Corte IV D-7331/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 3 dicembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliera Lydia Lazar Köhli. A._______, nato il (...), Bosnia-Erzegovina, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7331/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato il 31 agosto 2009 in Svizzera, i verbali d'audizione del 6 e 21 ottobre 2009, la decisione dell'UFM del 16 novembre 2009, notificata all'interessato il 18 novembre 2009 (cfr. avviso di ricevimento), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 24 novembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato), la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA, nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, Pagina 2
D-7331/2009 che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca e senza domanda di svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui fatti, l'interessato ha dichiarato di essere di etnia bosniaco-musulmana, di essere nato a B._______ e di essere vissuto sempre in tale luogo, eccetto dal (...) al (...), quando si sarebbe trasferito a C._______ per gli studi, che il richiedente ha affermato di avere perso entrambi i genitori durante la guerra; che egli ha inoltre allegato di avere intrattenuto una relazione amorosa con una ragazza serba e di avere – a causa della sua differenza etnica – subito minacce e violenze da parte di ragazzi serbi; che, inoltre, sarebbe stato condotto in un bosco e legato ad un albero, mentre la sua partner sarebbe stata violentata; che avrebbe denunciato presso le autorità; che, a metà 2009, dopo aver appreso del trasferimento della ragazza in Montenegro, egli avrebbe deciso di espatriare ed avrebbe raggiunto la Svizzera a fine (...), che, nella decisione del 16 novembre 2009, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente non sono verosimili siccome vaghe e contraddittorie di modo che non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni in caso di rientro in patria, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, il ricorrente sostiene di essere perseguitato nel suo Paese e che le autorità non sarebbero né in grado, né disposte a proteggerlo a causa della sua appartenenza alla minoranza bosniacomusulmana; che egli contesta che la Bosnia sia un Paese sicuro, ragione per cui, tenuto conto della presenza di indizi di persecuzione, l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda; che egli sostiene inoltre di non avere più nulla nel suo Paese, né presente, né passato, e che sarebbe suo desiderio di vivere nelle vicinanze di suo fratello, che si trova attualmente in Svizzera; che egli dichiara inoltre di Pagina 3
D-7331/2009 soffrire di diabete, malattia per la quale deve ingerire medicamenti cari che non potrebbe permettersi in patria; che, di conseguenza, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe, allo stato attuale, da considerarsi come inesigibile, ragione per cui l'UFM avrebbe dovuto accordargli l'ammissione provvisoria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria; che egli ha altresì domandato la dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione, che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale, che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18), che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247), che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 1° agosto 2003, la Bosnia-Erzegovina nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese, Pagina 4
D-7331/2009 che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, a titolo d'esempio, basti rilevare che il ricorrente non ha saputo collocare temporalmente diversi episodi importanti a monte della sua domanda, rendendo invece risposte vaghe e confuse, come ad esempio per l'inizio della relazione con la ragazza serba, collocata dapprima nel 2007, rispettivamente 2008 (cfr. verbale audizione del 6 ottobre 2009 [in seguito verbale 1] pag. 8), e poi fatta risalire invece a 5-6 mesi prima dell'episodio nel bosco, rispettivamente all'agosto 2008 (cfr. verbale audizione del 21 ottobre 2009 [in seguito verbale 2] pag. 5/D20-21); che tale versione mal si sposa con la dichiarazione secondo cui l'episodio nel bosco sarebbe successo nel marzo 2009 (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 pag. 5/D22); che egli – nonostante sia stato in grado di far risalire in modo vago la prima minaccia a due mesi dopo l'inizio della relazione con la ragazza serba (cfr. verbale 2 pag. 5/D25) e l'inizio di quest'ultima all'agosto 2008 (v. sopra) – non ha saputo indicare, neppure vagamente, quando sarebbe stato minacciato per la prima volta (cfr. verbale 2 pag. 5/D26); che circa tale episodio egli, nell'audizione sui fatti, si è espresso sugli autori della minaccia al singolare (cfr. verbale 1 pag. 8), per poi cambiare versione nella seconda audizione indicando di essere stato minacciato da "alcuni serbi" (cfr. verbale 2 pag. 4/D14); che anche in merito al secondo episodio di minaccia il ricorrente si è mostrato confuso, riferendo dapprima che sarebbe accaduto 15-20 giorni dopo il primo (cfr. verbale 1 pag. 8), rispettivamente ben due mesi dopo (cfr. verbale 2 pag. 6/D31); che, pertanto, v'è ragione di ritenere che la vicenda resa dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo è manifestamente inverosimile, che, in tale contesto e segnatamente evocata l'inverosimiglianza della vicenda resa, non appare motivo per ritenere che il ricorrente non possa ottenere dalle competenti autorità in patria un'appropriata Pagina 5
D-7331/2009 protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi, che non soccorrono l'insorgente le allegazioni ricorsuali secondo cui le autorità nel suo Paese non sarebbero volenterose né in grado di proteggerlo, essendo rimaste, per tutto il corso della procedura, mere congettture di parte non confortate da alcun elemento serio e concreto, che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Bosnia-Erzegovina possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Bosnia- Erzegovina non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale, che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 6
D-7331/2009 che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale del ricorrente; che egli, infatti, è giovane e dispone di una solida formazione scolastica, avendo frequentato le scuole dell'obbligo e la scuola media (cfr. verbale 1 pag. 3); che alla fine degli studi egli ha altresì acquisito un diploma professionale nel campo (...) (cfr. ibidem pag. 3); che egli dispone inoltre di conoscenze, oltre della sua lingua madre, dell'inglese (nozioni discrete) e del tedesco (nozioni di base, cfr. ibidem pag. 3-4); che egli vanta di un'esperienza professionale pluriennale, avendo lavorato in veste di (...) dal (...) fino al suo espatrio (cfr. ibidem pag. 3); che, in Patria, egli può fare capo ad uno zio paterno ed una zia materna (cfr. ibidem pag. 4), che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24); che codesto Tribunale ritiene infatti che egli abbia la possibilità, nel suo Paese, di accedere alle cure necessarie per il trattamento della malattia diabetica di cui soffre (vale a dire medicamenti specifici e regolari controlli medici); che egli, inoltre, ha prodotto una carta d'identità valida fino al (...) che gli è stata rilasciata a D._______ (Federazione croato-musulmana) nel (...), ciò che indica – come ha peraltro dichiarato lui stesso (cfr. verbale 1 pag. 6) – che egli era domiciliato in tale luogo; che, in caso di rinvio, egli avrebbe quindi la possibilità di ivi annunciarsi all'Ufficio del lavoro (entro limiti temporali definiti) ed affiliarsi alla cassa malati; che, benché quest'ultima non copra integralmente i costi della salute, il ricorrente – forte della sua formazione scolastica e professionale, della sua giovane età, dell'esperienza lavorativa acquisita fino al suo espatrio e delle sue conoscenze linguistiche (v. sopra) – non dovrebbe incontrare particolari difficoltà nel ritrovare un impiego che gli permetta di partecipare ai costi dei controlli medici e dei medicamenti prescrittigli per la cura del diabete, tantopiù che tale malattia non pregiudica la sua attitudine al lavoro, come si evince dal fatto che egli ha lavorato fino al suo espatrio (cfr. ibidem pag. 3), nonostante già Pagina 7
D-7331/2009 diabetico dal 2007 (cfr. ibidem pag. 9); che egli, infine, può richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, che, di conseguenza, ad un esame d'ufficio degli atti di causa non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, disponendo già di una carta d'identità ed usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), Pagina 8
D-7331/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) - E._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: Pagina 9