (…).

D-7335/2016 Pagina 2

Fatti: A. A._______, cittadino somalo, è entrato in Svizzera il 16 novembre 2003 ed ha depositato domanda d'asilo il giorno seguente. B. Con decisione del 23 gennaio 2004 l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR; dappoi Ufficio federale della migrazione [UFM] ed ora Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento del richiedente l'asilo dalla Svizzera e disposto l'ammissione provvisoria non essendo ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Somalia. C. In data 23 dicembre 2011, la moglie ed i figli dell'interessato sono entrati in Svizzera ed il 6 marzo 2012 hanno a loro volta depositato una domanda d'asilo. D. Con decisione del 4 aprile 2014 l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo della moglie e dei figli ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. a LAsi (RS 142.31), essendo essi già stati riconosciuti quali rifugiati a Cipro. Nel contempo l'UFM ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera verso Cipro, nonché ha considerato ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento. E. Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso presentato dalla moglie e dai figli di A._______ con sentenza del 2 ottobre 2014. F. Con scritto del 1° febbraio 2016, la SEM ha accordato a A._______ la possibilità di esprimersi in merito all'eventuale revoca della sua ammissione provvisoria dal momento che nulla si opporrebbe al ricongiungimento famigliare con la moglie ed i figli risiedenti a Cipro ed al beneficio di un permesso di soggiorno come rifugiati. Egli si sarebbe inoltre già recato in diverse occasioni in tale Paese per visitare i famigliari.

D-7335/2016 Pagina 3 G. In data 19 febbraio 2016 l'interessato ha preso posizione in tal senso allegando di risiedere da più di dodici anni in Svizzera e di aver fatto uno sforzo d'integrazione. Egli sarebbe stato finanziariamente indipendente per lunghi periodi. A Cipro si sarebbe recato tre volte. La prima volta poco dopo la partenza dalla Svizzera dei famigliari per aiutarli in quanto le autorità cipriote non avrebbero loro fornito alcun tipo di sostegno. La seconda visita sarebbe stata dovuta alla grave malattia che avrebbe colpito una figlia. Mentre l'ultima volta vi si sarebbe recato in sostegno del figlio che aveva problemi di adattamento a scuola. A partire dal mese di aprile 2015 soltanto, la famiglia riceverebbe un minimo di aiuto da parte delle autorità cipriote. La possibilità di visitare i suoi figli, peraltro solo in occasione di emergenze non potrebbero essere addotte quali motivazioni di revoca dell'ammissione provvisoria. Inoltre, non vi sarebbe alcuna garanzia che egli potrebbe stabilirsi in maniera duratura a Cipro. A sostegno delle sue allegazioni egli ha fornito le copie delle valutazioni scolastiche, dei contratti di pretirocinio e tirocinio, dei vari contratti di lavoro e di attestati di lavoro. H. Il 7 ottobre 2016 la SEM ha nuovamente dato la possibilità all'interessato di esprimersi in merito alla possibile revoca della sua ammissione provvisoria. Le condizioni per disporre l'ammissione provvisoria non sarebbero infatti più soddisfatte poiché egli potrebbe risiedere a titolo di ricongiungimento famigliare a Cipro dove la moglie beneficerebbe di un permesso di soggiorno come rifugiato. Una persona ammessa provvisoriamente non potrebbe imporre il mantenimento dell'ammissione provvisoria ed il proseguimento del soggiorno in Svizzera qualora vengano a mancare i presupposti. I. Con scritto del 14 ottobre 2016 A._______ ha reiterato sostanzialmente quanto espresso il 19 febbraio 2016 in merito al suo percorso scolastico e professionale ed in merito alla sua integrazione in Svizzera. Egli ha inoltre aggiunto che da oltre un anno non avrebbe più visto i famigliari e che non vi sarebbero garanzie che egli possa stabilirsi a Cipro e ricucire i rapporti con la moglie i quali avrebbero risentito della lontananza. A giugno 2016 la moglie non avrebbe neppure voluto venire a visitarlo pur disponendo del documento di viaggio necessario. Pertanto, l'interessato ritiene che non sarebbero dati i presupposti per revocargli l'ammissione provvisoria. J. La SEM, con decisione del 27 ottobre 2016, notificata il 28 ottobre 2016

