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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2007 D-7026/2006

20 dicembre 2007·Italiano·CH·CH_BVGE·PDF·3,556 parole·~18 min·1

Riassunto

Asilo e allontanamento | la decisione del 26 aprile 2002 in materia d'asilo...

Testo integrale

Corte IV D-7026/2006/cac {T 0/2} Sentenza d e l 2 0 dicembre 2007 Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Thomas Wespi e Fulvio Haefeli, cancelliera Marisa Murray. A._______, nato il 10 agosto 1974, Turchia, ricorrente, contro Ufficio federale dei rifugiati (UFR), attualmente Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. la decisione del 26 aprile 2002 in materia d'asilo, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto

D-7026/2006 Fatti: A. L'interessato ha presentato una domanda d'asilo il 2 agosto 2000. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 16 agosto e del 4 settembre 2000), che dal 1993 ha dei problemi con le autorità statali turche in particolare a causa di un cugino, responsabile del B._______ della zona di C._______, che ha partecipato a numerosi attentati terroristici. Nell'ottobre del 1993, sarebbe stato arrestato dalle forze dell'ordine, unitamente al padre, siccome sospettato di collaborare con il B._______. Sarebbe stato torturato � avrebbe fra l'altro subito delle scariche elettriche e delle percosse con un "falaka" � e poi rilasciato dopo una settimana. Il padre sarebbe stato prosciolto � nel quadro del processo che avrebbe visto la condanna del menzionato cugino all'ergastolo (depositata copia della sentenza del [...] concernente il relativo processo) � dalle accuse di sostegno al B._______. L'interessato sarebbe poi stato spesso fermato e maltrattato dalla polizia, segnatamente a causa delle visite che avrebbe effettuato al cugino detenuto, e nel 1999 avrebbe aderito al movimento D._______. Avrebbe svolto attività di propaganda ed organizzato riunioni, circostanza che gli sarebbe valsa degli ulteriori problemi con le autorità statali che lo avrebbero minacciato d'incarcerazione se non avesse fornito loro delle informazioni sulle attività svolte dal partito D._______ e dai suoi membri. B. Il 31 gennaio 2001, l'allora UFR (attualmente, e di seguito, UFM) ha chiesto all'Ambasciata svizzera ad Ankara d'esprimersi in merito alle allegazioni presentate dall'interessato, segnatamente alla sua qualità di membro di D._______ a C._______ dal 1999, al fatto se il cugino è stato incarcerato nella prigione di E._______ ed il padre coinvolto in un processo collettivo (chiesta anche la verifica dell'autenticità della sentenza esibita), nonché all'esistenza di fondati timori d'esposizione a future persecuzioni dell'interessato conto tenuto dell'adesione al movimento D._______ e dell'implicazione, unitamente a membri della sua famiglia, in un "affare" legato al B._______. C. Il 19 settembre 2001, l'Ambasciata svizzera ad Ankara ha presentato un rapporto sulla fattispecie. Nello stesso è indicato, in sostanza, che l'interessato non risulta ricercato dalla polizia o dalla gendarmeria né a Pagina 2

D-7026/2006 livello locale né a livello nazionale, che a suo carico non sussiste una schedatura, tanto meno di natura politica, e che non è stato emanato un divieto di rilascio di un passaporto. La sentenza esibita da A._______ è autentica. Il cugino è stato condannato all'ergastolo perché considerato un dirigente del B._______ (sconta la sentenza nel carcere di E._______), mentre il padre è stato assolto dall'accusa di sostegno al B._______. Il responsabile della sezione di D._______ di F._______, entrato in carica [...], ha segnalato di non essere in grado di pronunciarsi sul fatto se l'interessato sia stato membro di D._______; tuttavia, non risulta più esserlo da quando egli ha assunto la sua carica. Peraltro, detto responsabile ritiene che i membri di D._______ che lasciano il Paese nuocciono alla causa del popolo curdo. D. Il 25 ottobre 2001, l'UFM ha concesso all'interessato un termine al 5 novembre 2001 per presentare le proprie eventuali osservazioni sul menzionato rapporto, ciò che lo stesso ha fatto con scritto del 2 novembre 2001. E. Il 26 aprile 2002, l'UFM ha respinto la menzionata domanda d'asilo. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo in Turchia, siccome lecita, esigibile e possibile. F. Il 28 maggio 2002, l'insorgente ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento litigioso e la concessione dell'asilo. G. Il 13 giugno 2002, la CRA ha chiesto al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Il 26 giugno 2002, lo stesso ha tempestivamente effettuato il richiesto versamento. H. Il 15 luglio 2002, la moglie e la figlia del ricorrente hanno inoltrato domanda d'asilo in Svizzera. La coniuge è stata sentita sui motivi d'asilo il 23 luglio e il 10 dicembre 2002 nonché il 25 novembre 2003. Pagina 3

