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Bundesverwaltungsgericht 19.10.2010 D-7300/2010

19 ottobre 2010·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,169 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento | Asilo (non entrata nel merito); decisione dell'UFM...

Testo integrale

Corte IV D-7300/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 9 ottobre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione della giudice Jenny de Coulon Scuntaro; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), C._______, nata il (...), Afganistan, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito); decisione dell'UFM del 1°ottobre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7300/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che gli interessati – cittadini afgani, di etnia Hazara, originari di D._______ – hanno presentato in data (...) in Svizzera, la decisione del 2 marzo 2009 dell'UFM, cresciuta in giudicato il l'8 aprile 2009, mediante la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha ordinato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la domanda di riesame della decisione dell'UFM del 2 marzo 2009 inoltrata dagli interessati il 13 maggio 2009 (recte: 12 maggio 2009; cfr. timbro del plico raccomandato), sulla base della presentazione in data 15 maggio 2009 di tre documenti in lingua straniera quali nuovi mezzi di prova, ovvero la segnalazione del sequestro del padre e del fratello dell'interessato, redatta dal suocero di quest'ultimo e indirizzata al responsabile della Gendarmeria della provincia di D._______, la denuncia del fratello dell'interessato inviata alla stessa Gendarmeria, nonché la conferma del Consiglio comunale della regione circa il rapimento del padre e del fratello dell'interessato, la decisione dell'UFM del 21 agosto 2009, dove ha respinto la suddetta domanda di riesame, confermando la decisione del 2 maggio 2009 (recte: 2 marzo 2009), la scomparsa degli interessati dal E._______ di F._______ in data (...), il ritorno in Svizzera degli interessati a partire dal (...) ad opera delle autorità (...) in applicazione del Regolamento Dublino, la seconda domanda d'asilo che gli interessati hanno depositato per iscritto, tramite il loro rappresentante legale, in data 5 luglio 2010 in Svizzera, l'inoltro in data 6 agosto 2010 da parte degli interessati della documentazione probatoria, già agli atti del dossier dell'UFM, tradotta in lingua italiana, i verbali d'audizione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 e 41 cpv. 1 LAsi dell'11 agosto 2010 di A._______ (di seguito: verbale 1) e di B._______ (di seguito: verbale 2), Pagina 2

D-7300/2010 la richiesta all'UFM in data 16 agosto 2010 da parte degli interessati di voler attendere la nascita del figlio di cui è incinta la ricorrente al sesto mese, nonché la documentazione relativa al padre dell'interessato che il loro patrocinatore ha richiesto alla G._______ a H._______, come da lettera annessa, per emettere la decisione finale o eventualmente procedere ad una seconda audizione della signora B._______, la decisione dell'UFM del 1 ottobre 2010, notificata al patrocinatore degli interessati il 4 ottobre 2010 (cfr. atto B23/1, avviso di notifica e di ricevuta), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della suddetta domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha, tuttavia, concesso agli interessati l'ammissione provvisoria in Svizzera, ritenuta l'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento verso l'Afghanistan, il ricorso inoltrato dagli insorgenti, non rappresentati in questa sede, limitatamente all'entrata nel merito della loro domanda d'asilo e alla pronuncia del loro allontanamento dalla Svizzera (punto 1 e 2 della decisione impugnata) in data 11 ottobre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), l'incarto dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in originale il 13 ottobre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), Pagina 3

D-7300/2010 che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, in sede d'audizione, gli interessati si sono espressi sui loro motivi alla base della loro seconda domanda d'asilo, rifacendosi alla vicenda resa durante il primo procedimento d'asilo, in particolare ai fatti legati all'uccisione di uno dei fratelli dell'interessato, al sequestro di suo padre e di un altro fratello, nonché alle attività politiche dei medesimi, che essi fanno valere la produzione in questa sede della traduzione dei documenti, i quali – a loro dire – all'epoca della prima procedura d'asilo non sarebbero stati utilizzati, in quanto non ve ne sarebbe stata la traduzione, nonché hanno preannunciato l'esistenza di altri documenti che riguarderebbero il padre dell'interessato e che si troverebbero alla G._______ a H._______, che gli interessati hanno indicato di non essere rientrati in Afghanistan, bensì di essersi recati in Germania, che, nella decisione del 1°settembre 2010, l'UFM ha constatato che i richiedenti – che non sarebbero rientrati nel loro Paese d'origine – avrebbero depositato la traduzione dei documenti già presentati nel corso della prima procedura, i quali non apporterebbero nessun elemento nuovo, nonché avrebbero ripreso i motivi d'asilo, sui quali l'autorità inferiore avrebbe già statuito; che, infatti, la prima procedura d'asilo, introdotta il (...), si sarebbe conclusa definitivamente con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 2 marzo 2009; che, peraltro, i fatti allegati dai richiedenti, che si sarebbero prodotti dopo la conclusione della citata procedura, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, di conseguenza, non sarebbe applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento dei richiedenti, la cui esecuzione, dagli atti del dossier, non li esporrebbe al rischio di essere sottoposti a trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101); che, inoltre, considerata la situazione familiare dei richiedenti con un figlio nascituro, detto Ufficio ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi inesigibile ed ha concesso loro l'ammissione provvisoria a soggiornare in Svizzera, Pagina 4