D-7335/2016 Pagina 4 (cfr. atto B12/2) ha revocato l'ammissione provvisoria pronunciata il 23 gennaio 2004. La SEM ha reputato che, ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), le condizioni per pronunciare l'ammissione provvisoria non sarebbero più adempiute. In effetti, la moglie ed i figli dell'interessato risiederebbero da diversi anni a Cipro dove disporrebbero dello statuto di rifugiato. Lo statuto di rifugiato di cui beneficerebbe la moglie di A._______ sarebbe più favorevole rispetto all'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento in Somalia. Egli potrebbe infatti richiedere il ricongiungimento familiare con la moglie ed i figli. Per ciò che sarebbe del degrado dei rapporti tra i coniugi a causa della lontananza, i presupposti per ritenere che le persone formino un nucleo famigliare sarebbero comunque dati. A._______ si sarebbe infatti più volte recato in visita a Ciprio dalla famiglia. La formazione e le conoscenze professionali acquisite in Svizzera faciliterebbero il suo inserimento nel tessuto sociale e nel mercato del lavoro a Cipro. Dal profilo dell'integrazione in Svizzera la SEM rileva che malgrado l'interessato abbia seguito una formazione professionale articolata su diversi anni, data l'assenza di un'attività lavorativa stabile, il suo inserimento professionale sarebbe stato lacunoso. Inoltre, per quanto riguarda il suo comportamento, egli sarebbe stato giudicato il (…) 2011 dal Ministero Pubblico del Cantone (…) per ripetute vie di fatto e per vie di fatto, per violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. Tenuto conto di ciò, il fatto di ritrovare l'unità di famiglia a Cipro e di usufruire della situazione favorevole data dal ricongiungimento con la moglie, non rappresenterebbe una situazione particolarmente rigorosa per l'interessato e ciò malgrado il lungo periodo di tempo trascorso in Svizzera. L'eventuale rifiuto dell'interessato di stabilirsi a Cipro sarebbe una scelta personale e non potrebbe essere imposta alle autorità svizzere. Essendo l'allontanamento alla volta di Cipro ammissibile, possibile e ragionevolmente esigibile, la SEM ha revocato l'ammissione provvisoria in conformità all'art. 84 cpv. 2 LStr. K. In data 23 novembre 2016 (timbro del plico raccomandato: 25 novembre 2016, data d'entrata: 28 novembre 2016), A._______ è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso tale decisione chiedendone innanzitutto l'annullamento per difetto di motivazione. La SEM non avrebbe invero analizzato in modo chiaro, approfondito e distinto la possibilità, la liceità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso Cipro. L'autorità inferiore si sarebbe infatti limitata a citare alcuni fatti senza tuttavia spiegare in modo convincente perché, a distanza di 13 anni, il ricorrente dovrebbe ora essere costretto a lasciare la Svizzera. In secondo luogo, dalla decisione non emergerebbero garanzie in merito