D-7026/2006 I. Il 17 marzo 2004, l'UFM ha accolto la domanda d'asilo della moglie del ricorrente, riconoscendole la qualità di rifugiata e concedendole l'asilo. I figli, tra cui il secondogenito nato il 25 agosto 2003, sono stati riconosciuti siccome rifugiati ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L. Il 17 marzo 2004, l'autorità inferiore ha parzialmente riesaminato la decisione del 26 aprile 2002 concernente il ricorrente riconoscendo al medesimo la qualità di rifugiato a titolo derivato, ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, e concedendogli l'asilo in Svizzera. M. Il 1° aprile 2004, la CRA ha concesso all'insorgente un termine sino al 15 aprile 2004 per esprimersi sul mantenimento del gravame sul punto di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato a titolo originario ai sensi dell'art. 3 LAsi. Il termine è decorso infruttuoso. N. Il 20 dicembre 2004, l'UFM, nuovamente invitato ad esprimersi sul caso, si è limitato a proporre la reiezione del gravame. Diritto: 1. 1.1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Pagina 4

D-7026/2006 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica, il 1° gennaio 2007, è applicabile il nuovo diritto. 1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA. 3. Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, in relazione all'art. 6 LAsi e all'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata, che nel caso concreto è stata redatta � peraltro a torto (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 29 consid. 4) � in francese. In virtù del medesimo articolo, se le parti utilizzano un'altra lingua la procedura di ricorso può svolgersi in tale lingua. Il ricorrente avendo inoltrato il ricorso in italiano, la presente sentenza è redatta in tale idioma, utilizzato dall'autorità inferiore pure nel quadro della risposta al ricorso del 20 dicembre 2004. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (DTF 126 I 207). 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la mera appartenenza ad una famiglia nella quale alcuni membri esercitano attività politiche d'opposizione non comporta sistematicamente, in Turchia, l'esposizione ad una persecuzione riflessa (la corresponsabilità familiare non sarebbe ammessa in detto Paese). Nondimeno, le autorità adottano detta pratica, sotto forma di rappresaglie contro i familiari di un ricercato, solo a determinate condizioni, segnatamente allorquando il membro della famiglia ricercato è sospettato di intrattenere stretti legami con dei parenti attivisti e latitanti. L'UFM non Pagina 5

