Corte IV D-7040/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 6 ottobre 2010 Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Bruno Huber; cancelliera Antonella Guarna. A._______, nato il (...), Pakistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 22 settembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-7040/2010 Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data (...) in Svizzera, il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il giorno dell'audizione sommaria e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo, i verbali d'audizione del 7 settembre 2010 (di seguito: verbale 1) e del 22 settembre 2010 (di seguito: verbale 2), il verbale della decisione dell'UFM del 22 settembre 2010, notificata oralmente all'interessato lo stesso giorno (cfr. Avviso di notifica e di ricevuta), il ricorso inoltrato dall'insorgente il 28 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), la copia dell'incarto dell'UFM pervenuta via fax al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 29 settembre 2010, l'inoltro da parte del ricorrente di mezzi di prova registrati su supporto elettronico DVD in data 29 settembre 2010 (ricezione da parte del Tribunale il giorno seguente), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Pagina 2
D-7040/2010 federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere cittadino pakistano, originario di B._______ (Pakistan), con ultimo domicilio a C._______ (Pakistan) sino al suo espatrio all'inizio del mese di (...) 2010 e di lavorare presso diverse emittenti radio e come attore in serie TV, che l'interessato ha affermato di essere stato minacciato, a partire dal 2005, da suo cugino e da altre persone talebane, appartenenti ad un gruppo D._______, che gli avrebbero intimato di smettere con la sua professione, poiché egli avrebbe parlato male di loro e l'attività di attore nelle serie TV sarebbe considerata contraria ai valori musulmani; che egli avrebbe rifiutato di farlo e si sarebbe trasferito a C._______; che, ciò nonostante, l'interessato sarebbe stato continuamente minacciato di morte, ragion per cui sarebbe stato costretto ad espatriare; che, inoltre, a causa delle recenti alluvioni in Pakistan, la sua casa sarebbe distrutta e quindi non potrebbe più ritornarvi, che l'interessato ha dichiarato di essere partito da E._______ (Pakistan) in nave, nascosto in un container, e di aver raggiunto la Turchia, dove sarebbe stato condotto in auto in una città, in cui sarebbe rimasto per quattro o cinque giorni chiuso in una stanza; che da lì avrebbe proseguito il viaggio in nave fino a raggiungere una località sconosciuta in Italia il (...), dove, successivamente, avrebbe preso un treno fino a F._______ (Italia), in cui vi sarebbe rimasto per cinque giorni; che, infine, avrebbe raggiunto illegalmente in auto G._______ (Svizzera), che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento d'identità, Pagina 3
D-7040/2010 che nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valido entro le 48 ore successive alla prima audizione; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Pakistan, siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel ricorso, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM, sostenendo che vi sarebbero nel suo caso delle ragioni scusabili che giustificano la mancata tempestiva presentazione dei documenti d'identità, per le quali l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo e la decisione qui impugnata dovrebbe essere annullata; che, in particolare, sarebbe stato impossibilitato a procurarsi i suoi documenti, in quanto sarebbero stati trattenuti dal passatore; che, inoltre, egli avrebbe fatto tutto quanto era in suo potere per cercare di farsi inviare la sua carta d'identità, contattando suo fratello in Pakistan, da cui tuttavia avrebbe appreso che siffatto documento si trovava nella valigia che era stata consegnata al passatore e che non gli sarebbe più stata restituita; che le osservazioni dell'UFM circa l'inattendibilità delle sue spiegazioni sulle sorti dei suoi documenti, la violazione del suo dovere di collaborare nonché dei suoi chiari obblighi d'identificarsi, sarebbero frutto di una valutazione arbitraria, soggettiva e assurda; che, in aggiunta, egli sostiene di aver descritto in modo dettagliato le modalità del viaggio d'espatrio; che, inoltre, il ricorrente fa valere che sarebbero necessari ulteriori approfondimenti in relazione al suo statuto di rifugiato e all'esecuzione del suo allontanamento; che, anzitutto, l'UFM avrebbe dovuto raccogliere e considerare i mezzi di prova che lui avrebbe anticipato di poter fornire, nonché avrebbe dovuto verificare le sue allegazioni e i rischi che incorrerebbe nel contesto pakistano, dove la sua vita sarebbe in gravissimo pericolo, considerata la natura pubblica della sua attività e le minacce ricevute; che, quanto alle incongruenze rilevate dall'UFM, egli ha rimandato a quanto già affermato in sede di audizione ed ha altresì reiterato la logicità delle sue allegazioni; che, infine, ritenuta la situazione disastrosa in Pagina 4
