Corte IV D-6951/2010/ {T 0/2} Sentenza d e l 1 ° ottobre 2010 Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Maurice Brodard; cancelliera Antonella Guarna; A._______, nato il (...), Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 20 settembre 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composizione Parti Oggetto
D-6951/2010 Visto: la prima domanda d'asilo che l'interessato – presentatosi con l'identità di B._______, nato il (...), originario di C._______ nel Bayalsa State e proveniente da D._______, nell'Anambra State (Nigeria) – ha depositato in data (...) in Svizzera, la decisione dell'11 marzo 2009 dell'UFM, cresciuta in giudicato il 23 marzo 2009, mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della menzionata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha ordinato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, come pure l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, la partenza spontanea dell'interessato in data (...) in E._______, la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha depositato in data (...) in Svizzera, in occasione della quale l'interessato si è presentato con l'identità di A._______, nato il (...), originario di F._______ (Nigeria) e proveniente da G._______, nell'Anambra State (Nigeria), il verbale dell'audizione dell'11 agosto 2010 svoltasi davanti all'autorità cantonale in materia degli stranieri del Canton H._______ (di seguito: verbale 1), il verbale dell'audizione sommaria del 24 agosto 2010 (di seguito: verbale 2), nonché il verbale del 31 agosto 2010 (di seguito: verbale 3) in occasione del quale è stato concesso all'interessato il diritto di essere sentito in merito all'applicazione dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi ed, infine, il verbale dell'audizione federale diretta del 20 settembre 2010 (di seguito: verbale 4), il verbale della decisione dell'UFM del 20 settembre 2010 di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, notificata all'interessato oralmente il giorno stesso (cfr. atto B23/1, avviso di notifica e di ricevuta) e tramite l'invio dell'originale per raccomandata, come convenuto, al suo rappresentante legale, il quale l'ha ritirata il 21 settembre 2010 (cfr. atto B27/1, cartolina di avviso di ricevimento), il ricorso inoltrato dall'insorgente, senza il tramite del suo rappresentante legale, il 24 settembre 2010 (cfr. timbro del plico raccomandato), Pagina 2
D-6951/2010 l'incarto dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in originale il 28 settembre 2010, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei consi derandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF), che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi zioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice uni co, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo sommariamente, che, ai sensi dell'art. art. 111a cpv. 2 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che, nell'ambito dell'audizione sommaria, l'interessato ha dichiarato di aver mentito durante la prima procedura d'asilo, poiché consigliato dal passatore e, di conseguenza, tutto quanto avrebbe affermato in occasione del primo procedimento sarebbe falso, che l'interessato si è presentato con l'identità di A._______, nato il (...), originario di F._______ (Nigeria) e proveniente da G._______, nell'Anambra State (Nigeria), che egli ha affermato di non essere mai rientrato nel suo Paese d'origine dopo la conclusione infruttuosa della sua prima procedura d'asilo, Pagina 3
D-6951/2010 bensì di essersi recato in E._______ e successivamente di essere stato rimandato in Svizzera, che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria non per i motivi esposti durante la prima procedura d'asilo, bensì per il timore di es sere ucciso dai Sicari, rispettivamente dalla Polizia speciale su ordine del padre della sua fidanzata, il quale sarebbe stato un politico conosciuto e avrebbe voluto vendicare la morte di sua figlia, che sarebbe deceduta dopo aver abortito, che, nella decisione del 20 settembre 2010, l'UFM ha constatato che la prima procedura d'asilo si sarebbe definitivamente conclusa e che il richiedente non avrebbe addotto alcun fatto verificatosi dopo la conclusione di tale procedimento proprio a motivare la sua qualità di rifugiato o determinante per la concessione della protezione provvisoria; che, infatti, il richiedente avrebbe modificato completamente tutte le dichia razioni rese durante la prima procedura d'asilo e i suoi motivi d'asilo, ciò che lascerebbe concludere all'inattendibilità e alla pretestuosità del suo agire e dei suoi pseudo nuovi motivi d'asilo, i quali sarebbero tar divi, lesivi del suo obbligo di collaborare e, a titolo abbondanziale, palesemente inverosimili, visto il suo racconto sommario, superficiale, stereotipato e illogico; che, inoltre, detto Ufficio ha considerato che né la situazione politica della Nigeria, né altri motivi individuali relativi alla sua persona o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero al l'esecuzione del suo allontanamento in detto Paese, che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi; che detto Ufficio ha anche pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'e secuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile, che, nel gravame, l'insorgente ribadisce di aver mentito durante la pri ma procedura d'asilo a causa dei consigli sbagliati ricevuti da altri afri cani, porgendo le sue scuse per il suo comportamento ingenuo e non cognito delle leggi sull'asilo; che, inoltre, sottolinea che i motivi fatti valere in questa procedura, legati alla morte della sua fidanzata, sono i suoi veri motivi d'asilo – che avrebbe esposto in modo chiaro, dettagliato, coerente e verosimile – per cui sarebbe stato costretto a fuggire dagli scagnozzi del di lei padre, uomo ricco e importante politico, e della Polizia; che, pertanto, nel suo caso vi sarebbero fatti nuovi rilevanti per i quali l'autorità inferiore sarebbe dovuta entrare nel merito Pagina 4
