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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2014 D-7271/2013

9 gennaio 2014·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·2,280 parole·~11 min·1

Riassunto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento | Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 11 dicembre 2013 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Corte IV D-7271/2013

Sentenza d e l 9 gennaio 2014 Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Martin Zoller; cancelliere Gilles Fasola.

Parti

A._______, nato il (...), Algeria, ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino); decisione dell'UFM del 11 dicembre 2013 / N (...).

D-7271/2013 Pagina 2

Visto: la domanda di asilo che il richiedente ha presentato in Svizzera in data 23 novembre 2013; la decisione dell'UFM dell'11 dicembre 2013 (notificata al richiedente il 20 dicembre 2013), mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Croazia; il ricorso del 27 dicembre 2013 (cfr. risultanze processuali) inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM con il quale il ricorrente ha implicitamente concluso all'annullamento della decisione impugnata; la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione dell'allontanamento in data 30 dicembre 2013; la ricezione dell'incarto originale dell'UFM da parte del Tribunale in data 31 dicembre 2013; ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;

e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021); che nella fattispecie tali condizioni sono soddisfatte e occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo (art. 32 – 35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita a esaminare se l'autorità inferiore

D-7271/2013 Pagina 3 ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3); che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che vi è luogo di determinare se l'UFM poteva applicare la disposizione di cui all'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, secondo la quale non entra in materia di una domanda d'asilo allorquando il richiedente può rendersi in uno Stato terzo competente a condurre la procedura d'asilo e di rinvio in virtù di un accordo internazionale; che in applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD, RS 0.142.392.68), l'UFM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti nel Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50/1 del 25 febbraio 2003; di seguito: Regolamento Dublino II) (cfr. art. 1 e 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; MA- THIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo, Basilea e Ginevra 2008, pagg. 193 e segg.); che l'esame della domanda d'asilo non deve essere confuso con la procedura di determinazione dello Stato responsabile, quest'ultima dovendo essere fatta sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato la sua domanda d'asilo per la prima volta presso uno Stato membro o in Svizzera (cfr. art. 5 cpv. 2 Regolamento Dublino II; CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 3ª ed., Vienna 2010, n. 4 pagg. 86 seg.);

D-7271/2013 Pagina 4 che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda d'asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III; che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successivamente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno, sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello presso il quale la domanda d'asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazione con gli art. 6 a 13 Regolamento Dublino II); che lo Stato membro nel quale è stata presentata una domanda d'asilo e che ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa, può, entro tre mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, interpellare tale Stato membro affinché si prenda a carico il richiedente (cfr. art. 17 cpv. 1 Regolamento Dublino II); che lo Stato membro richiesto è tenuto a decidere sulla richiesta di presa a carico entro due mesi a decorrere dal momento di detta richiesta (cfr. art. 18 cpv. 1 Regolamento Dublino II); che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d'asilo presentata da un cittadino di un paese terzo (cfr. clausola di sovranità stabilita all'art. 3 cpv. 2 Regolamento Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato Regolamento; cfr. ugualmente l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1); che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dall'UFM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "EURO- DAC", che il ricorrente ha depositato una domanda d'asilo a Kutina (Croazia) il (...) 2013 (cfr. atti A 4/1 e A5/1); che, sulla base di quanto sopra, il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità croate una richiesta fondata sull'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II volta a riprendere in carico il richiedente (cfr. atti A 13/5 e A 14/2); che il (...) 2013 la Croazia ha esplicitamente riconosciuto la sua competenza giusta l'art. 16 cpv. 1 lett. c del Regolamento Dublino II (cfr. atto A 16/2);

D-7271/2013 Pagina 5 che, oltretutto, lo stesso ricorrente ha ammesso di essere stato registrato quale richiedente l'asilo in Croazia (cfr. verbale d'audizione del 27 novembre 2013, pag. 5 [atto A8/12]); che nel ricorso l'insorgente sostiene che le autorità croate non lo aiuterebbero, bensì lo avrebbero messo in carcere per mesi senza motivo; che, pertanto, egli non vorrebbe tornare in Croazia ma andare in un altro paese; che dal 1° luglio 2013, la Croazia è divenuta membro dell'Unione Europea e, pertanto, l'accordo Dublino II trova applicazione al caso di specie; che certo appartiene alle autorità svizzere di vegliare a che l'interessato non sia esposto, in caso di trasferimento verso la Croazia, ad un trattamento contrario al diritto internazionale, in particolare all'art. 3 CEDU; che tuttavia questo Stato è segnatario della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che non incombe quindi alla Svizzera determinare se il ricorrente sarà assistito, dopo il trasferimento, in condizioni soddisfacenti; che spetta all'insorgente provare che la propria situazione potrebbe contravvenire alle esigenze dell'art. 3 CEDU; che, infatti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente inficiarla, adducendo dei seri indizi che permetterebbero di ammettere che nel suo caso particolare, le autorità di questo Stato non rispetterebbero questa garanzia e non gli accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbero di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [Corte EDU] M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, pag. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e C-493/10 del 21 dicembre 2011); che nel caso concreto il ricorrente non è stato in grado di provare che lo Stato di destinazione sarebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, se richiesto, ai suoi bisogni; che, segnatamente, se da un lato ha contestato le modalità di presa a carico dei richiedenti l'asilo da parte della Croazia, dall'altro non ha fornito

D-7271/2013 Pagina 6 indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in caso di esecuzione del suo trasferimento; che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di seguito: direttiva accoglienza); che, pertanto, in mancanza di tali prove, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione rispetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo M. S. S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011, par. 69, 342-343 e riferimenti citati); che, visto quanto precede, non si è in presenza di un rischio personale, serio e concreto che il trasferimento del ricorrente verso lo Stato di destinazione sarebbe contrario all'art. 3 CEDU o a un altro obbligo derivante dal diritto internazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata; che a queste condizioni non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento né delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1; che pertanto non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità dell'art. 3 cpv. 2 1 a frase Regolamento Dublino II; che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Croazia è competente dell'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II ed è tenuta a riprenderlo in carico; che è quindi a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della domanda d'asilo dell'insorgente in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi e ha pronunciato il suo trasferimento verso la Croazia conformemente all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1); che in siffatte circostanze non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-

D-7271/2013 Pagina 7 to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10 pag. 645); che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale implicita volta all'annullamento della decisione impugnata va respinta; che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM che rifiuta l'entrata in materia della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Croazia, è confermata; che la misura supercautelare concessa in data 30 dicembre 2013 cessa di avere effetto con la pronuncia della presente sentenza; che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva;

(dispositivo alla pagina seguente)

D-7271/2013 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Gilles Fasola

Data di spedizione:

D-7271/2013 — Bundesverwaltungsgericht 09.01.2014 D-7271/2013 — Swissrulings