D-7040/2010 Pakistan, soprattutto nella regione di H._______ da cui proviene, dove vi sarebbe anche stata una grave serie di inondazioni che avrebbero distrutto la sua casa, dovrebbe essergli riconosciuta l'ammissione provvisoria, che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, che, con lettera raccomandata del 29 settembre 2010, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale i mezzi di prova annunciati nel ricorso, ovvero un DVD, contenente 11 filmati ed alcune fotografie, i quali proverebbero il suo lavoro di attore e i suoi interventi pubblici di carattere politico, che sarebbero alla base dei timori che l'avrebbero costretto ad espatriare; che detti mezzi probatori sarebbero stati conservati nel suo spazio sul social network Facebook ed avrebbe potuto produrli solo ora a causa di difficoltà tecniche, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c), che sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta Pagina 5
D-7040/2010 professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/7 consid. 6), che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri, che, in relazione a quanto già rettamente rilevato dall'UFM nella decisione impugnata circa la mancata presentazione dei documenti d'identità da parte del ricorrente, non è plausibile che la sua carta d'identità si sia trovata nella valigia che avrebbe dato al passatore, senza che lui ne fosse al corrente (cfr. verbale 2 D10-17 e ricorso pag. 2), come lo dimostrano le sue incongruenti e illogiche allegazioni; che, innanzitutto, il ricorrente ha reso versioni contraddittorie, in quanto inizialmente ha affermato che la sua carta d'identità si trovava in Pakistan presso suo fratello (cfr. verbale 1 pag. 5), mentre che, in seguito, ha affermato in prima persona personale che: "Avevo lasciato una carta d'identità in una valigia a mio fratello che però l'ha data a qualcun altro" (cfr. verbale 2 D5); che, inoltre, è contrario ad ogni logica che il ricorrente non abbia saputo che la sua carta d'identità sarebbe stata nella suddetta valigia, allorquando ha dichiarato che lui stesso l'ha consegnata al passatore (cfr. ibidem D14) e ritenuto che è stato in grado di indicarne il contenuto (cfr. verbale 2 D11 e D18); che non è del resto credibile che quest'ultima sia stata consegnata al passatore, invece di rimanere nelle mani del ricorrente quale bagaglio personale (cfr. ibidem D10 e 12), che, d'altronde, non si giustifica il motivo per cui il ricorrente avrebbe consegnato il suo passaporto al passatore, il quale non glielo avrebbe restituito, allorquando tale documento era autentico, valido e, di conseguenza, costituisce un perfetto documento di viaggio (cfr. verbale 1 pag. 4), che, di conseguenza, le asserzioni rese dal ricorrente non costituiscono una ragione valida per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi della legge, che, peraltro, a proposito delle circostanze del viaggio d'espatrio, il ricorrente non ha saputo fornirne alcun dettaglio, segnatamente, non ha saputo indicare il nome o la bandiera della nave, con cui avrebbe viaggiato dalla Turchia, come pure la durata precisa di tale tragitto (cfr. verbale 1 pag. 7); che non è stato altresì in grado di affermare in Pagina 6
D-7040/2010 quale località avrebbe soggiornato in Turchia, dove successivamente sarebbe sbarcato in Italia, da dove avrebbe preso il treno per F._______ e, infine, descrivere minimamente il posto in cui avrebbe soggiornato a F._______ (cfr. ibidem); che, peraltro varcare il confine Shengen senza subire alcun controllo e senza documenti, come l'insorgente ha dichiarato (cfr. ibidem), risulta oggi perlomeno estremamente difficoltoso, che, pertanto, l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte, che, vista l'inverosimiglianza delle circostanze del viaggio d'espatrio, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del ricorrente circa la mancata presentazione dei documenti d'identità, v'è ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni della causa, che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata consegna dei documenti d'identità, che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile, che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente, che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5), che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, Pagina 7
