Corte IV D-7181/2007; D-7182/2007 {T 0/2} Sentenza d e l 1 5 luglio 2008 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliere Carlo Monti. A._______, B._______, e C._______, Mongolia, rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero, Via Zurigo 17, 6900 Lugano, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisioni dell'UFM del 12 ottobre 2007 / N . Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7181/2007 Fatti: A. L'11 luglio 2007, gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in Svizzera. Hanno dichiarato, d'avere lasciato la Mongolia il 29 giugno 2007 per il timore di B._______ d'essere imprigionato da 5 a 10 anni e di subire ulteriori stupri e pestaggi, come in precedenza durante il periodo di detenzione dal 3 luglio 2006 al 15 maggio 2007, a causa di una denuncia sporta dal direttore della D._______ nei suoi confronti, nella quale è stato accusato d'essere coinvolto nella sottrazione di denaro ai danni della sudetta azienda. B. Il 12 ottobre 2007, l'UFM, tramite due decisioni distinte non è entrato nel merito delle domande d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 22 ottobre 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini nel merito e, in via sussidiaria, il riconoscimento dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle spese processuali. D. Il 25 gennaio 2008, il TAF, congiungendo le cause, giacché concernenti fatti di medesima natura e gli stessi temi di diritto, ha considerato il gravame siccome privo di probabilità d'esito favorevole ed ha respinto la summenzionata domanda d'esenzione dall'anticipo spese. Ha quindi invitato i ricorrenti a versare un anticipo di fr. 600.-- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento di detto anticipo (v. decisione incidentale del TAF del 25 gennaio 2008). Pagina 2
D-7181/2007 E. Il 2 febbraio 2008, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo richiesto. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1 Il TAF accerta d'ufficio i fatti e applica il diritto senza essere in nessun caso vincolato né dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle argomentazioni giuridiche sulle quali si fonda la decisione contestata (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berne 2002, p. 686). Il TAF può infatti confermare il risultato della decisione impugnata sulla base di un'altra motivazione (cfr. DTF 112 Ia 135). Ciò presuppone che gli atti siano completi o comunque sufficienti a statuire, e che la motivazione sostitutiva si basi su fatti noti alla parte e Pagina 3
D-7181/2007 su norme giuridiche di cui poteva, perlomeno, supporre la pertinenza (cfr. DTF 115 Ia 97). 4.2 Nel caso concreto, i requisiti del considerando precedente sono adempiti dato che la Mongolia viene ritenuta una “safe country” e perciò l'UFM avrebbe potuto evadere la domanda d'asilo in esame anche in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, con la conseguenza che avrebbe potuto essere lasciata indecisa la questione connessa con la presentazione, o meno, d'idonei documenti ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi. 5. 5.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno che non risultino indizi di persecuzione. 5.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero delle safe countries, sussiste di massima una presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 5.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (GICRA 2003 n. 18). 6. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero delle safe countries. Dall'altro lato, non ha ritenuto che emergessero dalle carte processuali degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in patria. In particolare, ha ritenuto che la descrizione molto scarsa degli stupratori e i timori stereotipati di A._______ prima e dopo gli stupri, lascerebbe presupporre che queste sevizie non siano mai accadute. Inoltre, quest'ulimto non sarebbe stato capace di fornire un numero preciso relativo agli interrogatori subiti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2007. Per sovrabbondanza, non avrebbe potuto indicare la cifra esatta che E._______. avrebbe sottratto, né avrebbe Pagina 4
D-7181/2007 saputo parlare dettagliatamente dei contatti di quest'ultimo, in quanto B._______ sarebbe stato il suo autista. Peraltro, B._______ non sarebbe stato nemmeno capace di descrivere la prigione né di nominare il procuratore. Infine, l'UFM ha rilevato che né la moglie, A._______, né il figlio C._______, avrebbero presentato motivi propri rilevanti in materia d'asilo e ha ritenuto che i ricorrenti non avrebbero la qualità di rifugiati in base agli art. 3 e 7 LAsi. 7. Nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato che le condizioni di salute del piccolo C._______ sarebbero determinanti in vista di una decisione di merito e perciò l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della loro domanda d'asilo in quanto alla necessità di ulteriori chiarimenti in relazione all'esistenza di eventuali impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento. Hanno sostenuto, inoltre, che in caso di rimpatrio sarebbero sottoposti a trattamenti inumani e degradanti per l'impossibilità di proseguire la cura medica di C._______ e i relativi approfondimenti necessari in patria. Per questi motivi, il loro rimpatrio non sarebbe ragionevolmente esigibile. 