D-7026/2006 dubita della verosimiglianza dei fatti allegati dal ricorrente, confermati dall'Ambasciata svizzera ad Ankara, ma non ritiene che egli possa temere d'essere esposto in un prossimo futuro a persecuzioni riflesse determinati ai sensi dell'art. 3 LAsi. Certo, un suo cugino è stato condannato all'ergastolo per atti terroristici, che sono pure costati al ricorrente una settimana di detenzione nel 1993. Tuttavia, detto lontano parente non è più ricercato dalle autorità, in quanto sconta la pena in carcere. Inoltre, il padre dell'insorgente è stato assolto dai sospetti di sostegno a favore del B._______. Le tre brevi detenzioni subite tra il [...] e il [...], dopo aver visitato il parente in carcere, non sarebbero d'intensità tale da essere considerate decisive in materia d'asilo. Per quanto attiene alle attività che ha svolto in favore del partito D._______, l'autorità inferiore ha considerato che le pressioni esercitate dalle forze dell'ordine sono di principio dirette contro i membri di spicco del citato partito e non contro semplici membri o simpatizzanti quali il ricorrente. Infine, dal rapporto dell'Ambasciata svizzera in Turchia risulta che l'insorgente non è schedato dalla polizia turca e che non è oggetto di ricerche a livello nazionale o locale. Avrebbe dunque potuto sottrarsi alle pressioni alle quali era esposto nella sua regione trasferendosi in una delle grandi città dell'ovest della Turchia. 6. Nel ricorso, l'insorgente sostiene che, nel valutare la sua situazione, l'UFM non ha tenuto debitamente conto della posizione del cugino condannato all'ergastolo, cugino che era responsabile del B._______ nel territorio di C._______. Inoltre, egli ha reso visita in più occasioni al menzionato cugino in carcere. Questo comportamento ha aggravato la sua situazione, già critica, nei confronti delle autorità che hanno intensificato fermi, pressioni e minacce. Tali atti lo hanno costretto ad interrompere le visite al cugino. Le minacce di rappresaglie alle quali egli è stato esposto sono inoltre da imputare anche all'attività, tutt'altro che trascurabile, che ha svolto per D._______. Il coinvolgimento nelle attività del citato partito non può essere relativizzato, considerato che egli ha organizzato una riunione alla quale hanno partecipato un migliaio di persone e che durante le elezioni del 1999 ha sostenuto attivamente il candidato del proprio partito. Le attività politiche sono poi continuate anche in Svizzera, dove ha effettuato uno sciopero della fame e organizzato una manifestazione di protesta a [...]. Gli organi di stampa hanno riportato l'evento e una petizione critica nei confronti del sistema carcerario turco, firmata da politici svizzeri, è stata inviata al Pagina 6

D-7026/2006 G._______ della Turchia. La sua attività politica non può dunque essere qualificata di marginale. Inoltre, dagli atti di causa emergono sufficienti elementi a dimostrazione del fatto che le autorità turche hanno cercato � tramite pressioni e minacce � di convincerlo a collaborare con loro. In simile evenienza, l'assenza di procedure ufficiali promosse nei suoi confronti non è decisivo. Peraltro, ritenuto che fermi e minacce si sono basati su pretesti e non sono stati conformi alle procedure giudiziarie, le autorità non avevano alcun interesse ad avvalorare gli stessi tramite atti ufficiali. Date le premesse, non sussiste una valida alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali nei suoi confronti. 7. Il TAF osserva che la decisione di non concedere al ricorrente l'asilo a titolo originario si fonda su di un carente accertamento dei fatti giuridicamente decisivi. In effetti, l'UFM non ha debitamente tenuto conto dell'esito positivo della domanda d'asilo introdotta dalla moglie del ricorrente il 15 luglio 2002 e delle motivazioni poste, peraltro dall'UFM stesso, a fondamento della decisione d'accoglimento di detta domanda. Occorre in particolare rilevare che alla moglie del ricorrente è stato concesso l'asilo a titolo originario anche a causa della situazione del marito (v. la proposta positiva dell'UFM del 15 marzo 2004 concernente la domanda d'asilo della moglie, la successiva decisione favorevole non essendo stata motivata). L'UFM medesimo, nella decisione qui impugnata, non ha messo in dubbio la verosimiglianza delle allegazioni decisive del ricorrente, ma ritenuto che esse non sono decisive in materia d'asilo. Questa valutazione non è tuttavia confortata da argomenti o fatti convincenti, ove solo si rilevi il fatto che l'autorità inferiore, nel concedere l'asilo alla moglie del ricorrente, ha considerato verosimile, nel senso della probabilità preponderante, che vi sono state delle frequenti visite della polizia al domicilio della moglie durante le quali le forze dell'ordine hanno chiesto informazioni in merito al marito e qui insorgente. Ma vi è di più. In effetti, è incontestato dall'UFM, salvo per quanto attiene allo svolgimento di un'importante attività in seno al movimento D._______, che il ricorrente è un cittadino turco d'etnia curda che è stato arrestato, messo sotto pressione e maltrattato dalle autorità statali e nella cui famiglia (in senso ampio, compresi dunque i parenti prossimi della moglie) vi sono noti oppositori politici (tra cui almeno uno riconosciuto rifugiato in Svizzera ed un altro detenuto in Turchia condannato alla reclusione perpetua per atti di terrorismo). Peraltro, il padre del Pagina 7