D-7335/2016 Pagina 5 all'effettiva disponibilità delle autorità cipriote ad accogliere il ricorrente sul proprio territorio. Il fatto che la moglie ed i figli a Cipro disporrebbero dello statuto di rifugiati non sarebbe da solo una garanzia dell'effettiva possibilità di essere ammesso a Cipro. A seguito della modifica della legislazione cipriota, risulterebbe estremamente incerta l'autorizzazione per il ricorrente a soggiornare a Cipro in qualità di ricongiungimento familiare. In effetti, pur essendo la moglie stata riconosciuta quale rifugiata in tale Paese, sarebbero decorsi oltre tre mesi da tale riconoscimento, con la conseguenza che un'eventuale riunificazione secondo il diritto cipriota sarebbe possibile solo alle ristrette condizioni previste in generale per i cittadini di Stati terzi, e non a condizioni agevolate. Inoltre, essendosi il matrimonio del ricorrente celebrato in Somalia, appare dubbio che la loro unione possa essere riconosciuta dalle autorità cipriote. Il ricorrente rischierebbe pertanto di essere allontanato verso la Somalia. L'argomento fondante della decisione, ossia la possibilità del ricorrente di trasferirsi a Cipro non parrebbe poggiare su alcun elemento concreto e verificabile. Oltracciò, dopo la riammissione dei familiari dalla Svizzera a Cipro, la vita familiare si sarebbe fortemente ridotta. Pertanto, al ricorrente non potrebbe essere imposta la scelta tra una eventuale ripresa forzosa della vita familiare con la moglie e un rientro in Somalia, in cui vige una situazione di violenza generalizzata. Infine, ritenuta la particolare situazione del mercato del lavoro in Ticino, il grado di integrazione del ricorrente parrebbe dunque decisamente importante. Per quel che riguarda invece la condanna subita dal ricorrente nel 2011, non risulterebbe che egli inseguita abbia commesso altre infrazioni. La decisione avversata andrebbe pertanto annullata. A sostegno delle allegazioni ricorsuali l'insorgente ha trasmesso una dichiarazione di garanzia di assunzione, a partire dal gennaio 2017, da parte dell'Azienda Orticola (…) di C._______. L. Con decisione incidentale dell'8 dicembre 2016 il Tribunale ha esentato l'interessato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, riservandosi di decidere sulla concessione dell'assistenza giudiziaria in prosieguo di procedura. Nel contempo ha trasmesso alla SEM un esemplare del ricorso e una copia della dichiarazione di assunzione invitandola ad inoltrare una risposta. M. La SEM, con risposta al ricorso del 21 dicembre 2016, propone la reiezione del ricorso. L'autorità inferiore ritiene invero che non vi sarebbero ragioni per considerare che tale Paese non rispetti i principi sanciti dagli accordi

D-7335/2016 Pagina 6 internazionali e che non consenta agli interessati di realizzare l'unità della famiglia sancita dall'art. 8 CEDU. Pertanto, sarebbe lecito pretendere che l'interessato intraprenda tutte le pratiche necessarie al fine di ottenere l'autorizzazione al ricongiungimento familiare da parte delle autorità cipriote. In caso di difficoltà sarebbe comunque possibile chiedere la riconsiderazione della decisione di revoca dell'ammissione provvisoria. Il ricorso andrebbe dunque respinto. N. Con replica del 18 gennaio 2017 il ricorrente reitera nuovamente l'assenza di garanzie in merito alla possibilità di ottenere un titolo di soggiorno a Cipro. Egli non sarebbe intenzionato a recarvisi poiché non vorrebbe rinunciare al percorso di integrazione svolto in Svizzera. La moglie avrebbe inoltre espresso al ricorrente la volontà di divorziare. Già durante la sua presenza in Svizzera vi sarebbero stati forti dissidi coniugali che in due occasioni avrebbero richiesto l'intervento della polizia. La relazione matrimoniale apparirebbe dunque compromessa. La decisione avversata andrebbe dunque annullata. O. In sede di duplica, con osservazioni del 6 febbraio 2017, la SEM considera che il matrimonio del ricorrente celebrato nel 2001 sarebbe tuttora valido e che egli avrebbe diritto ad ottenere un permesso di soggiorno a Cipro a titolo di ricongiungimento familiare, ciò che gli permetterebbe di seguire i suoi cinque figli da vicino e di esercitare appieno i suoi doveri di padre. Gli argomenti addotti dall'insorgente parrebbero di pura convenienza. P. Con triplica del 3 marzo 2017 l'insorgente osserva che contrariamente all'impressione dell'autorità inferiore, le allegazioni del ricorrente in merito al deterioramento dei rapporti coniugali appaiono ben plausibili e logici, ove si consideri l'incidenza della separazione e della distanza tra i coniugi. Egli reitera inoltre l'assenza di garanzie sull'effettiva possibilità di ottenere un permesso di soggiorno a Cipro. Apparirebbe infatti improbabile che, allo stato attuale, anche esprimendo la volontà di ricostituire la vita familiare, il ricorrente possa davvero beneficiare di un titolo di soggiorno a Cipro. Invero, dalla check-list del governo cipriota si evincerebbe che le condizioni da adempiere siano estremamente difficili. Infine, il ricorrente avrebbe ripreso la propria attività lavorativa grazie ad un contratto di lavoro a tempo pieno di durata determinata con l'Azienda Orticola (…).