8. 8.1 Questo Tribunale osserva che siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito la Mongolia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 8.2 I ricorrenti non sono manifestamente riusciti, per quanto attiene al loro caso specifico, ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni. Il TAF rileva, in particolare, che i ricorrenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da loro presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che i ricorrenti si limitano a pure congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'impossibilità d'ottenere un equo processo in patria in assenza di mezzi economici per B._______. Pagina 5
D-7181/2007 Conto tenuto che B._______ non ha presentato né attestati medici né altri mezzi di prova suscettibili a sostenere le sue allegazioni relative alle sevizie subite in prigione, non v'è ragione di ritenere che egli non possa ricevere un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei suoi confronti da parte di terzi nel caso dovesse tornare in prigione al suo rientro in patria. Peraltro, non è seriamente credibile che – nella misura in cui realmente vittima di stupri da parte di più persone – B._______ abbia informato i guardiani e i medici, allegando che entrambi le parti gli abbiano detto che suddette sevizie accadrebbero abitualmente ([...]). Oltre a ciò, non è convincente l'allegazione secondo la quale sua moglie non sia stata al corrente dei pregiudizi da lui subiti in prigione e di avere seguito suo marito fino in Svizzera senza saperne alcunché ([...]). Inoltre, non convince affatto l'affermazione della moglie secondo cui la stessa non avrebbe neanche saputo la ragione dell'incarcerazione di suo marito a causa della sua vissuta gravidanza molto difficile durante la quale avrebbe subito due operazioni, perché B._______ l'avrebbe potuto informare dopo il parto del piccolo C._______ ([...]). In più, in quanto ai motivi d'asilo di A._______, va rilevato che la stessa ha allegato di essere entrata in Svizzera solamente per seguire suo marito e quindi non ha un motivo valido in materia d'asilo. Infine, non soccorre i ricorrenti la generica ed immotivata osservazione della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione sui motivi d'asilo di B._______ del [...], secondo cui andrebbero esaminate nel merito le circostanze delle persecuzioni narrate in modo convincente da B._______. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato che i ricorrenti non hanno la qualità di rifugati. 9. 9.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la Pagina 6
D-7181/2007 salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 9.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 9.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano. I ricorrenti sono giovani, hanno una certa esperienza professionale e possono contare su una rete sociale in patria. Essi non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. In effetti, non li soccorrono gli esibiti documenti medici del [...] riguardanti la malattia del piccolo C._______, considerata la genericità degli stessi anche per quanto attiene all'indicata prognosi infausta in caso di rientro in patria. Peraltro, nei citati certificati non sono neppure stati indicati con precisione i tipi di consulti medici, non ottenibili in patria, di cui necessiterebbe ancora C._______. Inoltre, non v'è ragione di ritenere che i medicamenti che ha finora ricevuto in Svizzera – glicerina per lattanti, Paragol e Movicol Junior – o dei farmaci sostituivi di medesima efficacia, non siano ottenibili anche in Mongolia. Per quanto riguarda la presunta malattia dalla ricorrente, va rilevato che, finora, non si è ancora sottoposta ad un controllo medico, né ha esibito alcun certificato medico, né richiamato il fatto nel gravame. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per gli insorgenti di un adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine. 9.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni Pagina 7
D-7181/2007 documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 9 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 13. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 600.--, versato dagli insorgenti il 2 febbraio 2008. Pagina 8
D-7181/2007 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti. L'anticipo spese di fr. 600.--, versato il 2 febbraio 2008, è computato con le spese processuali. 3. Comunicazione a: - rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato) - UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - F._______ Il giudice unico: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: Pagina 9