D-7026/2006 ricorrente è già stato oggetto di un procedimento penale per sospetto sostegno al B._______. Premesso quanto precede, non può essere condivisa la generica ed imprecisa valutazione di cui alla decisione impugnata secondo la quale il ricorrente non rischia nulla per motivi propri in caso di rientro in patria perché il cugino responsabile del B._______ è un parente lontano e per di più incarcerato. Nota è, infatti, la particolare determinazione con la quale le autorità turche hanno perseguitato certi membri di famiglie d'attivisti che rendevano visita ai loro parenti in carcere. Anche l'assoluzione del padre non comporta di per sé una presunzione a favore di un esito identico della procedura � altamente verosimile, stante l'insieme delle circostanze del caso di specie � che dovesse essere promossa nei confronti del qui ricorrente. Inoltre, l'indicata attività di quest'ultimo a favore di D._______ non può essere relativizzata, benché non sia stato un dirigente del partito. Considerata, infine, la costante giurisprudenza dell'autorità di ricorso in materia di persecuzione riflessa (v. fra le tante GICRA 2005 n. 21), non può essere attualmente escluso il rischio di una siffatta persecuzione contro membri di una famiglia d'attivisti del B._______, fermo restando che non emerge dalla decisione impugnata una valutazione convincente sul motivo per cui tale rischio può essere concretamente scartato per una persona dal profilo dell'insorgente. Va inoltre rilevato che l'evocata esistenza di un'alternativa di rifugio interna s'esaurisce, nella sostanza, in mera affermazione dell'UFM non corroborata da accertamenti seri e concludenti. Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento. 8. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale è il caso nella presente fattispecie. 9. Ai sensi dell'art. 3 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato Pagina 8

D-7026/2006 gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno un fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità corporale o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile. In altri termini, devono essere considerati rifugiati non solo le persone che possono far valere una persecuzione attuale, ma anche coloro che fuggono una persecuzione futura. Peraltro, se una persecuzione già subita non è di per sé determinante in materia d'asilo, per esempio perché d'intensità insufficiente o perché troppo lontana nel tempo, occorre esaminare se possa provocare un giustificato timore d'esposizione a future persecuzioni. Temere a giusto titolo una persecuzione comprende un elemento soggettivo ed un elemento oggettivo: è rifugiato colui che teme (soggettivamente) una persecuzione; questo timore dev'essere oggettivamente fondato, ovvero deve apparire giustificato in rapporto con la situazione reale. Indizi in tal senso possono essere considerati, per esempio, i precedenti familiari del richiedente l'asilo, la sua appartenenza ad un gruppo sociale o politico oppure essere determinati dalla sua razza, dalla sua religione o dalla sua nazionalità, o ancora dipendere dalle sue esperienze personali, dalla persecuzione già subita, da una vulnerabilità personale (ad esempio per le donne), dai pregiudizi seri inflitti a persone appartenenti alla medesima organizzazione (GICRA 1997 n. 10 consid. 6 e relativi riferimenti). Inoltre, colui che è già stato vittima di persecuzioni ha ragioni obiettive di avere un timore soggettivo più pronunciato rispetto a colui che ne è oggetto per la prima volta. Peraltro, il timore soggettivo è fondato pure allorquando superi in realtà quello che proverebbe una persona ragionevole nella medesima situazione, ma resti nondimeno intelligibile (GICRA 1994 n. 24). 10. Il TAF considera le allegazioni decisive presentate dal ricorrente siccome verosimili nel senso della probabilità preponderante poiché: - consistenti, ossia resistenti alle obiezioni, - precise, ossia non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e - concordanti, ossia che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati od elementi certi. Pagina 9