D-7335/2016 Pagina 7 Q. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di ammissione provvisoria e di rinvio dalla Svizzera rese dalla SEM possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, il quale statuisce in maniera definitiva (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 3 LTF). 1.2 L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. Anche i requisiti relativi ai termini di ricorso, alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso sono soddisfatti (art. 112 LStr in relazione all'art. 37 LTAF, art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA, art. 50 cpv. 1 PA e art. 52 cpv. 1 PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 112 LStr in relazione all'art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Determinante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. ibidem). 3. Va qui di seguito esaminato se l'autorità inferiore ha giustamente revocato l'ammissione provvisoria al ricorrente, segnatamente se detta autorità ha rettamente ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento verso Cipro come ammissibile, esigibile e possibile.

D-7335/2016 Pagina 8 3.1 L'insorgente, di nazionalità somala, è stato messo al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFR del 23 gennaio 2004 per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nel suo Paese d'origine. 3.2 La SEM nella decisione impugnata e osservazioni seguenti ha ritenuto che le condizioni per l'ammissione provvisoria non fossero più soddisfatte. In particolare, l'interessato potrebbe raggiungere i suoi famigliari a Cipro i quali sarebbero al beneficio dello statuto di rifugiati. Egli vi si sarebbe recato in diverse occasioni per rendere visita alla famiglia. Inoltre, la sua integrazione in Svizzera sarebbe da considerarsi lacunosa data l'assenza di un'attività lavorativa stabile. Infine, pure il suo comportamento non parrebbe irreprensibile data la condanna per vie di fatto, violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari. 3.3 Con ricorso e successivi scambi scritti, l'insorgente ha innanzitutto rilevato che la decisione impugnata difetterebbe di motivazione e già per questo motivo andrebbe annullata. L'autorità inferiore avrebbe omesso di analizzare in modo chiaro, approfondito e distinto la possibilità, la liceità e l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento a Cipro. Segnatamente, non vi sarebbero sufficienti garanzie che egli possa ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. A ciò si aggiungerebbe la sua integrazione in Svizzera, la sua formazione così come il deterioramento dei rapporti con la moglie. 4. Giusta l'art. 12 PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. CHRISTOPH AUER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12 PA, n. 8, pagg. 192 seg.). 5. Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 LStr la SEM verifica periodicamente se le condizioni per l'ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte. Se le condizioni non sono più soddisfatte – ovvero se l'esecuzione dell'allontanamento