D-7300/2010 che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che, tuttavia, detto Ufficio ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, concedendo loro tuttavia l'ammissione provvisoria in Svizzera, che, nel gravame, richiamati i fatti esposti, i ricorrenti sostengono di aver prodotto la traduzione dei documenti probatori, precedentemente presentati ma che non sarebbero stati presi in considerazione, i quali attesterebbero l'uccisione del fratello del ricorrente a causa di rivalità politiche, nonché il rapimento per i medesimi motivi di suo padre e di un suo altro fratello; che, inoltre, gli insorgenti fanno valere che intendono produrre un altro documento, ovvero il rapporto della polizia di Herat, richiesto ma non ancora pervenuto, come dimostrerebbe la lettera del 16 agosto 2010 dei ricorrenti alla G._______ a H._______ (cfr. agli atti), il quale descriverebbe il citato rapimento del fratello e del padre del ricorrente e comproverebbe che essi sarebbero in grave rischio in caso di rientro in Afghanistan, che, in conclusione, gli insorgenti hanno chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente al punto 1 e 2, nonché l'entrata nel merito della loro domanda d'asilo, come pure la concessione dell'ammissione provvisoria; che hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano intervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, Pagina 5

D-7300/2010 che le allegazioni addotte dai ricorrenti a sostegno della loro seconda domanda d'asilo sono direttamente legate, ovvero si riferiscono a quelle fatte valere nella prima procedura d'asilo (cfr. verbale 1e2a confronto con incarto relativo al primo procedimento d'asilo), che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 2 marzo 2009, in cui i suddetti motivi d'asilo sono stati già considerati inverosimili, che, in questa seconda procedura d'asilo, i ricorrenti pretendono far valere, quale fatti nuovi, la traduzione in italiano dei documenti di cui agli atti A, B e C (cfr. ricorso pag. 2 e verbale 1 D15-16 pag. 3), che i medesimi avevano già presentato in originale e in lingua afgana con scritto del 15 maggio 2009 a sostegno della loro domanda di riesame inoltrata il 12 maggio 2009, che, contrariamente a quanto pretendono in sede di ricorso, ovvero che i suddetti documenti non sarebbero stati presi in considerazione nella prima procedura d'asilo, in quanto trasmessi in lingua straniera (cfr. ricorso pag. 2), l'UFM nella decisione su riesame del 21 agosto 2009, regolarmente cresciuta in giudicato, si è pronunciato sui medesimi, ritenendoli privi di ogni valore probatorio (cfr. incarto relativo alla procedura di riesame), che, peraltro, non soccorre gli insorgenti la mera intenzione di produrre un nuovo documento a sostegno dei loro motivi d'asilo che avrebbero richiesto alla G._______ a H._______ (cfr. ricorso pag. 2) , che, infine, i ricorrenti non sono ritornati nel loro Paese d'origine dopo la prima procedura d'asilo e dopo la procedura di riesame inoltrata contro la medesima, bensì hanno soggiornato in Germania, come emerge in particolare dalle dichiarazioni di A._______ (cfr. verbale 1 D78 pag. 10), che, alla luce di quanto sopra evocato, v'è, dunque, ragione di concludere all'assenza di indizi di nuovi fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, Pagina 6

D-7300/2010 che, inoltre, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che, di conseguenza, la pronuncia dell'allontanamento nei confronti dei ricorrenti va confermata, contrariamente alla contestazione infondata avanzata dagli insorgenti in sede di ricorso, tendente all'annullamento del punto 2 della decisione impugnata (cfr. ricorso pag. 1), che, avendo l'autorità inferiore concesso l'ammissione provvisoria ai ricorrenti, la loro conclusione ricorsuale tendente alla concessione di tale misura è priva d'oggetto nel presente ricorso, che, da quanto esposto, discende che anche in materia di pronuncia dell'allontanamento, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 7

D-7300/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) e copia del ricorso dell'11 ottobre 2010 (per corriere interno; in copia) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 8

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