D-7026/2006 Da un lato, va osservato che l'UFM non ha messo in dubbio l'identità dell'insorgente e la sua appartenenza ad una famiglia d'attivisti politici, tra i quali figurano segnatamente un cugino detenuto in Turchia per atti di terrorismo ed un cugino acquisito riconosciuto rifugiato in Svizzera. L'autorità inferiore ha pure considerato verosimili gli evocati arresti ed i fermi subiti dal ricorrente a partire dal 1993 a causa della sua vicinanza a persone attive nel B._______ nonché le pressioni, intimidazioni e maltrattamenti subiti. Peraltro, le allegazioni sulle citate attività svolte dell'insorgente a favore del movimento D._______, tenuto conto pure del suo profilo e di quello di taluni familiari, sono plausibili, le risposte ottenute dalla persona di contatto dell'Ambasciata svizzera ad Ankara non escludendo un'attività del ricorrente nel citato movimento anteriore ad agosto del 2000. Inoltre, l'osservazione di detta persona di contatto con riferimento al fatto che i membri di D._______ che espatriano nuocciono alla causa curda, dimostra un'attitudine negativa dell'informatore su tale categoria di persone, cui il ricorrente appartiene, ciò che rende la sua testimonianza, comunque generica e poco precisa, inidonea ed inefficace dal punto di vista probatorio. Giova inoltre osservare che non è dato sapere per quale motivo l'informatore dell'Ambasciata svizzera in Turchia non abbia preso contatto con un responsabile di D._______ di C._______ piuttosto che con quello di F._______. È altresì verosimile che un movimento inviso alle autorità, quale D._______, possa avere avuto delle procedure d'iscrizione ufficiose, volte a rendere più difficoltoso alle autorità l'accesso ad una lista completa dei membri. Nella sostanza, il TAF constata che l'insorgente è stato sottoposto in patria, per motivi politici, a maltrattamenti e ad una pressione psichica insopportabile da parte delle autorità statali. In altri termini, il ricorrente ha reso verosimile, nel senso della probabilità preponderante, d'avere, in caso di rientro in Turchia, un timore oggettivamente fondato d'esposizione a nuovi e seri pregiudizi personali, in particolare da parte delle forze dell'ordine. La sussistenza di un'alternativa di rifugio interna, conto tenuto della citata costante giurisprudenza dell'autorità di ricorso in materia d'asilo (GICRA 2005 n. 21) non è data, considerato che non emerge dalle carte processuali alcun indizio suscettibile d'avvalorare la tesi sull'esistenza di un luogo sicuro per il ricorrente in Turchia, tanto più ove si pensi che egli è membro, come la moglie, di una nota famiglia d'attivisti politici. 11. In simile evenienza, ritenuto che dalle carte processuali non emergono Pagina 10

D-7026/2006 elementi che militino per un'esclusione dalla qualità di rifugiato giusta gli art. 1 F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30) rispettivamente dall'asilo ai sensi dell'art. 53 LAsi, si giustifica il riconoscimento al ricorrente della qualità di rifugiato a titolo originario. 12. Visto l'esito della procedura, non si riscuotono spese processuali (art. 63 PA). 13. Nel caso di specie, si giustifica altresì l'attribuzione al ricorrente di un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 PA e art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In assenza di una nota d'onorario dettagliata, essa è fissata d'ufficio sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF) in fr. 1'000.--, tenuto conto del lavoro effettivo e utile svolto dal patrocinatore dell'insorgente. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 11

D-7026/2006 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. L'insorgente ha la qualità di rifugiato a titolo originario. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. L'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, di fr. 600.--, versato il 26 giugno 2002 è restituito al ricorrente. 5. L'UFM rifonderà all'insorgente fr. 1'000.-- a titolo di spese ripetibili. 6. Comunicazione a: - patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: formulario per la restituzione dell'anticipo spese con acclusa busta di risposta) - autorità inferiore (in copia; n. di rif. N ; allegati: incarti UFM N e N ) - H._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Vito Valenti Marisa Murray Data di spedizione: Pagina 12

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