D-6951/2010 della sua domanda d'asilo e, quindi, la decisione dell'UFM deve essere annullata; che, infine, il ricorrente fa valere che il suo ritorno in Nigeria sarebbe inimmaginabile, in quanto la sua vita sarebbe esposta a pericolo e sottolinea che sarebbe speranzoso di poter ricostruire la sua vita in Svizzera, dove – se gliene fosse data la possibilità – si impegnerebbe a rispettare le leggi ed a lavorare, che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente è già stato oggetto in Svizzera di una procedura d'asilo terminata con decisione negativa o se, mentre era pendente la procedura d'asilo, è rientrato nel Paese d'origine o di provenienza, a meno che dall'audizione non vi siano indizi che siano in tervenuti nel frattempo fatti propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, ri spetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi), che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo, s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, che la precedente procedura d'asilo si è definitivamente conclusa con la crescita in giudicato della decisione dell'UFM del 23 marzo 2009, in cui i motivi d'asilo allegati sono stati considerati inverosimili, che, in questa seconda procedura, il ricorrente ha addotto dei fatti a sostegno della sua seconda domanda d'asilo totalmente differenti rispetto alla prima procedura d'asilo, i quali tuttavia risalirebbero al (...) 2008 e che sarebbero la vera causa del suo espatrio avvenuto nel (…) 2009 (cfr. verbale 2 pagg. 5-7, verbale 3 pag. 1 e verbale 4 pag. 2 e segg.), Pagina 5
D-6951/2010 che il ricorrente non è ritornato nel suo Paese d'origine tra la prima e la seconda procedura d'asilo in Svizzera bensì ha soggiornato in E._______, come emerge dalle sue stesse dichiarazioni (cfr. verbale 1 pag. 1, verbale 2 pag. 6, verbale 3 pag. 1), che, di conseguenza, v'è ragione di concludere che i fatti addotti a sostegno della sua domanda d'asilo non costituiscono di per sé dei fatti nuovi che sarebbero intervenuti nel frattempo, ovvero che si sarebbero verificati tra la prima e la seconda procedura d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi e pertanto inefficaci; che, ad ogni qual modo, i fatti invocati dal ricorrente a fondamento di questa seconda domanda d'asilo sono manifestamente inverosimili; che, da un lato, avendo il ricorrente dichiarato di aver mentito in occa sione della prima procedura d'asilo, sia riguardo alle sue generalità, alla sua storia, così come in particolare riguardo a i suoi motivi d'asilo, ha violato il suo dovere di collaborare e le sue allegazioni risultano pri ve di ogni credibilità; che, in tale contesto, non soccorre l'insorgente l'asserita giustificazione secondo cui gli sarebbe stato consigliato di mentire allorquando egli si è contraddetto, dichiarando in un primo tempo che sarebbe stato il passatore a consigliarglielo (cfr. verbale 2 pag. 1 e verbale 3 pag. 2), mentre che in sede di ricorso ha asserito che sarebbe stato mal consigliato da “alcuni altri africani” (cfr. ricorso pag. 2); che, dall'altro lato, il racconto del ricorrente su punti essenziali della sua vicenda si distingue per il suo carattere vago e stereotipato, nonché privo di ogni fondamento oggettivo; che, a titolo d'esempio, egli non è stato in grado di collocare nel tempo in maniera precisa né quando la sua fidanzata avrebbe abortito, né quando sarebbe deceduta, ciò che del resto costituiscono gli eventi per cui egli avrebbe lascia to il suo Paese d'origine (cfr. verbale 2 pag. 6 e verbale 4 D27 e D34), né tanto meno quando sarebbe stato sequestrato da parte dei sicari commissionati per ucciderlo dal padre della sua fidanzata (cfr. verbale 2 pag. 6 e verbale 4 D45); che, inoltre, l'allegazione del ricorrente se condo cui il padre della sua fidanzata sarebbe stato un politico ricco e potente, di modo che non potrebbe trovare salvezza in Nigeria (cfr. ri corso pag. 2, verbale 2 pag. 6 e verbale 4 D11), costituisce una mera affermazione di parte, non corroborata da alcun elemento oggettivo così come lo è l'intero racconto reso dal medesimo; che, del resto, in sede di ricorso, il ricorrente si è limitato a ribadire i suoi motivi d'asilo, senza fornire alcuna spiegazione o chiarificazione in merito alle consi derazioni dell'UFM nella decisione impugnata (cfr. ricorso pag. 2), Pagina 6
D-6951/2010 che, alla luce di quanto sopra evocato, senza che sia necessario evocare ulteriori elementi d'inattendibilità della vicenda resa dall'insorgente già rilevati dall'UFM e a cui si rinvia, v'è, dunque, ragione di conclu dere all'assenza di indizi di nuovi fatti propri a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20); che, giusta l'art. 83 cpv. 1 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria – che sia nell'Anambra State o nell'Enugu State o ancora nel Bayalsa State – possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile, che, inoltre, la situazione vigente in Nigeria non è, notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale, Pagina 7
D-6951/2010 che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una formazione scolastica di base e vanta un'esperienza professionale quale (...), attività questa che gli permetteva di mantenersi prima del suo espatrio, come egli stesso ha dichiarato (cfr. verbale 2 pag. 3); che, inoltre, il ricorrente dispone in patria di un'importante rete familiare e sociale, ritenuto che vi risiedono suo padre, i suoi fratelli e sorelle, nonché diversi zii e zie, così come cugini paterni e materni; che, infine, l'insorgente è in buona salute; che, non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammis sione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici, che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile, che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata, che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autori tà di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali è divenuta senza oggetto, che, peraltro, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), Pagina 8
D-6951/2010 che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). che la presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF), che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Pagina 9
D-6951/2010 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presenta sentenza. 4. Comunicazione a: - ricorrente, tramite il Centro di registrazione e procedura di I._______ (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Centro di registrazione e procedura di I._______ (via fax, per l'incarto N [...], con preghiera di notificare la sentenza al ricorrente e di ritornare l'avviso di ricevimento allegato al Tribunale amministrati vo federale) - UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) - H._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Antonella Guarna Data di spedizione: Pagina 10