D-7040/2010 rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato, che, segnatamente, il ricorrente non è stato in grado di comprovare e circostanziare i fatti addotti a sostegno della sua domanda d'asilo, ovvero il fatto di essere minacciato a causa della sua attività di attore e per i suoi asseriti interventi pubblici in televisione e alla radio contro i talebani; che, d'altronde, non è condivisibile la censura ricorsuale dell'insorgente, secondo cui rimprovera all'UFM di non aver verificato le sue allegazioni e i rischi che incorrerebbe in patria in considerazione della sua professione, allorquando spetta al richiedente, ovvero a colui che adduce un fatto di apportarne la prova; che, a guisa d'esempio, il ricorrente non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione chiara e circostanziata sulle sue pretese attività, nonché su quello che gli sarebbe stato rimproverato da parte dei talebani, limitandosi a riferire i ruoli che avrebbe interpretato (cfr. verbale 2 D28-32) ed a dichiarare di aver parlato male dei talebani o di aver condannato pubblicamente le loro azioni in programmi televisivi (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 D33 e D47); che, peraltro, il comportamento dell'insorgente si distingue per il suo carattere illogico, avuto riguardo alle pretese minacce di cui sarebbe stato vittima e che l'avrebbero costretto ad espatriare; che, infatti, se egli fosse stato costantemente minacciato di morte da tre o quattro anni (cfr. verbale 1 pagg. 5-6), rispettivamente se l'avessero seriamente minacciato di morte nel (...) 2008 (cfr. verbale 2 D60-61 e verbale 2 D74) e tali minacce fossero continuate un paio di volte al mese, egli non avrebbe di certo atteso né il 2009 per sporgere denuncia, né il mese di (...) 2010 per espatriare (cfr. verbale 1 pag. 1 e verbale 2 D78); che, in aggiunta, il ricorrente non ha reso allegazioni lineari circa le evocate minacce subite; che, infatti, egli è incappato in una contraddizione, dichiarando che non avrebbe avuto problemi seri fino al 2008 (cfr. verbale 2 D92); che, alla luce dell'evocate allegazioni del ricorrente, i suoi motivi d'asilo sono già manifestamente inverosimili; che, in siffatte circostanze, i filmati registrati sul DVD che egli ha presentato quali mezzi di prova sono manifestamente inadeguati e irrilevanti, in quanto nulla provano circa l'esistenza di minacce nei Pagina 8
D-7040/2010 confronti del ricorrente da parte dei talebani, in ragione della sua asserita professione; che lo stesso vale per le foto contenute nel citato DVD, le quali costituiscono delle semplici rappresentazioni che raffigurerebbero il ricorrente assieme ad altri individui in circostanze irrilevanti; che, visto tutto quanto sopra, il Tribunale non può che concludere alla palese inverosimiglianza dei motivi d'asilo del ricorrente, senza che sia necessario evocare gli ulteriori e innumerevoli elementi d'inattendibilità del suo intero racconto, che, per conseguenza, le dichiarazioni rese dal ricorrente sono state rettamente considerate inverosimili dall'UFM con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, che, inoltre, l'invocazione delle alluvioni in Pakistan, che avrebbero causato la distruzione della sua casa (cfr. verbale 1 pag. 7 e verbale 2 D48), non costituisce palesemente un motivo d'asilo rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo, che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5,6, 5-5.7 pag. 90 e segg.), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Pakistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), Pagina 9
D-7040/2010 che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr), che, inoltre, la situazione vigente in Pakistan non appare, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane e celibe senza alcuna persona a carico, nonché vanta una formazione scolastica e diverse esperienze professionali; che, infatti, a differenza di quanto pretenderebbe far credere, oltre all'attività di attore e intervistatore, il ricorrente ha lavorato anche come (...), (...) o in un (...) (cfr. verbale 1 pag. 2 e verbale 2 D25 e D38-39 a confronto con D47); che, inoltre, il ricorrente, dispone in patria di un'importante rete sociale, ritenuto che vi risiedono sua madre, suo fratello e sua sorella, nonché altri parenti, amici e colleghi, da cui egli può senza dubbio ottenere un sostegno (cfr. verbale 1 pag. 3 e verbale 2 D19-24 e D40- 43); che, d'altronde, malgrado le alluvioni in Pakistan, il ricorrente ha una casa dove poter risiedere (cfr. verbale 2 D52-53); che, infine, Pagina 10
D-7040/2010 l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr), che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata, che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11
D-7040/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e di procedura di I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e di procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrativo federale) - J._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 12