D-7335/2016 Pagina 9 risulta essere ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile (art. 83 cpv. 3, 4 e 2 LStr) – la SEM revoca l'ammissione provvisoria e ordina l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione (art. 84 cpv. 2 LAsi). 5.1 Nella fattispecie, la motivazione della SEM per quanto concerne l'ammissibilità, l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso Cipro, risulta carente. Tale autorità si è infatti limitata ad indicare in maniera generale che l'interessato potrebbe ottenere un permesso di soggiorno a Cipro per ricongiungimento familiare poiché la moglie ed i figli vi risiedono in qualità di rifugiati riconosciuti. Tale Stato inoltre, avrebbe ratificato la CEDU. Una suddetta motivazione non può essere considerata sufficiente per permettere al ricorrente, da una parte la comprensione delle ragioni per le quali l'esecuzione del rinvio è stata considerata ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, e dall'altra di contestarle. Ciò vale a maggior ragione dal momento che la revoca dell'ammissione provvisoria e l'esecuzione dell'allontanamento vengono pronunciati verso un Paese terzo nel quale l'insorgente non ha mai né vissuto né ottenuto un permesso di soggiorno. Cipro non è neppure stato oggetto della decisione di concessione dell'ammissione provvisoria del 23 gennaio 2004, la quale ha concluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso la Somalia, Paese d'origine dell'interessato. Orbene, per giustificare la revoca di un'ammissione provvisoria sulla base di una valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento verso uno Stato terzo nel quale il ricorrente non ha mai soggiornato ed in sostituzione della valutazione iniziale che ha portato alla concessione della stessa, la motivazione risulta tanto più importante. A difetto, sia il ricorrente che l'autorità di ricorso si ritrovano nell'impossibilità di comprendere il fondamento della decisione impugnata. In altre parole, per soddisfare l'obbligo di motivare le decisioni e di effettuare un accertamento completo dei fatti rilevanti, la SEM doveva indicare in maniera chiara e precisa per quali motivi ritiene che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso Cipro sia ammissibile, ragionevolmente esigibile, possibile e conforme al principio della proporzionalità. A questo proposito, lo scrivente Tribunale rileva in particolare che la SEM non poteva fondarsi su delle semplici supposizioni per ritenere che il ricorrente potrà ottenere un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare a Cipro. Ma bensì, doveva analizzare concretamente a quali condizioni ciò è effettivamente possibile. Non è invero sufficiente indicare che Cipro ha ratificato la CEDU, dal momento che da tale Convenzione non è direttamente deducibile un diritto a soggiornare in un determinato Stato. Avendo omesso di determinare questo punto essenziale, motivo principale del ritiro dell'ammissione provvisoria, la SEM ha compiuto un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti ed ha commesso una grave violazione del diritto di essere sentito la quale

D-7335/2016 Pagina 10 non è stata neppure riparata in sede di scambio scritti. L'insorgente ha invero più volte affermato nel corso dello scambio scritti che a seguito della revisione della legge cipriota sull'immigrazione, egli non adempirebbe alle condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno. L'autorità inferiore tuttavia, non ha mai preso posizione su questo punto. In limine, non di meno, allo scrivente Tribunale non è dato comprendere il motivo per il quale, oltre a Cipro, per il ritiro dell'ammissione provvisoria non sia stato preso in considerazione anche il Paese d'origine del ricorrente, Paese in cui egli è nato e nel quale ha vissuto prima di espatriare. 6. Di conseguenza, non potendosi in questa sede concludere dalle sole misure d'istruzione ordinate dall'autorità di prima istanza quanto all'effettiva possibilità per il ricorrente di ottenere un permesso di soggiorno a Cipro per ricongiungimento familiare, il Tribunale ritiene giudizioso rinviare la presente causa alla SEM perché quest'ultima abbia a verificare – con ulteriori misure d'istruzione – dettagliatamente quanto precede, giacché non può nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.) e precludere così un'eventuale istanza di ricorso all'interessato. 7. Alla luce di quanto precede, il ricorso è accolto e la decisione del 27 ottobre 2016 annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), la quale si pronuncerà nuovamente in merito all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente a Cipro, in particolare la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno, e, una volta in possesso di tutti egli elementi decisivi, motiverà la sua decisione in maniera fondata, pertinente e approfondita. 8. Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). La richiesta di assistenza giudiziaria è pertanto divenuta senza oggetto. 9. Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte

D-7335/2016 Pagina 11 vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, difettando una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 1'000.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7335/2016 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 27 ottobre 2016 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 1'000.– a titolo di indennità ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

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