Corte IV D-7134/2009 {T 0/2} Sentenza d e l 2 3 novembre 2009 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Blaise Pagan; cancelliera Chiara Piras. A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 12 novembre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7134/2009 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data 13 ottobre 2009 in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso all'interessato e mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 26 ottobre 2009 e del 2 novembre 2009, la decisione dell'UFM del 12 novembre 2009, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 13 novembre 2009 (cfr. timbro del plico raccomandato) e, contestualmente, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, l'incarto dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale via telefax in data 17 novembre 2009, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato : che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), Pagina 2
D-7134/2009 che il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa, che, per conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua, che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua; che, pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino iracheno, d'etnia curda, di essere nato a B._______ e cresciuto a C._______ (provincia di Dohuk) dove ha vissuto, con il fratello e lo zio paterno, fino al giorno del suo espatrio, che l'interessato avrebbe lasciato il suo Paese d'origine il (...), per paura di essere arrestato o multato dopo avere lasciato l'esercito iracheno, nel quale avrebbe servito come guardia di un accampamento situato tra D._______ e E._______, il quale sarebbe stato attaccato il (...) da uno o due terroristi, che l'interessato avrebbe raggiunto F._______ (Turchia) a piedi, accompagnato dal passatore; che, dopo due giorni, sarebbe arrivato in auto ad G._______ (Turchia), dove sarebbe partito con un Tir, che si sarebbe imbarcato su una nave; che, dopo otto giorni di viaggio, senza Pagina 3
D-7134/2009 subire controlli e senza documenti, sarebbe arrivato in Svizzera, non sapendo da quali Stati avrebbe transitato, che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, che, nella decisione del 12 novembre 2009, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento d'identità o di viaggio valido ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la sua esecuzione siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, sostenendo di aver ragioni scusabili per la mancata presentazione di un documento d'identità; che, infatti, egli si sarebbe fatto spedire dai suoi familiari la sua carta d'identità ed avrebbe segnalato all'UFM, nell'ambito dell'audizione federale, la necessità di più tempo per farla arrivare in Svizzera; che, inoltre, il ricorrente ha addotto che l'UFM sarebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo, in quanto sarebbero necessari ulteriori chiarimenti all'accertamento dello statuto di rifugiato o all'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, segnatamente, come già spiegato in audizione, egli sarebbe espatriato a causa del suo ruolo in seno all'esercito, per il quale avrebbe servito come volontario; che, dopo essere stato vittima di un attentato nel (...), egli avrebbe in vano chiesto un trasferimento, motivo per cui si sarebbe sentito obbligato a dissertare, piuttosto di restare in Patria e rischiare di essere vittima di ulteriori attentati; che, di conseguenza, in caso di rientro in Iraq, temerebbe di essere arrestato e la sua vita ed il suo futuro sarebbero esposti a gravi rischi, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo e Pagina 4
D-7134/2009 dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che il ricorrente ha asserito di avere passato la frontiera con la Turchia a piedi e di essersi recato a F._______, dove lo attendeva una macchina, con la quale si sarebbe recato ad G._______, passando per H._______; che ad G._______ sarebbe salito su un Tir, che si sarebbe imbarcato su una nave, che l'insorgente ha, inoltre, dichiarato di essere sceso dal Tir sull'autostrada dopo otto giorni di viaggio e di avere proseguito a piedi fino ad arrivare ad una stazione ferroviaria, dove avrebbe preso un treno che lo avrebbe portato a Lugano, per poi continuare il proprio viaggio in direzione di Chiasso (cfr. verbale d'audizione del 26 ottobre 2009 pag. 8 D17), Pagina 5
D-7134/2009 che egli non è stato, però, in grado di rivelare in quale Paese sarebbe sbarcato con la nave sulla quale si trovava il Tir con cui avrebbe lasciato la Turchia (cfr. verbale d'audizione del 26 ottobre 2009 pag. 7 D16), rispettivamente in quale Paese sarebbe arrivato con il Tir (cfr. ibidem), che, inoltre, egli ha rilevato di avere intrapreso il viaggio senza documenti e senza subire controlli (cfr. verbali d'audizione del 26 ottobre 2009 pag. 7 e del 2 novembre 2009 pag. 4 D20), che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, l'insorgente ha altresì affermato di non avere mai posseduto un passaporto e di non avere con sé la carta d'identità (cfr. verbale d'audizione del 26 ottobre 2009 pagg.3 e 4), che, nel corso dell'audizione federale, egli ha, altresì, in un primo momento sostenuto di non potere consegnare la carta d'identità alle autorità svizzere, poiché, dopo il suo espatrio, un ufficiale dell'esercito si era presentato alla sua abitazione, ritirando la carta d'identità, nonché la tessera e la divisa militare (cfr. verbale d'audizione del 2 novembre 2009 pag. 3 D3 e D4), che, nell'ambito della medesima audizione, l'insorgente si è contraddetto in modo palese, rilevando di avere chiesto ai suoi familiari di inviargli la carta d'identità, la quale dovrebbe arrivare a giorni insieme a delle fotografie (cfr. verbale d'audizione del 2 novembre 2009 pag. 3 D8), che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli Pagina 6
D-7134/2009 stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che l'insorgente ha dichiarato di avere lasciato il suo Paese per paura di essere arrestato o multato dopo avere lasciato l'esercito iracheno, nel quale avrebbe servito come guardia di un accampamento situato tra D._______ e E._______, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente si è espresso in modo vago, contraddittorio ed approssimativo in merito al suo ruolo in seno all'esercito iracheno ed ai suoi timori legati alla sua presunta diserzione, che, da un lato, egli ha descritto il ruolo della sua divisione come “protezione della popolazione” e squadra “anti-terrorismo” (cfr. verbale d'audizione del 2 novembre 2009 pag. 6 D53), dall'altro lato, il suo compito sarebbe stato di fare la guardia (cfr. ibidem pag. 7 D54 e D55) Pagina 7
D-7134/2009 e, interpellato sul tipo di addestramento che avrebbe sostenuto, egli ha affermato, in modo palesemente inverosimile, di avere solamente dovuto “marciare per dieci giorni” (cfr. ibidem pag. 7 D58 a 59), che, inoltre ed a titolo d'esempio, egli ha sostenuto di temere di essere arrestato in caso di rientro in Patria (cfr. verbali d'audizione del 26 ottobre 2009 pag. 6 e del 2 novembre 2009 pag. 11 D108), basandosi su supposizioni incerte e riferitegli da terzi (“dicevano in giro che chi lasciava era arrestato o multato; cfr. verbale d'audizione del 2 novembre 2009 pag. 6 D50), pur avendo sostenuto in precedenza di essersi arruolato volontariamente e di aver potuto lasciare l'esecito quando avrebbe deciso lui (cfr. ibidem pag. 6 D43), che, per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi), che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); Pagina 8
D-7134/2009 che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che, in considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, codesto Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile; che, segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese; che, inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq; che, in particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8), che, nella fattispecie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di origine curda e di essere nato a B._______ e di aver vissuto a C._______ (provincia di Dohuk), dove avrebbe vissuto sino al suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 26 ottobre 2009 pag. 1); che Pagina 9
D-7134/2009 inoltre, egli è giovane, celibe e che, per di più, in Patria risiedono tanti suoi parenti e familiari (cfr. ibidem pag. 4), tra i quali lo zio materno, che lo avrebbe ospitato fino al suo espatrio, che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (v. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine (segnatamente nella provincia di Dohuk) è ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 10
D-7134/2009 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione soggiorno (per corriere interno; in copia; n. di rif. N [...]) - I._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: Pagina 11